FASCICOLO CONTRATTUALE CONTO IÚ
FASCICOLO CONTRATTUALE CONTO IÚ
DEFINIZIONI
Oltre alle definizioni contenute in altre parti del presente Fascicolo Contrattuale, i termini e le espressioni di seguito indicati assumono, nell’ambito dello stesso, il seguente significato: Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - Organismo indipendente e imparziale al quale il Cliente può rivolgersi in caso di controversie con la Banca in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. L’ABF opera su tutto il territorio nazionale presso sette sedi (Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Bari e Palermo) con competenza provinciale e può decidere sulle controversie:
▪ fino a un importo massimo di euro 100.000 se il Cliente chiede una somma di denaro;
▪ senza limiti d’importo negli altri casi.
Il Cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto alla Banca.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti ma qualora la Banca non le rispetti, il suo inadempimento è reso pubblico. L’ABF offre un’alternativa stragiudiziale rispetto al ricorso al giudice a cui comunque il Cliente può rivolgersi qualora non sia soddisfatto delle decisioni assunte dall’organismo.
ATM (Automatic Teller Machine) - Gli sportelli automatici delle Banche.
Banca: Banca del Fucino S.p.A., con sede legale e direzione generale in Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 – Xxxx, autorizzata alla prestazione dei Servizi di cui al presente Fascicolo Contrattuale.
Cliente: Il soggetto, persona fisica “Consumatore”, nei confronti del quale la Banca eroga i servizi previsti nel presente Fascicolo Contrattuale. In caso di rapporto cointestato tra persone fisiche, per Cliente devono intendersi, congiuntamente, tutti i cointestatari del rapporto.
Conciliatore Bancario Finanziario - Organismo indipendente e imparziale, al quale il Cliente può rivolgersi in caso di controversie con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo presentato alla Banca medesima, sia per le controversie aventi ad oggetto la prestazione dei Servizi Bancari e Finanziari.
Consumatore - Ai sensi dell’Articolo 3, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e successive integrazioni e modificazioni (cd. “Codice del Consumo”), la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contratto - Il Modulo (come di seguito definito) di richiesta di apertura rapporto unitamente al presente Fascicolo Contrattuale e al Foglio informativo coincidente con il Documento di Sintesi (come di seguito definiti).
Documento di Sintesi - Documento che costituisce il frontespizio del Contratto per formarne parte integrante e sostanziale, coincidente con il Foglio informativo, e che riepiloga secondo quanto previsto nel Contratto, le condizioni economiche praticate al Cliente per lo specifico servizio bancario erogato.
Fascicolo Contrattuale - Documento che contiene le norme che regolano i Servizi prestati dalla Banca.
Filiali - Unità operative locali della Banca presenti in Italia.
Filiale Internet - Corrisponde all’Unità Internet Banking della Banca, presso la quale è intrattenuto il rapporto di Xxxxx.
Foglio informativo - Il documento, datato e costantemente aggiornato, contente informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche di un’operazione o di un servizio offerto dalla Banca (ivi espressamente inclusi i Servizi di Pagamento), che la Banca è tenuta a mettere a disposizione della propria clientela. Nel caso di servizi accessori ad altri servizi offerti dalla Banca, la Banca predispone un apposito Foglio informativo relativo al servizio accessorio nel caso tale servizio possa essere commercializzato autonomamente.
Giornata Operativa - Qualsiasi giorno feriale in cui in cui la Banca o il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento sono operativi, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
Legge Cambiaria - Indica il X.X. 00 dicembre 1933, n. 1669 e successive modifiche e integrazioni.
Orario limite - Orari di una qualsiasi giornata operativa oltre i quali la Banca considera un ordine di pagamento come ricevuto nella giornata operativa successiva.
Posta Elettronica Certificata (PEC) - Si intende il servizio di posta elettronica certificata in forza del quale il titolare della casella di PEC attribuita da un ente gestore a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio stipulate tra titolare e gestore stesso può comunicare con terzi opponendo agli stessi per legge la data e l’ora di trasmissione e di ricezione del messaggio, nonché il suo contenuto.
PSD2 indica la Direttiva 2015/2366/UE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell’Unione Europea.
SEPA - Indica la Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro) ovvero l’area in cui gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare o ricevere pagamenti non in contanti in Euro sia all'interno dei confini nazionali Sia fra paesi diversi, secondo condizioni di base, diritti e obblighi uniformi.
Servizi - Indica tutti i servizi disciplinati dal presente Fascicolo Contrattuale.
Servizi Abbinati - Indica, congiuntamente, i Servizi Abbinati Obbligatori e i Servizi Abbinati Facoltativi.
Servizi Abbinati Facoltativi - Indica il conto deposito denominato “Time deposit” disciplinato al Capitolo 2 del Fascicolo Contrattuale, e la carta di debito internazionale Xxxx Xxxxx.
Servizi Abbinati Obbligatori - Indica il servizio di Home Banking disciplinato al Capitolo 5 del presente Fascicolo Contrattuale (e, più in generale i Servizi di Pagamento disciplinati ai Capitoli 3 e 4 del presente Fascicolo Contrattuale) e il servizio di Sms Alert Informativo di cui al Capitolo 6 del presente Fascicolo Contrattuale.
Servizi di Pagamento - Indica i Servizi di Pagamento associati al Conto corrente, che permettono al Cliente di versare, trasferire, prelevare o ricevere somme di denaro a valere sul Conto corrente, disciplinati ai Capitoli 3 e 4 del Fascicolo Contrattuale.
CAPITOLO 1: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. CONTRATTO
1.1 Costituiscono nel loro insieme il Contratto i seguenti documenti:
- il modulo “Richiesta Apertura conto IÚ’” (nel prosieguo, anche più brevemente “Modulo”);
- il “Foglio Informativo” coincidente con il “Documento di Sintesi”, frontespizio e parte integrante del Contratto;
- il modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti;
- le presenti “Condizioni Generali di Contratto”, che costituiscono il Capitolo 1 del Fascicolo Contrattuale;
- le norme che regolano i Servizi prestati dalla Banca contenute nei Capitoli 2 e seguenti del presente Fascicolo Contrattuale.
1.2 Il Cliente ha diritto di ricevere in tempo utile e, in ogni caso, prima della conclusione del Contratto le informazioni e i documenti previsti dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente.
1.3 Tali informazioni sono fornite al Cliente, a titolo gratuito su supporto durevole, mediante messa a disposizione sul sito Internet della Banca dei seguenti documenti:
- “Foglio Informativo” coincidente con il “Documento di Sintesi”;
- copia del presente contratto idonea alla stipula.
1.4 Il Cliente ha diritto di richiedere in qualsiasi momento e di ricevere gratuitamente su supporto cartaceo o altro supporto durevole copia del Contratto e delle condizioni economiche in vigore.
1.5 Il Contratto è commercializzato mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
2.2 Il Conto è integrato dai seguenti prodotti obbligatori associati al Conto stesso (di seguito congiuntamente anche “Servizi Abbinati Obbligatori”):
- Servizio di Home Banking, di cui al Capitolo 5;
- Servizio di SMS Alert Informativo, di cui al Capitolo 6.
2.3 Tali prodotti obbligatori, messi a disposizione del Cliente con l’apertura del Conto, non possono essere acquisiti ed operare separatamente dal Conto e pertanto, la rinuncia / la revoca / l’estinzione del Conto stesso comporta la rinuncia / la revoca / l’estinzione delle restanti componenti. Analogamente, la rinuncia / la revoca / l’estinzione del Servizio di Home Banking comporta la rinuncia / la revoca / l’estinzione del Conto. [
2.4 All’atto di accensione del rapporto, la Banca mette a disposizione del Cliente ulteriori servizi facoltativi utilizzabili esclusivamente in abbinamento al Conto (di seguito anche “Servizi Abbinati Facoltativi”), che il Cliente potrà in qualsiasi momento disattivare e riattivare, nei termini e nelle modalità contrattualmente previste, quali, ad esempio, il conto deposito “Time Deposit” disciplinato dalle norme di cui al Capitolo 2.
2.5 In caso di Conto cointestato, all’atto di accensione del rapporto i Servizi Abbinati vengono messi a disposizione del primo intestatario indicato sul Modulo.
2.6 Il Conto è riservato a persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, non sottoposte a tutela e/o curatela, che rivestano la qualifica di Consumatori.
2.7 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (“Condizioni Generali”), che costituiscono il Capitolo 1 del presente Fascicolo Contrattuale, si applicano in via generale a tutti i servizi prestati pro tempore dalla Banca i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicate, sia dalle presenti Condizioni Generali, salvo che sia diversamente specificato nelle norme contrattuali che disciplinano l’esecuzione dei singoli Servizi da parte della Banca stessa (“Condizioni Speciali”). Trovano altresì diretta applicazione, anche se non direttamente previste e fatta comunque salva, ove consentito, espressa deroga, le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
2.8 In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Speciali, prevalgono quest’ultime.
2.9 La sottoscrizione del Contratto comporta l'accettazione delle Condizioni Generali nonché delle Condizioni Speciali relative agli specifici prodotti/ai servizi prescelti.
3. DILIGENZA DELLA BANCA E DEI COLLABORATORI DELLA BANCA NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA
3.1 Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’Articolo 1176 codice civile.
3.2 I Servizi e le relative operazioni (ivi inclusa l’esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente) possono essere sospesi o interrotti, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile dei danni causati al Cliente, se la sospensione o l’interruzione è conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, a scioperi, anche del personale della Banca, o a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non può essere superato con la diligenza inerente all’attività svolta dalla Banca (Articolo 1176, comma 2, codice civile).
4. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI
4.1 La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modifiche (“Testo Unico delle Leggi Bancarie e Creditizie” o “TUB”) e le relative disposizioni di attuazione.
5. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
5.1 La richiesta di accensione del/i rapporto/i avviene mediante la compilazione e la sottoscrizione, da parte dell’interessato, del Modulo, da inoltrare unitamente all’ulteriore documentazione ivi richiesta nei tempi previsti, alla Banca presso i recapiti indicati sul Modulo stesso.
5.2 Affinché la richiesta possa essere ritenuta valida dalla Banca, il Modulo dovrà essere:
- compilato in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti e corredato da tutta l’ulteriore documentazione ivi richiesta;
- sottoscritto dal/dai richiedente/i in tutti i campi previsti;
- ricevuto dalla Banca ai recapiti ed entro il termine massimo indicati nel Modulo stesso.
5.3 Con la sottoscrizione del Modulo il Cliente accetta le disposizioni contrattuali e l’attivazione dei Servizi Abbinati Obbligatori previsti nel presente Fascicolo Contrattuale.
5.4 La domanda di apertura rapporto/i ha valore di proposta, il cui accoglimento resta nella piena discrezionalità della Banca.
5.5 La domanda di apertura rapporto/i si considera accettata solo al ricorrere delle seguenti condizioni:
(a) identificazione del Cliente ed espletamento delle attività afferenti all’adeguata / rafforzata verifica ai sensi e per gli effetti della normativa antiriciclaggio (Decreto legislativo 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione), attraverso le modalità previste ai sensi dell’Articolo 12 del presente Capitolo ed eseguito nelle modalità ivi previste;
(b) ricezione da parte del Cliente di apposita comunicazione scritta di conferma della conclusione del Contratto, trasmessa all’indirizzo indicato dal Cliente sul Modulo ed contenente anche le coordinate bancarie definitive abbinate al Conto.
5.6 La Banca invierà al Cliente dopo il perfezionamento del Contratto anche i seguenti ulteriori dispositivi necessari per la prestazione dei Servizi, secondo le modalità specificate nel Modulo:
- Codici identificativi di accesso del Servizio di Home Banking.
5.7 In caso di rapporto cointestato, le comunicazioni e la documentazione di cui al presente Articolo saranno inviate o consegnate al recapito del primo intestatario del Conto indicato sul Modulo con effetto anche nei confronti degli altri cointestatari.
5.8 Il Cliente è consapevole che la mancata ricezione, da parte della Banca, della documentazione da essa richiesta può determinare la mancata attivazione o la sospensione dell’efficacia dei Servizi oggetto del Contratto da parte della Banca.
5.9 Ad ogni fine di legge e di contratto, il Cliente, consapevole di tutte le conseguenze connesse al rilascio di false informazioni od omissioni, garantisce alla Banca che, per ogni rapporto che aprirà a distanza, esso fornirà esclusivamente dati veritieri, completi e corretti.
6. OBBLIGO DI CUSTODIA DEL CLIENTE – MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA
6.1 In caso di mancato accoglimento della richiesta di accensione del/dei rapporto/i da parte della Banca ovvero nell’ipotesi in cui il Contratto non si perfezionasse a causa della
incompleta, inesatta e/o non leggibile compilazione del Modulo e/o della tardiva ricezione del medesimo e/o della mancata identificazione del Cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio e/o dell’impossibilità per la Banca di esperire altri adempimenti normativi necessari per l’attivazione dei Servizi Abbinati al Conto, la proposta perderà automaticamente validità ed efficacia, senza necessità da parte della Banca di effettuare qualsivoglia comunicazione al riguardo.
6.2 Dal momento dell’attivazione del Conto, il Cliente potrà utilizzare anche i Servizi previsti nel presente Fascicolo Contrattuale.
6.3 In conseguenza dello sviluppo di nuove tecnologie e dei sistemi di sicurezza, la Banca potrà di propria iniziativa predisporre nuovi servizi fruibili sul Conto e/o sui Servizi Abbinati, dandone comunicazione al Cliente, il quale potrà recedere dal Contratto a norma dell’Articolo 18 del presente Capitolo ove tali modifiche risultino in senso sfavorevole per il Cliente.
7. SERVIZI AD ATTIVAZIONE SUCCESSIVA
7.1 Anche successivamente all’accensione del/i rapporto/i, il Cliente può richiedere tramite il servizio Home Banking, mediante l’utilizzo dei Codici Identificativi di accesso e del dispositivo Token “Software”. l’attivazione sul Conto di una carta di debito internazionale Xxxx Xxxxx, prevista tra i servizi abbinati facoltativi.
7.2 Le condizioni contrattuali ed economiche applicate a tali servizi sono quelle di cui alla modulistica contrattuale predisposta da Nexi, disponibile nella sezione Documenti che descrivono il servizio relativa al conto IÚ. La richiesta della carta si considera valida solo al ricevimento da parte della Banca della documentazione contrattuale Nexi, compilata e firmata.
8. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
8.1 Indipendentemente dalle norme di cui ai successivi Articoli del presente Capitolo, il Cliente, in conformità a quanto previsto dall’Articolo 67 duodecies del Codice al Consumo, ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione dello stesso (c.d. Diritto di Ripensamento), senza penali e senza doverne indicare il motivo, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Filiale Internet della Banca del Fucino, xxx Xxxxxxxxx 000 - 00000 Xxxx; la raccomandata si ritiene spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal Codice al Consumo.
8.2 Il Cliente che esercita il Diritto di Ripensamento ai sensi del precedente Articolo 8.1 è tenuto a pagare le spese relative ai servizi disciplinati dal presente Fascicolo Contrattuale di cui ha richiesto l’attivazione e di cui ha effettivamente usufruito prima del recesso, nella misura indicata nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi.
8.3 In caso di mancato esercizio del Diritto di Ripensamento, il Contratto prosegue e continua a produrre effetti, salvo l’ulteriore diritto di recesso di seguito indicato.
8.4 In caso di variazione della normativa richiamata nel presente Articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
9. ESECUZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI DAI CLIENTI
9.1 La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei successivi Capitoli del presente Fascicolo Contrattuale; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, in forma cartacea ovvero, ove pattuito, in forma telematica, salvo che tale comunicazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
9.2 In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
9.3 In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’Articolo 1856 codice civile, è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 1717 codice civile e nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti, a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, ferma restando la responsabilità della Banca.
9.4 Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’Articolo 1373 codice civile, l’incarico conferito alla Banca finché il medesimo non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
9.5 Criteri specifici per l’esecuzione e la revoca di istruzioni per l’esecuzione dei Servizi di Pagamento sono indicati nella disciplina generale sui Servizi di Pagamento contenuta nel presente Fascicolo Contrattuale e nelle disposizioni specifiche per ciascun Servizio di Pagamento.
10. INVIO DI CORRISPONDENZA ALLA BANCA
10.1 Ove non diversamente disciplinato delle norme contenute nel Capitolo 5 “Norme che regolano il servizio di Home Banking” del presente Fascicolo Contrattuale, ovvero non siano previste modalità specifiche per determinati Servizi di Pagamento o strumenti di accesso ai Servizi, le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire alla Banca secondo le modalità indicate all’Articolo 21 del presente Capitolo.
10.2 Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.
11. INVIO DELLA CORRISPONDENZA ALLA CLIENTELA
11.1 Ove non diversamente disciplinato dalle norme contenute nel Capitolo 5 “Norme che regolano il servizio di Home Banking” del presente Fascicolo Contrattuale, ovvero non siano previste modalità specifiche per determinati Servizi di Pagamento o strumenti di accesso ai Servizi, l’invio al Cliente, in forma telematica, di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, anche relativi alle presenti Condizioni, saranno fatti al Cliente con pieno effetto all’ultimo indirizzo (anche di posta elettronica) comunicato per iscritto, al momento della sottoscrizione del Contratto.
11.2 La Banca potrà, anche successivamente alla conclusione del Contratto, farsi inviare dal Cliente idonea attestazione di quanto in precedenza dichiarato in fase di apertura del rapporto. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare alla Banca ogni cambiamento di indirizzo, anche di posta elettronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni precedentemente fornite.
11.3 In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri e ciò anche se l’invio stesso fosse eseguito in forma telematica.
12. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DI ALTRI SOGGETTI CHE ENTRANO IN RAPPORTO CON LA BANCA
12.1 All’atto della sottoscrizione del Contratto e/o della adesione ai singoli Servizi, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (“Normativa Antiriciclaggio”) e secondo le procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca per garantire la conformità alle disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.
12.2 Al fine di tutelare il proprio Cliente, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo Cliente, è in facoltà della Banca valutare l’idoneità dei documenti prodotti come prova dell’identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).
13. DEPOSITO DELLE FIRME E POTERE DI RAPPRESENTANZA
13.1 Salvo successiva comunicazione scritta alla Banca da parte del Cliente, vale come firma depositata da parte del Cliente quella apposta dal Cliente medesimo in sede di sottoscrizione del Modulo.
13.2 È esclusa qualsiasi facoltà di delega ad operare sul Conto a favore di soggetti diversi dall’/ dagli intestatario/i.
14. COINTESTAZIONE DEL RAPPORTO CON FACOLTÀ DI UTILIZZO DISGIUNTO
14.1 Il Conto può essere intestato a più persone fisiche sino ad un massimo di due.
14.2 Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti dell’altro cointestatario. In tali rapporti, la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l’onere di darne tempestiva comunicazione all’altro cointestatario.
14.3 In ogni caso, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario o dei suoi aventi causa, rispondono nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro.
14.4 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei contestatari del rapporto, l’altro cointestatario conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’incapace (es. interdetto, inabilitato, ecc.).
14.5 Nei casi di cui al precedente Articolo 14.4 la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione in forma scritta, restando comunque escluso l’invio a mezzo telefax.
15. DIRITTO DI GARANZIA
15.1 La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta assunta nei confronti della Banca.
15.2 In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
16. COMPENSAZIONE
16.1 Quando esistono tra la Banca e il Cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre Filiali ovvero sedi distaccate, italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
16.2 Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’Articolo 1186 del codice civile (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione delle garanzie promesse), o comunque al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili ed anche se il credito del Cliente deriva da rapporti di mandato, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione d’assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.
16.3 Per consentire l’esercizio degli anzidetti diritti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strumenti finanziari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca.
16.4 Se il rapporto è intestato a più persone, fino alla concorrenza dell’intero credito vantato, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui ai precedenti Articolo 16.1 e 16.2, anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.
16.5 La facoltà di compensazione prevista al precedente Articolo 16.2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
17. SOLIDARIETÀ E INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA CLIENTELA ED IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI
17.1 Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da eventuali concessioni di fido disciplinate da separato contratto, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
17.2 Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1193, comma 1, codice civile - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all’Articolo 1193, comma 2, codice civile - i pagamenti effettuati dal Cliente o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a in forma telematica.
18. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI
18.1 Le condizioni economiche applicate al Contratto e ai servizi da esso disciplinati sono indicate nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi, parte integrante e frontespizio del Contratto, nonché nello specifico Documento di Sintesi inviato al Cliente in sede di comunicazioni periodiche.
18.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni e pattuizioni speciali applicabili ai singoli Servizi (ivi incluse le disposizioni del Capitolo 3 relative ai Servizi di Pagamento, come ivi definiti), la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, sia le presenti Condizioni Generali sia le norme/clausole contrattuali relative ai singoli rapporti, nonché le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti a tempo indeterminato, posti in essere con il Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo 118 del Testo Unico Bancario e dalle relative disposizioni di attuazione. In particolare, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene comunicata espressamente dalla Banca al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, mediante le tecniche di comunicazione a distanza previste dall’art. 19 del successivo Capitolo 5, e con preavviso minimo di sessanta giorni secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifica. In tal caso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
18.3 A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle norme/clausole contrattuali di cui al precedente Articolo 18.2 il verificarsi di uno dei seguenti eventi: nuove disposizioni di legge o regolamentari, provvedimenti delle Autorità competenti, protocolli di intesa con le associazioni di consumatori e/o utenti di servizi bancari e finanziari, ecc..
18.4 A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle condizioni economiche di cui al precedente Articolo 18.2 il verificarsi di uno dei seguenti eventi sia con riguardo a situazioni oggettive sia con riferimento a mutamenti soggettivi del Cliente o della Banca (grado di affidabilità del Cliente, in termini di rischio di credito o mutamenti nelle caratteristiche gestionali della Banca): variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (BCE, FED, ecc., in relazione alle valute di riferimento) o anche all’andamento del mercato finanziario e monetario, variazione dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (ad es. Euribor, IRS, ecc.) o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (ad es. indici ISTAT) ed altre condizioni di mercato (ad esempio, aumento generale dei costi industriali - trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza – che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari) modifica della struttura dei costi dei prodotti/servizi offerti dalla Banca, variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l’espletamento di servizi connessi ai singoli rapporti, fatti o atti che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o sull’integrità ed efficacia delle garanzie, irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità e affidabilità, andamento anomalo del rapporto ancorché non affidato, mancato rispetto delle pattuizioni in ordine a giacenze e/o movimentazione del rapporto da giustificare le condizioni economiche precedentemente pattuite, ecc..
19. COMMISSIONI E SPESE
19.1 Le commissioni, spese, diritti ed oneri vari addebitati dalla Banca al Cliente in relazione al Contratto e ai Servizi da esso disciplinati sono quelli espressamente previsti nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi, parte integrante e frontespizio del Contratto.
19.2 Le commissioni, spese, diritti ed oneri di cui al precedente Articolo19.1 verranno addebitate sul rapporto di Conto corrente di regolamento con data valuta pari alla data di regolamento dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
20. ONERI FISCALI
20.1 Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente sono a carico dello stesso, nella misura e secondo le modalità tempo per tempo previsti dalla normativa vigente.
21. INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE ALLA BANCA
21.1 Denominazione Sociale: Banca del Fucino S.p.A.
21.2 Indirizzo della Sede Legale e Direzione Generale: Via Tomacelli 107, 00186 – Roma.
21.3 Indirizzo utile per comunicare con la Banca: Internet Banking – Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 – Xxxx.
21.4 Ulteriori modalità di comunicazione con la Banca in forma elettronica: attraverso il sito web della Banca, xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx, alla sezione “Contatti” o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo ammesse dalla Banca e riportate nei Fogli Informativi dei diversi Servizi interessati.
21.5 Numero iscrizione Albo Banche: 03124.
21.6 Estremi della competente autorità di vigilanza della Banca: Banca d’Xxxxxx, Xxxx xx Xxxx, Xxx XX Xxxxxxxxx 00/x, 00187 – Roma.
22. RECLAMI, ESPOSTI E RICORSI STRAGIUDIZIALI
22.1 Per eventuali contestazioni relative ai Servizi disciplinati nel presente Fascicolo Contrattuale, il Cliente può rivolgersi all’unità Internal Audit (Via Tomacelli 139, 00186 Roma) o all’unità Internet Banking (Via Tomacelli 107, 00186 Roma) presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante strumenti informatici, telematici e altre forme di comunicazione a distanza tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca e riportate nei Fogli Informativi dei diversi Servizi interessati.
22.2 La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
22.3 Qualora il reclamo abbia ad oggetto l’esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il termine di 30 giorni di cui al precedente Articolo 22.2 è ridotto a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso.
22.4 Qualora la Banca non fornisca risposta entro i termini previsti agli Articoli 22.2 e 22.3 o, comunque, nel caso in cui il Cliente non si ritenga soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca ovvero ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie eventualmente insorte tra Banca e Cliente nella prestazione dei Servizi disciplinati nel presente Fascicolo Contrattuale, potrà rivolgersi:
- in presenza di reclamo presentato alla Banca, all’Arbitro Bancario Finanziario;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo presentato alla Banca, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione del ricorso previsti dai “Regolamenti” dei menzionati Organismi.
22.5 Il “Regolamento” dell’Arbitro Bancario Finanziario è a disposizione del Cliente presso le Filiali della Banca, sul sito Internet della Banca stessa, xxx.xxxxxxxxxxx.xx e sul sito internet, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; il “Regolamento” del Conciliatore Bancario Finanziario è scaricabile dal sito istituzionale del “Conciliatore”, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Ricorso all’autorità giudiziaria
22.6 Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell’Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo), chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto, ovvero uno dei procedimenti osservati dagli Organi menzionati nei precedenti Articoli. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
23. DURATA
23.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato.
24. FORO COMPETENTE
24.1 Per ogni controversia che potesse sorgere tra Cliente e la Banca in dipendenza di qualsiasi rapporto già acceso o che dovesse essere costituito in futuro, il Foro competente è esclusivamente quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente, salvo diversa previsione di legge.
25. LINGUA
25.1 Le comunicazioni tra la Banca e il Cliente avvengono in lingua italiana.
26. LEGGE APPLICABILE
26.1 I rapporti con la clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.
27. CESSIONE DEL RAPPORTO O DEI CREDITI
27.1 Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca a cedere il Contratto e i diritti e gli obblighi da esso scaturenti ad altra banca in caso di cessione di rapporti giuridici in blocco in conformità all’Articolo 58 TUB.
27.2 La Banca può cedere a terzi i propri crediti, e relativi accessori, nei confronti del Cliente mediante una semplice comunicazione, anche allegata all'estratto conto o ad altra comunicazione periodica. In caso di cessione, il Cliente deve pagare il proprio debito e i relativi accessori esclusivamente al cessionario.
CAPITOLO 2: NORME CHE REGOLANO Il CONTO CORRENTE E I SERVIZI BANCARI AD ESSO COLLEGATI
1. CARATTERISTICHE DEL CONTO CORRENTE IU’
1.1 Il Conto corrente oggetto del presente Contratto non prevede la possibilità per il correntista di trarre somme dal Conto attraverso l’emissione di assegni bancari, né l'autorizzazione ad alcun tipo di scoperto di conto, salvo che per gli addebiti di oneri fiscali, spese e/o competenze maturate sul Conto stesso.
1.2 Xxxx’impartire disposizioni ed ordini di pagamento sul Conto, il Cliente è tenuto ad operare entro i limiti del saldo disponibile.
1.3 Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi di questo Articolo, l’utilizzo da parte del Cliente di fondi in eccedenza rispetto al saldo del Conto e le eventuali disposizioni eseguite allo scoperto non comportano concessione di affidamento, nemmeno futuro, e determinano l’obbligo per il Cliente di rimborsare immediatamente alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi spese ed accessori conseguenti a tali utilizzi, anche senza un’esplicita richiesta a riguardo.
1.4 Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 125 octies TUB, la Banca comunica al Cliente lo sconfinamento che si protrae per oltre un mese qualora riguardi un importo pari o superiore a trecento euro, con comunicazione in forma scritta su supporto cartaceo o altro supporto durevole da inviarsi senza indugio e comunque entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese da quando lo sconfinamento ha raggiunto il limite di importo sopra indicato. Tale comunicazione contiene le informazioni di cui al comma 2 del predetto Articolo 125 octies del TUB.
1.5 Il Cliente prende atto che, nel caso di utilizzo di fondi di cui ai precedenti Articoli, il mancato pagamento delle somme dovute alla Banca per capitale, interessi e spese e/o qualsivoglia altro titolo può comportare l’avvio di azioni legali per il recupero del credito della Banca, la risoluzione del contratto per giusta causa e/o l’applicazione di interessi di mora.
1.6 La Banca, per ogni sconfinamento, procede all’istruttoria veloce necessaria ad autorizzare l’operazione, con conseguente applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) specificatamente dettagliata nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi.
1.7 La CIV è: (i) determinata in misura fissa, è espressa in valore assoluto ed è commisurata ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere l’istruttoria veloce; (ii) applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente; (iii) applicata solo quando vi è uno sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
1.8 La CIV non sarà dovuta qualora ricorrano entrambi i seguenti presupposti, con l’avvertenza che di tale esclusione il Cliente potrà beneficiare per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare:
a. per gli sconfinamenti in assenza di fido il saldo passivo complessivo (anche se derivante da più addebiti) sia inferiore o pari ad euro 500,00 (cinquecento/00);
b. lo sconfinamento non abbia durata superiore a 7 (sette) giorni consecutivi.
1.9 La CIV non sarà dovuta nel caso in cui:
a. lo sconfinamento abbia luogo per effettuare un pagamento in favore della Banca;
b. lo sconfinamento non abbia avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.
1.10 Resta convenuto, infine, che ai termini utilizzati nel presente Articolo, di cui all’elenco sotto riportato, è attribuito il significato ivi descritto:
(a) “saldo disponibile”: è l’effettivo importo di cui il Cliente ha piena disponibilità e che si ottiene sommando al saldo liquido di Conto corrente (saldo contabile al netto delle partite postergate, ovvero quelle la cui valuta non è giunta a maturazione), gli importi relativi alle eventuali operazioni già disposte e/o eseguite ma non ancora registrate e tenuto infine conto degli eventuali affidamenti operativi sul rapporto.
(b) “sconfinamento”: le somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all’affidamento (utilizzo extra fido), ovvero in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del Cliente (sconfinamenti in assenza di fido).
2. VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI ED ACCREDITO DI DISPOSIZIONI DI INCASSO COMMERCIALE
2.1 Salva espressa istruzione contraria, il Cliente accetta che tutti i bonifici e le rimesse a suo favore saranno accreditati nel Conto.
2.2 L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato sul Conto con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle condizioni economiche del Foglio Informativo del Conto IÚ , che non sempre coincidono con i termini di “non stornabilità”, anch’essi indicati nelFoglio Informativo del Conto IÚ. La Banca potrà prorogare detti termini di disponibilità e/o di “non stornabilità” solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, avvisi nel sito, ecc.) ovvero, ove pattuito, in forma telematica.
2.3 La data valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo, come stabilita dal precedente Articolo 2.2.
2.4 Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di “disponibilità” di cui al Foglio Informativo del Conto IÚ ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
2.5 Prima del decorso dei termini di “non stornabilità” non prorogabili se non in presenza di causa di forza maggiore (al riguardo vale quanto stabilito al precedente Articolo 2.2), la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’Articolo 1829 codice civile, nonché la facoltà di effettuare l’addebito in Conto.
2.6 Decorsi i termini di “non stornabilità” di cui ai commi precedenti, resta inteso comunque che la banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati.
2.7 Il Conto è vincolabile ai sensi del successivo Articolo 8; in tal caso, il vincolo potrà essere apposto solo successivamente all’accensione del rapporto. Qualora il Cliente abbia acceso un vincolo sul Conto, dette somme potranno essere liberamente utilizzate dal Cliente previa operazione di svincolo, da effettuarsi a cura del Cliente nelle modalità di cui al successivo Articolo 8.
2.8 Il Conto potrà essere movimentato dal Cliente, in accredito o in addebito, principalmente tramite disposizioni impartite con il Servizio Home Banking e/o a seguito dell’utilizzo delle carte di pagamento abbinate al Conto. Eventuali operazioni disposte dal Cliente attraverso forme diverse di comunicazione (ad esempio operazioni disposte dal Cliente presso le Filiali della Banca) potranno non essere eseguite dalla Banca ove queste siano incompatibili con la natura delle operazioni e dei servizi prestati dalla Banca medesima al Cliente in forza del presente Contratto, senza che alcuna responsabilità possa esserle ascritta, fermo restando che la Banca provvederà ad informare il Cliente di tale circostanza.
2.9 Il Conto opera esclusivamente in Euro.
2.10 È facoltà della Banca prevedere limiti massimi di giacenza per cliente sul Conto che, in tal caso, sono riportati nel Foglio Informativo coincidente nel Documento di Sintesi.
2.11 Si precisa che i termini di “non stornabilità” di cui ai commi precedenti si applicano esclusivamente ai titoli incassabili presso le banche aderenti alle procedure interbancarie d’incasso che prevedono i termini di “presunzione di pagato” e che gli stessi si intendono interrotti in caso di comunicazione di “impagato” da parte della banca trassata. In
particolare, in caso di comunicazione di “impagato” di un titolo versato in conto, la Banca procede all’addebito del relativo importo sul conto del Cliente con valuta pari alla data del versamento, interrompendo i termini di “non stornabilità”.
3. VERSAMENTO IN CONTO DI ALTRI TITOLI, EFFETTI, RICEVUTE E DOCUMENTI SIMILARI
3.1 L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nell’Articolo 2.1 del presente Capitolo (cioè, vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la Filiale accreditante.
3.2 La data valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
3.3 Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
3.4 La Banca si riserva il diritto di addebitare, in qualsiasi momento, l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’Articolo 1829 codice civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in Conto.
4. VERSAMENTO IN CONTO DI XXXXXXX ED EFFETTI CAMBIARI SULL’ESTERO
4.1 In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
4.2 Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di xxxxxxxx, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
5. MOVIMENTAZIONI DEL CONTO
5.1 Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell’operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del Conto
- ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul Conto stesso.
5.2 Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dall’inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. È, inoltre, facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti, in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendenti da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.
5.3 Se il Conto è cointestato, verranno accreditati anche i bonifici e le rimesse indirizzati solo a uno dei cointestatari, purché sia univoca l’indicazione delle coordinate bancarie del conto di destinazione secondo quanto previsto nel Capitolo 3 (“Norme generali che regolano i servizi di pagamento”).
6. CHIUSURA PERIODICA DEL CONTO E REGOLAMENTO DEGLI INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE, INTERESSI DI MORA
6.1 Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la medesima periodicità, al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, alla chiusura del rapporto di Conto corrente; per i contratti stipulati in corso di anno, il conteggio è effettuato al 31 dicembre dell’anno in corso.
6.2 Gli interessi creditori maturati e contabilizzati secondo quanto previsto nel Foglio Informativo coincidente con Documento di Sintesi vengono automaticamente accreditati in Conto corrente e producono altri interessi.
6.3 Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, salvo quelli di mora e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, sulla quale si producono interessi nei termini e nella misura previsti dal Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi.
6.4 Gli interessi debitori relativi alle aperture di credito regolate in Conto corrente (anche quando la disponibilità sul Conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti) e agli sconfinamenti conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno, divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del Cliente, delle comunicazioni periodiche di cui al successivo Articolo 9.1 del presente Capitolo. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto,
gli interessi sono immediatamente esigibili e l’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità all’Articolo 1194 codice civile.
6.5 Il Cliente deve provvedere al pagamento degli interessi di cui al precedente Articolo 6.4, il 1° marzo di ciascun anno successivo al conteggio; decorso tale termine, in caso di mancato pagamento, maturano interessi di mora - automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
6.6 Fermo quanto previsto dal precedente Articolo 6.5, il Cliente ha facoltà di autorizzare in via preventiva l’addebito in Conto degli interessi debitori di cui al precedente Articolo 6.4 divenuti tempo per tempo esigibili, sottoscrivendo la specifica dichiarazione presente nel Modulo “Richiesta Apertura Rapporti”. La somma addebitata a tale titolo è considerata ad ogni effetto sorte capitale. L’autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio di interessi debitori. Il Cliente ha facoltà di revocare in ogni momento, mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a: Filiale Internet della Banca del Fucino, xxx Xxxxxxxxx 000 - 00000 Xxxx, l’autorizzazione all’addebito in Conto corrente degli interessi, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo. In caso di cointestazione del rapporto di Conto corrente con facoltà di utilizzo disgiunto, la facoltà di revoca è riconosciuta a ciascuno degli intestatari in via disgiunta e con efficacia nei confronti di tutti gli altri intestatari. La revoca ha effetto dal momento in cui perviene alla Banca e con riferimento agli interessi non ancora addebitati al momento della ricezione della stessa da parte della Banca.
6.7 Se il Cliente non fornisce o revoca l’autorizzazione di cui al precedente Articolo 6.6, lo stesso deve provvedere al pagamento degli interessi, così come previsto dal precedente Articolo 6.5. In mancanza di pagamento, ferma la maturazione degli interessi di mora nei termini previsti al precedente Articolo 6.5, dal momento in cui gli interessi sono esigibili (1° marzo di ciascun anno), i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul Conto del Cliente sul quale è regolato il finanziamento sono impiegati dalla Banca per estinguere il debito da interessi. Sono fatte salve le norme in materia di compensazione.
6.8 Nei contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso del medesimo anno solare e/o in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili e l’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità all’Articolo 1194 codice civile. Il saldo relativo alla sorte capitale continua a produrre interessi, secondo quanto previsto dal presente Contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi, salvo quelli di mora in caso di mancato pagamento.
6.9 Le commissioni, le spese e le trattenute fiscali di legge sono addebitate con periodicità trimestrale.
6.10 Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul Conto del Cliente con la valuta pattuita e indicata nel presente Capitolo.
7. CONTO NON MOVIMENTATO
7.1 Qualora il Conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore ad euro 258,23 (duecentocinquantotto/23), la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del Conto corrente e di inviare l’estratto conto e le comunicazioni periodiche.
7.2 Ai fini del precedente Articolo 7.1 non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno le operazioni che la Banca effettua di propria iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
8. CONTO DI DEPOSITO “TIME DEPOSIT” – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL VINCOLO
8.1 Il conto di deposito denominato “Time Deposit” consente al Cliente di vincolare, in tutto o in parte, le somme disponibili sul Conto nelle modalità che saranno rese note di volta in volta dalla Banca tramite il Servizio di Home Banking.
8.2 La Banca può prevedere limiti minimi e massimi di importo delle somme vincolabili, nella misura indicata nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi.
8.3 Sulle somme vincolate il Cliente gode di un tasso di interesse migliorativo rispetto al tasso base altrimenti applicato al Conto, a condizione che le somme vincolate siano mantenute tali sul Conto per tutto il periodo di durata del vincolo; i tassi e le condizioni applicate ai vincoli sono quelli riportati nel Foglio Informativo, coincidente con il Documento di Sintesi, in vigore al momento del vincolo, disponibile nella sezione Trasparenza del sito Internet della Banca.
8.4 Con riferimento alla sottoscrizione del conto di deposito “Time Deposit, i tassi e le condizioni economiche di cui ai precedenti Articoli 8.2 e 8.3, applicati al vincolo, si intenderanno approvati dal Cliente, ad ogni effetto, con la disposizione di vincolo impartita mediante l’utilizzo dei Codici Identificativi di accesso e di autorizzazione delle disposizioni previste del servizio di Home Banking.”
8.5 Per la costituzione del vincolo ed al fine del calcolo degli interessi nella misura sopra descritta, il Cliente autorizza la Banca ad appostare la somma vincolata in un conto tecnico, c.d. conto a partite.
8.6 Le somme resteranno vincolate sino alla data di scadenza prevista per lo svincolo; pertanto, il Cliente in parziale deroga alle previsioni di cui al successivo Articolo 10 del
presente Capitolo non potrà esercitare il diritto di recesso – relativamente al conto di deposito ”Time Deposit” – per tutto il periodo di durata del vincolo. Inoltre sino alla data di scadenza del vincolo, ogni richiesta di prelevamento e/o di disposizione di pagamento disposte dal Cliente così come gli addebiti sul medesimo saranno effettuate sulle somme del Conto non soggette a vincolo.
8.7 Gli interessi sulla somma vincolata saranno esigibili al termine del periodo pattuito.
8.8 Alla scadenza del termine la Banca accredita sul Conto il capitale e gli interessi maturati, al netto delle ritenute fiscali nella misura tempo per tempo vigente.
8.9 Non è mai consentito variare la durata o l’importo di una somma vincolata.
8.10 Non è previsto un numero limite di vincoli attivabili sul Conto e, pertanto, è possibile attivare nella medesima giornata più partite vincolate anche del medesimo importo e/o della medesima durata.
8.11 Il Cliente può effettuare operazioni di vincolo nel rispetto di termini di Orario Limite; gli ordini di vincolo disposti oltre l’Orario Limite si intendono ricevuti nella Giornata Operativa successiva.
9. APPROVAZIONE DELL’ESTRATTO CONTO ED INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI
9.1 L’invio degli estratti conto pattuito, in forma telematica, alla chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura contabile, anche in adempimento degli obblighi di cui all’Articolo 1713 codice civile.
9.2 Salvo quanto previsto al successivo Articolo 9.3 e al Capitolo 3 (“Norme generali che regolano i Servizi di Pagamento”) del presente Fascicolo Contrattuale, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo motivato, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
9.3 Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
9.4 Salvo quanto disposto nei precedenti Articoli 9.1 e 9.2 e al Capitolo 3 (“Norme generali che regolano i servizi di pagamento”) del presente Fascicolo Contrattuale, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi con le modalità di cui all’Articolo 22.1 del precedente Capitolo 1 dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, che la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente con le modalità di cui all’Articolo 19.1 del successivo Capitolo 5. Trascorsi 60 giorni, l’operato della Banca si intenderà approvato.
9.5 Per quanto riguarda i Servizi di Pagamento (come definiti nel Capitolo 3 del presente Fascicolo Contrattuale) l’invio delle informazioni sulle disposizioni effettuate dal Cliente, i reclami e la rettifica delle operazioni non eseguite o eseguite in modo inesatto, si rinvia al predetto Capitolo 3 (“Norme generali che regolano i servizi di pagamento”) nonché alla disciplina specifica prevista per ciascun Servizio di Pagamento.
10. RECESSO
10.1 Il Cliente ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto relativo al Conto e/o dai vari Servizi di Pagamento disciplinati nei successivi Capitoli 3 e 4 del presente Fascicolo Contrattuale, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto gli sia dovuto, dandone comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata alla Filiale Internet della Banca del Fucino, xxx Xxxxxxxxx 000 - 00000 Xxxx. Il Cliente prende espressamente atto che, qualora l’esercizio del diritto di recesso abbia ad oggetto la gestione dei servizi di incasso svolti dalla Banca per conto del Cliente medesimo, il recesso dal presente Contratto e la conseguente chiusura del Conto corrente saranno efficaci decorse otto settimane dalla data di scadenza dell’ultimo SEPA Direct Debit (SDD).
10.2 La Banca ha facoltà di recedere dal Contratto di Conto corrente, dandone comunicazione scritta al Cliente, con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo quanto previsto per i Servizi di Pagamento.
10.3 In entrambi i casi, il recesso dal contratto determina la chiusura del Conto. In caso di recesso esercitato dal Cliente, la chiusura effettiva del conto sarà effettuata dalla Banca entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite in corso a credito (ad esempio: bonifici in arrivo, partite avvisate, ecc.) e a debito (ad esempio: pagamenti di utenze, movimenti di carte di credito collegate al Conto corrente, ecc.). L’estinzione del Conto corrente comporterà, altresì, la preventiva o contestuale estinzione di tutti i rapporti ad esso collegati (inclusi i Servizi di Pagamento).
10.4 Qualora la Banca eserciti il recesso, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al precedente Articolo 10.2.
10.5 Qualora il Cliente receda dal contratto di Conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al precedente Articolo 10.4, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con
data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al precedente Articolo 10.1.
10.6 In deroga a quanto previsto ai precedenti 10.1 e 10.4, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal Contratto, può per iscritto, al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti, comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al precedente Articolo 10.1 ovvero indicare alla Banca gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
10.7 L’esecuzione degli ordini di cui ai precedenti Articoli da 10.1 a 10.6 sono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del Conto.
11. MODIFICA DELLE CONDIZIONI
11.1 Trovano applicazione le previsioni di cui all’Articolo 18 (“Determinazione e modifica delle condizioni”) del Capitolo 1 (Condizioni Generali di Contratto) e all’Articolo 22 (“Modifiche”) del Capitolo 3 (“Norme generali che regolano i Servizi di Pagamento”), del presente Fasciolo Contrattuale.
12. RINVIO
12.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolo, si applicano le disposizioni contenute nei Capitoli 1 e 3 del presente Fascicolo Contrattuale.
CAPITOLO 3: NORME GENERALI CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO
Le norme generali di cui al presente Capitolo si applicano a tutti i Servizi di pagamento, definiti e disciplinati nel successivo Capitolo 4. La Banca ed il Cliente convengono che le previsioni contenute nel Capitolo 2 in materia di conto corrente completano le disposizioni di cui al presente Capitolo ed al successivo Capitolo 4.
In caso di contrasto tra le “Norme generali che regolano i Servizi di Pagamento” e le “Condizioni per l’erogazione dei Servizi di Pagamento” prevalgono le “Condizioni per l’erogazione dei Servizi di Pagamento”.
In caso di contrasto tra le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi bancari collegati” e le “Norme generali che regolano i Servizi di Pagamento” e/o le “Condizioni per l’erogazione dei Servizi di Pagamento” prevalgono le norme “Norme generali che regolano i Servizi di Pagamento” e/o le “Condizioni per l’erogazione dei Servizi di Pagamento”.
1. DEFINIZIONI
I termini di seguito elencati e utilizzati con la lettera iniziale maiuscola in questo e nei successivi Capitoli, anche se al plurale, avranno il seguente significato:
Area dell’Euro indica l’insieme degli Stati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, che hanno adottato come propria moneta l’Euro, nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo adottare l’Euro come propria moneta.
Autenticazione indica la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal prestatore fornite dal prestatore;.
Chiusura della Giornata Operativa indica il momento di una Giornata Operativa nel quale è interrotta l’ordinaria attività della Banca.
Cliente indica il Cliente al Dettaglio titolare del Conto Corrente e parte del Contratto. Cliente al Dettaglio indica i Consumatori, le Microimpresa, gli enti senza finalità di lucro e le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale.
Cliente Beneficiario indica il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un’Operazione di Pagamento.
Cliente Pagatore indica il Cliente quando è il pagatore di un’Operazione di Pagamento e i relativi fondi sono addebitati sul Conto Corrente, sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento proviene dal medesimo soggetto sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento proviene dal beneficiario dello stesso o per il suo tramite.
Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento indica il complesso di norme contenute nel successivo Capitolo 4 che disciplinano l’emissione di uno Strumento di Pagamento e l’erogazione di un Servizio di Pagamento, a debito o credito del Conto Corrente.
Conto di Pagamento indica qualsiasi conto detenuto da uno o più utenti presso un Prestatore di Servizi di Pagamento per l’esecuzione di Operazioni di Pagamento.
Contratto Quadro, il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto di pagamento.
Data Valuta indica la data di riferimento utilizzata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento.
Decreto indica il decreto legislativo n. 11, del 27 gennaio 2010, così come modificato dal decreto legislativo n. 218, del 15 dicembre 2017,con il quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella PSD2.
Euro indica la moneta avente corso legale nell’Area dell’Euro.
Giornata Operativa indica qualsiasi giorno in cui la Banca, o altro Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario, coinvolto nella esecuzione di un’Operazione di pagamento sono operativi, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento stessa.
Identificativo Unico indica la combinazione di lettere o di numeri o simboli che il Cliente deve fornire alla Banca per identificare in modo certo il beneficiario di un’Operazione di Pagamento o il suo Conto di Pagamento.
Informazioni Obbligatorie indica le informazioni e le condizioni che la Banca deve fornire al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto e, successivamente, ogni volta in cui il Cliente ne faccia richiesta alla Banca, con le modalità previste dal presente Capitolo.
Micro-Impresa indica la persona giuridica che possiede i requisiti previsti dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate ai sensi dell’articolo 104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.
Operazione di Pagamento Attiva indica l’Operazione di Pagamento disposta dal soggetto Pagatore quale, ad esempio, (i) bonifico urgente; (ii) SEPA Credit Transfer (SCT);
(iii) giroconto (trasferimento di fondi tra conti intestati a persone diverse, ma entrambi intrattenuti presso la stessa banca); (iv) M.Av. (Incasso Mediante Avviso); (v) Xx.Xx. (Ricevuta Bancaria); (vi) bollettino bancario; (vii) disposizione di pagamento ripetitiva. Operazione di Pagamento Passiva indica l’Operazione di Pagamento disposta dal soggetto Beneficiario o da un terzo beneficiario delle stessa o per il suo tramite quale, ad esempio, il SEPA Direct Debit (SDD).
Operazione di Pagamento indica il complesso di attività disposte dal pagatore o dal beneficiario per versare, trasferire o prelevare fondi per il tramite di uno o più Prestatori di Servizi di Pagamento, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Orario Limite indica gli orari di una qualsiasi Giornata Operativa oltre i quali la Banca può considerare un Ordine di Pagamento come ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva a quella in cui tale ordine è effettivamente ricevuto.
Ordine di Pagamento indica l’istruzione di un pagatore o di un beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un’Operazione di Pagamento.
Prestatore di Servizi di Pagamento indica un soggetto autorizzato a prestare Servizi di Pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi espressamente inclusa la Banca. PSD2 indica la Direttiva 2015/2366/UE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell’Unione Europea..
Regolamento di Banca d’Italia indica la Sezione VI “Servizi di Pagamento” del Titolo del provvedimento di Banca d’Italia denominato “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.
Servizio di Pagamento indica l’attività oggetto delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento.
Strumenti di Pagamento indica qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca, di cui si avvale il Cliente per impartire alla Banca un Ordine di Pagamento.
Supporto Xxxxxxxx indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
2.1 Il presente Capitolo 3, si applica a tutti i Servizi di Pagamento prestati pro tempore dalla Banca, i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti norme generali.
2.2 Fatta salva diversa previsione di legge, il presente Capitolo contiene la disciplina di termini, condizioni e conseguenti diritti e obblighi del Cliente e della Banca connessi all’erogazione di uno o più Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento, soddisfano le seguenti condizioni:
(a) il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento (se diverso dalla Banca) è situato nella Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri Paesi identificati di volta in volta;
(b) il Servizio di Pagamento o l’Operazione di Pagamento sono effettuati in euro, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea, nella valuta ufficiale di Islanda, Norvegia, Liechtenstein o di altri Paesi identificati di volta in volta;
(c) secondo modalità stabilite da Banca D’Italia, il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento, (se diverso dalla Banca) è situato nella Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri Paesi identificati di volta in volta, sebbene il Servizio di Pagamento o l’Operazione di Pagamento siano effettuati in una valuta che non è quella di uno Stato membro;
(d) secondo modalità stabilite da Banca D’Italia, i Servizi di Pagamento siano effettuati in tutte le valute, laddove solo uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nell’Unione Europea in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri Paesi identificati di volta in volta, per le parti dell’Operazione di Pagamento ivi effettuate.
3. INFORMAZIONI PRELIMINARI E ACCESSIBILITÀ DEL CONTRATTO
Informazioni e condizioni preliminari
3.1 Il Cliente ha diritto di ricevere in tempo utile e, in ogni caso, prima della conclusione del presente Contratto o delle Condizioni per l’Erogazione del Sevizio di Pagamento interessato, se il relativo contratto è concluso in un momento diverso, le Informazioni e Condizioni Obbligatorie previste dall’Articolo 4.1.1 della Sezione VI (Servizi di Pagamento) del Regolamento di Banca d’Italia.
3.2 Le Informazioni e Condizioni Obbligatorie sono fornite dalla Banca su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole mediante consegna al Cliente, di uno dei seguenti documenti:
(a) Documento di Sintesi; o
(b) copia del Contratto.
3.3 Il Cliente prende atto che la Banca è tenuta a mettere a disposizione della propria clientela il Foglio Informativo nei locali della Banca aperti al pubblico.
Tecniche di comunicazione a distanza
3.4 Nel caso in cui, su richiesta del Cliente, il Contratto è concluso con l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza che non permettono alla Banca di fornire al Cliente, prima della firma del Contratto, le Informazioni e Condizioni Obbligatorie, il Cliente ha il diritto di ricevere tali informazioni su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole immediatamente dopo la conclusione del Contratto o delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, se il relativo contratto è concluso in un momento diverso.
3.5 Il Cliente prende espressamente atto che il Documento di Sintesi costituisce parte integrante del presente Contratto.
3.6 Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia del Contratto e delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento ovvero delle Informazioni e Condizioni Obbligatorie aggiornate con le condizioni economiche in vigore, che dovranno essere forniti dalla Banca su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole.
3.7 La Banca deve fornire al Cliente le Informazioni e Condizioni Obbligatorie a titolo gratuito.
4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO
Informazioni preliminari
4.1 Prima dell’esecuzione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Cliente Pagatore:
(a) ha diritto di richiedere i Termini Massimi di Esecuzione e la quantificazione delle spese per l’effettuazione dell’Operazione di Pagamento interessata e, se del caso, l’indicazione analitica di tali spese; la Banca fornisce al Cliente le predette informazioni, alternativamente, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole;
(b) è informato di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato Strumento di Pagamento.
4.2 Il Cliente può ottenere tali informazioni mediante le Filiali, il sito internet della Banca e i Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
Informazioni che la Banca fornisce al Cliente successivamente alla effettuazione di un’Operazione di Pagamento
4.3 La Banca fornisce al Cliente, con frequenza mensile le informazioni di seguito descritte in relazione a ciascuna Operazione di Pagamento effettuata nel mese precedente (“periodo di riferimento”). Tale informativa periodica è prodotta su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole preventivamente concordato ed è inviata al Cliente a mezzo posta o, su richiesta del Cliente, messa a disposizione presso la Filiale di riferimento.
(a) In relazione a ciascuna Operazione di Pagamento addebitata sul Conto Corrente nel periodo di riferimento:
i) un riferimento che consenta di individuare l’Operazione di Pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
ii) l’importo dell’Operazione di Pagamento nella valuta di addebito sul Conto Corrente o in quella utilizzata per l’Ordine di Pagamento;
iii) l’importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento e, se del caso, l’indicazione analitica di tali spese;
iv) la Data Valuta dell’addebito dell’importo dell’Operazione di Pagamento sul Conto Corrente; e
v) unicamente in caso di Operazioni di Pagamento effettuate in una valuta diversa dall’Euro, il tasso di cambio utilizzato e l’importo dell’Operazione di Pagamento dopo la conversione valutaria.
(b) In relazione a ciascuna Operazione di Pagamento accreditata sul Conto Corrente nel periodo di riferimento:
i) un riferimento che consenta di individuare l’Operazione di Pagamento e, se del caso, l’indicazione del pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’Operazione di Pagamento;
ii) l’importo dell’ Operazione di Pagamento nella valuta di accredito sul Conto Corrente o in quella utilizzata per l’Ordine di Pagamento;
iii) l’importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento e, se del caso, l’indicazione analitica di tali spese;
iv) la Data Valuta dell’accredito dell’importo dell’Operazione di Pagamento sul Conto Corrente; e
v) unicamente in caso di Operazione di Pagamento effettuata in una valuta diversa dall’Euro, il tasso di cambio utilizzato e l’importo dell’Operazione di Pagamento prima della conversione valutaria.
5. AUTORIZZAZIONE DI UNA OPERAZIONE DI PAGAMENTO
Consenso
5.1 Un’Operazione di Pagamento Attiva è considerata autorizzata se il Cliente Pagatore ha validamente manifestato il proprio consenso mediante la trasmissione di un Ordine di Pagamento, con le modalità operative previste per l’Operazione di Pagamento Attiva interessata.
5.2 Un’Operazione di Pagamento Passiva è considerata autorizzata se il Cliente Pagatore ha validamente manifestato il proprio consenso con le modalità previste per l’Operazione di Pagamento Passiva interessata (ad esempio, mandato Sepa Direct Debit).
5.3 Il Cliente deve manifestare alla Banca il proprio consenso all’Operazione di Pagamento, o ad una serie di Operazioni di Pagamento, prima che l’operazione, o la prima operazione della serie, sia eseguita.
5.4 Se il Cliente non presta il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previste, la Banca considera l’operazione come non autorizzata e la stessa non potrà essere eseguita.
5.5 Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l’autorizzazione può essere concessa dopo l’esecuzione di un’Operazione di Pagamento.
5.6 Il Cliente ha il diritto di revocare il consenso all’esecuzione di un’Operazione di Pagamento in qualsiasi momento prima che il relativo Ordine di Pagamento sia divenuto irrevocabile ai sensi dell’Articolo 6 del presente Capitolo (“Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento”).
5.7 La revoca del consenso all’esecuzione di un’Operazione di Pagamento deve essere effettuata:
(a) per le Operazioni di Pagamento Attive, nella forma e secondo la procedura prevista per revocare il relativo Ordine di Pagamento;
(b) per le Operazioni di Pagamento Passive, nella forma prevista dalle Condizioni per l’Erogazione del Sevizio di Pagamento o, in mancanza, nella forma prevista per manifestare il consenso del Cliente Pagatore all’Operazione di Pagamento.
5.8La revoca del consenso ad un’Operazione di Pagamento deve risultare da un documento cartaceo sottoscritto dal Cliente o, ove applicabile, deve essere documentata con una stampa del documento telematico che conferma che la Banca ha ricevuto la revoca del consenso.
5.9Nel caso di revoca del consenso relativa ad una serie di Operazioni di Pagamento, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di Pagamento non ancora eseguite.
5.10 La Banca non considera autorizzate le Operazioni di pagamento disposte dopo la revoca del consenso da parte del Cliente.
6. RICEZIONE E REVOCABILITÀ DI UN ORDINE DI PAGAMENTO
Ricezione di un Ordine di Pagamento
6.1Il Cliente deve trasmettere alla Banca un Ordine di Pagamento con le modalità indicate, per ciascun Servizio di Pagamento nella tabella riportata al Capitolo 7 - Allegato A o, in mancanza, nelle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento.
6.2Un Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca quando è entrato nella disponibilità della Banca, e ciò anche nel caso in cui l’ordine venga disposto per il tramite del Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
6.3Il Cliente prende atto che, se l’Ordine di Pagamento è ricevuto dalla Banca in un giorno diverso da una Giornata Operativa, l’Ordine di Pagamento si intende ricevuto dalla Banca nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui è effettivamente ricevuto.
6.4Gli Ordini di Pagamento ricevuti dalla Banca in una Giornata Operativa dopo l’Orario Limite indicato nelle tabelle riportate al Capitolo 7 - Allegato B, sono considerati come
ricevuti nella Giornata Operativa immediatamente successiva. La Banca può sempre eseguire gli Ordini di Pagamento nella medesima Giornata Lavorativa in cui li ha ricevuti. 6.5Se il Cliente e la Banca concordano che un Ordine di Pagamento deve essere eseguito:
(a) in un giorno determinato; o
(b) all’esito di un periodo determinato; o
(c) in un determinato giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca,
l’Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca il giorno convenuto.
Se il giorno convenuto per ricevere l’Ordine di Pagamento non coincide con una Giornata Operativa, l’Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva al giorno convenuto tra il Cliente e la Banca.
Revoca di un Ordine di Pagamento
6.6Un Ordine di Pagamento può essere revocato dal Cliente prima che tale ordine sia ricevuto dalla Banca ai sensi dei precedenti Articoli da 6.1 a 6.5 (“Ricezione di un Ordine di Pagamento”), salvo quanto previsto nei successivi Articoli 6.9 e 6.10. Se il Cliente e la Banca hanno concordato che l’Ordine di Pagamento sia eseguito in un giorno determinato, all’esito di un periodo determinato o il giorno in cui Cliente Pagatore abbia messo i fondi a disposizione della Banca, il Cliente non può più revocare tale Ordine di Pagamento dopo l’Orario Limite della Giornata Operativa precedente il giorno concordato.
6.7Comunicazione della revoca di un Ordine di Pagamento
6.8Un Ordine di Pagamento deve essere revocato con la stessa forma e procedura prevista per la trasmissione del relativo Ordine di Pagamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle Condizioni per l’Erogazione del Sevizio di Pagamento o, in mancanza, con la stessa forma e procedura prevista nel precedente Articolo 6.1.
6.9In ogni caso, la revoca deve risultare da un documento cartaceo firmato dal Cliente Pagatore o, ove applicabile, deve essere documentata con una stampa del documento telematico che conferma la presa in carico della revoca dell’Ordine di Pagamento da parte della Banca. Salvo che sia diversamente previsto nel presente Capitolo e/o nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, la revoca dell’Ordine di Pagamento determina l’automatica revoca della relativa Operazione di Pagamento.
Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento
6.10 Il Cliente Pagatore non può revocare validamente un Ordine di Pagamento:
(a) in caso di Operazione di Pagamento Passiva, dopo aver comunicato al beneficiario il consenso ad effettuare l’Operazione di Pagamento;
(b) in caso di addebito diretto, dopo l’Orario Limite - previsto per la specifica operazione di addebito diretto - della Giornata Operativa precedente il giorno concordato o, nel caso di addebiti diretti riferiti a mandati Sepa Direct Debit Finanziario e Sepa Direct Debit a importo prefissato dopo la loro data di scadenza;
(c) se il Cliente Pagatore e la Banca hanno concordato che l’Ordine di Pagamento sia eseguito in un giorno determinato, all’esito di un periodo determinato o il giorno in cui Cliente Xxxxxxxx abbia messo i fondi a disposizione della Banca, dopo l’Orario Limite della Giornata Operativa precedente il giorno concordato.
6.11 Decorso il termine entro il quale il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento ai sensi del precedente Articolo 6.6, l’Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il consenso della Banca . In caso di Operazione di Pagamento Passiva è necessario ottenere anche il consenso dell’altro soggetto interessato. Nel caso di revoca tardiva, la Banca può addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per revocare l’Ordine di Pagamento e/o l’Operazione di Pagamento Passiva.
6.12 La revoca dell’Ordine di Pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra la Banca e il Pagatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.
7. RIFIUTO DI UN ORDINE DI PAGAMENTO
Ragioni del rifiuto
7.1 La Banca può rifiutare di eseguire un Ordine di Pagamento autorizzato se:
(a) l’Ordine di Pagamento non ha i requisiti previsti dal presente Capitolo e dalle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento, incluso il caso in cui sul Conto Corrente non sono disponibili i fondi (comprensivi di eventuali spese) per eseguire l’Ordine di Pagamento;
(b) l’esecuzione è contraria a norme nazionali, comunitarie o internazionali (ad esempio, casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità);
(c) il rifiuto è consentito da norme di legge o regolamentari.
7.2 In ogni caso, un Ordine di Pagamento legittimamente rifiutato si considera come non ricevuto dalla Banca.
7.3 Il Cliente prende atto che, se non sono disponibili sul Conto Corrente i fondi (comprensivi di eventuali spese) per dare corso all’Ordine di Pagamento, la Banca può sospendere l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento e considerarlo ricevuto nella Giornata Operativa in cui saranno disponibili sul Conto Corrente fondi sufficienti per eseguire l’operazione.
Notifica del rifiuto al Cliente
7.4 In caso di rifiuto di un Ordine di Pagamento, sempre fatto salvo il contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o salvo i motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento, la Banca deve comunicare al Cliente Pagatore - con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i Termini Massimi di Esecuzione dell’Operazione di Pagamento previsti nei successivi Articoli da 9.2 a 9.5 (Termini massimi di esecuzione di un’Operazione di Pagamento) del presente Capitolo - con la modalità previste dalle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, con le modalità previste nel successivo Articolo 24.3 (Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente) del presente Capitolo, le seguenti informazioni:
(a) l’avvenuto rifiuto di eseguire un Ordine di Pagamento;
(b) le motivazioni del rifiuto;
(c) la procedura per correggere gli eventuali errori materiali che hanno determinato il rifiuto dell’Ordine di Pagamento, se tali errori possono essere corretti.
7.5 La Banca addebita al Cliente Pagatore le spese effettivamente sostenute per notificare il rifiuto giustificato di un Ordine di Pagamento.
8. IDENTIFICATIVO UNICO
Obbligo del Cliente di fornire alla Banca Identificativo Unico
8.1 Il Cliente deve fornire alla Banca - nel momento in cui trasmette un Ordine di Pagamento - l’Identificativo Unico dell’Operazione di Pagamento di cui richiede l’esecuzione nella forma indicata nella tabella riportata al Capitolo 7 - Allegato C.
8.2 Le Banca deve eseguire l’Operazione di Pagamento in conformità all’Identificativo Unico fornito dal Cliente.
8.3 Se l’Operazione di Pagamento è eseguita in base all’Identificativo Unico fornito dal Cliente, deve essere considerata eseguita a favore del corretto beneficiario.
8.4 Se il Cliente fornisce alla Banca informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo Unico, la Banca non deve verificare le ulteriori informazioni ricevute ed è responsabile unicamente per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento in base all’Identificativo Unico. Identificativo Unico inesatto
8.5 Se il Cliente ha fornito alla Banca un Identificativo Unico inesatto, la Banca non è responsabile per la mancata esecuzione o per l’esecuzione inesatta dell’Operazione di Pagamento e non si applicano le disposizioni di cui agli Articoli da 15.1 a 15.9 del presente Capitolo (“Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto o non eseguite”). Tuttavia, in tale caso, la Banca si adopera - per quanto ragionevolmente possibile - per recuperare i fondi trasferiti in modo inesatto. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.
8.6 La Banca addebita al Cliente le spese effettivamente sostenute per il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto.
9. TERMINI MASSIMI DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO
Ambito di applicazione
9.1 Le disposizioni contenute nei successivi Articoli da 9.2 a 9.5 (“Termini massimi di esecuzione delle Operazioni di Pagamento”) si applicano esclusivamente alle Operazioni
di Pagamento:
(a) denominate in Euro;
(b) transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea non appartenente all’Area dell’Euro, a condizione che esse siano effettuate in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all’Area dell’Euro.
(c) diverse da quelle sopra indicate, a meno che non sia diversamente convenuto dall’utente e dal prestatore di servizi di pagamento.
Resta comunque ferma l'applicazione dei successivi Articoli da 10.1 a 10.3 (“Data valuta e disponibilità dei fondi”) del presente Capitolo, comunque non derogabile. Per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio dell'Unione europea, quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo superiore a quello di cui ai successivi Articoli da 9.2, 9.3 e 9.6 (“Termini Massimi di Esecuzione), tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento
Xxxxxxx Xxxxxxx di Esecuzione
9.1 Il Cliente Pagatore ha diritto che l’importo di un’Operazione di Pagamento sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario al più tardi entro la Chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l’Ordine di Pagamento in conformità agli Articoli da 6.1 a 6.5 del presente Capitolo (“Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento”).
9.2 Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini di cui al precedente Articolo 9.2 possono essere prorogati di un’ulteriore Giornata Operativa.
9.3 Il Cliente Beneficiario ha diritto che l’Ordine di Pagamento di un’Operazione di Pagamento Passiva sia trasmesso dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto pagatore entro i limiti di tempo convenuti con la Banca in relazione ai singoli servizi di pagamento richiesti. Nel caso di addebiti diretti, la Banca deve trasmettere l’Ordine di Pagamento in tempo utile per effettuare l’Operazione di Pagamento Passiva entro la data convenuta tra il Cliente Beneficiario e il soggetto pagatore.
9.4 Il Cliente prende espressamente atto che la Banca può sempre eseguire le Operazioni di Pagamento entro un termine più breve dei Termini Massimi di Esecuzione previsti dai precedenti Articoli 9.2, 9.3 e 9.4.
Versamento di contanti sul Conto Corrente
9.5 Nel caso di versamento di contanti sul Conto Corrente nella valuta in cui il Conto Corrente è denominato, i fondi devono avere Data Valuta ed essere disponibili sul Conto Corrente nella medesima Giornata Operativa in cui sono ricevuti dalla Banca. I fondi si intendono ricevuti dalla Banca secondo quanto previsto dai precedenti Articoli da 6.1 a 6.5 del presente Capitolo (“Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento”).
9.6 Se il versamento di contanti è effettuato in un giorno diverso da una Giornata Operativa, il versamento si intende ricevuto dalla Banca nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui sono stati versati i contanti.
9.7 I versamenti di contanti effettuati mediante cassa continua, ATM intelligenti o dispositivi similari, si considerano effettuati nella Giornata Operativa successiva a quella dell’effettivo versamento.
10. DATA VALUTA E DISPONIBILITÀ DEI FONDI
Diritti del Cliente Beneficiario
10.1 Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, l’importo di un’Operazione di Pagamento accreditato sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario non può avere Data Valuta successiva alla Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca.
10.2 Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, l’importo di un’Operazione di Pagamento deve essere reso disponibile sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario nella medesima Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca.
10.3 L’importo di una Operazione di Pagamento addebitato sul Conto Corrente del Cliente Pagatore non può avere Data Valuta precedente alla Giornata Operativa in cui è effettivamente addebitato.
11. STRUMENTI DI PAGAMENTO
Obblighi generali della Banca in relazione agli Strumenti di Pagamento
11.1 La Banca:
(a) deve garantire che i dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo di un Servizio di Pagamento siano accessibili unicamente a colui che è abilitato ad utilizzare lo Strumento di Pagamento;
(b) non deve inviare al Cliente Strumenti di Pagamento non richiesti dal Cliente, tranne se uno Strumento di Pagamento già richiesto dal Cliente deve essere sostituito;
(c) deve assicurare che il Cliente abbia sempre a sua disposizione strumenti adeguati per (i) effettuare in modo efficace la notifica alla Banca in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello Strumento di Pagamento ovvero
(ii) richiedere, nell’ipotesi di cui al successivo Articolo 13.4 del presente Capitolo, lo sblocco dello Strumento di Pagamento se la Banca ha provveduto a bloccarlo;
(d) deve adoperarsi per impedire qualsiasi uso dello Strumento di Pagamento dopo che il furto, lo smarrimento, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello Strumento di Pagamento è stato notificato alla Banca.
11.2 La Banca è responsabile dei rischi derivanti dalla spedizione di uno Strumento di Pagamento e dei relativi dispositivi personalizzati.
11.3 Obblighi generali del Cliente in relazione agli Strumenti di Pagamento
11.4 Il Cliente deve utilizzare uno Strumento di Pagamento in base ai termini ed alle condizioni del Contratto e nelle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento.
11.5 Il Cliente, non appena ricevuto uno Strumento di Pagamento e le credenziali di sicurezza personalizzate, deve immediatamente adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dello Strumento di Pagamento e delle credenziali di sicurezza personalizzate.
12. FURTO, SMARRIMENTO, APPROPRIAZIONE INDEBITA O USO NON AUTORIZZATO DI UNO STRUMENTO DI PAGAMENTO
Comunicazione da parte del Cliente di furto, smarrimento, appropriazione indebita o
uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento
12.1 Il Cliente deve comunicare alla Banca o al soggetto terzo dalla stessa designato, senza indugio, il furto, lo smarrimento, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato di
uno Strumento di Pagamento non appena ne venga a conoscenza. La comunicazione deve essere effettuata con le modalità e secondo la procedura descritta nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato o, in mancanza, secondo le disposizioni che seguono.
12.2 Se non previsto diversamente nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento, la comunicazione del furto, dello smarrimento, dell’appropriazione indebita o dell’uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento si considera ricevuta dalla Banca e, quindi, opponibile alla stessa, se effettuata:
(a) telefonicamente, dal momento in cui il Cliente riceve il codice di blocco da parte dell’operatore;
(b) per mezzo di strumenti telematici, dal momento in cui il Cliente riceve il codice di blocco da parte del sistema;
(c) personalmente presso una Filiale della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata;
(d) mediante lettera raccomandata, PEC, telefax o telegramma, dalle ore [24.00] della Giornata Operativa di ricezione della comunicazione da parte della Banca.
12.3 Il Cliente può richiedere alla Banca i giustificativi volti a provare l’adempimento dell’obbligo di notifica previsto dal precedente Articolo 12.2, per 18 mesi dall’effettuazione della notifica.
Rimborso di Operazioni di Pagamento effettuate con uno Strumento di Pagamento rubato, smarrito o oggetto di appropriazione indebita o uso non autorizzato
12.4 Il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo dello Strumento di Pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente se:
(a) lo Strumento di Pagamento è stato utilizzato dopo che la comunicazione prevista dal precedente Articolo 12.1 è divenuta opponibile alla Banca; o
(b) non è stato possibile per il Cliente effettuare la comunicazione prevista dal precedente Articolo 12.1 efficacemente perché la Banca non ha rispettato gli obblighi previsti dal precedente Articolo 11.1 (c) del presente Capitolo (“Obblighi generali della Banca in relazione agli Strumenti di Pagamento”).
12.5 Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito fraudolentemente, ovvero non abbia adempiuto ai propri obblighi con dolo o colpa grave, ovvero non abbia adottato misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, il Cliente medesimo sopporta le perdite derivanti dall’utilizzo indebito dello Strumento di Pagamento fino ad un importo massimo complessivo pari ad Euro 50,00 (cinquanta).
12.6 Gli Articoli 12.4 e 12.5 che precedono non si applicano se il Cliente è responsabile ai sensi del successivo Articolo 12.7 (“Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento non autorizzate”).
12.7 Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento non autorizzate
12.8 Il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di Pagamento non autorizzate delle precedenti disposizioni (“Rimborso di Operazioni di Pagamento effettuate con uno Strumento di Pagamento rubato, smarrito o oggetto di appropriazione indebita o uso non autorizzato”) e non ha diritto di ottenere dalla Banca il rimborso dell’importo di tali operazioni se:
(a) ha agito fraudolentemente;
(b) non ha adempiuto con dolo o colpa grave agli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
i) Articoli 11.3 e 11.4 del presente Capitolo (“Obblighi del Cliente in relazione agli Strumenti di Pagamento”); e
ii) Articoli 12.1 e 12.2 del presente Capitolo (“Comunicazione da parte del Cliente di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento”).
13. LIMITI DI UTILIZZO E BLOCCO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO
Limiti di utilizzo di Strumenti di Pagamento
13.1 Anche al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di Pagamento, le Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento possono prevedere dei limiti di spesa per utilizzare gli Strumenti di Pagamento.
13.2 La Banca può bloccare uno Strumento di Pagamento se ritiene che sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze:
(a) sicurezza dello Strumento di Pagamento;
(b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello Strumento di Pagamento;
(c) solo se lo Strumento di Pagamento prevede la concessione di una linea di credito, verificarsi di un significativo aumento del rischio che il Cliente non adempia ai propri obblighi di pagamento.
13.3 Quando la Banca ritiene di procedere al blocco di uno Strumento di Pagamento, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, salvo che a ciò ostino ragioni di sicurezza ovvero disposizioni normative.
Notifica del blocco di uno Strumento di Pagamento
13.4 Quando non vi sono più esigenze che giustifichino il blocco, la Banca provvede a riattivare lo Strumento di Pagamento o, se non è possibile procedere allo sblocco, a sostituire lo Strumento di Pagamento bloccato con uno di nuova emissione.
13.5 La comunicazione al Cliente di cui al precedente Articolo 13.3 è effettuata con la modalità previste dal successivo Articolo 24.3 del presente Capitolo (“Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente”) e/o dalle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento.
13.6 Qualora il Cliente ritenga che le ragioni di sicurezza addotte dalla Banca non sussistano, ha facoltà di richiedere lo sblocco dello strumento o della singola operazione di pagamento mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità previste tempo per tempo nel foglio informativo relativo al singolo Strumento e/o Servizio, ovvero presentando personalmente specifica richiesta scritta alla Filiale presso la quale è aperto il rapporto, manlevando la Banca da qualsiasi conseguenza derivante dall’esecuzione dell’ordine di pagamento stesso.
13.7 Resta ferma comunque la facoltà di non dare comunque corso alla richiesta del Cliente, di cui al precedente Articolo 13.6, ove sussistano rilevanti indizi di frode, ovvero al ricorrere di una o più delle fattispecie previste al precedete Articolo 7.1 (Rifiuto di un ordine di Pagamento) del presente Capitolo.
14. COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN MODO INESATTO
14.1 Il Cliente ha diritto che un’Operazione di Pagamento sia rettificata se comunica alla Banca che:
(a) l’Operazione di Pagamento è stata eseguita in modo inesatto; o
(b) l’Operazione di Pagamento non è stata autorizzata ai sensi dei precedenti Articoli da
5.1 a 5.5 del presente Capitolo (“Autorizzazione di un’Operazione di Pagamento”), non appena venutone a conoscenza e - in ogni caso - entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi decorrenti dalla data di addebito o accredito, a seconda del caso, dell’importo dell’operazione contestata sul Conto Corrente.
14.2 Il Cliente deve comunicare alla Banca che un’Operazione di Pagamento non è stata eseguita non appena venutone a conoscenza e - in ogni caso – entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi decorrenti dalla data concordata con la Banca per l’esecuzione o dalla data di trasmissione alla Banca dell’Ordine di Pagamento.
14.3 Il Cliente può richiedere la rettifica dell’Operazione di Pagamento contestata anche dopo il termine di 13 (tredici) mesi previsto dai precedenti Articoli 14.1 e 14.2 se la Banca non ha messo a disposizione del Cliente le informazioni relative all’Operazione di Pagamento contestata.
14.4 Il Cliente deve effettuare la comunicazione alla Banca prevista dai precedenti Articoli
14.1 e 14.2 con le modalità previste nelle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, dal successivo Articolo 24.1 del presente Capitolo (“Comunicazioni e notifiche indirizzate alla Banca”).
15. OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE IN MODO INESATTO O NON ESEGUITE
Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto o non eseguite
15.1 Un’Operazione di Pagamento è considerata, a seconda del caso, come eseguita “in modo inesatto” o “non eseguita” se l’esecuzione non è conforme alle disposizioni del Contratto e delle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento e all’Ordine di Pagamento, ivi espressamente incluso l’Identificativo Unico.
Resta espressamente inteso che non è considerata come eseguita “in modo inesatto” o “non eseguita” l’Operazione di Pagamento non effettuata dalla Banca per assenza o indisponibilità di fondi.
Responsabilità della Banca nei confronti del Cliente Pagatore
15.2 Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nel Contratto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione di un’Operazione di Pagamento ricevuto. La responsabilità della Banca è, tuttavia, esclusa se:
(a) il Cliente Pagatore non ha effettuato la comunicazione prevista dai precedenti Articoli
14.1 e 14.2 del presente Capitolo (“Comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto”) nei termini ivi previsti;
(b) nel caso di Operazione di Pagamento disposta direttamente dal Cliente Pagatore, la Banca prova che il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione di Pagamento nei termini massimi previsti dai precedenti Articoli da 9.2 a 9.5 del presente Capitolo (“Termini massimi di esecuzione di Operazioni di Pagamento”);
(c) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva, la Banca prova di non aver ricevuto l’Ordine di Pagamento nei termini massimi di esecuzione previsti dal relativo contratto dei servizi di pagamento o concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario e il beneficiario e, in ogni caso, nei termini massimi applicabili alla relativa Operazione di Pagamento.
15.3 Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente Articolo 15.2 (“Responsabilità della Banca nei confronti del Cliente Pagatore”) il Cliente Pagatore ha
diritto che la Banca rimborsi, senza indugio, l’importo dell’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento contestata non fosse stata eseguita.
15.4 In ogni caso il Cliente Xxxxxxxx può rinunciare al rimborso previsto del precedente Articolo 15.3 e richiedere che la Banca rettifichi l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, fatto salvo il diritto di ottenere il rimborso delle spese o degli interessi eventualmente addebitati in relazione all’Operazione di Pagamento contestata. Responsabilità della Banca nei confronti del Cliente Beneficiario
15.5 Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nel Contratto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario della corretta esecuzione di un’Operazione di Pagamento. La responsabilità della Banca è, tuttavia, esclusa se:
(a) il Cliente Beneficiario non ha effettuato la comunicazione prevista dal precedente Articolo 14 del presente Capitolo (“Comunicazione di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto”) nei termini ivi previsti;
(b) nel caso di Operazione di Pagamento Attiva, la Banca prova di non aver ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore l’importo dell’Operazione di Pagamento nei termini massimi di esecuzione previsti dal relativo contratto dei servizi di pagamento o concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore e il pagatore e, in ogni caso, nei termini massimi applicabili alla relativa Operazione di Pagamento;
(c) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva disposta dal Cliente Beneficiario, la Banca prova di aver correttamente trasmesso l’Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore nei termini massimi previsti dai precedenti Articoli da 9.2 a 9.5 del presente Capitolo (“Termini massimi di esecuzione delle Operazioni di Pagamento”) e di aver addebitato l’Operazione di Pagamento in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 10.3 del presente Capitolo (“Data valuta e disponibilità dei fondi”).
15.6 Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente Articolo 15.5, il Cliente Beneficiario ha diritto che la Banca:
(a) nel caso di Operazione di Pagamento disposta dal pagatore, metta a disposizione e accrediti l’importo dell’Operazione di Pagamento sul Conto Corrente senza indugio ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 10.2 del presente Capitolo (“Data valuta e disponibilità dei fondi”);
(b) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva disposta dal Cliente Beneficiario, trasmetta senza indugio l’Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore e assicuri che l’importo di tale operazione sia a disposizione del Cliente Beneficiario non appena è accreditato sul conto corrente della Banca in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 10.2 del presente Capitolo (“Data valuta e disponibilità dei fondi”).
15.7 In caso di contestazione di un’Operazione di Pagamento da parte del Cliente, la Banca ha l’onere di provare che l’Operazione di Pagamento contestata è stata eseguita correttamente.
Ulteriori obblighi della Banca
15.8 Il Cliente può richiedere alla Banca di adoperarsi – senza indugio – per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e di essere informato dei risultati delle ricerche effettuate dalla Banca.
15.9 In caso di responsabilità della Banca per inesatta o mancata esecuzione di un’Operazione di Pagamento, il Cliente ha diritto di ricevere il rimborso di tutte le spese e degli interessi direttamente connessi all’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto.
16. OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE
Rimborso di Operazioni di Pagamento non autorizzate
16.1 Fatta salva la responsabilità del Cliente prevista dal precedente Articolo 12.6 del presente Capitolo (“Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento non autorizzate”) e la mancata comunicazione prevista dai precedenti Articoli 14.1 e 14.2 del presente Capitolo (“Comunicazione di Operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto”), il Cliente ha diritto che la Banca, senza indugio, rimborsi l’importo dell’Operazione di Pagamento non autorizzata ai sensi dei precedenti Articoli da 5.1 a 5.5 del presente Capitolo (“Autorizzazione di un’Operazione di Pagamento”) riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita.
16.2 Il Cliente non ha diritto al rimborso di un’Operazione di Pagamento non autorizzata se non effettua la comunicazione prevista dai precedenti Articoli 14.1 e 14.2 del presente Capitolo (“Comunicazione di Operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto”) nei termini ivi previsti.
16.3 La Banca, se ritiene che l’Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Cliente la prova della corretta autenticazione dell’operazione.
16.4 Resta espressamente inteso che l’utilizzo di uno Strumento di Pagamento registrato dalla Banca non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’Operazione di Pagamento contestata sia stata autorizzata dal Cliente, né che il Cliente abbia agito in modo fraudolento ovvero sia inadempiente con dolo o colpa grave agli obblighi previsti dai precedenti Articoli 11.3 e 11.4 (“Obblighi generali del Cliente in relazione agli Strumenti di Pagamento”) e 12.1 e 12.2 (“Comunicazione da parte del Cliente di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento”) del presente Capitolo.
16.5 La Banca, se ha il motivato sospetto che il Cliente abbia agito fraudolentemente, può sospendere le operazioni di rimborso previste dal precedente Articolo 16.1 (“Rimborso di Operazioni di Pagamento non autorizzate”) dandone immediata comunicazione al Cliente. Restituzione del rimborso
16.6 Il Cliente prende atto che la Banca, anche se ha effettuato il rimborso previsto dal precedente Articolo 16.1 (“Rimborso di Operazioni di Pagamento non autorizzate”), può provare - in un momento successivo - che l’Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Cliente. In tal caso, il Cliente ha l’obbligo di restituire senza indugio alla Banca qualsiasi importo rimborsato dalla Banca in relazione all’Operazione di Pagamento contestata.
17. RIMBORSO AL CLIENTE PAGATORE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO PASSIVE (NEL CASO IN CUI IL CLIENTE SIA UN CONSUMATORE)
Diritti del Cliente Pagatore
17.1 Il Cliente Pagatore prende espressamente atto che le previsioni contenute nei successivi Articoli da 17.2 a 17.6 si applicano unicamente quando il Cliente Pagatore è un Consumatore.
17.2 Il Cliente Pagatore, tranne che per quanto previsto nel successivo Articolo 17.3, può richiedere alla Banca il rimborso dell’intero importo addebitato sul Conto Corrente in relazione ad un’Operazione di Pagamento Passiva autorizzata, se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
(a) al momento in cui il Cliente Xxxxxxxx ha autorizzato l’Operazione di Pagamento, tale autorizzazione non conteneva la specificazione dell’importo dell’Operazione di Pagamento;
(b) l’importo addebitato supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe ragionevolmente potuto aspettarsi sulla base del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del Contratto, delle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento applicabile e delle altre circostanze del caso, purché ragionevolmente conoscibili dalla Banca. A tal fine, il Cliente prende atto di non poter addurre ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.
17.3 Il Cliente Pagatore non ha il diritto al rimborso di cui al precedente Articolo 17.2 se:
(a) il Cliente Pagatore ha dato l’autorizzazione al compimento dell’Operazione di Pagamento contestata direttamente alla Banca; e
(b) il beneficiario dell’Operazione di Pagamento o la Banca hanno fornito o messo a disposizione del Cliente Pagatore, secondo quanto concordato, le informazioni relative alla futura Operazione di Pagamento almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.
Termine per presentare la richiesta di rimborso
17.4 Il Cliente Pagatore può richiedere alla Banca il rimborso previsto dal precedente Articolo 17.2 (“Diritti del Cliente Pagatore”) entro 8 (otto) settimane dalla data di addebito sul Conto Corrente dell’importo dell’Operazione di Pagamento Passiva.
17.5 In caso di richiesta di rimborso, la Banca può chiedere al Cliente Pagatore di fornire documenti ed ogni altro elemento utile a provare la sussistenza di entrambe le condizioni di fatto richieste dal precedente Articolo 17.2 (“Diritti del Cliente Pagatore”).
17.6 La Banca, entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione di richiesta di rimborso del Cliente Pagatore, sempre che tale richiesta sia ricevuta nei termini indicati nel precedente Articolo 17.4 (“Termine per presentare la richiesta di rimborso”), rimborsa l’intero importo dell’Operazione di Pagamento Passiva a meno che non fornisca al Cliente Pagatore una giustificazione per il rifiuto del rimborso. In tal caso, il Cliente Pagatore può presentare un esposto a Banca d’Italia o un ricorso stragiudiziale avverso il rifiuto ai sensi dei successivi Articoli 23.2 e 23.3 del presente Capitolo (“Reclami, esposti e ricorsi stragiudiziali”).
17.7 Le disposizioni di cui ai precedenti Articoli da 17.1 a 17.6, non trovano applicazione nel caso di addebiti diretti riferiti a mandati Sepa Direct Debit Finanziario e Sepa Direct Debit a importo prefissato; per tali tipologie di Addebiti il Cliente rinuncia espressamente al diritto di ottenere il rimborso nei termini previsti dai richiamati Articoli in sede di sottoscrizione del mandato al Beneficiario.
18. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
18.1 Il Cliente prende atto che la responsabilità della Banca ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Capitolo 3 e delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento è esclusa se dipendente da caso fortuito, causa di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca) ovvero dall’adempimento di obblighi ad essa imposti da norme di legge nazionali o comunitari (ivi espressamente inclusi i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).
19. VALUTA
19.1 Le Operazioni di Pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto Corrente.
20. SPESE
20.1 La Banca non può addebitare al Cliente le spese per le informazioni rese al Cliente in conformità ad un obbligo alla stessa imposto dal Decreto o dal Regolamento di Banca d’Italia o per l’adozione di misure preventive o correttive ai sensi del presente Capitolo o delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
20.2 In deroga al precedente Articolo 20.1, la Banca può addebitare al Cliente le spese sostenute per:
(a) la revoca di un Ordine di Pagamento ai sensi del precedente Articolo 6.10 del presente Capitolo;
(b) il rifiuto di un Ordine di Pagamento ai sensi del precedente l’Articolo 7.6 del presente Capitolo; e
(c) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto ai sensi del precedente Articolo 8.6 del presente Capitolo.
20.3 La Banca può addebitare al Cliente le spese per informazioni richieste dal Cliente con frequenza maggiore di quella prevista dal presente Capitolo o dalle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato o informazioni supplementari ovvero richieste dal Cliente con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti dal presente Capitolo o dalle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
20.4 Il Cliente ha diritto di conoscere in anticipo tutte le spese dovute in relazione ad un determinato Servizio di Pagamento ed alle Operazione di Pagamento ad esso connesse, incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa indicazione analitica.
20.5 Le spese applicate ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione dei Servizi di Pagamento disciplinati dal presente Capitolo o dalle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato devono essere (i) adeguate al servizio reso dalla Banca e (ii) coerenti con i costi effettivamente sostenuti dalla Banca.
20.6 La Banca deve trasferire l’intero importo di un’Operazione di Pagamento senza trattenere spese sull’importo trasferito. Tuttavia, nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento può essere convenuto che la Banca trattenga le proprie spese prima di accreditare l’importo dell’Operazione di Pagamento sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario.
20.7 Se dall’importo trasferito sono state trattenute spese diverse da quelle previste dal precedente Articolo 20.6, la Banca ed il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, che il pagatore e il beneficiario ricevano l’intero importo dell’Operazione di Pagamento.
20.8 Se un’Operazione di Pagamento non comporta conversioni valutarie, la Banca può addebitare al Cliente le spese applicate dalla Banca stessa, con l’esclusione delle spese di competenza dell’altro soggetto, beneficiario o pagatore, a seconda del caso.
20.9 Le commissioni applicate alle Operazioni di Pagamento devono essere oggetto di analitica rendicontazione.
20.10 Nel caso di Operazioni di Pagamento relative all’accredito di somme per pensioni o salari la Banca ha la facoltà di non applicare alcuna commissione.
21. MODIFICHE DEL CONTRATTO
Modalità
21.1 Qualsiasi modifica delle disposizioni contenute nel presente Capitolo 3 e nel successivo Capitolo 4 (“Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento”), deve essere proposta dalla Banca al Cliente:
(a) mediante comunicazione scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Xxxxxxxx concordato con il Cliente, contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica del contratto”;
(b) con preavviso minimo di 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per l’applicazione delle modifiche.
21.2 Il Cliente che non intende accettare le modifiche proposte dalla Banca in conformità al precedente Articolo 21.1:
(a) deve notificare alla Banca la il proprio rifiuto delle modifiche proposte entro la data di applicazione delle modifiche, e
(b) ha il diritto di recedere dal rapporto disciplinato dal presente Capitolo 3 e/o dalle Condizioni per l’Erogazione di un Servizio di Pagamento, a seconda del caso, senza alcun addebito di spesa.
21.3 Le modifiche proposte al Cliente in conformità al precedente comma 21.1 del presente Articolo, in assenza di espresso rifiuto del Cliente, comunicato alla Banca ai sensi del precedente Articolo 21.2 si intendono accettate dal Cliente.
21.4 Le disposizioni contenute nei precedenti Articoli da 21.1 a 21.3, si applicano alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative ai Servizi di Pagamento. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i Servizi di Pagamento, a tutte le modifiche si applicano l’Articolo 118 del TUB e le relative disposizioni attuative tempo per tempo vigenti, nonché le condizioni del presente Contratto che disciplinano il Servizio di conto corrente.
Modifiche dei tassi di interesse o di cambio
21.5 Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preavviso e con effetto immediato ai Servizi di Pagamento modifiche dei tassi d’interesse o di cambio più favorevoli al Cliente rispetto a quelli concordati o applicati in precedenza.
21.6 Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preavviso e con effetto immediato ai Servizi di Pagamento modifiche dei tassi d’interesse o di cambio, in senso sfavorevole al Cliente, se tali modifiche sono conseguenza della variazione del tasso di interesse o di cambio di riferimento convenuto nel Contratto e/o nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
21.7 Il Cliente è informato dalla Banca delle modifiche del tasso di interesse tempestivamente.
22. RECESSO
22.1 Il Cliente ha il diritto di recedere da tutti o dai singoli rapporti relativi ai Servizi di Pagamento ai sensi dell’Articolo 20.1 (“Recesso”) del Capitolo 1 (“Condizioni Generali di Contratto”) del presente Contratto, senza che siano applicabili penalità o spese di chiusura.
22.3 La Banca ha il diritto di recedere da tutti o dai singoli rapporti relativi ai Servizi di Pagamento dandone comunicazione al Cliente con preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente medesimo, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dall’ Articolo 20.2 (“Recesso”) del Capitolo 1 (“Condizioni Generali di Contratto”) del presente Contratto. Il preavviso deve essere comunicato al Cliente per iscritto su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole.
22.4 Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi di Pagamento successivamente alla cessazione del rapporto.
Spese periodiche
22.5 In caso di recesso, il Cliente deve pagare le spese fatturate periodicamente in misura proporzionale al periodo di tempo precedente il recesso. Pertanto, se il Cliente ha pagato in anticipo più di quanto dovuto, ha diritto di ricevere dalla Banca il rimborso delle spese pagate in eccesso.
22.6 Il recesso del Cliente o della Banca dal Contratto si intende esercitato anche per tutte le Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento anche se concluse in un momento diverso rispetto al Contratto.
22.7 La cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di Conto Corrente comporta il contestuale scioglimento del Contratto e di tutte le Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento.
23. RECLAMI, ESPOSTI E RICORSI STRAGIUDIZIALI
Reclami
23.1 Il Cliente può rivolgersi all’unità Internal Audit della Banca per ogni contestazione relativa a Servizi di Pagamento e Operazioni di Pagamento, in conformità a quanto previsto dall’Articolo 18 (“Reclami, esposti e ricorsi stragiudiziali”) del Capitolo 1 (“Condizioni Generali di Contratto”) del presente Contratto.
23.2 Il Cliente può presentare un esposto a Banca d’Italia se riscontra violazioni della Banca delle norme relative ai Servizi di Pagamento o all’esecuzione di Operazioni di Pagamento.
23.3 Per la risoluzione stragiudiziale di controversie tra la Banca e il Cliente relativamente ai Servizi di Pagamento ed alle Operazioni di Pagamento, il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario in conformità a quanto previsto dall’Articolo 18 (“Reclami, esposti e ricorsi stragiudiziali”) del Capitolo 1 (“Condizioni Generali di Contratto”) del presente Contratto.
Ricorso all’autorità giudiziaria
23.4 Il Cliente può ricorrere all’autorità giudiziaria in conformità a quanto previsto dall’Articolo 18 (“Reclami, esposti e ricorsi stragiudiziali”) del Capitolo 1 (“Condizioni Generali di Contratto”) del presente Contratto.
24. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Comunicazioni e notifiche indirizzate alla Banca
24.1 Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate alla Banca devono essere effettuate personalmente presso la Filiale della Banca in cui è aperto il rapporto, ove non diversamente previsto dal presente Contratto Quadro ovvero nel Contratto relativo al singolo Strumento e/o Servizio.
24.2 Per tutto quanto disciplinato dal presente Capitolo 3, salvo che non sia diversamente specificato nelle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento, ogni comunicazione o notifica indirizzata alla Banca si intende ricevuta dalla Banca dal momento della ricezione da parte della Filiale di apposita attestazione di avvenuta consegna.
Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente
24.3 Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente devono essere effettuate a mezzo posta all’indirizzo comunicato dal Cliente alla Banca ovvero, qualora il Cliente si avvalga di servizi messi a disposizione dalla Banca per via telematica e abbia optato per tale forma di comunicazione, secondo le modalità di comunicazione e notifica previste per il servizio telematico. Fanno eccezione le comunicazioni previste ai precedenti Articoli 7.4 (“Notifica del rifiuto al Cliente”) e 13.5 (“Notifica del blocco di uno Strumento di Pagamento”) del presente Capitolo, per le quali vale quanto indicato dal Cliente alla pagina 8, al punto III delle “Dichiarazioni del Cliente”, per l'inoltro di comunicazioni urgenti previste dalle Norme che regolano i servizi di pagamento”, del presente Contratto.
25. CONSUMATORE
25.1 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca le circostanze che non dovessero più rendere possibile qualificarlo quale Consumatore.
CAPITOLO 4: CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO
SEZIONE I - Operazioni di Pagamento Attive
La Sezione I del presente Capitolo disciplina, per quanto non previsto nel precedente Capitolo 3, le Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento relative alle seguenti Operazioni di Pagamento Attive:
(a) Bonifici e SEPA Credit Trasfer (SCT);
(b) Ricevuta bancaria (XX.XX.);
(c) Pagamento mediante avviso (M.Av) e Bollettino Bancario.
1. BONIFICI E SEPA CREDIT TRANSFER (SCT)
Bonifico: descrizione del servizio
1.1 Il bonifico è un Servizio di Pagamento con cui un Cliente Pagatore può eseguire un’Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un soggetto beneficiario.
1.2 L’Ordine di Pagamento relativo al bonifico può essere disposto presso le Filiali della Banca o, per i Clienti che usufruiscono dei relativi servizi, anche attraverso gli altri canali della Banca (ad esempio, Internet Banking).
1.3 Il beneficiario del bonifico deve essere indicato unicamente attraverso l’Identificativo Unico così come previsto all’Articolo 8 (“Identificativo Unico”) del Capitolo 3 (“Norme generali che regolano i Servizi di Pagamento”).
1.4 Le provviste necessarie per l’esecuzione del bonifico possono essere consegnate direttamente in contanti presso una qualsiasi Filiale della Banca ovvero possono essere messe a disposizione della Banca consentendo l’addebito del Conto corrente del Cliente della corrispondente somma oggetto dell’Operazione di Pagamento.
Invio dell’Ordine di Pagamento
1.5 L’esecuzione del bonifico deve essere autorizzata mediante invio dell’Ordine di Pagamento prevista secondo le modalità previste nella Tabella 1 del Capitolo 7.
1.6 L’Ordine di Pagamento deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l’Orario Limite ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 6 del Capitolo 3 e nelle Tabelle 6 e 7 del Capitolo 7.
1.7 La Data Valuta di addebito o accredito dell’importo oggetto del bonifico deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 10 del Capitolo 3.
SEPA Credit Transfer (SCT) : descrizione del servizio
1.8 Il SEPA Credit Transfer (SCT) è un Servizio di Pagamento simile al bonifico attraverso cui il Cliente Pagatore può eseguire un’Operazione di Pagamento Attiva per di trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario. Il servizio è utilizzabile dal Cliente a condizione che la Banca e la banca dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Credit Transfer Scheme. Il SEPA Credit Transfer (SCT) può essere utilizzato per effettuare Operazioni di Pagamento singole e di massa (bulk payments) di qualunque importo.
1.9 Il Cliente che intende eseguire un SEPA Credit Transfer (SCT) deve indicare l’Identificativo Unico del beneficiario così come previsto all’Articolo 8 del Capitolo 3 ed il codice BIC (Bank Identifier Code). Identificativo Unico e BIC devono essere indicati anche per operazioni che si svolgono all’interno del territorio della Repubblica Italiana.
1.10 Alle Operazioni di Pagamento eseguite attraverso SEPA Credit Transfer (SCT) si applicano, ove compatibili, le previsioni relative ai bonifici contenute dall’Articolo 1.2 all’Articolo 1.7 del presente Capitolo.
2. RICEVUTA BANCARIA (XX.XX.)
2.1 La Xx.XX è un Servizio di Pagamento con cui il Cliente Beneficiario deposita presso la Banca un Ordine di Pagamento all’incasso per ottenere l’accredito di una somma sul proprio Conto corrente. La Banca (banca assuntrice) trasmette l’Ordine di Pagamento relativo alla XX.XX. alla banca domiciliataria della XX.XX (banca pagatrice), la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore.
2.2 L’Ordine di Pagamento relativo alla XX.XX deve essere depositato dal Cliente Beneficiario presso le Filiali della Banca o, per i Clienti che usufruiscono del relativo servizio, anche attraverso canale telematico.
Invio dell’Ordine di Pagamento ed Orario Limite
2.3 L’esecuzione della XX.XX. è autorizzata dal Cliente Pagatore (in conformità a quanto previsto dall’Articolo 5.1 del Capitolo 3) mediante trasmissione alla Banca dell’Ordine di Pagamento relativo alla XX.XX. con le modalità previste nella Tabella 1 del Capitolo 7.
2.4 L’Ordine di Pagamento relativo alla XX.XX. deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l’Orario Limite ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 6 del Capitolo 3 e nelle Tabelle 9 e 10 del Capitolo 7.
2.5 La Data Valuta dell’importo oggetto della XX.XX deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi dei quanto previsto dall’Articolo 10 del Capitolo 3.
2.6 In caso di mancato pagamento da parte del debitore dell’importo oggetto della XX.XX., la Banca notificherà al Cliente Beneficiario e/ o alla Banca presso la quale le ricevute sono domiciliate, il mancato pagamento entro la Giornata Operativa successiva a quella in cui era prevista il pagamento dell’importo oggetto della XX.XX.
3. PAGAMENTO MEDIANTE AVVISO (M.AV) E BOLLETTINO BANCARIO
Descrizione del Servizio
3.1 Il pagamento mediante avviso (M.AV.) è un Servizio di Pagamento con cui un soggetto incarica la propria banca di incassare un credito che vanta nei confronti di un altro soggetto. La Banca del creditore (banca assuntrice) provvede all’invio di un avviso al Cliente Pagatore. Il pagamento da parte del Cliente Pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, anche presso gli uffici postali.
3.2 Il bollettino bancario è un Servizio di Pagamento del tutto simile al M.AV con la sola differenza che l’invio del bollettino bancario al Cliente Pagatore è fatta direttamente dal creditore, il creditore ne gestisce il relativo rapporto e deve provvedere a compilare integralmente il bollettino bancario con le indicazioni dell’Identificativo Unico così come previsto all’Articolo 8 del Capitolo 3 e procedere alla codificazione con premarcatura in “OCRB” o “Bar-Code PDF 417”.
Invio dell’Ordine di Pagamento
3.3 Il Cliente Pagatore deve presentare il M.AV. o il bollettino bancario presso una qualsiasi Filiale della Banca ed autorizzare l’esecuzione della relativa Operazione di Pagamento Attiva ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 5 del Capitolo 3 e l’autorizzazione deve essere data nella forma e secondo la procedura prevista nella Tabella 1 del Capitolo 7.
3.4 L’Ordine di Pagamento relativo al M.AV. o al bollettino bancario deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l’Orario Limite ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 6 del Capitolo 3 e nelle Tabelle 11 e 12 del Capitolo 7.
3.5 La Data Valuta di addebito dell’importo oggetto del M.AV. o del bollettino bancario deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi dei quanto previsto dall’Articolo 10 del Capitolo 3.
SEZIONE II- Operazioni di Pagamento Passive
La Sezione II del presente Capitolo disciplina, per quanto non previsto nel precedente Capitolo 3 del presente Fascicolo Contrattuale, le Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento SEPA Direct Debit (SDD).
4. SEPA DIRECT DEBIT (SDD)
4.1 Il SEPA Direct Debit è un servizio che prevede l’addebito in conto degli ordini di incasso elettronici in Euro ricevuti dalla Banca. L’esecuzione dell’ordine prevede la trasmissione telematica delle informazioni relative agli incassi da eseguire, dalla Banca del Creditore alla Banca del Debitore. È un servizio con dimensione Europea, in quanto il Creditore non ha la necessità di intrattenere rapporti bancari con una Banca operante sul territorio nazionale, ma è sufficiente che il Creditore presenti le richieste di incasso ad una Banca dell’Area Unica dei Pagamenti in Euro (cd. Area SEPA).
4.2 Il SEPA Direct Debit può essere usato sia per pagamenti periodici (ad es. telefono o gas, ecc.) sia per pagamenti da effettuare una volta soltanto (ad es. per un acquisto qualsiasi).
4.3 Il SEPA Direct Debit si attiva attraverso il rilascio di un’autorizzazione all’addebito a favore del creditore (ad es. fornitore dell’elettricità) che è a tutti gli effetti la modalità con cui il titolare del conto o i suoi delegati autorizzano l’addebito in conto.
4.4 Il SEPA Direct Debit può configurarsi secondo due schemi di incasso:
i) SDD Core, utilizzabile, dal lato del pagatore, da tutte le tipologie di clienti; nell’ambito di tale schema sono previste due varianti, una utilizzabile in via esclusiva per i pagamenti riferiti a operazioni di cui all’Articolo 2, lett. i) del D.Lgs. 11/2010 (SDD Finanziario), l’altra utilizzabile in via esclusiva per pagamenti ad importo prefissato (SDD a importo prefissato). Tali varianti non prevedono per il Pagatore il diritto di rimborso di operazioni autorizzate, diritto che invece assiste il SDD Core nella versione “Base” nel caso di clienti Pagatori classificati quali “Consumatori” (diritto esercitabile entro 8 settimane dalla data di addebito).
ii) SDD B2B, utilizzabile, dal lato del pagatore, solo da clienti non classificati come ‘consumatori’, che non prevede la possibilità di richiedere rimborso. La Banca rifiuterà, salvo diversi accordi, l’esecuzione degli addebiti afferenti a mandati di incasso SEPA con schema B2B, nel caso di titolare del conto classificato come ‘consumatore’.
4.5 Nel caso di addebiti diretti SEPA B2B il Debitore è tenuto a fornire alla Banca specifica autorizzazione per iscritto, attraverso consegna di copia del mandato cartaceo rilasciato al Creditore entro il giorno lavorativo precedente la scadenza. In assenza di tale autorizzazione, la Banca non darà seguito agli addebiti riferiti al nuovo mandato di addebito SEPA B2B.
4.6 Il Conto è attivo alla ricezione degli addebiti diretti SEPA Core. Ove il Cliente intenda inibire il Conto alla ricezione di tali addebiti (e/o a definire dei limiti operativi: di tempo, d’importo, soggetto creditore) è tenuto a presentare alla Banca una specifica richiesta scritta. Gli effetti della richiesta decorrono dalla data della sua ricezione da parte della Banca.
4.7 La Banca tratterà gli addebiti su questo Conto corrente conformemente agli schemi di funzionamento SEPA ed alle normative vigenti.
CAPITOLO 5: SERVIZIO HOME BANKING
1. DEFINIZIONI
1.1 Nel presente Capitolo si intendono per:
Cliente: oltre al Cliente (come definito dall’Articolo 1, del precedente Capitolo 3 – “Norme che regolano i Servizi di Pagamento”), anche l’intestatario o il/i cointestatario/i dei rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, i quali, sottoscrivendo il contratto di Home Banking disciplinato dalle previsioni del presente Capitolo autorizzano il Cliente (“delegato”) ad agire in loro nome e conto;
Modulo: corrisponde al Modulo “Richiesta Apertura Rapporti”
Servizio o Servizi: il Servizio di Home Banking, offerto dalla Banca al Cliente, le cui prestazioni o servizi sono descritti nell’Articolo 2 del presente Capitolo;
Filiale di appoggio: corrisponde all’unità Internet Banking della Banca (Filiale Virtuale). Area riservata o area riservata di accesso del Cliente: l’area del sito web della Banca, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx, a cui il Cliente accede, in maniera riservata e protetta, previa digitazione di appositi codici di identificazione;
Rapporti collegabili: la tipologia di rapporto in essere presso la Banca che può essere collegata al Servizio (ad esempio: conto corrente bancario, dossier titoli, ecc.);
Dispositivi mobili: dispositivi elettronici utilizzabili seguendo la mobilità dell'utente quali telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet e che consentono di accedere alle funzioni internet relative al Servizio.
2. OGGETTO
2.1 Il Servizio consente al Cliente di fruire, dei seguenti servizi:
(a) servizio informativo: con riferimento alle funzioni già disponibili o che saranno in seguito rese disponibili dalla Banca, il servizio consente al Cliente di ricevere dalla Banca medesima, tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet), informazioni sui rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio;
(b) servizio dispositivo: con riferimento alle funzioni già disponibili o che verranno in
seguito rese disponibili dalla Banca, il servizio consente al Cliente di impartire alla Banca, tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet), Ordini di Pagamento, disposizioni e istruzioni per l’esecuzione di Operazioni di Pagamento ed altre operazioni bancarie e/o in strumenti finanziari a valere sui rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio.
2.2 La Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alla lista delle funzioni del servizio sia informativo che dispositivo offerte mediante il Servizio. L’elenco completo ed aggiornato delle funzioni disponibili è presente sul sito web della Banca, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
2.3 Con riferimento alle operazioni che rientrano nel servizio dispositivo, la Banca e il Cliente derogano alla forma scritta eventualmente prevista dalle norme che regolano i rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio.
2.4 Con riferimento alle interrogazioni effettuate tramite il servizio informativo, la Banca fornisce al Cliente informazioni circa i saldi e i movimenti sulla base delle operazioni contabilizzate al momento della richiesta. I dati relativi alle operazioni contabilizzate nel giorno della richiesta sono suscettibili di modifiche. I dati forniti in un giorno diverso da una Giornata Operativa sono riferiti, di norma, alla Giornata Operativa precedente.
3. RAPPORTI COLLEGATI
3.1 Possono essere collegati al Servizio i rapporti collegabili che siano intestati o cointestati, a firme disgiunte, al Cliente.
3.2 Per i rapporti cointestati a firme disgiunte (con facoltà, cioè, per ogni cointestatario di compiere operazioni anche disgiuntamente), il Servizio è rilasciato dalla Banca al/i cointestatario/i indicato/i nel Modulo, con piena liberazione della Banca medesima anche nei confronti degli altri cointestatari che non aderiscono al Servizio. Il cointestatario aderente al Servizio è tenuto ad informare gli altri cointestatari non aderenti.
3.3 I rapporti inizialmente collegati al Servizio sono quelli indicati espressamente dal Cliente nel Modulo. In ogni momento il Cliente può richiedere, per iscritto, alla Filiale di appoggio, l’inclusione di uno o più rapporti collegabili, nel rispetto di quanto previsto negli Articoli precedenti.
3.4 Il Cliente ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, alla Banca l’esclusione dal Servizio di uno o più rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, ovvero di chiederne il blocco anche temporaneo. La predetta richiesta, che dovrà essere redatta per iscritto e inviata a mezzo di lettera raccomandata alla Filiale di appoggio, non sarà opponibile alla Banca prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla sua ricezione.
3.5 Per i rapporti cointestati la facoltà di cui al precedente Articolo 3.4 spetta disgiuntamente a ciascuno dei cointestatari, ancorché non aderenti al Servizio medesimo, il quale è tenuto ad informare tempestivamente gli altri, ed il suo esercizio produce effetto nei confronti di tutti i cointestatari.
3.6 Fermo restando quanto disposto dall’Articolo 14 (“Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto”) del Capitolo 1 (“Condizioni Generali di Contratto”) del presente Fascicolo Contrattuale, resta inteso che tutte le comunicazioni del Cliente alla Banca in ordine alle revoche, modifiche e rinunce delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati ovvero in ordine alla modifica o revoca della facoltà di disposizione separata devono essere fatte esclusivamente per iscritto secondo le modalità richiamate nel predetto Articolo 14 del Capitolo 1, restando escluso il loro invio mediante posta elettronica. Le predette comunicazioni vanno fatte pervenire esclusivamente per iscritto alla Filiale di appoggio.
4. PROCURA PER I PAGAMENTI FISCALI
4.1 Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto di Home Banking, conferisce alla Banca procura speciale affinché questa, in suo nome e per suo conto, compili e sottoscriva anche in forma elettronica le deleghe di pagamento fiscali relative a tributi a favore di Enti Territoriali, Uffici Finanziari e altri Enti di natura pubblicistica in genere.
5. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
5.1 Il Cliente, nei suoi contatti telematici tramite Internet, sarà identificato dalla Banca esclusivamente mediante la verifica della combinazione dei codici di identificazione che consentono l’accesso all’area riservata, di cui al successivo Articolo 6 del presente Capitolo.
5.2 Fatta salva la responsabilità del Cliente o della Banca come previsto dagli Articoli 11 (“Strumenti di Pagamento”) e 12 (“Furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento”), del Capitolo 3, “Norme generali che regolano i Servizi di Pagamento”, del presente Fascicolo Contrattuale, il Cliente prende atto ed accetta espressamente che la Banca non è tenuta ad ulteriori accertamenti, in aggiunta a quelli specificati nel precedente Articolo 5.1, circa l’identità e la legittimazione del soggetto che dispone le operazioni ovvero accede alle informazioni, tempo per tempo consentite dal Servizio.
6. MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO E DI AUTORIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO IMPARTITE
6.1 Per utilizzare le funzionalità del Servizio, il Cliente deve accedere, tramite collegamento telematico (Internet), all’area riservata del sito web della Banca, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx, sulla base dei contratti di telefonia e di service provider da lui sottoscritti e utilizzando apparecchiature fisse (personal computer) e/o dispositivi mobili, nonché tecnologie (hardware e software) di sua proprietà o disponibilità, di cui garantisce la piena affidabilità e idoneità.
6.2 Il Servizio Mobile presuppone l’installazione da parte del Cliente sul proprio dispositivo mobile delle specifiche applicazioni tempo per tempo previste dalla Banca nel Foglio Informativo relativo ai Servizi disciplinati nel presente contratto, scaricabili gratuitamente dai negozi virtuali ivi indicati.
6.3 Ove il Cliente richieda, all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, di non attivare il Servizio Mobile, potrà comunque richiederne l’attivazione in un momento successivo, presentando specifica richiesta scritta alla Filiale di appoggio.
6.4 L’accesso all’area riservata è subordinato all’inserimento da parte del Cliente dei codici di identificazione: UserName (Codice Utente), Password (Codice Segreto) e di due cifre casuali del P.I.N. (Codice Personale Segreto).
6.5 L’UserName e la Password (entrambi alfanumerici) sono calcolati automaticamente, con procedura riservata, all’atto dell’attivazione del Servizio ed inviati separatamente: l’UserName viene inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente nel Modulo, la Password iniziale viene, invece, inviata al numero di cellulare indicato dal Cliente nel predetto Modulo. La predetta Password iniziale dovrà essere obbligatoriamente modificata dal Cliente stesso in occasione del primo collegamento al Servizio mediante l’indicazione di una nuova Password di lunghezza compresa tra gli 8 e i 20 caratteri. Nel caso di accesso standard, sempre durante il primo collegamento, il Cliente dovrà creare il P.I.N. di 10 caratteri alfanumerici, da lui liberamente scelti.
6.6 Dopo il primo accesso, il Cliente può modificare in qualsiasi momento il P.I.N. e la Password di cui al precedente Articolo 6.5
6.7 L’inoltro delle disposizioni di pagamento da parte del Cliente è subordinato all’inserimento di un ulteriore codice di autenticazione generato da un apposito dispositivo
O.T.P. (Token Security Pass), disponibile su APP via smarthphone / cellulare (cd. Token Software), valido una sola volta e per un breve intervallo di tempo e visualizzabile attraverso il display presente dispositivo mobile sul quale è installata la APP.
6.8 Il Cliente prende atto che il Servizio Mobile prevede l’utilizzo dei medesimi codici di identificazione e di autenticazione previsti per l’accesso da postazione fissa, come disciplinati nei precedenti Articoli da 6.3 a 6.7.
6.9 Le modalità di accesso riportate nel presente Articolo possono essere modificate dalla Banca in qualsiasi momento, per esigenze connesse all’efficienza e sicurezza del Servizio. In tal caso, la Banca invierà al Cliente apposita comunicazione, anche con le modalità di cui al successivo Articolo 20 del presente Capitolo, con preavviso non inferiore a 10 giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche medesime.
7. LIMITI OPERATIVI
7.1 Il Cliente, per le operazioni dispositive, è tenuto ad operare entro i limiti operativi dallo stesso definiti in accordo con la Banca all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, nel Modulo, nonché, in ogni caso, entro il saldo disponibile. Il Cliente può richiedere in un momento successivo la modifica di tali limiti presentando specifica richiesta scritta alla Filiale di appoggio, salva la facoltà della Banca di non accogliere la richiesta di modifica presentata dal Cliente.
7.2 I limiti operativi sono univoci e indipendenti dalle modalità di utilizzo dei servizi (da postazione fissa e/o dispositivi mobili) disciplinati nel presente Fascicolo Contrattuale.
8. RISCHI DEL CANALE TELEMATICO INTERNET
8.1 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi insiti nella messa a disposizione e trasmissione dei dati sul circuito telematico Internet e, ad eccezione dei casi di responsabilità del Cliente o della Banca come previsto dagli Articoli 11 (“Strumenti di Pagamento”) e 12 (“Furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento”), Capitolo 3, “Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento”, del presente Fascicolo Contrattuale, dà atto che detti rischi non potranno gravare in alcun caso sulla Banca.
8.2 Il Cliente dichiara di aver preso attenta visione del documento informativo “Consigli utili per l’utilizzo in sicurezza dei servizi on-line”, allegato al presente Fascicolo Contrattuale.
9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DELLA BANCA
9.1 La Banca è tenuta ad adottare ogni opportuna precauzione per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell’ambito del Servizio. Tuttavia, ad eccezione dei casi di responsabilità del Cliente o della Banca come previsto dagli Articoli 11 (“Strumenti di Pagamento”) e 12 (“Furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento”), Capitolo 3, “Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento”, del presente Fascicolo Contrattuale, essa non è responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni di qualsiasi tipo, trasmesse attraverso il Servizio, ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso non imputabili alla Banca o dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca medesima, fermo restando l’onere della prova a suo carico.
10. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA BANCA IN ORDINE ALLA SICUREZZA
10.1 Il Cliente deve comunicare alla Banca, con le modalità tempo per tempo previste nel Foglio Informativo relativo ai Servizi disciplinati nel presente Fascicolo Contrattuale, eventuali ipotesi in cui venga meno la sicurezza del Servizio e, più in generale, qualora si manifestino anomalie di funzionamento sospette o altri indizi potenzialmente idonei a rilevare tentativi di utilizzo indebito (o fraudolento) del Servizio medesimo.
11. DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO
11.1 L’utilizzo del Servizio è consentito dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno, salvo quanto comunicato ai Clienti mediante avvisi inseriti sul sito web della Banca, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx, oppure tramite messaggi di posta elettronica, sms o altre forme
di comunicazione a distanza tempo per tempo previste dalla Banca. Per le operazioni dispositive si farà riferimento agli orari previsti per le singole fattispecie.
11.2 Ad eccezione dei casi di responsabilità del Cliente o della Banca come previsto dagli Articoli 11 (“Strumenti di Pagamento”) e 12 (“Furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento”), del Capitolo 3, “Norme generali che regolano i Servizi di Pagamento”, del presente Fascicolo Contrattuale, è esclusa la responsabilità della Banca per eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivino al Cliente da eventuali interruzioni temporanee del Servizio da qualsiasi causa dipendenti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il fermo periodico dell’elaboratore per manutenzione e controlli, il malfunzionamento del software utilizzato per lo svolgimento del Servizio, l’impossibilità di effettuare comunicazioni o di collegarsi con la rete Internet, l’interruzione di energia elettrica o delle linee telefoniche, gli scioperi del personale della Banca e/ o in attività presso gli altri soggetti coinvolti nel processo di erogazione del Servizio, come, a titolo esemplificativo, gli “Internet Providers”, le società di service, ecc., anche se non rese note al Cliente. In tali casi la Banca informerà immediatamente - con le medesime modalità di cui al precedente Articolo 11.1 - il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini. Se il Cliente, dopo aver ricevuto la comunicazione dalla Banca, non ha revocato l’ordine, la Banca procederà all’esecuzione nei termini di cui al successivo Articolo 16 (“Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente”) del presente Capitolo.
12. SOSPENSIONE / ABOLIZIONE / BLOCCO DEL SERVIZIO - BLOCCO DI SINGOLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO.
12.1 La Banca si riserva la facoltà in qualunque momento di sospendere o interrompere o bloccare in tutto o in parte il Servizio, ovvero bloccare singole operazioni di pagamento, dandone comunicazione al Cliente con le modalità dallo stesso indicate all’atto della sottoscrizione del presente Contratto e riportate nel Modulo, per ragioni connesse all’efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, per cause intrinseche al proprio sistema informativo ovvero per eventi accidentali od esterni, nonché di sospendere l’operatività dei singoli clienti, in caso di errata comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica o di errata digitazione dei codici di identificazione, ovvero per ragioni cautelari di qualsivoglia tipo. Qualora il Cliente, ritenga che le ragioni di sicurezza addotte dalla Banca non sussistano, ha facoltà di richiedere lo sblocco del Servizio o della singola Operazione di Pagamento, manlevando la Banca da qualsiasi conseguenza, mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità previste tempo per tempo nel Foglio Informativo relativo ai Servizi disciplinati nel presente Fascicolo Contrattuale, ovvero presentando specifica comunicazione scritta alla Filiale di appoggio.
12.2 Resta ferma, comunque, la facoltà della Banca di non dare corso alla richiesta del Cliente ove sussistano rilevanti indizi di frode, ovvero al ricorrere di una o più delle fattispecie previste all’Articolo 7.1 (Rifiuto di un ordine di Pagamento), Capitolo 3 “Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento”, del presente Fascicolo Contrattuale.
12.3 Il Cliente manleva e dichiara indenne la Banca da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata ricezione delle comunicazioni inoltrate a mezzo di posta elettronica per cause non imputabili alla Banca stessa quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, errata comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del Cliente, mancata comunicazione di variazione dello stesso, cessazione o interruzione del servizio da parte dell’account internet scelto dal Cliente, errata configurazione dell’applicativo di posta elettronica da parte del Cliente, malfunzionamento hardware e/o software di proprietà o disponibilità del Cliente, disservizi di qualsiasi natura imputabili o, comunque, riferibili al Cliente stesso e/o a soggetti terzi coinvolti nel processo di comunicazione a mezzo di posta elettronica.
12.4 Fatta salva la responsabilità della Banca in forza delle previsioni di cui al Capitolo 3, “Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento”, del presente Fascicolo Contrattuale, la sospensione, l’abolizione o il blocco del Servizio, ovvero il blocco di singole operazioni di pagamento, non determinano, in alcun caso, responsabilità della Banca per ogni eventuale danno che possa derivare al Cliente.
13. CUSTODIA E CORRETTO UTILIZZO DEI CODICI DI IDENTIFICAZIONE
13.1 Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura e a mantenere segreti i codici di identificazione che consentono l’accesso al Servizio, i quali, nel suo interesse, non devono essere conservati insieme né annotati su un unico documento.
13.2 Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei predetti codici, è tenuto a non cederli e/o divulgarli a terzi e risponde, in ogni caso, del loro eventuale indebito uso, da chiunque operato e comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento, furto o sottrazione, salvo quanto disposto dagli Articoli 11 (“Strumenti di Pagamento”) e 12 (“Furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento”) del Capitolo 3 “Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento” del presente Fascicolo Contrattuale”.
13.3 Il Cliente medesimo è altresì responsabile della custodia e del corretto utilizzo del dispositivo O.T.P. (Token “Software”) necessario alla generazione dei P.I.N. per l’autorizzazione delle disposizioni di pagamento impartite attraverso la piattaforma Home Banking e risponde, in ogni caso, del suo eventuale indebito uso, da chiunque operato e comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento, furto o sottrazione, salvo
quanto disposto dagli Articoli 11 (“Strumenti di Pagamento”) e 12 (“Furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento”) del Capitolo 3 “Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento” del presente Fascicolo Contrattuale.
13.4 In caso di rapporti cointestati, ciascun cointestatario è ritenuto responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei codici di accesso al Servizio, di cui all’Articolo 6 (“Modalità di accesso al servizio e di autorizzazione delle disposizioni di pagamento impartite”) del presente Capitolo, a lui assegnati, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate tramite l’utilizzo dei predetti codici saranno imputate a tutti i cointestatari del rapporto in via solidale tra loro.
14. SMARRIMENTO, FURTO O SOTTRAZIONE DEI CODICI DI IDENTIFICAZIONE
14.1 In caso di smarrimento, furto o sottrazione di uno o più codici di identificazione e/o del dispositivo mobile sul quale è installata la APP del Token “Software”, di cui al precedente Articolo 6 (“Modalità di accesso al servizio e di autorizzazione delle disposizioni di pagamento impartite”) del presente Capitolo, il Cliente è tenuto, ove possibile, a modificare immediatamente la Password ed il P.I.N. collegandosi, in qualsiasi momento del giorno e della notte, all’area riservata del sito web della Banca, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx e a denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia, dando tempestiva comunicazione dello smarrimento, furto o sottrazione subiti alla Banca. Tale comunicazione dovrà essere redatta per iscritto e inviata a mezzo di lettera raccomandata alla Filiale di appoggio e ad essa dovrà essere allegata copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Solo in caso di smarrimento, il Cliente può produrre, in alternativa alla denuncia, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa di fronte a Pubblico Ufficiale.
14.2 Nel caso in cui il Cliente abbia dimenticato la Password e/o il P.I.N. e sia pertanto impossibilitato ad adempiere a quanto previsto nell’Articolo precedente, deve dare immediata comunicazione dello smarrimento, furto o sottrazione subiti alla Banca. Tale comunicazione dovrà essere redatta per iscritto e inviata a mezzo di lettera raccomandata alla Filiale di appoggio e ad essa dovrà essere allegata copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Solo in caso di smarrimento, il Cliente può produrre, in alternativa alla denuncia, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa di fronte a Pubblico Ufficiale.
14.3 La predetta comunicazione di smarrimento, furto o sottrazione non potrà, in alcun caso, essere inviata alla Banca mediante posta elettronica.
14.4 Appena ricevuta la segnalazione di cui al precedente Articolo 14.2, la Banca provvede al blocco del Servizio.
14.5 La segnalazione di smarrimento, furto o sottrazione è opponibile alla Banca dalle ore 24:00 del giorno lavorativo di ricezione della stessa, fatti salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
14.6 In alternativa a quanto disposto negli articoli precedenti, il Cliente può procedere al blocco del Servizio tramite chiamata al numero verde gratuito 800.955.540 (o 0521.1922211 per chiamate da telefono cellulare o dall’estero) operativo dal lunedì al venerdì con orario continuato 08:00/22:00 ed il sabato ore 08:00/14:00. L’accesso al servizio di assistenza telefonica è tuttavia subordinato alla comunicazione e, quindi, al possesso / disponibilità da parte del Cliente del proprio codice utente (UserName).
14.7 Il blocco operato dal Cliente tramite numero verde, non esime il medesimo dagli ulteriori obblighi di comunicazione previsti dai precedenti Articoli 14.1, 14.2 e 14.3.
14.8 In caso di smarrimento, furto o sottrazione di uno o più codici di identificazione e/o del dispositivo di sicurezza di cui al precedente Articolo 6 (“Modalità di accesso al servizio e di autorizzazione delle disposizioni di pagamento impartite”) del presente Capitolo, il Cliente è responsabile ai sensi degli Articoli 11 (“Strumenti di Pagamento”) e 12 (“Furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento”), Capitolo 3 “Norme generali che regolano i Servizi di Pagamento”, del presente Fascicolo Contrattuale.
15. PIATTAFORME NON PROPRIETARIE
15.1 La Banca non assume alcun obbligo relativo all’installazione di programmi e applicazioni software e/o apparati hardware non proprietari che verrà effettuata dal Cliente a proprie cure e spese e sotto la sua diretta responsabilità.
15.2 Il Cliente riconosce che la Banca non assume alcuna responsabilità, e non sarà pertanto tenuta ad alcun risarcimento, in relazione ad eventuali danni diretti o indiretti, incidentali o conseguenti, subiti dallo stesso a causa dell’utilizzazione dei programmi, applicazioni e/o apparati di cui al precedente Articolo 15.1, inclusi eventuali mancati guadagni o perdite di profitto. La predetta limitazione di responsabilità non opererà nell’ipotesi di dolo o colpa grave della Banca.
16. ESECUZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI DAL CLIENTE
16.1 Fermo restando quanto disposto dall’Articolo 9 (“Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela”) del Capitolo 1 “Condizioni Generali di Contratto”, del presente Fascicolo Contrattuale e dalle norme di analogo contenuto che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, la Banca dà corso agli incarichi di tipo dispositivo conferiti dal Cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet) solo dopo aver verificato la corretta esecuzione da parte di quest’ultimo delle procedure di identificazione di cui al
precedente Articolo 6 (“Modalità di accesso al servizio e di autorizzazione delle disposizioni di pagamento impartite”) del presente Capitolo. In ogni caso il Cliente è tenuto ad osservare i limiti operativi di cui al precedente Articolo 7 (“Limiti operativi”) del presente Capitolo.
16.2 I tempi di esecuzione degli incarichi di tipo dispositivo tengono conto di quanto previsto dalle norme che regolano i singoli rapporti collegati, tra cui i Servizi di Pagamento, e utilizzabili per mezzo del Servizio nonché, in caso di incarichi da eseguire sui mercati finanziari, anche dell’orario di funzionamento dei mercati medesimi.
16.3 Gli incarichi di tipo dispositivo saranno eseguiti a condizione che i rapporti cui essi si riferiscono non siano oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscono, in tutto o in parte, l’utilizzo. Per l’esecuzione degli incarichi è, inoltre necessario, secondo i casi, che:
16.4 sul rapporto collegato di Conto corrente vi siano somme disponibili sufficienti per dar corso all’incarico conferito;
16.5 sul rapporto collegato di dossier titoli vi siano strumenti finanziari sufficienti per dar corso all’incarico conferito.
16.6 In ogni caso, la Banca non eseguirà gli incarichi qualora il Cliente non abbia correttamente compilato i campi obbligatori richiesti dalla procedura, con le modalità proprie di ciascun servizio dispositivo.
17. REGISTRAZIONE DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI - PROVA DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE E DELLE OPERAZIONI ESEGUITE
17.1 Il Cliente autorizza la Banca, o le società da questa eventualmente incaricate, ad
effettuare registrazioni in via continuativa e non, senza bisogno di alcun ulteriore avviso, dei
collegamenti telematici a mezzo rete Internet intervenuti tra il Cliente medesimo e la Banca.
17.2 Tenuto conto delle caratteristiche peculiari del Servizio, la prova delle disposizioni impartite dal Cliente e delle operazioni eseguite tramite il Servizio, come di ogni altra comunicazione effettuata tramite il Servizio stesso, potrà essere fornita anche per mezzo delle scritture contabili della Banca congiuntamente alle registrazioni dei collegamenti telematici di cui al precedente Articolo 17.1.
18. ONERI E SPESE A CARICO DEL CLIENTE
18.1 In aggiunta alle spese, commissioni ed oneri in genere previsti dal presente Contratto di Home Banking e nei contratti che disciplinano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, sono interamente a carico del Cliente le spese telefoniche, i costi delle attrezzature necessarie per l’utilizzo del Servizio, le spese per eventuali software personalizzati a seconda delle scelte manifestate di volta in volta dal Cliente medesimo.
19. INVIO DI COMUNICAZIONI ED ESTRATTI CONTO MEDIANTE INSERIMENTO NELL’AREA RISERVATA
19.1 Salvo quanto diversamente disposto dalla regolamentazione della Banca d’Italia e/o quanto diversamente disciplinato nel presente Capitolo, tutte le comunicazioni previste dalle norme che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, saranno effettuate dalla Banca per via telematica mediante la loro messa a disposizione nell’area riservata del Cliente dopo l’avvenuto accesso al sito web della Banca, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx. In particolare, sono a disposizione del Cliente in tale area:
a. gli estratti conto;
b. le comunicazioni periodiche denominate “Documenti di Sintesi” previste dalla normativa sulla trasparenza bancaria;
c. le restanti comunicazioni specificate nel Contratto di Home Banking;
d. le comunicazioni relative ai Servizi di Pagamento;
e. le informative periodiche in materia di sicurezza dei pagamenti via internet.
19.2 Il Cliente accetta espressamente le modalità di invio delle comunicazioni da parte della Banca come specificato all’Articolo 19.1 che precede e, pertanto, autorizza, fin d’ora, espressamente la Banca ad inviare gli estratti conto, le comunicazioni periodiche, le comunicazioni relative ai Servizi di Pagamento e le altre comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza bancaria con le predette modalità.
19.3 I termini per la contestazione dell’estratto conto e/o della comunicazione periodica inviati con le modalità di cui al precedente Articolo 19.1 restano quelli previsti dalle norme che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio e decorrono dalla data di messa a disposizione del Cliente.
19.4 In ogni momento il Cliente può richiedere, “una tantum” o in via permanente, l’invio in formato cartaceo degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche. La richiesta deve essere effettuata per iscritto e inoltrata mediante lettera raccomandata, alla Filiale di appoggio.
19.5 I costi connessi all’invio di copia cartacea degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche ovvero al cambiamento della tecnica utilizzata per la loro trasmissione sono specificati nel presente Contratto di Home Banking.
19.6 Le comunicazioni di cui al precedente Articolo 19.1 sono fornite dalla Banca su Supporto Durevole (file PDF non modificabile, o altro file con analoghe caratteristiche di non modificabilità) e con modalità che ne consentano il salvataggio da parte del Cliente sul proprio Personal Computer e, quindi, la stampa in qualsiasi momento. Con la
sottoscrizione del presente Contratto di Home Banking il Cliente accetta espressamente tali modalità.
19.7 Il Cliente riconosce la validità delle comunicazioni effettuate per via telematica salvo per i casi espressamente esclusi dal presente Contratto ovvero per i casi in cui ne sia previsto l’invio per lettera raccomandata dalla legge, o dalle norme che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio.
19.8 Le disposizioni di cui ai precedenti Articoli da 19.1 a 19.7, in particolare quelle inerenti le modalità di produzione e invio degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche, si applicano anche nel caso in cui il Cliente abbia aderito al solo servizio informativo, di cui al precedente Articolo 2 del presente Capitolo.
20. INVIO DELLA “PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO” MEDIANTE INSERIMENTO NELL’AREA RISERVATA
20.1 Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 18 (“Determinazione e modifica delle condizioni”), Capitolo 1 “Condizioni Generali di Contratto”, del presente Fascicolo Contrattuale, dalle norme di analogo contenuto relative ai singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, l’invio della “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, è effettuato dalla Banca, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente, mediante la sua messa a disposizione nell’area riservata di accesso del Cliente al collegamento “comunicazioni alla clientela”.
20.2 Con la sottoscrizione del Contratto di Home Banking, il Cliente accetta espressamente le modalità di invio della “Proposta di modifica unilaterale del contratto” da parte della Banca come specificato nel precedente Articolo 20.1 e, pertanto, autorizza, fin d’ora, espressamente la Banca ad inviare la predetta “Proposta di modifica unilaterale del contratto” inerente sia ai singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, che al Contratto di Home Banking con le predette modalità.
20.3 I termini per l’approvazione tacita della “Proposta di modifica unilaterale del contratto” inviata con le modalità di cui al precedente Articolo 20.1, ovvero per l’esercizio del diritto di recesso restano quelli previsti dall’Articolo 18 (“Determinazione e modifica delle condizioni”), Capitolo 1 “Condizioni Generali di Contratto”, del presente Fascicolo Contrattuale, dalle norme di analogo contenuto relative ai singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, ivi incluse la previsione contenute nell’Articolo 22 (“Recesso”), Capitolo 3 “Norme generali che regolano i Servizi di Pagamento”, del presente Fascicolo Contrattuale. Detti termini decorrono dalla data di ricezione della “Proposta di modifica unilaterale del contratto”; tale data coincide con la data di messa a disposizione nell’area riservata del Cliente.
20.4 Il Cliente accetta espressamente che le informazioni contenute nella predetta “Proposta di modifica unilaterale del contratto” siano fornite dalla Banca su supporto durevole (file PDF non modificabile, o altro file con analoghe caratteristiche di non modificabilità) e con modalità che ne consentano il salvataggio da parte del Cliente sul proprio Personal Computer e, quindi, la stampa in qualsiasi momento.
20.5 In ogni momento il Cliente può richiedere che l’invio della predetta “Proposta di modifica unilaterale del contratto” avvenga in formato cartaceo, anziché elettronico. La richiesta deve essere effettuata per iscritto e inoltrata mediante lettera raccomandata, alla Filiale di appoggio.
20.6 Le disposizioni di cui ai precedenti Articoli da 20.1 a 20.5, in particolare quelle inerenti le modalità di produzione e invio della “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, si applicano anche nel caso in cui il Cliente abbia aderito al solo servizio informativo, di cui al precedente Articolo 2 del presente Capitolo.
21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
21.1 Il Cliente non può, in alcun caso, cedere il Contratto di Home Banking.
22. OBBLIGHI DEL CLIENTE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
22.1 Con riferimento al Servizio, il Cliente si obbliga a:
22.2 rispettare i limiti operativi di cui al precedente Articolo 7 (“Limiti operativi”) del presente Capitolo;
22.3 attenersi alle limitazioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione alle singole prestazioni abilitate;
22.4 adempiere agli obblighi contrattuali previsti dal presente Contratto di Home Banking e dalle norme contrattuali che disciplinano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio;
22.5 corrispondere alla Banca le commissioni e le spese dovute in relazione all’utilizzo del Servizio.
22.6 In caso di inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente agli obblighi di cui al presente Articolo, la Banca avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto di Home Banking ai sensi dell’Articolo 1456 del codice civile e di conseguenza avrà il diritto di ottenere l’immediato rimborso di ogni suo credito.
22.7 La risoluzione del Contratto di Home Banking si verificherà nel momento in cui la Banca avrà comunicato al Cliente, mediante lettera raccomandata, PEC, telegramma o telefax, che essa intende avvalersi della presente clausola.
22.8 In ogni caso di risoluzione del Contratto di Home Banking ai sensi dei precedenti Articoli da 22.1 a 22.3, la Banca potrà sospendere l’esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini
dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni già poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
23. RECESSO
23.1 Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto di Home Banking, in qualsiasi momento e senza che siano applicate penalità o spese di chiusura, dandone comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 30 giorni. La Banca ha diritto di recedere dal Contratto di Home Banking con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente. La Banca ha inoltre diritto di recedere dal Contratto di Home Banking senza preavviso, qualora sussista un giustificato motivo. Il recesso dal Contratto di Home Banking provoca la chiusura del Servizio. In caso di recesso chiesto dal Cliente, la chiusura effettiva del Servizio sarà effettuata dalla Banca entro tre giorni lavorativi dalla data di recesso.
23.2 In caso di conto cointestato a firma disgiunta, il recesso dal Servizio da parte di un cointestatario non produce effetti per gli altri cointestatari aderenti al Servizio medesimo, che potranno continuare ad utilizzare i servizi, compreso quello dispositivo.
23.3 Il recesso dal Contratto di Home Banking, da parte della Banca o del Cliente, non determina il corrispondente recesso dai singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, per i quali resta fermo quanto stabilito dalle specifiche norme contrattuali in ordine a durata e facoltà di recesso.
24. MODIFICA DELLE CONDIZIONI
24.1 Trovano applicazione le previsioni di cui all’Articolo 18 (“Determinazione e modifica delle condizioni”) del Capitolo 1 “Condizioni Generali di Contratto” e all’Articolo 21 (“Modifiche del Contratto”), Capitolo 3 “Norme generali che regolano i Servizi di Pagamento”, del presente Fascicolo Contrattuale.
25. COMUNICAZIONI PERIODICHE
25.1 Ai sensi dell’Articolo 119 del Testo Unico Bancario e relative disposizioni di attuazione, la Banca invia annualmente al Cliente una comunicazione contenente un quadro aggiornato delle condizioni applicate al Servizio (“Documento di Sintesi”). In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, la predetta Comunicazione si intende approvata, trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
25.2 La comunicazione di cui al precedente Articolo 25.1, integra le comunicazioni periodiche previste dalle norme che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, salvo per le comunicazioni che devono essere inviate con cadenza inferiore e che la Banca potrà inviare nei più brevi termini previsti per tali rapporti.
26. AMBITO DI APPLICAZIONE
26.1 Le clausole contrattuali del presente Capitolo si applicano, in via generale, a tutti i rapporti collegati al Servizio e indicati nella richiesta attivazione, nonché a quelli che venissero successivamente collegati al Servizio medesimo ed integrano, per quanto compatibili, le specifiche norme (clausole contrattuali e condizioni economiche) che disciplinano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio.
27. RINVIO
27.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolo, si applicano le disposizioni di cui al Capitolo 3 “Norme generali che regolano i Servizi di Pagamento”, del presente Fascicolo Contrattuale, nonché le disposizioni contenute nei contratti che disciplinano i singoli rapporti collegati al Servizio, indicati nella richiesta attivazione, o collegati al Servizio medesimo in un momento successivo alla stipula del presente fascicolo contrattuale.
CAPITOLO 6: NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI “SMS BANKING INFORMATIVO”
1. OGGETTO
1.1 Successivamente all’attivazione del Conto, il Cliente può attivare, tramite il Servizio Home Banking., il servizio di servizio di SMS Banking Informativo (di seguito anche “SMS Informativo”) che consente al Cliente di ricevere direttamente sul proprio cellulare, tramite messaggio SMS (Short Message Service) dati informativi relativi al Conto. Le apposite funzionalità previste dal Sistema Home Banking consentono al Cliente di indicare la tipologia di movimento/saldo di cui desidera essere informato tramite SMS.
2. MODALITÀ DI UTILIZZO
2.1 Per poter usufruire del servizio SMS Informativo, il Cliente utilizza apparecchiature telefoniche di sua proprietà basate sulla tecnologia GSM (Global System for Mobile
Communications) con funzionalità SMS; i dati trasmessi infatti utilizzano il protocollo insito nella tecnologia GSM.
3. FUNZIONALIÀ – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
3.1 Il Cliente prende atto che il servizio SMS Informativo è attivo dalle ore 0.00 alle 24.00 di ogni giorno e potrà essere sospeso o interrotto per motivi tecnici o di forza maggiore senza che la Banca sia tenuta a darne preventiva comunicazione o possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni. La Banca, quindi, non sarà ritenuta responsabile della mancata fornitura del servizio di SMS Informativo in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra cui si indicano a titolo meramente esemplificativo quelle dovute a difficoltà ed impossibilità delle comunicazioni, ad interruzioni nell’erogazione di energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza.
3.2 La Banca non è altresì ritenuta responsabile per danni, perdite economiche o mancati guadagni, interruzioni dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite di qualsiasi natura subite per effetto della mancata ricezione delle informazioni e/o per la loro inesattezza o incompletezza.
3.3 I dati verranno messi a disposizione del Cliente senza alcuna indicazione delle generalità del Cliente e con la sola indicazione del numero del Conto.
4. RECESSO DAL SERVIZIO SMS INFORMATIVO
4.1 Fermo restando quanto previsto all’Articolo 22 (“Recesso”) del Capitolo 3 del presente Fascicolo Contrattuale, la Banca ed il Cliente possono recedere in qualsiasi momento dal singolo servizio SMS Informativo con preavviso scritto di almeno 15 giorni dalla data della richiesta.
5. FINALITÀ
5.1 Il Cliente prende atto ed accetta ed accetta che lo scopo principale del servizio SMS Informativo è quello di fornire un insieme di informazioni e non rappresenta una sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari e che qualsiasi decisione di investimento, presa in relazione alle informazioni fornite dalla Banca, è di esclusiva responsabilità del Cliente stesso che considera i contenuti come strumenti di informazione e supporto di decisioni.
6. OBBLIGO DI CUSTODIA – ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER LA BANCA
6.1 Aderendo al servizio SMS Informativo, il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo della propria SIM card, del proprio telefono cellulare e del numero di utenza comunicato alla Banca e risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento e/o furto. Il Cliente assume altresì’ il rischio dell’accesso abusivo da parte di terzi, al proprio terminale/telefono o, comunque, di qualsiasi altro evento che permetta a terzi di captare, in qualsiasi modo, le informazioni rese dal servizio in oggetto. Il Cliente è l’unico responsabile degli accessi alle informazioni rese dal servizio SMS Informativo e del tipo di impiego delle informazioni così ricevute. Il Cliente, inoltre, dichiara di essere a conoscenza dei rischi insiti nella messa a disposizione e trasmissione dei dati via etere, rischi che pertanto non potranno gravare sulla Banca e di cui il Cliente si assume ogni rischio, sia diretto che conseguente.
7. MODIFICHE OPERATIVE
7.1 La Banca si riserva di variare le norme operative, la tipologia delle funzioni del servizio SMS Informativo in adeguamento all’evoluzione di nuove tecnologie o comunque al fine di consentire un miglioramento delle condizioni offerte con il servizio medesimo.
8. UTILIZZO DEL CANALE E-MAIL
8.1 All’atto di attivazione del servizio SMS Informativo, il Cliente può optare per la ricezione dei dati informativi inerenti al Conto tramite posta elettronica all’indirizzo email riportato nell’apposita sezione del servizio Home banking anziché tramite messaggio SMS, con applicazione delle medesime condizioni economiche e contrattuali previste per l’invio tramite SMS di cui al presente Capitolo, se ed in quanto compatibili.
8.2La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall’inoltro delle informazioni con le modalità disciplinate dal presente Articolo, ivi compreso il caso di apertura della casella di posta elettronica o di divulgazione dei documenti in essa contenuti, da parte di terzi estranei o di soggetti non abilitati all’utilizzo.
9. NORME APPLICABILI
9.1Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolo si applicano le previsioni di cui ai restanti Capitoli del presente Fascicolo Contrattuale, se ed in quanto compatibili.
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO
Tabella 1
CUT - OFF
CAPITOLO 7: SERVIZI DI PAGAMENTO - TABELLE
Le tempistiche sotto riportate, definiscono, per tipologia di servizio, gli orari limite entro i quali la Banca considera ricevuti in giornata (data ricezione) gli ordini di pagamento disposti dal Cliente ai fini della determinazione della data di accettazione / esecuzione dei medesimi. Nelle giornate “non operative”, gli ordini di pagamento si considerano ricevuti il primo giorno lavorativo successivo.
Gli orari pomeridiani indicati nelle medesime tabelle, nella colonna “Orario di Apertura”, si riferiscono esclusivamente alle Filiali che svolgono attività di Sportello pomeridiana. E’ possibile ottenere informazioni in ordine ai giorni e agli orari di apertura delle Filiali sia attraverso il sito internet della Banca (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx), sia attraverso specifici avvisi esposti nei locali aperti al pubblico della Banca.
FILIALE | ||
SEPA Credit Transfer (SCT) | Firma modulo disposizione | RIF. Contratto HB |
Bonifici Esteri | Firma modulo disposizione | RIF. Contratto HB |
Bonifici urgenti/Interni | Firma modulo disposizione | RIF. Contratto HB |
SEPA Direct Debit | Schema Core: Firma del mandato presso il Creditore. Nel caso di Azienda Aderente al Servizio SEDA “Avanzato”, firma del mandato sia presso il Creditore, sia presso la Banca domiciliataria. Schema Business to Business (B&B) Consegna alla Banca della copia del mandato rilasciato dal Debitore (il Cliente) al Creditore | |
Xx.Xx. | Pagamento (Presentazione Avviso) | RIF. Contratto HB |
M.Av. | Pagamento (Presentazione Avviso) | RIF. Contratto HB |
Bollettino Bancario | Pagamento (Presentazione Avviso) | RIF. Contratto HB |
Bonifici disposti allo Sportello:
Tabella 6
GIORNO | ORARIO APERTURA | GIORNATA OPERATIVA | Urgenti / Interni | CUT-OFF SCT- Sepa Credit Transfer | BOE |
Lunedì – Giovedì | Xxxxxxx: dalle 08.30 alle 13:30 Pomeriggio: dalle 14:30 alle 15:50 | SI | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
Venerdì | Mattino: dalle 08.30 alle 13:30 Pomeriggio: dalle 14:30 alle 15:30 | SI | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
Xxxxxx | Xxxxxxx: dalle 09:00 a 13:00 | NO | - | - | - |
Semi – festivi | Mattino: dalle 08.30 a 11:30 | SI | 12 :00 | 11:30 | 11:30 |
Festivi solo nazionali (25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 08/12) | Sportelli chiusi | NO | - | - | - |
CONFERIMENTO ORDINI DI PAGAMENTO – TEMPI DI ESECUZIONE E ORARI LIMITE (CUT-OFF)
Tempi di esecuzione:
Disposizioni di bonifico su supporto cartaceo | |
Invio messaggio | Entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell’ordine |
Regolamento dell’operazione (valuta banca beneficiario) | Data ordine + 2 gg lavorativi |
Tabella 2
Bonifici disposti via Home Banking – Disposizioni singole
Tabella 7
GIORN DISPONIBILITA’ ATA | CUT-OFF | ||||
GIORNO | SERVIZIO | OPERA TIVA | Urgenti / Interni | SCT- SEPA Credit Transfer | BOE |
Lunedì – Venerdì | H24/7 | SI | 15:30 | 16:00 | 16:00 |
Sabato | H24/7 | NO | - | - | - |
Semi – Festivi | H24/7 | SI | 12:30 | 13:00 | 12:30 |
Festivi solo nazionali (25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 08/12) | H24/7 | SI | 15:30 | 16:00 | 16:00 |
Tabella 3
Disposizioni di bonifico tramite canale telematico (Home Banking) | |
Invio messaggio | Entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell’ordine |
Regolamento dell’operazione (valuta banca beneficiario) | Data ordine + 1 gg lavorativo |
Bonifici interni | |
Invio messaggio | Data di ricezione ordine |
Regolamento dell’operazione (valuta cliente beneficiario) | Data di ricezione ordine |
Tabella 4
Disposizioni di bonifico in ingresso da altre banche
Tabella 8
Tabella 5
Ordini continuativi di bonifico (cd. ordini permanenti) | |
Invio messaggio | Data scadenza disposizione |
Regolamento dell’operazione: | |
- beneficiario su ns. Istituto (valuta cliente beneficiario) | Data scadenza disposizione |
- beneficiario su altra banca (valuta banca beneficiario) | Data scadenza disposizione + 1 gg lavorativo |
CUT-OFF(*) | ||||
GIORNO | GIORNATA OPERATIVA | BIR / BOE | SCT- SEPA Credit Transfer | Bonifici Esteri in Euro da EBA |
Lunedì – Venerdì | SI | 17:00 | 19:00 | 14:00 |
Sabato | NO | - | - | - |
Semi – Festivi | SI | 17:00 | 19:00 | 14:00 |
Festivi solo nazionali (25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 08/12) | SI | 17:00 | 19:00 | 14:00 |
(*) Gli orari indicati corrispondono a quelli limite previsti per la compensazione delle partite a livello interbancario dai sistemi di regolamento interessati (TARGET2, EBA STEP2, etc.).
Pagamento Xx.Xx allo Sportello
Tabella 9
GIORNO | ORARIO DISPONIBILITA’ | GIORNATA OPERATIVA | CUT- OFF |
Lunedì – Venerdì | H24/7 | SI | 19:30 |
Sabato | H24/7 | NO | - |
Semi – festivi | H24/7 | SI | 19:30 |
Festivi solo nazionali (25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 08/12) | H24/7 | NO | - |
Tabella 13
GIORNO | ORARIO APERTURA | GIORNATA OPERATIVA | CUT- OFF |
Lunedì – Giovedì | Xxxxxxx: dalle 08.30 alle 13:30 Pomeriggio: dalle 14:30 alle 15:50 | SI | 15:50 |
Venerdì | Mattino: dalle 08.30 alle 13:30 Pomeriggio: dalle 14:30 alle 15:30 | SI | 15:30 |
Xxxxxx | Xxxxxxx: dalle 09:00 a 13:00 | NO | - |
Semi – festivi | Mattino: dalle 08.30 a 11:30 | SI | 11:30 |
Festivi solo nazionali (25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 08/12) | Sportelli chiusi | NO | - |
Pagamento F24 tramite Banca Telematica
Tabella 14
GIORNO | ORARIO DISPONIBILITA’ | GIORNATA OPERATIVA | CUT-OFF (**) |
Lunedì – Venerdì | H24/7 | SI | Entro le ore 19:00 della data di pagamento richiesta |
Sabato | H24/7 | NO | - |
Semi – festivi | H24/7 | SI | Entro le ore 19:00 della data di pagamento richiesta |
Festivi solo nazionali (25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 08/12) | H24/7 | NO | - |
Pagamento Xx.Xx tramite Banca Telematica
Tabella 10
GIORNO | ORARIO DISPONIBILITA’ | GIORNATA OPERATIVA | CUT-OFF |
Lunedì - Venerdì | H24/7 | SI | Entro le ore 18:00 del giorno lavorativo antecedente la data di desunzione dell’insoluto |
Sabato | H24/7 | NO | |
Semi – festivi | H24/7 | SI | |
Festivi solo nazionali (25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 08/12) | H24/7 | NO |
(**) L’utente può revocare le disposizioni di pagamento F24 validamente trasmesse alla Banca entro le ore 20:00 della giornata lavorativa precedente la data di pagamento richiesta.
Pagamento M.Av. / Bollettino Bancario / Bollettini di conto corrente postale / C-BILL allo Sportello
Tabella 11
GIORNO | ORARIO APERTURA | GIORNATA OPERATIVA | CUT- OFF |
Lunedì – Giovedì | Xxxxxxx: dalle 08.30 alle 13:30 Pomeriggio: dalle 14:30 alle 15:50 | SI | 15:50 |
Venerdì | Mattino: dalle 08.30 alle 13:30 Pomeriggio: dalle 14:30 alle 15:30 | SI | 15:30 |
Xxxxxx | Xxxxxxx: dalle 09:00 a 13:00 | NO | - |
Semi – festivi | Mattino: dalle 08.30 a 11:30 | SI | 11:30 |
Festivi solo nazionali (25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 08/12) | Sportelli chiusi | NO | - |
Pagamento M.Av. / Bollettino Bancario / Bollettini di conto corrente postale tramite Banca Telematica
IDENTIFICATIVO UNICO RICHIESTO PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Tabella 15
SERVIZIO | IDENTIFICATIVO UNICO |
Bonifico Urgente | IBAN |
SEPA Credit Transfer (SCT) | IBAN + BIC |
SEPA Direct Debit | Nr. mandato |
Xx.Xx. | Numero Effetto |
M.Av. | Numero Incasso |
Bollettino Bancario | IBAN |
Luogo e data
Firma 1 di 1
Firma Intestatario
GIORNO | ORARIO DISPONIBILITA’ | GIORNATA OPERATIVA | CUT- OFF |
Lunedì – Venerdì | H24/7 | SI | 18:00 |
Sabato | H24/7 | NO | - |
Semi – festivi | H24/7 | SI | 18:00 |
Festivi solo nazionali (25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 08/12) | H24/7 | NO | - |
Tabella 12 Firma Cointestatario
Pagamento C-BILL tramite Banca Telematica
ALLEGATO - CONSIGLI UTILI PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DEI SERVIZI ON LINE
LA SICUREZZA DEI SERVIZI ON-LINE DELLA BANCA
Questa informativa ha lo scopo di fornire alcuni consigli pratici per utilizzare, in tutta sicurezza, i servizi on-line della Banca del Fucino, evidenziando come, con semplici accorgimenti, è possibile prevenire indebiti utilizzi dei servizi, minimizzando il rischio di frodi.
La Banca ha adottato un sistema di sicurezza articolato su diversi fattori/misure, la cui composizione consente alla Clientela di fruire, in tutta sicurezza, dei servizi di pagamento on-line offerti, adottando semplici cautele.
Il primo fattore di sicurezza è rappresentato dal sistema di “autenticazione” previsto dalla Banca. In particolare, i pagamenti disposti via Home Banking sono sottoposti a una procedura autorizzativa da parte del Cliente, basata sull’uso congiunto di tre credenziali, associate a un codice utente (UserID):
➢ Password e PIN di accesso, definiti autonomamente dal Cliente e, pertanto, di sua esclusiva conoscenza;
➢ Password dispositiva, creata da un dispositivo “OTP - One Time Password” (Token) generatore di codici, non ripetibili, validi per 60 (sessanta) secondi, da inserire per autorizzare le operazioni di pagamento.
Tale sistema è definito “sistema di autenticazione forte”. Le regole che seguono rafforzano il descritto sistema:
➢ Previsione di massimo 3 (tre) tentativi di accesso o di autenticazione, esauriti i quali la UserID è automaticamente bloccata;
➢ Interruzione della sessione di lavoro trascorso un breve periodo di inattività;
➢ Possibilità per il Cliente di attivare il servizio di SMS/e-mail Alert, che prevede l’invio automatico di un messaggio sul proprio dispositivo mobile e/o una e-mail ogniqualvolta è autorizzata in Home Banking una disposizione di pagamento e/o al verificarsi di altri eventi anche di natura non contabile (ad es. messaggio di avviso quando si accede all’Home Banking).
Il primo tipo di controllo è rivolto a tutte le disposizioni di pagamento d’importo superiore a una determinata soglia prefissata dalla Banca. Queste diposizioni, prima di essere inviate alla Banca del beneficiario, sono verificate e autorizzate dalla Filiale Internet della Banca.
I controlli di tipo applicativo, al contrario, prescindono dall’importo della singola disposizione di pagamento e sono rivolti a tutte le transazioni inserite via internet. Sulla base di regole standardizzate, predefinite dalla Banca in base alle policy di sicurezza tempo per tempo adottate (per es. indicatori di anomalia, modelli comportamentali, etc.), il sistema consente d’individuare transazioni “sospette” e di attivare, in tempo reale ove necessario, misure di contrasto idonee a minimizzare il rischio di operazioni fraudolente o indebite.
Il quarto fattore di sicurezza, non meno importante dei precedenti, è rappresentato dai canali di comunicazione previsti dalla Banca per le segnalazioni in materia di sicurezza.
L’efficacia delle misure di contrasto a tentativi di utilizzo illecito dei servizi on- line è, spesso, strettamente dipendente dalla qualità dei canali di comunicazione a disposizione per poter segnalare operazioni sospette o la presenza di tentativi di utilizzo illecito dei servizi on-line.
La Banca mette a disposizione del Cliente i seguenti canali, per consentire di comunicare tempestivamente eventuali operazioni “sospette”:
➢ Servizio di Help Desk telefonico attivabile dal Cliente chiamando il numero verde gratuito 800.955.540 (0521.1922211 per chiamate da cellulare e/o dall’estero).
➢ Servizio di messaggistica on-line, attivabile accedendo alla sezione Contatti del sito internet della Banca.
➢ Casella di posta elettronica dedicata: Xxxxxxx.Xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.
Nel caso in cui sia la Banca a rilevare operazioni “sospette”, essa provvederà d’ufficio a sospenderne l’esecuzione, avvisando il Cliente tempestivamente, ai recapiti forniti in sede di apertura del Contratto di Home Banking o a quelli successivamente comunicati dal Cliente alla Banca esclusivamente in forma scritta.
Per poter sbloccare l’operazione, il Cliente dovrà fornire conferma
La Password di accesso deve essere sostituita al primo collegamento inserendo una parola personale formata da almeno 8 (otto) caratteri alfanumerici. Inoltre, al primo accesso è necessario creare un PIN personale di 10 (dieci) caratteri alfanumerici.
Il dispositivo mobile sul quale è installata la APP del Token “Sofware” è personale; deve essere custodito accuratamente dal titolare del rapporto; non deve essere ceduto ad altri soggetti.
Il servizio di SMS/e-mail Alert è una misura di sicurezza molto efficace per la prevenzione delle frodi.
Il servizio Home Banking consente di operare entro massimali (giornalieri e mensili) concordati con la Banca in avvio del rapporto. E’ bene che tali massimali siano impostati coerentemente con la propria operatività.
esclusivamente nei seguenti modi:
➢ Telefonicamente e/o via e-mail alla Filiale Internet, attraverso il numero di telefono o dall’indirizzo e-mail forniti alla Banca in sede di apertura del Contratto di Home Banking o a quelli successivamente comunicati dal Cliente alla Banca esclusivamente in forma scritta.
La Banca, inoltre, mette a disposizione del Cliente le comunicazioni periodiche in materia di sicurezza esclusivamente in Home Banking (per esempio: nuovi servizi a disposizione del Cliente, invio di guide e altri supporti utili a una navigazione sicura via internet, etc.), nel menù “Comunicazioni” o nel menù “Messaggi”.
I canali di comunicazione previsti dalla Banca possono essere oggetto di variazione nel tempo in relazione a nuovi sistemi consentiti dall’evoluzione tecnologica e al fine di rendere un servizio sempre più efficiente al Cliente.
Tali variazioni saranno rese note al Cliente utilizzando le comunicazioni periodiche in materia di sicurezza.
E’ possibile, sempre, prendere conoscenza dei canali di comunicazione, tempo per tempo attivi, dalla lettura del Foglio Informativo di Trasparenza relativo al Servizi Telematici prestati dalla Banca, pubblicato nel sito Internet della Banca stessa.
Il secondo fattore di sicurezza è rappresentato dal sistema di criptazione SSL 128 bit adottato dalla Banca del Fucino. La crittografia dei messaggi a 128 bit rappresenta, oggi, il miglior sistema di sicurezza per l'invio d’informazioni riservate via internet ed è utilizzato dalle banche di tutto il mondo. Tale standard è utilizzato dai principali browser.
UNA TRA LE FRODI PIU’ COMUNI: IL PISHING
Il terzo fattore di sicurezza corrisponde al sistema di monitoraggio delle transazioni di pagamento via internet adottato dalla Banca, che prevede sia controlli di tipo manuale operati dalla Banca, sia controlli di tipo applicativo.
In determinati periodi dell'anno, soprattutto in prossimità delle Festività e nei periodi di partenza per le vacanze estive, si verificano tentativi di truffe via internet, tra le quali, la più diffusa, è quella che, in gergo, è chiamata "phishing" (furto di identità). Con essa sono acquisiti i dati generali e l’identità digitale degli utenti.
Tutte le pagine del sito della Banca del Fucino, nelle quali avviene l'inserimento o l'invio di dati, sono sicure e protette da crittografia a 128 bit (schema HTTPS). Le pagine web protette visualizzano un lucchetto nella parte in basso a destra del browser o, in alcuni casi, a fianco della barra degli indirizzi in alto a destra. Cliccando sul lucchetto è possibile verificare l'autenticità del sito.
Tali pagine, inoltre, sono riconoscibili dall'indirizzo che deve iniziare con https:// e non con http://.
Occorre prestare attenzione, quando si accede al sito internet della Banca e/o nell’Area dei servizi on-line, alla presenza di entrambi i requisiti sopra descritti: l’assenza, anche di uno solo di essi, significherebbe che il sito nel quale si sta navigando non è quello della Banca.
In questi casi occorre assolutamente EVITARE d’inserire i propri dati personali e AVVISARE tempestivamente la Banca (nei modi più avanti precisati) affinché possa attivare le opportune misure di contrasto.
Queste attività sono illegali e sono utilizzate esclusivamente per ottenere, come detto, l'accesso a informazioni personali e/o riservate con la finalità del furto di identità.
Tale tipologia di truffa on-line è realizzata con sistemi molto semplici e, proprio per questo motivo, è possibile prevenirla adottando semplici.
Il tentativo di truffa si realizza, nella pratica comune, attraverso l’invio di una e- mail contraffatta, apparentemente proveniente dalla Banca (riproduce il nome, la grafica, il logo e il formato tipico dei servizi bancari), che spinge l'utente che la riceve (per esempio con una richiesta di verifica dati o con il download di qualche aggiornamento) a digitare i propri codici di accesso al conto corrente (es. username e/o password), ovvero a fornire informazioni personali.
Tali messaggi in molte occasioni sono facilmente riconoscibili perché evidentemente contraffatti e presentano spesso delle caratteristiche comuni:
➢ Non sono, generalmente, personalizzati; hanno un contenuto generico di richiesta informazioni per un motivo non specificato quale per esempio: smarrimento, scadenza, problemi tecnici.
➢ Sono spesso minacciosi; intimano, cioè, la sospensione dell'account se l'utente non risponde o non compie l'azione richiesta.
➢ Riportano contenuti in italiano sgrammaticato
➢ Non custodire informazioni finanziarie (numeri di carte di credito, password di accesso agli store, pin etc.) sul dispositivo.
➢ Scarica la APP per utilizzare il servizio esclusivamente dagli store ufficiali e, se possibile, esamina i feedback di altri utenti.
➢ Durante l’installazione della APP presta attenzione alle autorizzazioni e ai permessi richiesti dalle APP stesse.
➢ Interrompi il servizio APP di mobile banking in caso di furto del tuo dispositivo, comunicando tempestivamente l’evento alla Filiale della Banca di tuo riferimento.
La Banca del Fucino non ti chiederà mai attraverso e-mail o contatti telefonici, dati di accesso personali come password, PIN o il numero della carta di credito, né tantomeno ti chiederà di modificare le password adducendo ragioni quali la loro scadenza.
Le comunicazioni della Banca, ivi comprese quelle relative all’utilizzo sicuro del servizio Home Banking, sono messe a disposizione del Cliente esclusivamente in Home Banking, nel menù “Comunicazioni” o nel menù “Messaggi”, in relazione al contenuto. Sempre in Home Banking, la Banca fornisce agli utenti avvisi generalizzati relativi ai servizi on-line e segnala al Cliente la necessità di modificare le proprie password di accesso in prossimità della loro data di scadenza.
Unica eccezione è rappresentata da comunicazioni relative a operazioni di pagamento disposte via internet e bloccate dalla Banca per ragioni relative alla sicurezza (quali, per esempio, la presenza di rilevanti indizi di frode o di indebito utilizzo del servizio).
Poiché l’efficacia delle misure di contrasto dipende dalla rapidità della comunicazione tra Banca e Cliente, le segnalazioni al Cliente sono di norma eseguite telefonicamente e/o via mail.
In questi casi, comunque, la Banca si limiterà a informare il Cliente dell’avvenuta sospensione di un’operazione di pagamento, motivando le ragioni del blocco.
CONSIGLI E ACCORGIMENTI PER UN UTILIZZO SICURO DEI CANALI ON - LINE
Per potersi difendere da tentativi di frode, spesso è sufficiente adottare alcuni semplici accorgimenti:
➢ Non rispondere direttamente alla e-mail sospetta ma contatta la tua Filiale negli orari di sportello oppure chiama il servizio Help Desk al numero verde 800.955.540 (0521.1922211 per chiamate da cellulare e/o dall’estero).
➢ Non cliccare sui link presenti nel messaggio perché potresti ritrovarti su un sito contraffatto che è difficile distinguere dall'originale.
➢ In caso di manutenzioni straordinarie o di indisponibilità dei servizi di Intenet Banking, contatta il servizio Help Desk al numero verde 800.955.540 (0521.1922211 per chiamate da cellulare e/o dall’estero) e non cliccare su link opzionali proposti.
➢ La Banca del Fucino non chiede mai l’inserimento contemporaneo dei dati personali (Codice Cliente e PIN) e del Codice OTP.
➢ Se improvvisamente cambia la modalità di accesso all’Home Banking (per esempio: una finestra più piccola rispetto a quella originale, una grafica diversa, etc.), non inserire i tuoi codici personali. Ogni variazione alle modalità di accesso ai nostri servizi on-line, ti sarà sempre comunicata in anticipo.
➢ Collegati al sito internet della Banca digitando l’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx nello spazio predisposto del tuo browser, verifica che l’indirizzo inizi con https:// e la presenza, nella barra degli indirizzi, del simbolo lucchetto, accedi esclusivamente da qui all’Home Banking.
➢ Verifica sempre, prima di inserire il PIN, che l’indirizzo esposto nella barra di navigazione del tuo browser, inizi sempre con https:// e sia presente il simbolo lucchetto.
➢ Evita il "salvataggio automatico" delle tue password quando navighi in rete.
➢ Non salvare l’indirizzo dell’Home Banking all’interno del menù “Preferiti” del tuo browser; potrebbe essere intercettato da virus presenti sul tuo computer.
➢ Aggiorna frequentemente il tuo programma Antivirus e utilizza dispositivi di filtraggio affidabili (Firewall).
Inoltre, raccomandiamo di adottare i seguenti accorgimenti, nel caso di accesso ai servizi da dispositivi mobili (smarthphone, tablet, etc.):
➢ Installa un software di sicurezza (antivirus) sul dispositivo e tienilo sempre aggiornato.
➢ Aggiorna costantemente il Sistema operativo del tuo dispositivo.
➢ Non lasciare il tuo dispositivo incustodito in aree pubbliche.
➢ Utilizza le funzioni di blocco della schermata di accesso del tuo dispositivo e cambia spesso il codice.
➢ Elimina informazioni riservate dal dispositivo prima di qualsiasi intervento di assistenza o manutenzione.