Aree di collaborazione Clausole campione

Aree di collaborazione. In conformità alle leggi vigenti, entrambe le Parti si impegneranno a incoraggiare e rafforzare la collaborazione con i seguenti obiettivi: • promuovere le attività di ricerca e di training per facilitare lo scambio di conoscenze tra le Parti costituenti il presente accordo di intesa); • sviluppo di progetti di ricerca che coinvolgano entrambe le Parti; • condivisione di conoscenze e competenze; • organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e workshop, anche con la partecipazione congiunta di Terze parti consensualmente selezionate; • qualsiasi altro ambito di collaborazione concordato tra le Parti.
Aree di collaborazione. In conformità alle leggi vigenti le Parti si impegneranno a incoraggiare e rafforzare la collaborazione con i seguenti obiettivi: − Promozione delle attività di sorveglianza, ricerca e formazione per facilitare lo scambio di conoscenze tra le Parti costituenti il presente accordo di intesa; − Sviluppo di progetti di ricerca che coinvolgano entrambe le Parti; − Scambio tra studenti e ricercatori per migliorare le reciproche conoscenze − Organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e workshop, anche con la partecipazione congiunta di Terze parti consensualmente selezionate. Al fine di attuare al meglio le attività presentate nel presente accordo di intesa, le Parti si impegnano a definire e rispettare le clausole specifiche che tutelino la “riservatezza”, la “proprietà intellettuale” dei dati generati e le “controversie legali” che possono derivare dalla violazione delle clausole che regolano il presente accordo.
Aree di collaborazione. 2.1 Le Parti valuteranno nel corso della durata del presente Accordo possibili aree di futura collaborazione fra le stesse aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) Formazione, (ii) Stage, (iii) Borse di Studio, (iv) Seminari, (v) Croudsourcing, secondo termini e modalità che saranno definiti in separati accordi di volta in volta sottoscritti tra le Parti.
Aree di collaborazione. 1. Le Parti favoriscono la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei rispettivi settori d’interesse. 2. In particolare, le Parti intendono cooperare nello svolgimento di specifici progetti, da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a. condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta; b. partecipazione a bandi e programmi nazionali e internazionali; c. adesione a progetti europei e accesso ai fondi strutturali in materia di promozione turistica attraverso la Struttura di missione Progetti comunitari per automotive e turismo dell’ACI; d. sviluppo e promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti a cui le Parti partecipano; e. promozione di attività di diffusione dell’identità e della cultura italiana in campo turistico.
Aree di collaborazione. La Multifidi si impegna a:
Aree di collaborazione. Con la presente entrambe le parti accettano di collaborare sui seguenti temi: I SVILUPPO DELLE POLITICHE D’INTERVENTO - RA e SLO collaboreranno al fine di svolgere azioni di intervento sulle politiche di conservazione, massimizzando i benefici per la tutela dell’orso xxxxx xxxxxxxxx e del suo habitat. A questo scopo, entrambe le organizzazioni si consulteranno vicendevolmente durante la scrittura di documenti che definiscono le politiche d’intervento, dove e quando rilevanti per l’altra parte. II AZIONI PRATICHE - In generale, quando SLO e RA lavoreranno insieme in attività congiunte sul campo, RA e SLO cercheranno di essere complementari, evitando competizione e duplicazione.
Aree di collaborazione. Articolo 3 (Collaborazione in materia di contrattualistica pubblica) 1. La collaborazione nel settore della contrattualistica pubblica è finalizzata a verificare il rispetto della normativa di settore da parte di stazioni appaltanti, operatori economici contraenti della Pubblica Amministrazione e Società organismo di attestazione (SOA). 2. In tale ambito la collaborazione tra l’X.X.XX. e la Guardia di Finanza si sostanzia in: a. ispezioni nei confronti delle stazioni appaltanti, degli operatori economici, nonché di ogni Pubblica Amministrazione e società a partecipazione pubblica, relativamente all’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture ed al conferimento di incarichi di progettazione; b. controlli sul sistema di qualificazione attuato dalle SOA, con particolare riguardo all’assetto societario, patrimoniale, organizzativo e di governance, al riscontro dei requisiti generali e di indipendenza, al rispetto delle procedure per il rilascio delle attestazioni, anche con riferimento alle Società aventi sede legale all’estero; c. controlli relativi all’ottemperanza delle decisioni dell’Autorità; x. xxxxxxxxx mirati, a richiesta del Presidente dell’Autorità, per la verifica dei presupposti per l’applicazione delle misure in materia di temporanea e straordinaria gestione delle imprese ex art. 32, del d.l. 90/2014; e. analisi a supporto delle istruttorie relative alle procedure di rilascio del Articolo 4 (Collaborazione in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione) 1. La collaborazione nel settore della prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione è finalizzata a verificare il rispetto della normativa di settore da parte delle Pubbliche Amministrazioni, degli enti pubblici territoriali e non economici, nonché delle società a partecipazione pubblica e degli enti di diritto privato in controllo pubblico. 2. In tale ambito la collaborazione tra l’X.X.XX. e la Guardia di Finanza si sostanzia in: a. controlli sul rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione; b. verifiche sull’osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; c. accertamenti in materia di conflitti di interesse, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; d. controlli relativi all’ottemperanza delle decisioni dell’Autorità.
Aree di collaborazione. 1. Le attività di ricerca e sviluppo tecnologico previste dal presente Accordo si possono raggruppare in: a) collaborazione nella elaborazione e ideazione di strategie e metodologie di ricerca finalizzate al raggiungimento degli obiettivi; b) raccolta e analisi dei dati necessari ai fini dello studio e della ricerca; c) collaborazione nella implementazione dei modelli di comunicazione studiati ed elaborati d) diffusione dei risultati. 2. Le attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno comprendere: condivisione di buone pratiche/protocolli e/o individuazione di obiettivi futuri comuni di ricerca, collaborazione in progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi o definizione di progetti specifici finanziati dal CNT sotto forma di assegni di ricerca o contratti collaborativi o contratti in ‘conto terzi’, consulenze mirate, attività di formazione al personale del CNT, ospitalità per lo svolgimento di tesi di laurea, di stage curriculari ed extracurriculari, finanziamento di borse di dottorato di ricerca. 3. Le parti potranno poi collaborare anche in attività di promozione sul territorio dei risultati scientifici ottenuti. 4. Le varie attività saranno di volta in volta definite secondo competenza e nel rispetto di procedure interne e schemi tipo eventualmente vigenti, anche mediante la stipula di appositi Accordi Attuativi fra il CNT e l’Ateneo. Gli Accordi di collaborazione scientifica dovranno necessariamente contenere: • l’oggetto ed i risultati attesi • i referenti scientifici di riferimento per parte dell’Università • le attività previste e le strutture/attrezzature necessarie alla loro realizzazione • la durata • l’ammontare e le modalità di erogazione dei corrispettivi/finanziamenti 5. Le Parti riconoscono e prendono atto che nulla nel presente Accordo di Partnership costituisce e/o può essere interpretato come un obbligo per nessuna di esse a sottoscrivere gli Accordi Attuativi, la cui negoziazione e, eventuale, sottoscrizione, resterà nella libera disponibilità delle Parti.
Aree di collaborazione. Si individuano a titolo esplicativo alcune aree di intervento e di indirizzo dell’attività di studio e ricerca: • pianificazione urbanistica; • normativa per l’edilizia; • progettazione architettonica; • mobilità, assetto urbano, anche nel loro aspetto storico; • gestione informatizzata del territorio e della città; • tutela beni ambientali e naturali; • progetti speciali di sviluppo; • piani di comunicazione pubblica; • organizzazione e controllo di gestione; • sviluppo sistemi informativi. Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree per le quali se ne individui la necessità e l’interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute. In ogni caso valgono quali limiti di intervento i principi dello Statuto della Provincia di Padova.
Aree di collaborazione. A. Promozione dell’integrazione di sistemi, procedure, risorse ed informazioni per il miglioramento della collaborazione e della capacità di risposta sia in ordinario che in emergenza (integrazione di reti ICT, radio TETRA, dati geografici, collegamenti in fibra ottica, dati di contatto, dati di esercizio) e la valutazione dei rischi, nello specifico: 1. Mutuo utilizzo di tecnologie e sistemi ed infrastrutture di comunicazione come, in via esemplificativa e non esaustiva, l’accesso alla rete TETRA provinciale, l’utilizzo delle reti trasmissione dati Alperia, nonché mutua ospitalità di impianti, il tutto nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti (canoni, licenze, obblighi, ecc…) e comunque secondo modalità da definire caso per caso. Le Parti redigono e mantengono aggiornata una lista completa degli apparati e dei dispositivi in uso sull’infrastruttura condivisa, con indicazione dei dati di targa, e la mettono a disposizione reciprocamente, nonché degli utenti autorizzati dalle Parti al loro utilizzo. L'utilizzo dei sistemi deve avvenire secondo le indicazioni di cui agli specifici ordinamenti esistenti e a seguito di analisi dei sistemi informatici per la verifica della loro sicurezza e dei possibili livelli di interazione tra gli stessi.