Common use of Informazioni confidenziali Clause in Contracts

Informazioni confidenziali. Ai fini del presente Accordo, con l’espressione “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni tecniche o commerciali comunicate, in qualsiasi forma o mezzo, tra le Parti relative al Software, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati relativi ai prodotti e ai servizi, specifiche tecniche, progetti, disegni, prototipi, software, modelli, piani commerciali, piani di marketing, dati finanziari, bilanci, preventivi ed informazioni statistiche. Anche le informazioni comunicate verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora la Parte che le comunica, al momento della trasmissione delle informazioni, dichiari la loro natura confidenziale fornendo all’altra Parte, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, uno scritto riassuntivo relativo al loro contenuto. Informazioni tecniche o commerciali di proprietà di terzi comunicate da una Parte all’altra sono da intendersi quali Informazioni Confidenziali ai sensi del presente Accordo, fatto salvo che non sia altrimenti stabilito per iscritto. Le Parti si obbligano a non utilizzare le Informazioni Confidenziali per scopi diversi da quelli strettamente inerenti al collaudo del Software. Le Parti si obbligano a rendere accessibili le Informazioni Confidenziali solamente ai propri dipendenti e consulenti che ne debbano aver conoscenza in ragione dell'attività che svolgono e soltanto nella misura in cui ciò sia necessario all'espletamento del loro incarico in relazione al Progetto. E’ consentito altresì che, nei limiti di cui sopra, e qualora sia necessario ai fini del Progetto, la Parte comunichi le Informazioni Confidenziali anche ai dipendenti e consulenti di società del proprio Gruppo. I suddetti dipendenti e consulenti dovranno essere debitamente resi edotti della natura riservata delle Informazioni Confidenziali.

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Samples: Confidentiality Agreement

Informazioni confidenziali. Ai fini del presente Accordo, con l’espressione “Informazioni Confidenziali” 7.1 Per informazioni confidenziali si intendono tutte le informazioni tecniche e i segreti tecnici, industriali o commerciali comunicatee le invenzioni brevettate o da brevettare concernenti le formule, le ricette (anche di lacche e vernici), i prodotti e/o i processi produttivi, i test, le idee, le soluzioni esecutive, le analisi, le ricerche e i risultati delle ricerche condotte, gli sviluppi attuali e/o potenziali di formule, ricette (anche di lacche e vernici), prodotti e/o di processi produttivi, il know-how e, più in generale tutti i dati, le notizie, le specifiche tecniche e scientifiche, i disegni, i progetti e le informazioni del Venditore e di cui il Compratore sia venuto a conoscenza (o anche solo in possesso) in qualsiasi momento o di cui, comunque e a qualsiasi titolo, esso acquisisca la disponibilità in conseguenza o in occasione dell’espletamento della sua attività. 7.2 Il Compratore riconosce che le Informazioni confidenziali hanno natura segreta, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 98 e 99 del D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, e, pertanto, si impegna, per tutta la durata del contratto ed anche dopo la sua cessazione, per qualsiasi motivo, a mantenerle rigorosamente riservate e segrete, impiegando tutta la diligenza e ponendo in essere tutte le cautele necessarie per evitare qualsivoglia loro divulgazione o comunicazione a terzi. 7.3 Non costituiscono informazioni confidenziali quelle informazioni che il Compratore possa dimostrare, nei modi previsti dalla legge: a) che erano di dominio pubblico o comunque agevolmente accessibili antecedentemente alla loro comunicazione; b) che gli erano già note prima della loro comunicazione ad opera del Venditore; c) che sono state ricevute da un terzo (alle quali erano già note) in maniera lecita; d) che l’utilizzo o la divulgazione sono state autorizzate per iscritto dal Venditore. 7.4 Il Compratore: a) limiterà il numero di collaboratori che avranno accesso alle informazioni confidenziali del Venditore a quelli le cui mansioni lo richiedano, e che abbiano sottoscritto personalmente l’impegno a mantenere riservate dette Informazioni confidenziali; b) sarà direttamente responsabile nei confronti del Venditore dell’attività dei propri collaboratori che avranno accesso alle informazioni confidenziali di quest’ultima e, in qualsiasi forma particolare, per qualunque violazione da parte dei suddetti collaboratori dell’obbligo di riservatezza qui previsto. 7.5 Il Compratore e i suoi collaboratori non utilizzeranno per nessuna ragione, direttamente o mezzoper interposta persona, tra nell’interesse proprio o di terzi, salvo previo consenso scritto del Xxxxxxxxx, le Parti relative informazioni confidenziali di quest’ultima. 7.6 In nessun caso la divulgazione o la consegna di informazioni confidenziali potranno essere interpretate come concessione dal Venditore al SoftwareCompratore di diritti o licenze su di esse e comunque su invenzioni presenti o future, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati relativi ai prodotti e ai servizi, specifiche tecniche, progetti, disegni, prototipi, software, modelli, piani segreti commerciali, piani di marketingmarchi, dati finanziaricopyright, bilancibrevetti o know- how detenuti o controllati dal Venditore stesso, preventivi ed informazioni statistiche. Anche ora o in futuro. 7.7 Il Compratore riconosce che le informazioni confidenziali che gli siano già state comunicate verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora la Parte o che le comunica, al momento della trasmissione delle informazioni, dichiari la loro natura confidenziale fornendo all’altra Parte, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, uno scritto riassuntivo relativo al loro contenuto. Informazioni tecniche o commerciali gli verranno comunicate in futuro sono e resteranno di proprietà del Venditore e si impegna a restituirle prontamente al Venditore stessa a sua semplice richiesta, così come si impegna a restituire a semplice richiesta del Venditore tutto il materiale ad esse relativo, senza trattenerne alcuna copia e, in ogni caso, astenendosi tassativamente da qualsivoglia utilizzazione delle informazioni confidenziali stesse e/o del predetto materiale. La restituzione delle informazioni confidenziali e/o del relativo materiale non solleverà il Compratore dall’obbligo di terzi comunicate da una Parte all’altra sono da intendersi quali Informazioni Confidenziali ai sensi riservatezza previsto nel presente accordo. In ogni caso, né la mancata restituzione delle informazioni confidenziali e/o del presente Accordorelativo materiale, fatto salvo che non sia altrimenti stabilito per iscritto. Le Parti si obbligano a non utilizzare le Informazioni Confidenziali per scopi diversi da quelli strettamente inerenti al collaudo del Software. Le Parti si obbligano a rendere accessibili le Informazioni Confidenziali solamente ai propri dipendenti e consulenti che ne debbano aver conoscenza in ragione dell'attività che svolgono e soltanto nella misura in cui ciò sia necessario all'espletamento del loro incarico in relazione al Progetto. E’ consentito altresì chené la mancata richiesta di restituire o distruzione, nei limiti solleverà il Compratore dall’obbligo di cui sopra, e qualora sia necessario ai fini del Progetto, la Parte comunichi le Informazioni Confidenziali anche ai dipendenti e consulenti riservatezza previsto nelle presenti condizioni generali di società del proprio Gruppo. I suddetti dipendenti e consulenti dovranno essere debitamente resi edotti della natura riservata delle Informazioni Confidenzialivendita.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Informazioni confidenziali. Ai fini A. Informazioni documentali confidenziali 1) Ciascuna parte identifica con la massima tempestività le informazioni che non intende divulgare nell’ambito del presente Accordoaccordo, con l’espressione “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni tecniche o commerciali comunicate, in qualsiasi forma o mezzotenendo conto, tra le Parti relative al Softwarel’altro, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati relativi ai prodotti e ai servizi, specifiche tecniche, progetti, disegni, prototipi, software, modelli, piani commerciali, piani di marketing, dati finanziari, bilanci, preventivi ed informazioni statistiche. Anche le informazioni comunicate verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora dei seguenti criteri: a) la Parte che le comunica, al momento della trasmissione segretezza delle informazioni, dichiari nel senso che esse, nella loro globalità o nell’esatta configurazione o insieme delle sue parti, non sono generalmente note o facilmente disponibili con l’impiego di mezzi leciti; b) a causa della loro segretezza, le informazioni hanno un valore commerciale effettivo o potenziale; e c) l’informazione è stata oggetto di iniziative, ragionevoli secondo le circostanze, intese a mantenerne la loro segretezza, da parte di chi la deteneva legittimamente. In alcuni casi le parti possono concordare che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o elaborate nel corso della ricerca in comune svolta a norma del presente accordo, non possono essere divulgate. 2) Ogni parte deve garantire che le informazioni confidenziali comunicate nel quadro del presente accordo e la conseguente natura confidenziale fornendo all’altra Parteprivilegiata siano facilmente riconoscibili dall’altra parte, entro trenta (30) giorni dalla comunicazionead esempio mediante un chiaro contrassegno o mediante una dicitura restrittiva. Questa regola si applica a qualsiasi riproduzione, uno scritto riassuntivo relativo al loro contenutototale o parziale, di tali informazioni. Informazioni tecniche Una parte o commerciali di proprietà di terzi comunicate da una Parte all’altra sono da intendersi quali Informazioni Confidenziali un partecipante che riceve informazioni confidenziali ai sensi del presente Accordo, fatto salvo accordo deve rispettare la loro natura riservata. L’obbligo cessa automaticamente se le informazioni vengono divulgate senza restrizioni dal proprietario. 3) Le informazioni non divulgate comunicate a norma del presente accordo possono essere trasmesse dalla parte che non sia altrimenti stabilito per iscritto. Le Parti si obbligano a non utilizzare le Informazioni Confidenziali per scopi diversi da quelli strettamente inerenti al collaudo del Software. Le Parti si obbligano a rendere accessibili le Informazioni Confidenziali solamente riceve ai propri suoi dipendenti e consulenti contraenti nonché ad altri dipartimenti interessati della parte che ne debbano aver conoscenza siano autorizzati a riceverle per gli scopi specifici della ricerca comune in ragione dell'attività che svolgono e soltanto corso, in funzione dell’effettiva necessità di conoscenza, purché le informazioni non divulgate in tal modo diffuse siano tutelate nella misura in cui ciò sia necessario all'espletamento del loro incarico in relazione al Progetto. E’ consentito altresì cheprevista dalla legislazione di ciascuna delle parti e siano facilmente riconoscibili come tali, nei limiti di cui sopra, e qualora sia necessario ai fini del Progetto, la Parte comunichi le Informazioni Confidenziali anche ai dipendenti e consulenti di società del proprio Gruppo. I suddetti dipendenti e consulenti dovranno essere debitamente resi edotti della natura riservata delle Informazioni Confidenzialisecondo quanto sopra indicato.

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Samples: Cooperazione

Informazioni confidenziali. Ai fini 1.1 Con il termine informazioni confidenziali devono intendersi, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 98 del presente AccordoD.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, con l’espressione “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni tecniche comunicate tra le Parti (Gestore e Aderente) o commerciali comunicate, a apprese in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o mezzoqualsiasi altra forma intelligibile, in conseguenza e per effetto dell’accordo di cui in premess. Più in particolare, tali devono intendersi, seppur a titolo esemplificativo, le informazioni riguardanti l'iter e l'attività applicati e non (brevettati e non, di proprietà e/o in disponibilità delle parti - Gestore e Aderente); la progettazione e/o la ricerca e sviluppo; l’organizzazione di Habitami Network; i servizi resi in esclusiva dalle e tra le Parti relative al Software, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati relativi ai prodotti (Gestore e ai servizi, specifiche tecniche, progetti, disegni, prototipi, software, modelli, piani commerciali, piani di marketing, dati finanziari, bilanci, preventivi ed informazioni statistiche. Anche Aderente); le informazioni comunicate verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora commerciali e la Parte politica gestionale di Habitami Network ; i rapporti delle Parti (Gestore e Aderente) con i terzi, e così via1. (1) Come ricordato nella presentazione al modello, affinché operi la tutela prevista dagli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale è necessario che (oltre agli altri requisiti indicati dalle norme sopra citate) le comunicainformazioni in questione siano state sottoposte dall’azienda a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, al momento della trasmissione delle informazioni, dichiari la loro natura confidenziale fornendo all’altra Parte, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, uno scritto riassuntivo relativo al loro contenuto. Informazioni tecniche o commerciali di proprietà di terzi comunicate da una Parte all’altra sono da intendersi quali Informazioni Confidenziali ai sensi del presente Accordo, fatto salvo vale a dire che l’azienda abbia approntato un’adeguata politica interna atta a mantenere riservate tutte quelle infor- mazioni che costituiscono patrimonio aziendale e che non sia altrimenti stabilito per iscrittosiano diversamente proteggibili, ad es. Le con brevetti o altri depositi. In questo senso, ad esempio, appare opportuno che l’insieme delle informazioni considerate confidenziali venga almeno contraddistinto dalle Parti si obbligano (Gestore e Aderente) con idonee diciture quali “riservato” o “segreto” e similari e, quindi, sottoposte a non utilizzare le Informazioni Confidenziali per scopi diversi da quelli strettamente inerenti al collaudo del Software. Le Parti si obbligano a rendere accessibili le Informazioni Confidenziali solamente ai propri dipendenti e consulenti che ne debbano aver conoscenza in ragione dell'attività che svolgono e soltanto nella misura in cui ciò sia necessario all'espletamento del loro incarico in relazione al Progetto. E’ consentito altresì che, nei limiti procedure di cui sopra, e qualora sia necessario ai fini del Progetto, la Parte comunichi le Informazioni Confidenziali anche ai dipendenti e consulenti di società del proprio Gruppo. I suddetti dipendenti e consulenti dovranno essere debitamente resi edotti della natura riservata delle Informazioni Confidenzialisegretazione interna.

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Samples: Accordo Di Riservatezza