Informazioni relative alle Operazioni di Pagamento Clausole campione

Informazioni relative alle Operazioni di Pagamento. Prima dell’effettuazione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Cliente Pagatore ha il diritto di richiedere i termini massimi di esecuzione, la quantificazione delle spese per l’effettuazione dell’Operazione di Pagamento interessata e, se in caso di pluralità di voci di costo, dell’indicazione analitica di tali spese, nonché la quantificazione di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato Strumento di Pagamento. Dette informazioni sono contenute nel foglio informativo del conto corrente (di seguito, il “Foglio Informativo del Conto Corrente”) e nei Documenti di Sintesi del Conto Corrente. Inoltre, in caso di Operazione di Pagamento in valuta diversa da quella in cui è denominato il Conto Corrente, la Banca mette a disposizione del Cliente l’indicazione del tasso di cambio che sarà applicato all’Operazione di Pagamento Dopo l’effettuazione di un’Operazione di Pagamento, la Banca fornisce, periodicamente, al Cliente, nel rendiconto periodico, le informazioni previste dalla normativa di riferimento. Tale informativa periodica è prodotta su supporto cartaceo ovvero su supporto durevole. Qualora il Cliente, in qualità di Pagatore o Beneficiario, richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente è tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel documento di sintesi dei servizi accessori del Conto Corrente.
Informazioni relative alle Operazioni di Pagamento. Prima dell’effettuazione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Cliente Pagatore ha il diritto di richiedere i termini massimi di esecuzione, la quantificazione delle spese per l’effettuazione dell’Operazione di Pagamento interessata e, se in caso di pluralità di voci di costo, dell’indicazione analitica di tali spese, nonché la quantificazione di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato Strumento di Pagamento. Dette informazioni sono contenute nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente.
Informazioni relative alle Operazioni di Pagamento. 1. Prima dell’effettuazione di ogni singola Operazione di Paga- mento, il Cliente Pagatore ha diritto di richiedere alla Banca le seguenti informazioni: • Xxxxxxx Xxxxxxx di Esecuzione dell’Operazione di Paga- mento; • quantificazione delle spese da corrispondere alla Banca per l’effettuazione dell’Operazione di Pagamento e, se del caso, l’indicazione analitica di tali spese.
Informazioni relative alle Operazioni di Pagamento. Informazioni preliminari
Informazioni relative alle Operazioni di Pagamento. Prima dell’effettuazione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Titolare ha il diritto di richiedere i termini massimi di esecuzione, la quantificazione delle spese per l’effettuazione dell’Operazione di Pagamento interessata e, se in caso di pluralità di voci di costo, dell’indicazione analitica di tali spese, nonché la quantificazione di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato Strumento di Pagamento. Dette informazioni sono contenute nel FI tempo per tempo vigente. Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Titolare in qualità di pagatore o beneficiario, la Banca fornisce al Titolare le seguenti informazioni: (i) un riferimento che consenta al Titolare di individuare l’Operazione di Pagamento, e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario o pagatore; (ii) l’importo dell’Operazione di Pagamento nella valuta in cui è avvenuto l’addebito sul Conto di Pagamento o in quella utilizzata per l’Ordine di Pagamento; (iii) l’importo di tutte le spese relative all’Operazione di Pagamento eseguita e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il Titolare deve corrispondere; (iv) se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’Operazione di Pagamento dalla Banca e l’importo dell’Operazione di Pagamento dopo la conversione valutaria; (v) la Data Valuta dell’addebito o dell’accredito o la data di ricezione dell’Ordine di Pagamento. Tale informativa periodica è prodotta esclusivamente su supporto durevole. Qualora il Titolare richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Titolare è tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel FI.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).