Informazione della persona interessata da parte dell’agente pagatore svizzero Clausole campione

Informazione della persona interessata da parte dell’agente pagatore svizzero. 1. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente Convenzione gli agenti paga- tori svizzeri informano i titolari di conti o depositi presso cui la persona interessata è stata identificata del contenuto della presente Convenzione come pure dei diritti e degli obblighi che ne risultano per la persona interessata.