Common use of INQUADRAMENTO UNICO DEI LAVORATORI Clause in Contracts

INQUADRAMENTO UNICO DEI LAVORATORI. (... Omissis ...) Commissione Tecnica Paritetica - Sperimentazione Le Parti riconoscono che i cambiamenti organizzativi e tecnologici del sistema produttivo e l’evoluzione del rapporto tra impresa e mercato influiscono sulle prestazioni richieste ai lavoratori e rendono sempre più importante l’apporto individuale allo svolgimento dell’attività lavorativa e convengono sull’utilità di un confronto volto a monitorare l’evoluzione di tale fenomeno. Pertanto, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto nazionale, sarà costituita una apposita Commissione Tecnica Paritetica, composta da 6 rappresentanti designati da SMI e 6 rappresentanti designati dalle XX.XX. che avrà l’incarico di: - monitorare la sperimentazione di cui all’art. 51; - realizzare una ricognizione dei problemi derivanti dai citati cambiamenti organizzativi e tecnologici sull’organizzazione del lavoro, con particolare riguardo all’attuale disciplina dell’inquadramento dei lavoratori; - analizzare e valutare l’opportunità di proporre l’introduzione di nuovi criteri applicativi e/o regolamentazioni che prevedano il riconoscimento e la valorizzazione della professionalità, con particolare riferimento a forme di pluralità di mansioni che determinano l’arricchimento della professionalità, a figure professionali innovative, a comportamenti organizzativi di particolare interesse aziendale (quali la disponibilità a lavorare in gruppo, a rilevare e valutare le difettosità, a proporre soluzioni, a gestire gli imprevisti, a trasferire le competenze) o, in xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx richieste dall’azienda ed acquisite anche tramite idonei percorsi formativi. Particolare attenzione sarà riservata all’analisi degli ostacoli che frenano la valorizzazione del personale femminile con l’obiettivo di valorizzarne la professionalità. Nello svolgimento del suddetto incarico, la Commissione dovrà innanzitutto procedere ad una verifica del lavoro di analisi e di proposta già compiuto dalle precedenti Commissioni nel corso di vigenza del Contratto nazionale del 4 febbraio 2014, valutando gli elementi già condivisi tra le Parti nonché gli aspetti critici che ne hanno fino ad ora impedito l’applicazione pratica nelle imprese del settore. Le analisi e le conseguenti proposte di evoluzione dell’inquadramento contrattuale della Commissione potranno valersi di eventuali sperimentazioni da svolgere presso aziende disponibili su base volontaria e da realizzare in collaborazione con le R.S.U.. Le conclusioni condivise dei lavori della Commissione saranno sottoposti alle Parti ai fini della loro implementazione contrattuale.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL

INQUADRAMENTO UNICO DEI LAVORATORI. (... Omissis ...) Commissione Tecnica Paritetica Ferma restando la appartenenza del personale nelle qualifiche "operai", "intermedi", "impiegati" e "quadri" - Sperimentazione Le Parti riconoscono che agli effetti legislativi, regolamentari, contrattuali - i cambiamenti organizzativi e tecnologici del sistema produttivo e l’evoluzione del rapporto tra impresa e mercato influiscono sulle prestazioni richieste ai lavoratori e rendono sempre più importante l’apporto individuale allo svolgimento dell’attività lavorativa e convengono sull’utilità di un confronto volto a monitorare l’evoluzione di tale fenomeno. Pertanto, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto nazionale, sarà costituita una apposita Commissione Tecnica Paritetica, sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta da 6 rappresentanti designati da SMI livelli. Ai fini suddetti, il collegamento fra l'inquadramento e 6 rappresentanti designati il trattamento normativo è il seguente: L'appartenenza ai vari livelli è determinata dalle XX.XXdeclaratorie e relative esemplificazioni riportate in Protocollo II. che avrà l’incarico di: - monitorare Le esemplificazioni riportate in calce alle declaratorie non esauriscono il numero delle mansioni esistenti. Le mansioni non esemplificate o le mansioni obiettivamente nuove saranno inquadrate per analogia nei vari livelli sulla base dei requisiti e delle caratteristiche professionali indicati nelle declaratorie. Le eventuali controversie derivanti dalla attribuzione della categoria formeranno oggetto di esame tra la sperimentazione Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali unitarie. Le parti dichiarano la loro volontà di cui all’art. 51; - realizzare una ricognizione dei problemi derivanti dai citati cambiamenti organizzativi favorire ove possibile e tecnologici sull’organizzazione compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l'introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro, con particolare riguardo all’attuale disciplina dell’inquadramento lavoro tendente a favorire lo sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori; - analizzare . L'introduzione di nuove tecnologie e nuove modalità di organizzazione del lavoro verranno preventivamente esaminate con le Rappresentanze sindacali unitarie anche al fine di valutare l’opportunità eventuali riflessi sulla professionalità dei lavoratori interessati. Al fine di proporre l’introduzione di nuovi criteri applicativi e/o regolamentazioni che prevedano il riconoscimento favorire lo sviluppo della professionalità e la valorizzazione della professionalitàmobilità verticale dei lavoratori a livello aziendale quando nell'organico si rendono disponibili stabilmente posti di livello superiore, con particolare riferimento saranno preferenzialmente tenuti presenti quei lavoratori già in forza, di livello inferiore che a forme parità di pluralità di mansioni che determinano l’arricchimento della professionalitàprestazione esigibile indipendentemente dal sesso, a figure professionali innovative, a comportamenti organizzativi di particolare interesse aziendale (quali la disponibilità a lavorare in gruppo, a rilevare e valutare le difettosità, a proporre soluzioni, a gestire gli imprevisti, a trasferire le competenze) o, in xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx richieste dall’azienda ed acquisite anche tramite idonei percorsi formativi. Particolare attenzione sarà riservata all’analisi degli ostacoli che frenano la valorizzazione del personale femminile con l’obiettivo di valorizzarne la professionalità. Nello svolgimento del suddetto incarico, la Commissione dovrà innanzitutto procedere ad una verifica del lavoro di analisi e di proposta già compiuto dalle precedenti Commissioni nel corso di vigenza del Contratto nazionale del 4 febbraio 2014, valutando gli elementi già condivisi tra le Parti nonché gli aspetti critici che ne hanno fino ad ora impedito l’applicazione pratica nelle imprese del settore. Le analisi abbiano i requisiti e le conseguenti proposte capacità per occupare tali posti. Per favorire il consolidamento della presenza di evoluzione dell’inquadramento contrattuale della Commissione potranno valersi manodopera femminile e l'opportunità di eventuali sperimentazioni da svolgere presso aziende disponibili su base volontaria offrire occasioni di sviluppo professionale, le parti convengono sulla utilità di promuovere adeguate azioni di formazione professionale. I lavoratori di prima assunzione nel settore, ove non siano addetti alla manovalanza e da realizzare in collaborazione con le R.S.U.. Le conclusioni condivise dei lavori della Commissione saranno sottoposti alle Parti ai fini della loro implementazione contrattualepulizia, andranno inquadrati al 1° livello per un periodo massimo (di parcheggio) di 12 mesi, dopo di che passeranno al livello corrispondente alla mansione svolta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

INQUADRAMENTO UNICO DEI LAVORATORI. Nel nuovo testo a stampa del CCNL saranno riportati i mansionari nella nuova stesura risultante dal rinnovo contrattuale del 5 aprile 2002, in vigore dal 1 ottobre 2002. Nel testo dell’articolo contrattuale sono stati recepiti i raggruppamenti “2 e 3 super” introdotti anch’essi dal 1 ottobre 2002, con la precisazione che non si tratta di livelli a sé stanti ma di articolazioni retributive del secondo e del terzo livello. Di conseguenza per tutti gli istituti contrattuali differenziati per livello (... Omissis ...periodo di prova, aumenti periodici di anzianità, ecc.) Commissione Tecnica Paritetica - Sperimentazione si farà riferimento a quanto previsto rispettivamente per il secondo e il terzo livello. Le Parti riconoscono parti hanno inoltre costituito un gruppo di lavoro che studierà il tema dell’inquadramento delle mansioni e valuterà se siano praticabili e funzionali al sistema Tessile Abbigliamento Moda metodi di classificazione diversi dall’attuale e presenterà le proprie conclusioni entro il 30 giugno 2006. In materia di iniziative a sostegno della formazione continua è stato espressamente previsto che anche i cambiamenti organizzativi e tecnologici corsi di Fondimpresa – il fondo intercategoriale per la formazione continua a cui le aziende possono liberamente aderire (cfr. xxx.xxxxxxxxxxx.xx) – rientrano tra i corsi per i quali il lavoratore inviato dall’azienda usufruisce di permessi retribuiti a carico del sistema produttivo e l’evoluzione del rapporto tra impresa e mercato influiscono sulle prestazioni richieste ai lavoratori e rendono sempre più importante l’apporto individuale allo svolgimento dell’attività lavorativa e convengono sull’utilità monte ore aziendale (comma 1, lett. b, dell’articolo sulla Formazione continua). Detto monte ore aziendale per la formazione continua resta invariato (6 ore annuali per il numero di dipendenti occupati all’inizio di ogni anno), con possibilità di un confronto volto a monitorare l’evoluzione utilizzo su base biennale (moltiplicando 6 ore per 2 per il numero di tale fenomenodipendenti) ora estesa alle aziende con più di 25 dipendenti. PertantoPeraltro, entro 30 giorni dalla data al fine di sottoscrizione evitare una eventuale eccessiva concomitante assenza di personale per motivi di formazione continua, è stato previsto che per la frequenza ai corsi di formazione non potranno assentarsi contemporaneamente più del presente Contratto nazionale, sarà costituita una apposita Commissione Tecnica Paritetica, composta da 6 rappresentanti designati da SMI e 6 rappresentanti designati dalle XX.XX. che avrà l’incarico di: - monitorare la sperimentazione di cui all’art. 51; - realizzare una ricognizione 2% dei problemi derivanti dai citati cambiamenti organizzativi e tecnologici sull’organizzazione del lavorodipendenti occupati, con particolare riguardo all’attuale disciplina dell’inquadramento dei lavoratori; - analizzare e valutare l’opportunità un minimo di proporre l’introduzione una unità, sommando alle assenze di nuovi criteri applicativi e/o regolamentazioni personale che prevedano abbia accesso ai corsi a richiesta volontaria ora anche il riconoscimento e la valorizzazione della professionalità, con particolare riferimento personale inviato dall’azienda a forme frequentare analoghi corsi di pluralità di mansioni che determinano l’arricchimento della professionalità, a figure professionali innovative, a comportamenti organizzativi di particolare interesse aziendale formazione continua (quali la disponibilità a lavorare in gruppo, a rilevare e valutare le difettosità, a proporre soluzioni, a gestire gli imprevisti, a trasferire le competenze) ocomma 6 dell’articolo sulle Facilitazioni per i lavoratori studenti). Inoltre, in xxx xxxxxxxxmateria di facilitazioni per i lavoratori studenti, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx richieste dall’azienda ed acquisite anche tramite idonei percorsi formativi. Particolare attenzione sarà riservata all’analisi degli ostacoli che frenano la valorizzazione del personale femminile con l’obiettivo relativamente ai benefici contrattuali concessi in relazione alla iscrizione e frequenza a corsi regolari di valorizzarne la professionalità. Nello svolgimento del suddetto incaricostudio presso le scuole di istruzione dell’obbligo e superiori, per l’individuazione delle stesse, la Commissione dovrà innanzitutto procedere ad una verifica dicitura “parificate” è stata aggiornata e sostituita con “paritarie”, coerentemente con la terminologia adottata nella recente riforma scolastica. Infine, facendo seguito al verbale di interpretazione autentica siglato il 25 luglio 2002, è stata recepita in contratto l’indicazione che la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’art. sulla Formazione continua è subordinata alla frequenza e che detti permessi spettano solo per le ore di lavoro che si sovrappongono a quelle delle lezioni. In caso di necessità è, inoltre, consentito computare nei permessi anche il tempo di viaggio per raggiungere la sede del lavoro corso, purché coincidente con l’orario di analisi e di proposta già compiuto dalle precedenti Commissioni nel corso di vigenza del Contratto nazionale del 4 febbraio 2014, valutando gli elementi già condivisi tra le Parti nonché gli aspetti critici che ne hanno fino ad ora impedito l’applicazione pratica nelle imprese del settore. Le analisi e le conseguenti proposte di evoluzione dell’inquadramento contrattuale della Commissione potranno valersi di eventuali sperimentazioni da svolgere presso aziende disponibili su base volontaria e da realizzare in collaborazione con le R.S.U.. Le conclusioni condivise dei lavori della Commissione saranno sottoposti alle Parti ai fini della loro implementazione contrattualelavoro.

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Samples: Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

INQUADRAMENTO UNICO DEI LAVORATORI. (... Omissis ...1) Commissione Tecnica Paritetica Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche operai, intermedi, impiegati e quadri - Sperimentazione a tutti gli effetti legislativi, regolamentari e contrattuali - i lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta da 8 livelli. Ai fini suddetti il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: - 8º livello: quadri; - 7º livello: impiegati; - 6º livello: impiegati; - 5º livello: impiegati, intermedi, operai; - 4º livello: impiegati, intermedi, operai; - 3º livello "super" e 3º livello: impiegati, operai; - 2º livello "super" e 2º livello: impiegati, operai; - 1º livello: operai. Le Parti riconoscono che i cambiamenti organizzativi suddivisioni "super" del 2º e tecnologici del sistema produttivo 3º livello non sono autonomi livelli, ma differenziazioni economiche all'interno dei livelli 2º e l’evoluzione 3º e le mansioni ivi indicate sono individuate esclusivamente a cura delle parti nazionali. L'appartenenza ai vari livelli è determinata dalle declaratorie e relative esemplificazioni riportate nella parte "inquadramento" del rapporto presente contratto. Le esemplificazioni riportate in calce alle declaratorie non esauriscono le mansioni esistenti. 2) Le singole mansioni non esemplificate verranno inquadrate nell'ambito dei vari livelli sulla base di riferimenti analogici con le mansioni esemplificate e sulla base delle declaratorie. Le eventuali controversie derivanti dalla attribuzione dei livelli formeranno oggetto di esame tra impresa Direzione aziendale e mercato influiscono sulle prestazioni richieste ai lavoratori e rendono sempre più importante l’apporto individuale allo svolgimento dell’attività lavorativa e convengono sull’utilità la R.S.U. In caso di un confronto volto mancato accordo la controversia sarà esaminata in prima istanza a monitorare l’evoluzione di tale fenomeno. Pertantolivello territoriale, entro 30 giorni un mese dalla richiesta di esame formulata da una delle parti, e in seconda istanza a livello nazionale dalla Commissione nazionale per l'inquadramento entro due mesi dalla trasmissione della richiesta da parte di una Organizzazione territoriale. Qualora ad uno dei livelli fissati dalla procedura venga riconosciuto al lavoratore il diritto ad un livello superiore rispetto a quello inizialmente fissato dalla Direzione aziendale, i benefici derivanti dall'attribuzione del nuovo livello verranno riconosciuti a far tempo dal periodo di paga in corso al momento di inizio della procedura, per tale intendendosi la data di sottoscrizione ricevimento da parte della Direzione aziendale della richiesta di incontro per l'esame del presente Contratto nazionalelivello assegnato da parte della R.S.U. 3) In presenza di profonde innovazioni tecnologiche o di mutamenti strutturali nei processi produttivi ed organizzativi tali da evidenziare una sostanziale e complessiva inadeguatezza dell'inquadramento nazionale rispetto alla nuova realtà, sarà costituita la Direzione aziendale comunicherà alle R.S.U. le caratteristiche della nuova situazione per una apposita Commissione Tecnica Paritetica, composta da 6 rappresentanti designati da SMI e 6 rappresentanti designati dalle XX.XX. che avrà l’incarico di: - monitorare la sperimentazione verifica congiunta della eventuale necessità di cui all’art. 51; - realizzare una ricognizione dei problemi derivanti dai citati cambiamenti organizzativi e tecnologici sull’organizzazione del lavoro, con particolare riguardo all’attuale disciplina dell’inquadramento dei lavoratori; - analizzare e valutare l’opportunità di proporre l’introduzione di nuovi criteri applicativi ricorso a nuove figure professionali e/o regolamentazioni dell'esistenza di mutamenti tali da determinare un diverso e nuovo contenuto professionale. Tale nuova specifica situazione sarà valutata con l'intervento, a richiesta di una delle parti, delle rispettive Organizzazioni nazionali, allo scopo di definire, anche nell'ambito della contrattazione aziendale per obiettivi, ove ritenuto consensualmente opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell'assetto dell'inquadramento aziendalmente in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei possibili riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione. In tale definizione verranno tenute presenti, ove oggettivamente compatibili, le possibilità di arricchire il contenuto professionale, avuto anche riguardo a quei requisiti professionali individuali utili, insieme al criterio delle pari opportunità, a concorrere agli obiettivi sopra richiamati. Le parti contraenti dichiarano che prevedano sia da favorire, ove possibile e se funzionale al miglioramento della produttività e della efficienza delle imprese, l'introduzione di modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, a consentire una intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni e ad arricchirne il riconoscimento contenuto professionale per adeguare le modalità di svolgimento del lavoro alle accertate sostanziali innovazioni tecnologiche/di processo/organizzative. A tal fine la Direzione aziendale comunicherà alla R.S.U., preventivamente alla loro introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro per verificare le conseguenze di tali mutamenti, che di per sé non implicano riconoscimenti di passaggio di livello, sui contenuti professionali. Eventuali problematiche relative ai contenuti professionali saranno affrontate con riferimento ai criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione. In ogni caso saranno verificate le necessità di supporti formativi e di addestramento del personale interessato. 4) Al fine di favorire lo sviluppo della professionalità e la valorizzazione della professionalitàmobilità verticale dei lavoratori a livello aziendale, con particolare riferimento quando nell'organico si rendano disponibili stabilmente posti di livello superiore, saranno preferenzialmente tenuti presenti quei lavoratori già in forza, di livello inferiore, che a forme parità di pluralità di mansioni che determinano l’arricchimento della professionalitàprestazione esigibile, a figure professionali innovativeindipendentemente dal sesso, a comportamenti organizzativi di particolare interesse aziendale (quali la disponibilità a lavorare in gruppo, a rilevare e valutare le difettosità, a proporre soluzioni, a gestire gli imprevisti, a trasferire le competenze) o, in xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx richieste dall’azienda ed acquisite anche tramite idonei percorsi formativi. Particolare attenzione sarà riservata all’analisi degli ostacoli che frenano la valorizzazione del personale femminile con l’obiettivo di valorizzarne la professionalità. Nello svolgimento del suddetto incarico, la Commissione dovrà innanzitutto procedere ad una verifica del lavoro di analisi e di proposta già compiuto dalle precedenti Commissioni nel corso di vigenza del Contratto nazionale del 4 febbraio 2014, valutando gli elementi già condivisi tra le Parti nonché gli aspetti critici che ne hanno fino ad ora impedito l’applicazione pratica nelle imprese del settore. Le analisi abbiano i requisiti e le conseguenti proposte capacità. 5) Per favorire il consolidamento della presenza di evoluzione dell’inquadramento contrattuale della Commissione potranno valersi manodopera femminile e l'opportunità di eventuali sperimentazioni da svolgere presso aziende disponibili su base volontaria e da realizzare in collaborazione con offrire occasioni di sviluppo professionale, le R.S.U.. Le conclusioni condivise dei lavori della Commissione saranno sottoposti alle Parti ai fini della loro implementazione contrattualeparti convengono sulla utilità di promuovere adeguate azioni di formazione professionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

INQUADRAMENTO UNICO DEI LAVORATORI. (... Omissis ...Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Commissione Tecnica Paritetica Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche operai, intermedi, impiegati e quadri - Sperimentazione a tutti gli effetti legislativi, regolamentari e contrattuali - i lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta da 8 livelli. Ai fini suddetti il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: - 8º livello: quadri; - 7º livello: impiegati; - 6º livello: impiegati, intermedi; - 5º livello: impiegati, intermedi; - 4º livello: impiegati, operai; - 3º livello "super" e 3º livello: impiegati, operai; - 2º livello "super" e 2º livello: impiegati, operai; - 1º livello: operai. Le Parti riconoscono che i cambiamenti organizzativi suddivisioni "super" del 2º e tecnologici del sistema produttivo 3º livello non sono autonomi livelli, ma differenziazioni economiche all'interno dei livelli 2º e l’evoluzione 3º e le mansioni ivi indicate sono individuate esclusivamente a cura delle parti nazionali. L'appartenenza ai vari livelli è determinata dalle declaratorie e relative esemplificazioni riportate nella Parte inquadramento del rapporto presente contratto. Le esemplificazioni riportate in calce alle declaratorie non esauriscono le mansioni esistenti. 2) Le singole mansioni non esemplificate verranno inquadrate nell'ambito dei vari livelli sulla base di riferimenti analogici con le mansioni esemplificate e sulla base delle declaratorie. Le eventuali controversie derivanti dall'attribuzione dei livelli formeranno oggetto di esame tra impresa Direzione aziendale e mercato influiscono sulle prestazioni richieste ai lavoratori e rendono sempre più importante l’apporto individuale allo svolgimento dell’attività lavorativa e convengono sull’utilità la R.S.U. In caso di un confronto volto mancato accordo la controversia sarà esaminata in prima istanza a monitorare l’evoluzione di tale fenomeno. Pertantolivello territoriale, entro 30 giorni un mese dalla richiesta di esame formulata da una delle parti, e in seconda istanza a livello nazionale dalla Commissione nazionale per l'inquadramento entro due mesi dalla trasmissione della richiesta da parte di una Organizzazione territoriale. Qualora ad uno dei livelli fissati dalla procedura venga riconosciuto al lavoratore il diritto ad un livello superiore rispetto a quello inizialmente fissato dalla direzione aziendale, i benefici derivanti dall'attribuzione del nuovo livello verranno riconosciuti a far tempo dal periodo di paga in corso al momento di inizio della procedura, per tale intendendosi la data di sottoscrizione ricevimento da parte della Direzione aziendale della richiesta di incontro per l'esame del presente Contratto nazionalelivello assegnato da parte della R.S.U. 3) In presenza di profonde innovazioni tecnologiche o di mutamenti strutturali nei processi produttivi ed organizzativi tali da evidenziare una sostanziale e complessiva inadeguatezza dell'inquadramento nazionale rispetto alla nuova realtà, sarà costituita la Direzione aziendale comunicherà alla R.S.U. le caratteristiche della nuova situazione per una apposita Commissione Tecnica Paritetica, composta da 6 rappresentanti designati da SMI e 6 rappresentanti designati dalle XX.XX. che avrà l’incarico di: - monitorare la sperimentazione verifica congiunta dell'eventuale necessità di cui all’art. 51; - realizzare una ricognizione dei problemi derivanti dai citati cambiamenti organizzativi e tecnologici sull’organizzazione del lavoro, con particolare riguardo all’attuale disciplina dell’inquadramento dei lavoratori; - analizzare e valutare l’opportunità di proporre l’introduzione di nuovi criteri applicativi ricorso a nuove figure professionali e/o regolamentazioni dell'esistenza di mutamenti tali da determinare un diverso e nuovo contenuto professionale. Tale nuova specifica situazione sarà valutata con l'intervento, a richiesta di una delle parti, delle rispettive Organizzazioni nazionali, allo scopo di definire, anche nell'ambito della contrattazione aziendale per obiettivi, ove ritenuto consensualmente opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell'assetto dell'inquadramento aziendalmente in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei possibili riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione. In tale definizione verranno tenute presenti, ove oggettivamente compatibili, le possibilità di arricchire il contenuto professionale, avuto anche riguardo a quei requisiti professionali individuali utili, insieme al criterio delle pari opportunità, a concorrere agli obiettivi sopra richiamati. Le parti contraenti dichiarano che prevedano sia da favorire, ove possibile e se funzionale al miglioramento della produttività e dell'efficienza delle imprese, l'introduzione di modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, a consentire un'intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni e ad arricchirne il riconoscimento contenuto professionale per adeguare le modalità di svolgimento del lavoro alle accertate sostanziali innovazioni tecnologiche/di processo/organizzative. A tal fine la Direzione aziendale comunicherà alla R.S.U., preventivamente alla loro introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro per verificare le conseguenze di tali mutamenti, che di per sé non implicano riconoscimenti di passaggio di livello, sui contenuti professionali. Eventuali problematiche relative ai contenuti professionali saranno affrontate con riferimento ai criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione. In ogni caso saranno verificate le necessità di supporti formativi e di addestramento del personale interessato. 4) Al fine di favorire lo sviluppo della professionalità e la valorizzazione della professionalitàmobilità verticale dei lavoratori a livello aziendale, con particolare riferimento quando nell'organico si rendano disponibili stabilmente posti di livello superiore, saranno preferenzialmente tenuti presenti quei lavoratori già in forza, di livello inferiore, che a forme parità di pluralità di mansioni che determinano l’arricchimento della professionalitàprestazione esigibile, a figure professionali innovativeindipendentemente dal sesso, a comportamenti organizzativi di particolare interesse aziendale (quali la disponibilità a lavorare in gruppo, a rilevare e valutare le difettosità, a proporre soluzioni, a gestire gli imprevisti, a trasferire le competenze) o, in xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx richieste dall’azienda ed acquisite anche tramite idonei percorsi formativi. Particolare attenzione sarà riservata all’analisi degli ostacoli che frenano la valorizzazione del personale femminile con l’obiettivo di valorizzarne la professionalità. Nello svolgimento del suddetto incarico, la Commissione dovrà innanzitutto procedere ad una verifica del lavoro di analisi e di proposta già compiuto dalle precedenti Commissioni nel corso di vigenza del Contratto nazionale del 4 febbraio 2014, valutando gli elementi già condivisi tra le Parti nonché gli aspetti critici che ne hanno fino ad ora impedito l’applicazione pratica nelle imprese del settore. Le analisi abbiano i requisiti e le conseguenti proposte capacità. 5) Per favorire il consolidamento della presenza di evoluzione dell’inquadramento contrattuale della Commissione potranno valersi manodopera femminile e l'opportunità di eventuali sperimentazioni da svolgere presso aziende disponibili su base volontaria e da realizzare in collaborazione con offrire occasioni di sviluppo professionale, le R.S.U.. Le conclusioni condivise dei lavori della Commissione saranno sottoposti alle Parti ai fini della loro implementazione contrattualeparti convengono sull'utilità di promuovere adeguate azioni di formazione professionale.

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