Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. 6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Istruzione E Ricerca, Contratto Collettivo Nazionale
Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale po- tenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo costi- tuendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico. .
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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018
Informazione. 1. L’informazione è L’Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali di cui all’art. 10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il presupposto per il corretto esercizio rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle relazioni sindacali e dei relativi strumentirisorse umane.
2. Xxxxx restando gli obblighi L’informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in materia di trasparenza previsti dalle cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge vigenti come oggetto di contrattazione, concertazione e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7consultazione.
3. L’informazione deve essere data nei tempiSu richiesta di una delle parti, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacalicadenza almeno annuale, secondo quanto previsto nelle specifiche sezionile parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti:
a. linee di organizzazione dei servizi;
b. innovazione tecnologica degli stessi;
c. processi di dismissione, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposteesternalizzazione, trasformazione dei servizi.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata al suo coordinatore individuato dalla stessa previa comunicazione all’Amministrazione, fino a diversa comunicazione, che provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazioneposta elettronica.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavorone darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSU.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi suoi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contrattovigenti, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2, al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto della questione trattata e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7esaminarla.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezionisindacali di cui all’art. 7 comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli artt. 44 e 45, 64 e 66, 98 e 99, nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresì oggetto di sola informazione preventiva le materie di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 165/2001.
5. I soggetti sindacali di cui all’art. 7 comma 2, del presente CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione nonché, nelle amministrazioni ove non è istituito l’Organismo paritetico per l’innovazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico all’art. 6, i dati generali sugli andamenti occupazionali, anche in tempi congrui rispetto riferimento alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolasticodotazioni organiche ed alle procedure concorsuali programmate ed inoltre, i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all’art. 29.
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Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi suoi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contrattovigenti, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2 del CCNL F.L. 2016-2018 del 17/12/2020, al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto della questione trattata e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7esaminarla.
3. L’informazione deve essere data nei in tempi, nei modi e nei contenuti atti utili a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare adottare, ed esprimere osservazioni e proposte. La trasmissione dei dati e degli elementi conoscitivi avviene mediante inoltro in posta elettronica alle caselle ufficiali delle predette XX.XX., almeno 15gg. lavorativi antecedenti l’eventuale adozione dei relativi atti.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli indicate agli artt. 44 e 45, del CCNL F.L. 2016-2018, che prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale Sono altresì oggetto di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione sola informazione preventiva le materie di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolasticoall’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi suoi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contrattovigenti, l’informazione consiste nella trasmissione di dati dati, provvedimenti ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazionedell’ente, ai soggetti sindacali sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto degli argomenti trattati e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7esaminarli.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezionisindacali (RSU e i rappresentanti sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL), di procedere a una valutazione approfondita del potenziale possibile impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli si prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevonoPossono costituire oggetto di informazione gli andamenti occupazionali, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a richiestatempo parziale, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativai dati sui contratti a tempo determinato, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale i dati sulle assenze di lavoropersonale, qualora disponibili.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione Costituiscono oggetto di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolasticoinformazione sia gli elenchi anonimizzati delle indennità attribuite suddivisi per struttura e categoria sia i dati statistici delle valutazioni e dell’eventuale maggiorazione attribuita per ogni singola struttura.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione Contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico Dirigente Scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico. Sono materia di Informazione: la proposta di formazione delle classi e degli organici; i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto
Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazionedell’Amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto
Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. Pertanto, per la trasmissione dell’informazione verrà preferito il canale della posta elettronica personale.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico. Sono materia di Informazione: • la proposta di formazione delle classi e degli organici; • i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto
Informazione. 1. L’informazione L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi suoi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contrattovigenti, l’informazione l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazionedell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto della questione trattata e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7esaminarla.
3. L’informazione L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezionisindacali di cui all'art. 7 comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli artt. 44 e 45, 64 e 66, 98 e 99, nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresì oggetto di sola informazione preventiva le materie di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 165/2001.
5. I soggetti sindacali di cui all'art. 7 comma 2, del presente CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione nonché, nelle amministrazioni ove non è istituito l'Organismo paritetico per l'innovazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico all'art. 6, i dati generali sugli andamenti occupazionali, anche in tempi congrui rispetto riferimento alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolasticodotazioni organiche ed alle procedure concorsuali programmate ed inoltre, i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all'art. 29.
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Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi arttart. 6 e 7.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico. • La proposta di formazione delle classi e degli organici. • I criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto
Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione è data dal Dirigente Scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
3. Sono oggetto di informazione a livello di istituzione scolastica, le seguenti materie, in relazione al CCNL 2016-2018 art. 22 comma 9: - b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici; - b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
4. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste anche nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi negli artt. 6 5 e 77 del presente contratto.
35. L’informazione deve essere data Sono inoltre oggetto di informazione tutte le materie per le quali si preveda il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
6. Il Dirigente fornisce l'informazione nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte, di norma contestualmente alla convocazione e comunque entro 5 gg dalla data dell’incontro.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
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Informazione. (Art. 4 del CCNL 17.12.2020)
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi suoi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contrattovigenti, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2, del CCNL 17.12.2020 al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto della questione trattata e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7esaminarla.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezionisindacali di cui al comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli gli artt. 44 e 45 del CCNL 17.12.2020 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono, altresì, oggetto di sola informazione preventiva le materie di cui all’art. 6 del d. Lgs. n. 165/2001.
5. I soggetti sindacali di cui al comma 2 ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
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Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.la
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in In tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto