Inquadramento e trattamento retributivo. 13. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore, ad eccezione dei contratti di apprendistato con qualifica finale al 2° livello, sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale (retribuzione base, ex indennità di contingenza ed EDR) prevista per il livello iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo di apprendistato, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione finale e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo ed ultimo periodo, fermo l’inquadramento ad un livello inferiore a quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrat- tuale di tale livello, al lavoratore viene riconosciuta un’indennità temporanea, utile ai fini del TFR, pari alla differenza tra retribuzione e contingenza del livello di inquadramento posseduto e quella corrispondente al livello di qualificazione finale, indennità che verrà assorbita all’atto del conseguimento del livello di de- stinazione. Nel caso di contratti di apprendistato con qualifica finale al 2° livello sono previsti due periodi, con inquadramento e trattamento retributivo determinato come segue: il livello di inquadramento di ingresso sarà inferiore di un solo livello a quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello; nel secondo ed ultimo periodo al lavoratore, fermo l’inquadramento posseduto, al lavoratore viene riconosciuta un’indennità temporanea, utile ai fini del TFR, pari alla differenza tra retribuzione e contingenza del livello di inquadramento posseduto e quella corrispondente al livello di qua- lificazione finale, indennità che verrà assorbita all’atto del conseguimento del li- vello di destinazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Inquadramento e trattamento retributivo. 13. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore, ad eccezione dei contratti di apprendistato con qualifica finale al 2° livello, sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale (retribuzione base, ex indennità di contingenza ed EDRedr) prevista per il livello iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo di apprendistato, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione finale e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo ed ultimo periodo, fermo l’inquadramento ad un livello inferiore a quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrat- tuale di tale livello, al lavoratore viene riconosciuta un’indennità temporanea, utile ai fini del TFRtFr, pari alla differenza tra retribuzione e contingenza del livello di inquadramento posseduto e quella corrispondente al livello di qualificazione finale, indennità che verrà assorbita all’atto del conseguimento del livello di de- stinazione. Nel caso di contratti di apprendistato con qualifica finale al 2° livello sono previsti due periodi, con inquadramento e trattamento retributivo determinato come segue: il livello di inquadramento di ingresso sarà inferiore di un solo livello a quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello; nel secondo ed ultimo periodo al lavoratore, fermo l’inquadramento posseduto, al lavoratore viene riconosciuta un’indennità temporanea, utile ai fini del TFRtFr, pari alla differenza tra retribuzione e contingenza del livello di inquadramento posseduto e quella corrispondente al livello di qua- lificazione finale, indennità che verrà assorbita all’atto del conseguimento del li- vello di destinazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Inquadramento e trattamento retributivo. 13. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore, ad eccezione dei contratti di apprendistato con qualifica finale al 2° livello, sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale contrat- tuale (retribuzione base, ex indennità di contingenza ed EDR) prevista per il livello iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo di apprendistato, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione finale e la retribuzione sarà corrispondente a quella quel- la minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo ed ultimo periodo, fermo l’inquadramento ad un livello inferiore a quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrat- tuale contrattuale di tale livello, al lavoratore viene riconosciuta un’indennità temporanea, utile ai fini del TFR, pari alla differenza tra retribuzione e contingenza del livello di inquadramento inquadra- mento posseduto e quella corrispondente al livello di qualificazione finale, indennità indenni- tà che verrà assorbita all’atto del conseguimento del livello di de- stinazionedestinazione. Nel caso di contratti di apprendistato con qualifica finale al 2° livello sono previsti due periodi, con inquadramento e trattamento retributivo determinato come segue: il livello di inquadramento di ingresso sarà inferiore di un solo livello a quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello; nel secondo ed ultimo periodo al lavoratore, fermo l’inquadramento l’in- quadramento posseduto, al lavoratore viene riconosciuta un’indennità temporanea, utile ai fini del TFR, pari alla differenza tra retribuzione e contingenza del livello di inquadramento posseduto e quella corrispondente al livello di qua- lificazione qualificazione finale, indennità che verrà assorbita all’atto del conseguimento del li- vello livello di destinazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Settore Gas Acqua
Inquadramento e trattamento retributivo. 13. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore, ad eccezione dei contratti di apprendistato con qualifica finale al 2° livello, sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale (retribuzione base, ex indennità di contingenza ed EDR) prevista per il livello iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo di apprendistato, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione finale e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo ed ultimo periodo, fermo l’inquadramento ad un livello inferiore a quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrat- tuale contrattuale di tale livello, al lavoratore viene riconosciuta un’indennità temporanea, utile ai fini del TFR, pari alla differenza tra retribuzione e contingenza del livello di inquadramento inquadra- mento posseduto e quella corrispondente al livello di qualificazione finale, indennità inden- nità che verrà assorbita all’atto del conseguimento del livello di de- stinazionedestinazione. Nel caso di contratti di apprendistato con qualifica finale al 2° livello sono previsti due periodi, con inquadramento e trattamento retributivo determinato come segue: il livello di inquadramento di ingresso sarà inferiore di un solo livello a quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello; nel secondo ed ultimo periodo al lavoratore, fermo l’inquadramento l’inqua- dramento posseduto, al lavoratore viene riconosciuta un’indennità temporanea, utile ai fini del TFR, pari alla differenza tra retribuzione e contingenza del livello di inquadramento posseduto e quella corrispondente al livello di qua- lificazione qualificazione finale, indennità che verrà assorbita all’atto del conseguimento del li- vello livello di destinazione. A far data dall’abolizione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 38 del presente CCNL, nel primo e secondo periodo di apprendistato (solo nel primo periodo nel caso di contratti con qualifica finale al 2° livello) al la- voratore viene riconosciuta un’ulteriore indennità temporanea di 20 (venti) euro per 12 mensilità utile ai soli fini del T.F.R. .
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