Riscossione ed esecuzione. Le decisioni adottate dall’agenzia o dalla Commissione nell’ambito di applicazione della presente decisione che impongano un’obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’agenzia o la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.».
Riscossione ed esecuzione. 1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Ucraina. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo dell'Ucraina designerà a tal fine. Il governo dell'Ucraina comunica alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo diretta mente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Ucraina. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali ucraini.
Riscossione ed esecuzione. Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione europea in applicazione del presente Accordo che impongano un’obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nel Liechtenstein. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo del Liechtenstein, che ne informa l’Agenzia o la Commissione europea. L’esecuzione ha luogo secondo le norme di procedura del Liechtenstein. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni. Campo d’applicazione il 16 novembre 202216 Stati parte Ratifica Entrata in vigore Islanda 7 novembre 2022 1° dicembre 0000 Xxxxxxxxxxxxx 7 febbraio 2020 1° marzo 2020 Norvegia* 16 dicembre 2019 1° gennaio 2020 Svizzera 11 febbraio 2020 1° marzo 2020 Unione europea 21 maggio 2019 1° gennaio 2020 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo può essere consultato sul sito Internet del Consiglio dell’Unione Europea xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx/ agreement/?id=2018049&DocLanguage=en oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. 1RU 2020 737. La correzione del 16 nov. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 680). 2GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. 4RS 0.362.31 5RS 0.142.392.68 6RS 0.362.311 7RS 0.142.395.141 8Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 ...
Riscossione ed esecuzione. 1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche, che non siano gli Stati, in relazione a crediti derivanti da programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo nelle Isole Fær Øer. La formula esecutiva è apposta alla pertinente decisione, senza alcuna altra formalità tranne una verificazione dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo delle Isole Fær Øer designerà a tal fine. Il governo delle Isole Fær Øer comunica alla Commissione europea e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 13, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti nelle Isole Fær Øer. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali delle Isole Fær Øer.
Riscossione ed esecuzione. Le decisioni della Commissione prese ai sensi del Sesto programma quadro CE nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità desi- gnata dal governo svizzero, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposi- zioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria conte- nuta in un contratto dei Sesti programmi quadro CE e Euratom hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
Riscossione ed esecuzione. Le decisioni adottate dall'Ufficio di sostegno o dalla Commissione europea nell'ambito di applicazione del presente accordo, che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. Il titolo esecutivo è emesso, senza altra verifica se non quella della sua autenticità, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea. L'esecuzione forzata ha luogo in osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Riscossione ed esecuzione. Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione europea in applicazione del presente accordo che impongano un’obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nel Liechtenstein. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo del Liechtenstein, che ne informa l’Agenzia o la Commissione europea. L’esecuzione ha luogo secondo le norme di procedura del Liechtenstein. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
Riscossione ed esecuzione. 1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Israele. Se la Commissione lo richiede, l’autorità designata dal governo dello Stato di Israele avvia una procedura di esecuzione della decisione per conto della Commissione. In tal caso, la formula esecutiva è trasmessa al tribunale israeliano, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata a tal fine dal governo dello Stato di Israele, che ne informa la Commissione. Conformemente all’articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e alle persone giuridiche stabilite in Israele. L’esecuzione forzata avviene nell’osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali israeliani.
Riscossione ed esecuzione. 1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Macedonia del Nord. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità della decisione, da parte dell'autorità nazionale che il governo della Macedonia del Nord designerà a tal fine. Il governo della Macedonia del Nord comunica, alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e alle persone giuridiche stabilite in Macedonia del Nord. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali della Macedonia del Nord.
Riscossione ed esecuzione. 1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati, in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Tunisia. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verificazione dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo della Tunisia designerà a tal fine. Il governo della Tunisia comunica alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Tunisia. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali della Tunisia.