Informazione e consultazione. In relazione a quanto previsto all’art.1 del presente CCNL le Parti, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire, in ambito non negoziale, i contenuti di conoscenza sulle tematiche di comune interesse in vista della ricerca di soluzioni condivise. Il predetto sistema di informazione e consultazione, finalizzato a prevenire i conflitti e ad aumentare la comune consapevolezza sui temi fondamentali per lo sviluppo delle aziende, si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori, come di seguito indicato: A) Livello Nazionale a) Entro 2 mesi dall’approvazione della relazione finanziaria semestrale e del bilancio annuale, rispettivamente da parte del CdA e dell’Assemblea degli Azionisti, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti una informativa, relativa al periodo di riferimento, sugli argomenti appresso specificati, riferiti al personale destinatario del presente CCNL: 1. andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’Azienda, con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo, anche in considerazione delle dinamiche dei mercati di riferimento; 2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda e politiche di make or buy; 3. processi di riconversione e di riposizionamento strategico: revisione dei processi e dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi, con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti; orientamenti e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti; 4. dinamiche del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità della forza lavoro (xxxxx, presenze/assenze dal servizio, inidoneità); 5. contratto di programma; 6. distribuzione territoriale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi; 7. dati dell’occupazione, anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie tipologie di contratto, livelli di inquadramento); 8. eventuali interventi normativi connessi al rapporto di lavoro, derivanti anche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo. L’Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano significativamente sull’Azienda. b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti adeguata informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie). c) L’Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva. In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della lettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione, su richiesta di almeno una delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa. La consultazione si svolgerà nell’ambito dei lavori del Comitato Nazionale Gruppo Poste previsto dall’art. 5 del presente CCNL. Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall’Azienda per il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla precedente lettera b), non si darà luogo all’attuazione dei provvedimenti di cui trattasi. B) Livello Regionale a) Con periodicità semestrale, entro 1 mese dalle informative rese ai sensi del precedente punto A), l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) del presente CCNL, una informativa sulle materie di seguito indicate: 1. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione a livello regionale e di Unità Produttiva; 2. qualità del servizio e indicatori di produttività nel territorio di competenza; 3. distribuzione regionale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi; 4. dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza; 5. linee generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al territorio di competenza. Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui al punto 1 che precede, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo. b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) e alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. a) del presente CCNL una adeguata informativa in ordine: 1. alle decisioni ed ai provvedimenti che l’Azienda intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento; 2. ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento, la cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo; 3. alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale connesse ai processi di cui al punto 1 che precede; 4. ai dati di cui all’art. 31 – lavoro straordinario – III capoverso. In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui all’art. 6, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di consultazione, da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa, cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie a livello territoriale. Nel medesimo termine, analoga richiesta potrà essere formulata dalla Delegazione Sindacale di cui all’art. 6, lett. a) del presente CCNL ovvero dalle XX.XX. provinciali, relativamente alle materie che producono impatti sulle Unità Produttive di riferimento. Le Delegazioni sindacali di cui sopra potranno formulare proprie osservazioni. Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi alla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i quali, con riferimento alle decisioni di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi. Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello regionale disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane S.p.A., fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende del Gruppo. Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL e, pertanto, non si cumulano con le relative procedure. Le procedure di informazione e consultazione previste dal presente articolo per le materie di cui alla lettera A) sub a), punti 1 e 2 e sub b); B) sub a), punto 1 e sub b), punti 1 e 3, nonché le previsioni di cui all’art. 7 che segue (informazioni riservate), costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25/2007. Con periodicità annuale, nei primi tre mesi dell’anno successivo a quello di riferimento, su richiesta delle Parti, nell’ambito del Comitato Nazionale Gruppo Poste di cui all’art. 5 che segue, viene effettuato uno specifico confronto sull’andamento e gli esiti delle procedure di cui al comma che precede. L’esito positivo del confronto sulle citate procedure di informazione e consultazione realizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui sopra. Le Parti si danno atto che i temi relativi alle pari opportunità vengono trattati all’interno del Comitato per l’attuazione dei Principi di Parità di Trattamento e di Uguaglianza di Opportunità e dei C.P.T. Regionali di cui all’art. 5 del presente CCNL. Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, le Parti convengono di incontrarsi nel corso della vigenza del presente CCNL, al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema secondo i principi condivisi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Informazione e consultazione. In relazione a quanto previsto all’art.1 all’art. 1 del presente CCNL le Parti, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire, in ambito non negoziale, i contenuti di conoscenza sulle tematiche di comune interesse in vista della ricerca di soluzioni condivise. Il predetto sistema di informazione e consultazione, finalizzato a prevenire i conflitti e ad aumentare la comune consapevolezza sui temi fondamentali per lo sviluppo delle aziende, si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori, come di seguito indicato:
A) Livello Nazionale
a) Entro 2 mesi dall’approvazione della relazione finanziaria semestrale e del bilancio annuale, rispettivamente da parte del CdA e dell’Assemblea degli Azionisti, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti una informativa, relativa al periodo di riferimento, sugli argomenti appresso specificati, riferiti al personale destinatario del presente CCNL:
1. andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’Azienda, con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo, anche in considerazione delle dinamiche dei mercati di riferimento;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda e politiche di make or buybuy (esternalizzazione ed internalizzazione);
3. processi di riconversione e di riposizionamento strategico: − revisione dei processi e dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi, con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti; − orientamenti e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
4. dinamiche del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità della forza lavoro (xxxxx, presenze/assenze dal servizio, inidoneità);
5. contratto di programma;
6. distribuzione territoriale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
7. dati dell’occupazione, anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie tipologie di contratto, livelli di inquadramento);
8. eventuali interventi normativi connessi al rapporto di lavoro, derivanti anche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo. L’Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano significativamente sull’Azienda.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti adeguata e preventiva informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione nei processi e nell’’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie).
c) L’Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva. In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della lettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione, su richiesta di almeno una delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa. La consultazione si svolgerà nell’ambito dei lavori del Comitato Nazionale Gruppo Poste previsto dall’art. 5 del presente CCNL. Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall’Azienda per il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla precedente lettera b), non si darà luogo all’attuazione dei provvedimenti di cui trattasi. L’Azienda trasmetterà alle XX.XX. contestualmente all’invio alle Strutture Aziendali territoriali i documenti normo-attuativi relativi al CCNL ed agli accordi sindacali tempo per tempo vigenti nonché quelli relativi alle evoluzioni di carattere legislativo riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro.
B) Livello Regionale
a) Con periodicità semestrale, entro 1 mese dalle informative rese ai sensi del precedente punto A), l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) del presente CCNL, una informativa sulle materie di seguito indicate:
1. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione a livello regionale e di Unità ProduttivaProduttiva e politiche di make or buy (esternalizzazione ed internalizzazione);
2. qualità del servizio e indicatori di produttività nel territorio di competenza;
3. distribuzione regionale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
4. dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza;
5. linee generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al territorio di competenza. Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui al punto 1 che precede, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) e alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. a) del presente CCNL una adeguata e preventiva informativa in ordine:
1. alle decisioni ed ai provvedimenti che l’Azienda intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione nei processi e nell’ organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento;
2. ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento, la cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale connesse ai processi di cui al punto 1 che precede;
4. ai dati di cui all’art. 31 – lavoro straordinario – III capoverso. In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui all’art. 6, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di consultazione, da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa, cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie a livello territoriale. Nel medesimo termine, analoga richiesta potrà essere formulata dalla Delegazione Sindacale di cui all’art. 6, lett. a) del presente CCNL ovvero dalle XX.XX. provinciali, relativamente alle materie che producono impatti sulle Unità Produttive di riferimento. Le Delegazioni sindacali di cui sopra potranno formulare proprie osservazioni. Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi alla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i quali, con riferimento alle decisioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 2 e 3, non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi. Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello regionale disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane S.p.A., fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende del Gruppo. Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL e, pertanto, non si cumulano con le relative procedure. Le procedure di informazione e consultazione previste dal presente articolo per le materie di cui alla lettera A) sub a), punti 1 e 2 e sub b); B) sub a), punto 1 e sub b), punti 1 e 3, nonché le previsioni di cui all’art. 7 che segue (informazioni riservateInformazioni Riservate), costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25/2007. Con periodicità annuale, nei primi tre mesi dell’anno successivo a quello di riferimento, su richiesta delle Parti, nell’ambito del Comitato Nazionale Gruppo Poste di cui all’art. 5 che segue, viene effettuato uno specifico confronto sull’andamento e gli esiti delle procedure di cui al comma che precede. L’esito positivo del confronto sulle citate procedure di informazione e consultazione realizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui sopra. Le Parti si danno atto che i temi relativi alle pari opportunità vengono trattati all’interno del Comitato per l’attuazione dei Principi di Parità di Trattamento e di Uguaglianza di Opportunità e dei C.P.T. Regionali di cui all’art. 5 del presente CCNL. Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, le Parti convengono di incontrarsi nel corso della vigenza del presente CCNL, al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema secondo i principi condivisi.
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Informazione e consultazione. In relazione a quanto previsto all’art.1 del presente CCNL le Parti, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire, in ambito non negoziale, i contenuti di conoscenza sulle tematiche di comune interesse in vista della ricerca di soluzioni condivise. Il predetto sistema di informazione e consultazione, finalizzato a prevenire i conflitti e ad aumentare la comune consapevolezza sui temi fondamentali per lo sviluppo delle aziende, si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori, come di seguito indicato:
A) Livello Nazionale
a) Entro 2 mesi dall’approvazione della relazione finanziaria semestrale e del bilancio annuale, rispettivamente da parte del CdA e dell’Assemblea degli Azionisti, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti una informativa, relativa al periodo di riferimento, sugli argomenti appresso specificati, riferiti al personale destinatario del presente CCNL:
1. andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’Azienda, con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo, anche in considerazione delle dinamiche dei mercati di riferimento;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda e politiche di make or buy;
3. processi di riconversione e di riposizionamento strategico: revisione dei processi e I soggetti titolari dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi, con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti; orientamenti e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
4. dinamiche del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità della forza lavoro (xxxxx, presenze/assenze dal servizio, inidoneità);
5. contratto di programma;
6. distribuzione territoriale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
7. dati dell’occupazione, anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie tipologie di contratto, livelli di inquadramento);
8. eventuali interventi normativi connessi al rapporto di lavoro, derivanti anche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo. L’Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano significativamente sull’Azienda.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti adeguata informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie).
c) L’Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva. In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della lettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione, su richiesta di almeno una delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa. La consultazione si svolgerà nell’ambito dei lavori del Comitato Nazionale Gruppo Poste previsto dall’art. 5 del presente CCNL. Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall’Azienda per il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla precedente lettera b), non si darà luogo all’attuazione dei provvedimenti di cui trattasi.
B) Livello Regionale
a) Con periodicità semestrale, entro 1 mese dalle informative rese ai sensi del precedente punto A), l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) del presente CCNL, una informativa sulle materie di seguito indicate:
1. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione a livello regionale e di Unità Produttiva;
2. qualità del servizio e indicatori di produttività nel territorio di competenza;
3. distribuzione regionale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
4. dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza;
5. linee generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al territorio di competenza. Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui al punto 1 che precede, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) e alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. a) del presente CCNL una adeguata informativa in ordine:
1. alle decisioni ed ai provvedimenti che l’Azienda intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento;
2. ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento, la cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale connesse ai processi di cui al punto 1 che precede;
4. ai dati di cui all’art. 31 – lavoro straordinario – III capoverso. In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui all’art. 6, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di consultazione, da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa, cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie a livello territoriale. Nel medesimo termine, analoga richiesta potrà essere formulata dalla Delegazione Sindacale di cui all’art. 6, lett. a) del presente CCNL ovvero dalle XX.XX. provinciali, relativamente alle materie che producono impatti sulle Unità Produttive di riferimento. Le Delegazioni relazioni sindacali di cui sopra potranno formulare proprie osservazioni. Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi alla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i quali, con riferimento alle decisioni di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi. Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello regionale disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane S.p.A., fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende del Gruppo. Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL esono le parti firmatarie del CCNL, pertantonella composizione prevista dall’art. 11, non si cumulano con le relative procedurecomma 1, parti I e II.
2. Le procedure di informazione L’informazione e la consultazione previste dal presente articolo sono articolate su due livelli, per le materie di cui alla lettera A) sub individuate ai commi successivi.
3. Con cadenza annuale, la parte datoriale, come individuata dall’art. 11, comma 1, parte I, lett. a), punti 1 e 2 e sub fornisce informazioni alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, come individuate dall’art. 11, comma 1, parte I, lett. b), sulle seguenti materie: • piani e programmazione per lo sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro; B) sub • andamento dell’occupazione e politiche occupazionali; • politiche di miglioramento dei servizi sociali; • piani e progetti volti a garantire le pari opportunità; • politiche in materia di assunzioni, a tempo parziale e a termine, e di utilizzo delle altre tipologie di rapporto di lavoro di cui al successivo art. 41, nonché programmi di ricorso allo straordinario, all’orario elastico e plurisettimanale ed alle turnazioni; • processi di mobilità interna.
4. Con cadenza annuale, la parte datoriale, come individuata dall’art. 11, comma 1, parte II, lett. a), punto 1 e sub fornisce informazioni alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, come individuate dall’art. 11, comma 1, parte II lett. b), punti 1 sulle seguenti materie: • misure programmate in materia di igiene e 3sicurezza; • modalità di attuazione delle misure in materia di pari opportunità; • processi di mobilità interna; • andamento delle assunzioni a tempo parziale e a termine, nonché le previsioni utilizzo delle altre tipologie di cui all’art. 7 che segue (informazioni riservate), costituiscono attuazione della disciplina rapporto di lavoro di cui al D.Lgssuccessivo art. n. 25/200741, nonché andamento del ricorso allo straordinario, all’orario elastico e plurisettimanale ed alle turnazioni.
5. Con periodicità annualeIn caso di successive modifiche dei programmi riferiti alle materie oggetto dell’informativa, nei primi tre mesi dell’anno successivo a quello di riferimentosarà fornito, anche su richiesta delle Partiorganizzazioni sindacali firmatarie, nell’ambito entro 15 giorni dalla richiesta, un ulteriore aggiornamento integrativo dell’informativa.
6. La consultazione, intesa quale richiesta di parere non vincolante, è attivata fra i soggetti indicati al precedente comma 3, prima dell’adozione dei conseguenti atti sulle seguenti materie: • introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull’organizzazione del Comitato Nazionale Gruppo Poste lavoro; • innovazioni e sperimentazioni gestionali aventi riflessi di cui all’artcarattere generale che coinvolgono le Federazioni e/o la CONI Servizi; • linee generali di riorganizzazione degli uffici, di innovazione e di sperimentazione gestionale; • politiche di outsourcing e di esternalizzazione dei servizi.
7. 5 che segueLa consultazione è attivata, viene effettuato uno specifico confronto sull’andamento e gli esiti delle procedure altresì, fra i soggetti di cui al comma che precede4, prima dell’adozione dei conseguenti atti, da adottare a livello locale, sulle seguenti materie: • politiche di outsourcing e di esternalizzazione dei servizi; • processi di riorganizzazione ed introduzione di nuove tecnologie; • innovazioni e sperimentazioni gestionali; • riorganizzazione degli uffici.
8. L’esito positivo Resta ferma la consultazione del confronto sulle citate procedure di informazione e consultazione realizza, ai sensi e rappresentante per gli effetti di cui all’artla sicurezza nei casi previsti dall’art. 7 19 del D.Lgsd.lgs. n. 25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui sopra. Le Parti si danno atto che i temi relativi alle pari opportunità vengono trattati all’interno del Comitato per l’attuazione dei Principi di Parità di Trattamento e di Uguaglianza di Opportunità e dei C.P.T. Regionali di cui all’art. 5 del presente CCNL. Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, le Parti convengono di incontrarsi nel corso della vigenza del presente CCNL, al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema secondo i principi condivisi626/1994.
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Informazione e consultazione. In relazione a quanto previsto all’art.1 del presente CCNL le Parti, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire, arricchire in ambito non negoziale, negoziale i comuni contenuti di conoscenza sulle tematiche di comune interesse in vista della ricerca di soluzioni condiviseconoscenza. Il predetto sistema di informazione e consultazione, finalizzato a prevenire i conflitti e ad aumentare la comune consapevolezza sui temi fondamentali per lo sviluppo delle aziende, consultazione si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori, come lavoratori di seguito indicatoindicati:
A) Livello Nazionale
a) Entro 2 Con periodicità semestrale, non prima dei mesi dall’approvazione della relazione finanziaria semestrale di aprile e del bilancio annuale, rispettivamente da parte del CdA e dell’Assemblea degli Azionistidi ottobre di ciascun anno, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti stipulanti, una informativa, relativa al periodo di riferimento, informativa sugli argomenti appresso specificati, riferiti con riferimento al personale destinatario del presente CCNL:
1. andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’Azienda, e situazione economica con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo, anche in considerazione delle dinamiche dei mercati di riferimento;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda e politiche nonché, in caso di make or buyrischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
3. processi di riconversione e di riposizionamento strategico: − revisione dei processi e dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi, distributivi - con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti; , − orientamenti e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
4. dinamiche del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità della forza lavoro (xxxxx, presenze/assenze dal servizio, inidoneità);
5. contratto di programma;
6. tipologie e procedure delle attività in appalto;
7. distribuzione territoriale degli uffici postali, postali con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
78. dati dell’occupazione, dell’occupazione anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie tipologie di contratto, livelli di inquadramento);
89. eventuali interventi normativi connessi al rapporto di lavoro, lavoro derivanti anche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo; possibilità di intervento su organismi istituzionali. L’Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano significativamente sull’Azienda.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti adeguata informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende adottare, adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie)) che comportino effetti sull’occupazione.
c) L’Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva. In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera lettera
a) e della lettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione, consultazione su richiesta di almeno una delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa. La consultazione si svolgerà nell’ambito dei lavori del Comitato dell’Osservatorio Paritetico Nazionale Gruppo Poste previsto dall’art. 5 del presente CCNL. Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall’Azienda per il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla precedente lettera b), non si darà luogo all’attuazione dei provvedimenti di cui trattasi.
B) Livello Regionale
a) Con periodicità semestrale, entro 1 mese dalle informative rese ai sensi del precedente punto A)non prima dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) del presente CCNL, una informativa sulle materie di seguito indicate:
1. andamento recente e prevedibile dell’attività dell’Azienda e situazione economica con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione a livello regionale e dell’Azienda, nonché, in caso di Unità Produttivarischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
23. qualità del servizio e indicatori di produttività nel territorio di competenza;
34. distribuzione regionale degli uffici postali, postali con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
45. dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza;
56. linee generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al territorio di competenza. Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui al punto punti 1 e 2 che precedeprecedono, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) e alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. a) del presente CCNL una adeguata informativa in ordine:
1. alle decisioni ed ai provvedimenti che l’Azienda intende adottare, adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento;
2. ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento, riferimento la cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale connesse professionale, connessi ai processi di cui al punto 1 che precede;
4. ai dati di cui all’art. 31 – lavoro straordinario – III capoverso. In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 2, 2 e 3 e 4 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui all’art. 6, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di consultazione, consultazione da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa, dell’informativa cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie. La Delegazione sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni. Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi dalla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i quali non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi.
C) Livello di Unità Produttiva
a) Con periodicità semestrale ed in coerenza con la tempistica di cui al livello regionale, l’Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. a) del presente CCNL, una informativa riguardante:
1. l’andamento recente e prevedibile dell’attività dell’Azienda, nonché la sua situazione economica;
2. la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto.
3. i dati di cui all’art. 31 – lavoro straordinario – III capoverso. Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui ai punti 1 e 2 che precedono, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6 lett. a) del presente CCNL, una adeguata informativa in ordine alle materie di seguito specificate riguardanti l’Unità Produttiva qualora non abbiano costituito oggetto di informativa a livello territorialeregionale:
1. Nel medesimo terminedecisioni e provvedimenti che l’Azienda intende adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nell’Unità Produttiva di riferimento;
2. piani di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione, analoga richiesta potrà essere formulata dalla nell’Unità Produttiva di riferimento, abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. linee generali della formazione e riqualificazione professionale, connessi ai processi di cui al punto 1 che precede. In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono, la Delegazione Sindacale di cui all’art. 6, lett. a) del presente CCNL ovvero dalle XX.XXCCNL, può formulare richiesta di consultazione da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie. provinciali, relativamente alle materie che producono impatti sulle Unità Produttive di riferimento. Le Delegazioni sindacali La Delegazione sindacale di cui sopra potranno potrà formulare proprie osservazioni. Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi alla dalla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i quali, con riferimento alle decisioni di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, quali non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi. Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello regionale e di Unità Produttiva disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane S.p.A., A. fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende del Gruppo. Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL e, pertanto, non si cumulano con le relative procedure. Le procedure di informazione e consultazione previste dal presente articolo per le materie di cui alla lettera A) sub a), punti 1 e 2 e sub b); B) sub a), punto punti 1 e 2, e sub b), punti 1 e 3;
C) sub a), punti 1 e 2 e sub b) punti 1 e 3, nonché le previsioni di cui all’art. 7 che segue (informazioni riservate), costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25/2007. Con periodicità annuale, nei primi tre mesi dell’anno successivo a quello di riferimento, su richiesta delle Parti, nell’ambito del Comitato Nazionale Gruppo Poste dell’Osservatorio Paritetico di cui all’art. 5 che segue, viene effettuato uno specifico confronto sull’andamento e gli esiti delle procedure di cui al comma che precede. L’esito positivo del confronto sulle citate procedure di informazione e consultazione consultazione, realizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui sopra. Le Parti si danno atto che i temi relativi alle pari opportunità vengono trattati all’interno del Comitato Nazionale per l’attuazione dei Principi di Parità di Trattamento e di Uguaglianza di le Pari Opportunità e dei C.P.T. Comitati Regionali per le Pari Opportunità di cui all’art. 5 del presente CCNL. Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, le Parti convengono di incontrarsi nel corso della vigenza del presente CCNL, al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema secondo i principi condivisi.
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Informazione e consultazione. In relazione a quanto previsto all’art.1 all'art. 1 del presente CCNL C.C.N.L. le Parti, nell’assumere nell'assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire, arricchire in ambito non negoziale, negoziale i comuni contenuti di conoscenza sulle tematiche di comune interesse in vista della ricerca di soluzioni condiviseconoscenza. Il predetto sistema di informazione e consultazione, finalizzato a prevenire i conflitti e ad aumentare la comune consapevolezza sui temi fondamentali per lo sviluppo delle aziende, consultazione si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori, come lavoratori di seguito indicatoindicati:
A) Livello Nazionale
a) Entro 2 Con periodicità semestrale, non prima dei mesi dall’approvazione della relazione finanziaria semestrale di aprile e del bilancio annualedi ottobre di ciascun anno, rispettivamente da parte del CdA e dell’Assemblea degli Azionisti, l’Azienda l'Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti stipulanti, una informativa, relativa al periodo di riferimento, informativa sugli argomenti appresso specificati, riferiti con riferimento al personale destinatario del presente CCNLC.C.N.L.:
1. andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’Aziendadell'attività dell'Azienda, e situazione economica con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo, anche in considerazione delle dinamiche dei mercati di riferimento;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda e politiche dell'occupazione dell'Azienda nonché, in caso di make or buyrischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
3. processi di riconversione e di riposizionamento strategico: - revisione dei processi e dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi, distributivi - con particolare attenzione all’innovazione all'innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti; - orientamenti e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
4. dinamiche del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità della forza lavoro (xxxxx, presenze/assenze dal servizio, inidoneità);
5. contratto di programma;
6. tipologie e procedure delle attività in appalto;
7. distribuzione territoriale degli uffici postali, postali con indicazioni previsionali riguardanti l’anno l'anno in corso sull’apertura sull'apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
78. dati dell’occupazione, dell'occupazione anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie tipologie di contratto, livelli di inquadramento);
89. eventuali interventi normativi connessi al rapporto di lavoro, lavoro derivanti anche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo; possibilità di intervento su organismi istituzionali. L’Azienda L'Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano significativamente sull’Aziendasull'Azienda.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda l'Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti adeguata informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende adottare, adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione dell'organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione dall'introduzione di nuove tecnologie)) che comportino effetti sull'occupazione.
c) L’AziendaL'Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva. In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della lettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione, consultazione su richiesta di almeno una delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL C.C.N.L. da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativadell'informativa. La consultazione si svolgerà nell’ambito nell'ambito dei lavori del Comitato dell'Osservatorio Paritetico Nazionale Gruppo Poste previsto dall’artdall'art. 5 del presente CCNL. C.C.N.L.. Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall’Azienda dall'Azienda per il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla precedente lettera b), non si darà luogo all’attuazione all'attuazione dei provvedimenti di cui trattasi.
B) Livello Regionale
a) Con periodicità semestrale, entro 1 mese dalle informative rese ai sensi del precedente punto A)non prima dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, l’Azienda l'Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’artall'art. 6, lett. b) del presente CCNLC.C.N.L., una informativa sulle materie di seguito indicate:
1. andamento recente e prevedibile dell'attività dell'Azienda e situazione economica con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione a livello regionale e dell'occupazione dell'Azienda, nonché, in caso di Unità Produttivarischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
23. qualità del servizio e indicatori di produttività nel territorio di competenza;
34. distribuzione regionale degli uffici postali, postali con indicazioni previsionali riguardanti l’anno l'anno in corso sull’apertura sull'apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
45. dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza;
56. linee generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al territorio di competenza. Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui al punto punti 1 e 2 che precedeprecedono, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda l'Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’artall'art. 6, lett. b) e alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. a) del presente CCNL C.C.N.L. una adeguata informativa in ordine:
1. alle decisioni ed ai provvedimenti che l’Azienda l'Azienda intende adottare, adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione dell'organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione dall'introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione sull'occupazione nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento;
2. ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento, riferimento la cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale connesse professionale, connessi ai processi di cui al punto 1 che precede;
4. ai dati di cui all’art. 31 – lavoro straordinario – III capoverso. In relazione all’informativa all'informativa di cui ai punti 1, 2, 2 e 3 e 4 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui all’artall'art. 6, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di consultazione, consultazione da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa, dell'informativa cui farà seguito un incontro per l’esame l'esame delle relative materie a livello territorialematerie. Nel medesimo termine, analoga richiesta potrà essere formulata dalla La Delegazione Sindacale di cui all’art. 6, lett. a) del presente CCNL ovvero dalle XX.XX. provinciali, relativamente alle materie che producono impatti sulle Unità Produttive di riferimento. Le Delegazioni sindacali sindacale di cui sopra potranno potrà formulare proprie osservazioni. Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi alla dalla data fissata dall’Azienda dall'Azienda per l’incontrol'incontro, durante i qualiquali non si darà luogo all'attuazione dei progetti di cui trattasi.
C) Livello di Unità Produttiva
a) Con periodicità semestrale ed in coerenza con la tempistica di cui al livello regionale, l'Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. a) del presente C.C.N.L., una informativa riguardante:
1. l'andamento recente e prevedibile dell'attività dell'Azienda, nonché la sua situazione economica;
2. la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione dell'Azienda, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto.
3. i dati di cui all'art. 31 - lavoro straordinario - III capoverso. Resta fermo che, con riferimento alle decisioni materie di cui ai precedenti punti 1 e 2 che precedono, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l'Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. a) del presente C.C.N.L., una adeguata informativa in ordine alle materie di seguito specificate riguardanti l'Unità Produttiva qualora non abbiano costituito oggetto di informativa a livello regionale:
1. decisioni e provvedimenti che l'Azienda intende adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti (anche derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull'occupazione nell'Unità Produttiva di riferimento;
2. piani di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione, nell'Unità Produttiva di riferimento, abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. linee generali della formazione e riqualificazione professionale, connessi ai processi di cui al punto 1 che precede. In relazione all'informativa di cui ai punti 1, 22 e 3 che precedono, e 3la Delegazione Sindacale di cui all'art. 6, lett. a) del presente C.C.N.L., può formulare richiesta di consultazione da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell'informativa cui farà seguito un incontro per l'esame delle relative materie. La Delegazione sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni. Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi dalla data fissata dall'Azienda per l'incontro, durante i quali non si darà luogo all’attuazione all'attuazione dei progetti di cui trattasi. Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello regionale e di Unità Produttiva disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane S.p.A., A. fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende del Gruppo. Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL C.C.N.L. e, pertanto, non si cumulano con le relative procedure. Le procedure di informazione e consultazione previste dal presente articolo per le materie di cui alla lettera A) sub a), punti 1 e 2 e sub b); B) sub a), punto punti 1 e 2, e sub b), punti 1 e 3;
C) sub a), punti 1 e 2 e sub b) punti 1 e 3, nonché le previsioni di cui all’artall'art. 7 che segue (informazioni riservate), costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25/2007. Con periodicità annuale, nei primi tre mesi dell’anno dell'anno successivo a quello di riferimento, su richiesta delle Parti, nell’ambito del Comitato Nazionale Gruppo Poste nell'ambito dell'Osservatorio Paritetico di cui all’artall'art. 5 che segue, viene effettuato uno specifico confronto sull’andamento sull'andamento e gli esiti delle procedure di cui al comma che precede. L’esito L'esito positivo del confronto sulle citate procedure di informazione e consultazione consultazione, realizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’artall'art. 7 del D.Lgs. n. 25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui sopra. * * * Le Parti si danno atto che i temi relativi alle pari opportunità vengono trattati all’interno all'interno del Comitato Nazionale per l’attuazione dei Principi di Parità di Trattamento e di Uguaglianza di le Pari Opportunità e dei C.P.T. Comitati Regionali per le Pari Opportunità di cui all’artall'art. 5 del presente CCNL. C.C.N.L.. Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, le Parti convengono di incontrarsi nel corso della vigenza del presente CCNLC.C.N.L., al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema secondo i principi condivisi.
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Informazione e consultazione. In relazione a quanto previsto all’art.1 del presente CCNL le Parti, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire, in ambito non negoziale, i contenuti di conoscenza sulle tematiche di comune interesse in vista della ricerca di soluzioni condivise. Il predetto sistema di informazione e consultazione, finalizzato a prevenire i conflitti e ad aumentare la comune consapevolezza sui temi fondamentali per lo sviluppo delle aziende, si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori, come di seguito indicato:
A) Livello Nazionale
a) Entro 2 mesi dall’approvazione della relazione finanziaria semestrale e del bilancio annuale, rispettivamente da parte del CdA e dell’Assemblea degli Azionisti, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti una informativa, relativa al periodo di riferimento, sugli argomenti appresso specificati, riferiti al personale destinatario del presente CCNL:
1. andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’Azienda, con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo, anche in considerazione delle dinamiche dei mercati di riferimento;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda e politiche di make or buy;
3. processi di riconversione e di riposizionamento strategico: revisione dei processi e I soggetti titolari dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi, con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti; orientamenti e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
4. dinamiche del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità della forza lavoro (xxxxx, presenze/assenze dal servizio, inidoneità);
5. contratto di programma;
6. distribuzione territoriale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
7. dati dell’occupazione, anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie tipologie di contratto, livelli di inquadramento);
8. eventuali interventi normativi connessi al rapporto di lavoro, derivanti anche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo. L’Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano significativamente sull’Azienda.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti adeguata informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie).
c) L’Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva. In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della lettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione, su richiesta di almeno una delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa. La consultazione si svolgerà nell’ambito dei lavori del Comitato Nazionale Gruppo Poste previsto dall’art. 5 del presente CCNL. Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall’Azienda per il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla precedente lettera b), non si darà luogo all’attuazione dei provvedimenti di cui trattasi.
B) Livello Regionale
a) Con periodicità semestrale, entro 1 mese dalle informative rese ai sensi del precedente punto A), l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) del presente CCNL, una informativa sulle materie di seguito indicate:
1. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione a livello regionale e di Unità Produttiva;
2. qualità del servizio e indicatori di produttività nel territorio di competenza;
3. distribuzione regionale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
4. dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza;
5. linee generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al territorio di competenza. Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui al punto 1 che precede, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) e alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. a) del presente CCNL una adeguata informativa in ordine:
1. alle decisioni ed ai provvedimenti che l’Azienda intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento;
2. ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento, la cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale connesse ai processi di cui al punto 1 che precede;
4. ai dati di cui all’art. 31 – lavoro straordinario – III capoverso. In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui all’art. 6, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di consultazione, da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa, cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie a livello territoriale. Nel medesimo termine, analoga richiesta potrà essere formulata dalla Delegazione Sindacale di cui all’art. 6, lett. a) del presente CCNL ovvero dalle XX.XX. provinciali, relativamente alle materie che producono impatti sulle Unità Produttive di riferimento. Le Delegazioni relazioni sindacali di cui sopra potranno formulare proprie osservazioni. Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi alla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i quali, con riferimento alle decisioni di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi. Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello regionale disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane S.p.A., fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende del Gruppo. Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL esono le parti firmatarie del CCNL, pertantonella composizione prevista dall’art. 11, non si cumulano con le relative procedurecomma 1, parti I e II.
2. Le procedure di informazione L’informazione e la consultazione previste dal presente articolo sono articolate su due livelli, per le materie di cui alla lettera A) sub individuate ai commi successivi.
3. Con cadenza annuale, la parte datoriale, come individuata dall’art. 11, comma 1, parte I, lett. a), punti 1 e 2 e sub fornisce informazioni alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, come individuate dall’art. 11, comma 1, parte I, lett. b), sulle seguenti materie: • piani e programmazione per lo sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro; B) sub • andamento dell’occupazione e politiche occupazionali; • politiche di miglioramento dei servizi sociali; • piani e progetti volti a garantire le pari opportunità; • politiche in materia di assunzioni, a tempo parziale e a termine, e di utilizzo delle altre tipologie di rapporto di lavoro di cui al successivo art. 41, nonché programmi di ricorso allo straordinario, all’orario elastico e plurisettimanale ed alle turnazioni; • processi di mobilità interna.
4. Con cadenza annuale, la parte datoriale, come individuata dall’art. 11, comma 1, parte II, lett. a), punto 1 e sub fornisce informazioni alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, come individuate dall’art. 11, comma 1, parte II lett. b), punti 1 sulle seguenti materie: • misure programmate in materia di igiene e 3sicurezza; • modalità di attuazione delle misure in materia di pari opportunità; • processi di mobilità interna; • andamento delle assunzioni a tempo parziale e a termine, nonché le previsioni utilizzo delle altre tipologie di cui all’art. 7 che segue (informazioni riservate), costituiscono attuazione della disciplina rapporto di lavoro di cui al D.Lgssuccessivo art. n. 25/200741, nonché andamento del ricorso allo straordinario, all’orario elastico e plurisettimanale ed alle turnazioni.
5. Con periodicità annualeIn caso di successive modifiche dei programmi riferiti alle materie oggetto dell’informativa, nei primi tre mesi dell’anno successivo a quello di riferimentosarà fornito, anche su richiesta delle Partiorganizzazioni sindacali firmatarie, nell’ambito entro 15 giorni dalla richiesta, un ulteriore aggiornamento integrativo dell’informativa.
6. La consultazione, intesa quale richiesta di parere non vincolante, è attivata fra i soggetti indicati al precedente comma 3, prima dell’adozione dei conseguenti atti sulle seguenti materie: • introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull’organizzazione del Comitato Nazionale Gruppo Poste lavoro; • innovazioni e sperimentazioni gestionali aventi riflessi di cui all’artcarattere generale che coinvolgono le Federazioni e/o la CONI Servizi; • linee generali di riorganizzazione degli uffici, di innovazione e di sperimentazione gestionale; • politiche di outsourcing e di esternalizzazione dei servizi.
7. 5 che segueLa consultazione è attivata, viene effettuato uno specifico confronto sull’andamento e gli esiti delle procedure altresì, fra i soggetti di cui al comma che precede4, prima dell’adozione dei conseguenti atti, da adottare a livello locale, sulle seguenti materie: • politiche di outsourcing e di esternalizzazione dei servizi; • processi di riorganizzazione ed introduzione di nuove tecnologie; • innovazioni e sperimentazioni gestionali; • riorganizzazione degli uffici.
8. L’esito positivo Resta ferma la consultazione del confronto sulle citate procedure di informazione e consultazione realizza, ai sensi e rappresentante per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgsla sicurezza nei casi previsti dal d. lgs. n. 25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui sopra. Le Parti si danno atto che i temi relativi alle pari opportunità vengono trattati all’interno del Comitato per l’attuazione dei Principi di Parità di Trattamento e di Uguaglianza di Opportunità e dei C.P.T. Regionali di cui all’art. 5 del presente CCNL. Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, le Parti convengono di incontrarsi nel corso della vigenza del presente CCNL, al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema secondo i principi condivisi81/2008.
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Informazione e consultazione. In relazione a quanto previsto all’art.1 all’art. 1 del presente CCNL le Parti, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire, in ambito non negoziale, i contenuti di conoscenza sulle tematiche di comune interesse in vista della ricerca di soluzioni condivise. Il predetto sistema di informazione e consultazione, finalizzato a prevenire i conflitti e ad aumentare la comune consapevolezza sui temi fondamentali per lo sviluppo delle aziende, si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori, come di seguito indicato:
A) Livello Nazionale
a) Entro 2 mesi dall’approvazione della relazione finanziaria semestrale e del bilancio annuale, rispettivamente da parte del CdA e dell’Assemblea degli Azionisti, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti una informativa, relativa al periodo di riferimento, sugli argomenti appresso specificati, riferiti al personale destinatario del presente CCNL:
1. andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’Azienda, con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo, anche in considerazione delle dinamiche dei mercati di riferimento;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda e dell’Azienda;
3. politiche di make or buybuy (esternalizzazione ed internalizzazione): ambiti, tipologie di attività, territori interessati;
34. processi di riconversione e di riposizionamento strategico: − revisione dei processi e dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi, con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti; − orientamenti e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
45. dinamiche del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità della forza lavoro (xxxxx, presenze/assenze dal servizio, inidoneità);
56. contratto di programma;
67. distribuzione territoriale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
78. numeriche relative alle assegnazioni temporanee del personale del front end degli uffici postali;
9. dati dell’occupazione, anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie tipologie di contratto, numero dei rapporti di lavoro part time a tempo determinato e indeterminato e relativa indicazione per genere, livelli di inquadramento);
810. eventuali interventi normativi connessi al rapporto di lavoro, derivanti anche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo. Con riferimento alle iniziative di formazione e riqualificazione professionale l’Azienda fornirà con cadenza semestrale alle XX.XX., nell’ambito dei lavori dell’Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, una specifica informativa in merito alle principali direttrici di intervento nonché alle ore di formazione erogata, alle relative modalità ed alla qualità della stessa. L’Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano significativamente sull’Azienda.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti adeguata e preventiva informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione nei processi e nell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie).
c) L’Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva. In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della lettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione, su richiesta di almeno una delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa. La consultazione si svolgerà nell’ambito dei lavori del Comitato Nazionale Gruppo Poste previsto dall’art. 5 del presente CCNL. Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall’Azienda per il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla precedente lettera b), non si darà luogo all’attuazione dei provvedimenti di cui trattasi.
B) Livello Regionale
a) Con periodicità semestrale, entro 1 mese dalle informative rese ai sensi del precedente punto A), l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) del presente CCNL, una informativa sulle materie di seguito indicate:
1. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione a livello regionale e di Unità Produttiva;
2. qualità del servizio e indicatori di produttività nel territorio di competenza;
3. distribuzione regionale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
4. dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza;
5. linee generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al territorio di competenza. Resta fermo che, con riferimento L’Azienda trasmetterà alle materie di cui al punto 1 che precede, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) e alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. a) del presente CCNL una adeguata informativa in ordine:
1. alle decisioni ed ai provvedimenti che l’Azienda intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento;
2. ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento, la cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale connesse ai processi di cui al punto 1 che precede;
4. ai dati di cui all’art. 31 – lavoro straordinario – III capoverso. In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui all’art. 6, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di consultazione, da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa, cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie a livello territoriale. Nel medesimo termine, analoga richiesta potrà essere formulata dalla Delegazione Sindacale di cui all’art. 6, lett. a) del presente CCNL ovvero dalle XX.XX. provinciali, relativamente contestualmente all’invio alle materie che producono impatti sulle Unità Produttive di riferimento. Le Delegazioni Strutture Aziendali territoriali i documenti normo-attuativi relativi al CCNL ed agli accordi sindacali di cui sopra potranno formulare proprie osservazioni. Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi alla data fissata dall’Azienda tempo per l’incontro, durante i quali, con riferimento alle decisioni di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi. Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello regionale disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane S.p.A., fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende del Gruppo. Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL e, pertanto, non si cumulano con le relative procedure. Le procedure di informazione e consultazione previste dal presente articolo per le materie di cui alla lettera A) sub a), punti 1 e 2 e sub b); B) sub a), punto 1 e sub b), punti 1 e 3, tempo vigenti nonché le previsioni di cui all’art. 7 che segue (informazioni riservate), costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25/2007. Con periodicità annuale, nei primi tre mesi dell’anno successivo a quello di riferimento, su richiesta delle Parti, nell’ambito del Comitato Nazionale Gruppo Poste di cui all’art. 5 che segue, viene effettuato uno specifico confronto sull’andamento e gli esiti delle procedure di cui al comma che precede. L’esito positivo del confronto sulle citate procedure di informazione e consultazione realizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui sopra. Le Parti si danno atto che i temi quelli relativi alle pari opportunità vengono trattati all’interno evoluzioni di carattere legislativo riguardanti la disciplina del Comitato per l’attuazione dei Principi rapporto di Parità di Trattamento e di Uguaglianza di Opportunità e dei C.P.T. Regionali di cui all’art. 5 del presente CCNL. Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, le Parti convengono di incontrarsi nel corso della vigenza del presente CCNL, al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema secondo i principi condivisilavoro.
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Informazione e consultazione. In relazione a quanto previsto all’art.1 del presente CCNL le Parti, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire, in ambito non negoziale, i contenuti di conoscenza sulle tematiche di comune interesse in vista della ricerca di soluzioni condivise. Il predetto sistema di informazione e consultazione, finalizzato a prevenire i conflitti e ad aumentare la comune consapevolezza sui temi fondamentali per lo sviluppo delle aziende, si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori, come di seguito indicato:
A) Livello Nazionale
a) Entro 2 mesi dall’approvazione della relazione finanziaria semestrale e del bilancio annuale, rispettivamente da parte del CdA e dell’Assemblea degli Azionisti, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti una informativa, relativa al periodo di riferimento, sugli argomenti appresso specificati, riferiti al personale destinatario del presente CCNL:
1. andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’Azienda, con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo, anche in considerazione delle dinamiche dei mercati di riferimento;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda e politiche di make or buy;
3. processi di riconversione e di riposizionamento strategico: revisione dei processi e I soggetti titolari dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi, con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti; orientamenti e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
4. dinamiche del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità della forza lavoro (xxxxx, presenze/assenze dal servizio, inidoneità);
5. contratto di programma;
6. distribuzione territoriale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
7. dati dell’occupazione, anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie tipologie di contratto, livelli di inquadramento);
8. eventuali interventi normativi connessi al rapporto di lavoro, derivanti anche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo. L’Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano significativamente sull’Azienda.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti adeguata informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie).
c) L’Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva. In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della lettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione, su richiesta di almeno una delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa. La consultazione si svolgerà nell’ambito dei lavori del Comitato Nazionale Gruppo Poste previsto dall’art. 5 del presente CCNL. Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall’Azienda per il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla precedente lettera b), non si darà luogo all’attuazione dei provvedimenti di cui trattasi.
B) Livello Regionale
a) Con periodicità semestrale, entro 1 mese dalle informative rese ai sensi del precedente punto A), l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) del presente CCNL, una informativa sulle materie di seguito indicate:
1. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione a livello regionale e di Unità Produttiva;
2. qualità del servizio e indicatori di produttività nel territorio di competenza;
3. distribuzione regionale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
4. dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza;
5. linee generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al territorio di competenza. Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui al punto 1 che precede, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) e alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. a) del presente CCNL una adeguata informativa in ordine:
1. alle decisioni ed ai provvedimenti che l’Azienda intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento;
2. ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento, la cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale connesse ai processi di cui al punto 1 che precede;
4. ai dati di cui all’art. 31 – lavoro straordinario – III capoverso. In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui all’art. 6, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di consultazione, da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa, cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie a livello territoriale. Nel medesimo termine, analoga richiesta potrà essere formulata dalla Delegazione Sindacale di cui all’art. 6, lett. a) del presente CCNL ovvero dalle XX.XX. provinciali, relativamente alle materie che producono impatti sulle Unità Produttive di riferimento. Le Delegazioni relazioni sindacali di cui sopra potranno formulare proprie osservazioni. Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi alla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i quali, con riferimento alle decisioni di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi. Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello regionale disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane S.p.A., fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende del Gruppo. Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL esono le parti firmatarie del CCNL, pertantonella composizione prevista dall’art. 11, non si cumulano con le relative procedurecomma 1, parti I e II.
2. Le procedure di informazione L’informazione e la consultazione previste dal presente articolo sono articolate su due livelli, per le materie di cui alla lettera A) sub individuate ai commi successivi.
3. Con cadenza annuale, la parte datoriale, come individuata dall’art. 11, comma 1, parte I, lett. a), punti 1 e 2 e sub fornisce informazioni alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, come individuate dall’art. 11, comma 1, parte I, lett. b), sulle seguenti materie: • piani e programmazione per lo sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro; B) sub • andamento dell’occupazione e politiche occupazionali; • politiche di miglioramento dei servizi sociali; • piani e progetti volti a garantire le pari opportunità; • politiche in materia di assunzioni, a tempo parziale e a termine, e di utilizzo delle altre tipologie di rapporto di lavoro di cui al successivo art. 41, nonché programmi di ricorso allo straordinario, all’orario elastico e plurisettimanale ed alle turnazioni; • processi di mobilità interna.
4. Con cadenza annuale, la parte datoriale, come individuata dall’art. 11, comma 1, parte II, lett. a), punto 1 e sub fornisce informazioni alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, come individuate dall’art. 11, comma 1, parte II lett. b), punti 1 sulle seguenti materie: • misure programmate in materia di igiene e 3sicurezza; • modalità di attuazione delle misure in materia di pari opportunità; • processi di mobilità interna; • andamento delle assunzioni a tempo parziale e a termine, nonché le previsioni utilizzo delle altre tipologie di cui all’art. 7 che segue (informazioni riservate), costituiscono attuazione della disciplina rapporto di lavoro di cui al D.Lgssuccessivo art. n. 25/200741, nonché andamento del ricorso allo straordinario, all’orario elastico e plurisettimanale ed alle turnazioni.
5. Con periodicità annualeIn caso di successive modifiche dei programmi riferiti alle materie oggetto dell’informativa, nei primi tre mesi dell’anno successivo a quello di riferimentosarà fornito, anche su richiesta delle Partiorganizzazioni sindacali firmatarie, nell’ambito entro 15 giorni dalla richiesta, un ulteriore aggiornamento integrativo dell’informativa.
6. La consultazione, intesa quale richiesta di parere non vincolante, è attivata fra i soggetti indicati al precedente comma 3, prima dell’adozione dei conseguenti atti sulle seguenti materie: • introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull’organizzazione del Comitato Nazionale Gruppo Poste lavoro; • innovazioni e sperimentazioni gestionali aventi riflessi di cui all’artcarattere generale che coinvolgono le Federazioni e/o la CONI Servizi; • linee generali di riorganizzazione degli uffici, di innovazione e di sperimentazione gestionale; • politiche di outsourcing e di esternalizzazione dei servizi.
7. 5 che segueLa consultazione è attivata, viene effettuato uno specifico confronto sull’andamento e gli esiti delle procedure altresì, fra i soggetti di cui al comma che precede4, prima dell’adozione dei conseguenti atti, da adottare a livello locale, sulle seguenti materie: • politiche di outsourcing e di esternalizzazione dei servizi; • processi di riorganizzazione ed introduzione di nuove tecnologie; • innovazioni e sperimentazioni gestionali; • riorganizzazione degli uffici.
8. L’esito positivo Xxxxx ferma la consultazione del confronto sulle citate procedure di informazione e consultazione realizza, ai sensi e rappresentante per gli effetti di cui all’artla sicurezza nei casi previsti dall’art. 7 19 del D.Lgsd.lgs. n. 25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui sopra. Le Parti si danno atto che i temi relativi alle pari opportunità vengono trattati all’interno del Comitato per l’attuazione dei Principi di Parità di Trattamento e di Uguaglianza di Opportunità e dei C.P.T. Regionali di cui all’art. 5 del presente CCNL. Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, le Parti convengono di incontrarsi nel corso della vigenza del presente CCNL, al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema secondo i principi condivisi626/1994.
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Informazione e consultazione. In relazione a quanto previsto all’art.1 del presente CCNL le Parti, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire, arricchire in ambito non negoziale, negoziale i comuni contenuti di conoscenza sulle tematiche di comune interesse in vista della ricerca di soluzioni condiviseconoscenza. Il predetto sistema di informazione e consultazione, finalizzato a prevenire i conflitti e ad aumentare la comune consapevolezza sui temi fondamentali per lo sviluppo delle aziende, consultazione si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori, come lavoratori di seguito indicatoindicati:
A) Livello Nazionale
a) Entro 2 Con periodicità semestrale, non prima dei mesi dall’approvazione della relazione finanziaria semestrale di aprile e del bilancio annuale, rispettivamente da parte del CdA e dell’Assemblea degli Azionistidi ottobre di ciascun anno, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti stipulanti, una informativa, relativa al periodo di riferimento, informativa sugli argomenti appresso specificati, riferiti con riferimento al personale destinatario del presente CCNL:
1. andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’Azienda, e situazione economica con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo, anche in considerazione delle dinamiche dei mercati di riferimento;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda e politiche nonché, in caso di make or buyrischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
3. processi di riconversione e di riposizionamento strategico: − revisione dei processi e dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi, distributivi - con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti; , − orientamenti e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
4. dinamiche del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità della forza lavoro (xxxxx, presenze/assenze dal servizio, inidoneità);
5. contratto di programma;
6. tipologie e procedure delle attività in appalto;
7. distribuzione territoriale degli uffici postali, postali con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
78. dati dell’occupazione, dell’occupazione anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie tipologie di contratto, livelli di inquadramento);
89. eventuali interventi normativi connessi al rapporto di lavoro, lavoro derivanti anche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo; possibilità di intervento su organismi istituzionali. L’Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano significativamente sull’Azienda.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti adeguata informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende adottare, adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie)) che comportino effetti sull’occupazione.
c) L’Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva. In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della lettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione, consultazione su richiesta di almeno una delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa. La consultazione si svolgerà nell’ambito dei lavori del Comitato dell’Osservatorio Paritetico Nazionale Gruppo Poste previsto dall’art. 5 6 del presente CCNL. Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall’Azienda per il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla precedente lettera b), non si darà luogo all’attuazione dei provvedimenti di cui trattasi.
B) Livello Regionale
a) Con periodicità semestrale, entro 1 mese dalle informative rese ai sensi del precedente punto A)non prima dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 67, lett. b) del presente CCNL, una informativa sulle materie di seguito indicate:
1. andamento recente e prevedibile dell’attività dell’Azienda e situazione economica con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione a livello regionale e dell’Azienda, nonché, in caso di Unità Produttivarischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
23. qualità del servizio e indicatori di produttività nel territorio di competenza;
34. distribuzione regionale degli uffici postali, postali con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
45. dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza;
56. linee generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al territorio di competenza. Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui al punto punti 1 e 2 che precedeprecedono, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 67, lett. b) e alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. a) del presente CCNL una adeguata informativa in ordine:
1. alle decisioni ed ai provvedimenti che l’Azienda intende adottare, adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento;
2. ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento, riferimento la cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale connesse professionale, connessi ai processi di cui al punto 1 che precede;
4. ai dati di cui all’art. 31 – lavoro straordinario – III capoverso. In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 2, 2 e 3 e 4 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui all’art. 67, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di consultazione, consultazione da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa, dell’informativa cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie a livello territorialematerie. Nel medesimo termine, analoga richiesta potrà essere formulata dalla La Delegazione Sindacale di cui all’art. 6, lett. a) del presente CCNL ovvero dalle XX.XX. provinciali, relativamente alle materie che producono impatti sulle Unità Produttive di riferimento. Le Delegazioni sindacali sindacale di cui sopra potranno potrà formulare proprie osservazioni. Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi alla dalla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i qualiquali non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi.
C) Livello di Unità Produttiva
a) Con periodicità semestrale ed in coerenza con la tempistica di cui al livello regionale, l’Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 7, lett. a) del presente CCNL, una informativa riguardante:
1. l’andamento recente e prevedibile dell’attività dell’Azienda, nonché la sua situazione economica;
2. la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto.
3. i dati di cui all’art. 33 – lavoro straordinario – III capoverso. Resta fermo che, con riferimento alle decisioni materie di cui ai precedenti punti 1 e 2 che precedono, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 7 lett. a) del presente CCNL, una adeguata informativa in ordine alle materie di seguito specificate riguardanti l’Unità Produttiva qualora non abbiano costituito oggetto di informativa a livello regionale:
1. decisioni e provvedimenti che l’Azienda intende adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nell’Unità Produttiva di riferimento;
2. piani di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione, nell’Unità Produttiva di riferimento, abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. linee generali della formazione e riqualificazione professionale, connessi ai processi di cui al punto 1 che precede. In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 22 e 3 che precedono, e 3la Delegazione Sindacale di cui all’art. 7, lett. a) del presente CCNL, può formulare richiesta di consultazione da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie. La Delegazione sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni. Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi dalla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i quali non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi. Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello regionale e di Unità Produttiva disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane S.p.A., A. fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende del Gruppo. Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL e, pertanto, non si cumulano con le relative procedure. Le procedure di informazione e consultazione previste dal presente articolo per le materie di cui alla lettera A) sub a), punti 1 e 2 e sub b); B) sub a), punto punti 1 e 2, e sub b), punti 1 e 3; C) sub a), punti 1 e 2 e sub b) punti 1 e 3, nonché le previsioni di cui all’art. 7 8 che segue (informazioni riservate), costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25/2007. Con periodicità annuale, nei primi tre mesi dell’anno successivo a quello di riferimento, su richiesta delle Parti, nell’ambito del Comitato Nazionale Gruppo Poste dell’Osservatorio Paritetico di cui all’art. 5 6 che segue, viene effettuato uno specifico confronto sull’andamento e gli esiti delle procedure di cui al comma che precede. L’esito positivo del confronto sulle citate procedure di informazione e consultazione consultazione, realizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui sopra. Le Parti si danno atto che i temi relativi alle pari opportunità vengono trattati all’interno del Comitato Nazionale per l’attuazione dei Principi di Parità di Trattamento e di Uguaglianza di le Pari Opportunità e dei C.P.T. Comitati Regionali per le Pari Opportunità di cui all’art. 5 6 del presente CCNL. Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, le Parti convengono di incontrarsi nel corso della vigenza del presente CCNL, al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema secondo i principi condivisi.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Informazione e consultazione. In relazione a quanto previsto all’art.1 del presente CCNL le Parti, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire, arricchire in ambito non negoziale, negoziale i comuni contenuti di conoscenza sulle tematiche di comune interesse in vista della ricerca di soluzioni condiviseconoscenza. Il predetto sistema di informazione e consultazione, finalizzato a prevenire i conflitti e ad aumentare la comune consapevolezza sui temi fondamentali per lo sviluppo delle aziende, consultazione si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori, come lavoratori di seguito indicatoindicati:
A) Livello Nazionale
a) Entro 2 Con periodicità semestrale, non prima dei mesi dall’approvazione della relazione finanziaria semestrale di aprile e del bilancio annuale, rispettivamente da parte del CdA e dell’Assemblea degli Azionistidi ottobre di ciascun anno, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti stipulanti, una informativa, relativa al periodo di riferimento, informativa sugli argomenti appresso specificati, riferiti con riferimento al personale destinatario del presente CCNL:
1. andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’Azienda, e situazione economica con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo, anche in considerazione delle dinamiche dei mercati di riferimento;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda e politiche nonché, in caso di make or buyrischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
3. processi di riconversione e di riposizionamento strategico: − revisione dei processi e dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi, distributivi - con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti; , − orientamenti e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
4. dinamiche del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità della forza lavoro (xxxxx, presenze/assenze dal servizio, inidoneità);
5. contratto di programma;
6. tipologie e procedure delle attività in appalto;
7. distribuzione territoriale degli uffici postali, postali con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
78. dati dell’occupazione, dell’occupazione anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie tipologie di contratto, livelli di inquadramento);
89. eventuali interventi normativi connessi al rapporto di lavoro, lavoro derivanti anche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo; possibilità di intervento su organismi istituzionali. L’Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano significativamente sull’Azienda.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti adeguata informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende adottare, adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie)) che comportino effetti sull’occupazione.
c) L’Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva. In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della lettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione, consultazione su richiesta di almeno una delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa. La consultazione si svolgerà nell’ambito dei lavori del Comitato dell’Osservatorio Paritetico Nazionale Gruppo Poste previsto dall’art. 5 del presente CCNL. Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall’Azienda per il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla precedente lettera b), non si darà luogo all’attuazione dei provvedimenti di cui trattasi.
B) Livello Regionale
a) Con periodicità semestrale, entro 1 mese dalle informative rese ai sensi del precedente punto A)non prima dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) del presente CCNL, una informativa sulle materie di seguito indicate:
1. andamento recente e prevedibile dell’attività dell’Azienda e situazione economica con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione a livello regionale e dell’Azienda, nonché, in caso di Unità Produttivarischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
23. qualità del servizio e indicatori di produttività nel territorio di competenza;
34. distribuzione regionale degli uffici postali, postali con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
45. dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza;
56. linee generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al territorio di competenza. Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui al punto punti 1 e 2 che precedeprecedono, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) e alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. a) del presente CCNL una adeguata informativa in ordine:
1. alle decisioni ed ai provvedimenti che l’Azienda intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento;
2. ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento, la cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale connesse ai processi di cui al punto 1 che precede;
4. ai dati di cui all’art. 31 – lavoro straordinario – III capoverso. In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui all’art. 6, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di consultazione, da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa, cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie a livello territoriale. Nel medesimo termine, analoga richiesta potrà essere formulata dalla Delegazione Sindacale di cui all’art. 6, lett. a) del presente CCNL ovvero dalle XX.XX. provinciali, relativamente alle materie che producono impatti sulle Unità Produttive di riferimento. Le Delegazioni sindacali di cui sopra potranno formulare proprie osservazioni. Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi alla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i quali, con riferimento alle decisioni di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi. Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello regionale disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane S.p.A., fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende del Gruppo. Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL e, pertanto, non si cumulano con le relative procedure. Le procedure di informazione e consultazione previste dal presente articolo per le materie di cui alla lettera A) sub a), punti 1 e 2 e sub b); B) sub a), punto 1 e sub b), punti 1 e 3, nonché le previsioni di cui all’art. 7 che segue (informazioni riservate), costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25/2007. Con periodicità annuale, nei primi tre mesi dell’anno successivo a quello di riferimento, su richiesta delle Parti, nell’ambito del Comitato Nazionale Gruppo Poste di cui all’art. 5 che segue, viene effettuato uno specifico confronto sull’andamento e gli esiti delle procedure di cui al comma che precede. L’esito positivo del confronto sulle citate procedure di informazione e consultazione realizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui sopra. Le Parti si danno atto che i temi relativi alle pari opportunità vengono trattati all’interno del Comitato per l’attuazione dei Principi di Parità di Trattamento e di Uguaglianza di Opportunità e dei C.P.T. Regionali di cui all’art. 5 del presente CCNL. Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, le Parti convengono di incontrarsi nel corso della vigenza del presente CCNL, al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema secondo i principi condivisi.
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