Informazione della persona interessata da parte dell’agente pagatore svizzero. 1. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente Convenzione gli agenti paga- tori svizzeri informano i titolari di conti o depositi presso cui la persona interessata è stata identificata del contenuto della presente Convenzione come pure dei diritti e degli obblighi che ne risultano per la persona interessata.