Common use of Informazione preventiva Clause in Contracts

Informazione preventiva. 1. Negli enti dove siano in servizio almeno 5 dirigenti, gli organi di vertice, per il tramite del dirigente cui sia assegnato tale specifico compito secondo i rispettivi ordinamenti, informano in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile, le rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 sui criteri generali relativi a: a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; b) sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti; c) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; d) individuazione delle risorse aggiuntive di cui all’art. 38; e) modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati; f) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti; g) misure di pari opportunità; h) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti; i) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. 2. Gli enti che abbiano in servizio più di 10 dirigenti possono individuare modalità di informazione preventiva più articolate, anche in materie non comprese nel comma 1.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Informazione preventiva. 1. Negli enti dove siano in servizio almeno 5 dirigenti, gli organi di vertice, per il tramite del dirigente cui sia assegnato tale specifico compito secondo i rispettivi ordinamenti, informano Ciascuna Amministrazione informa in via preventiva, per iscritto ed con documentazione da fornire in tempo utileutile all’attivazione delle procedure previste dagli artt. 5 e 8, le rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e ed 11 sui criteri generali relativi ache l’ Amministrazione medesima intende seguire nelle seguenti materie: a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; b) sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti; c) individuazione ed articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; d) individuazione delle risorse aggiuntive di cui all’art. 38; e) modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnatiassegnati ed istituti equiparati; fe) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti; gf) misure di pari opportunità; hg) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti h) applicazione dei parametri concernenti la qualità e la produttività dei servizi e rapporti con l’utenza; i) iniziative volte al miglioramento dei servizi sociali in favore dei dirigenti; l) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; m) strategie e programmi di attività. 2. Gli enti che abbiano in servizio più di 10 dirigenti Le Amministrazioni del comparto possono individuare modalità di informazione preventiva più articolate, anche in materie non comprese nel comma 1precedente.

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Informazione preventiva. 1. Negli enti dove siano in servizio almeno 5 dirigenti, gli organi di vertice, per il tramite del dirigente cui sia assegnato tale specifico compito secondo i rispettivi ordinamenti, informano Ciascuna Amministrazione informa in via preventiva, per iscritto ed con documentazione da fornire in tempo utile, le rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e ed 11 sui criteri generali relativi ache l’ Amministrazione medesima intende seguire nelle seguenti materie: a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; b) sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti; c) individuazione ed articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; d) individuazione delle risorse aggiuntive di cui all’art. 38; e) modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati; fe) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti; gf) misure di pari opportunità; hg) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti; ih) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. 2. Gli enti che abbiano in servizio più di 10 dirigenti I Ministeri e le altre amministrazioni del comparto possono individuare modalità di informazione preventiva più articolate, anche in materie non comprese nel comma 1precedente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Informazione preventiva. 1. Negli enti dove siano in servizio almeno 5 dirigenti, gli organi di vertice, per il tramite del dirigente cui sia assegnato tale specifico compito secondo i rispettivi ordinamenti, informano in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile, le rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 sui criteri generali relativi a: a) a. affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; b) b. sistemi di valutazione dell’attività dell'attività dei dirigenti; c) c. articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; d) d. individuazione delle risorse aggiuntive di cui all’artall' art. 3838 ; e) e. modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati; f) f. programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti; g) g. misure di pari opportunità; h) h. implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti; i) i. tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. 2. Gli enti che abbiano in servizio più di 10 dirigenti possono individuare modalità di informazione preventiva più articolate, anche in materie non comprese nel comma 1.

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