INSONORIZZAZIONE Clausole campione

INSONORIZZAZIONE. Per evitare pericoli di inquinamento dell'aria di immissione in ambiente, di regola l'insonorizzazione delle canalizzazioni verrà eseguita mediante l'impiego di silenziatori prefabbricati e non con l'applicazione di rivestimenti interni. Solo nel tratto iniziale della rete di mandata è prevista l'applicazione di materiali fonoisolanti purché protetti sul lato a diretto contatto dell'aria da idoneo film a superficie perfettamente liscia ed impermeabile; a tale scopo potrà essere impiegato un materassino di gomma sintetica espansa flessibile a celle chiuse delle seguenti caratteristiche tecniche: o spessore minimo 13 mm o densità 30 kg/mc o intervallo di temperatura -40:+120 °C o conducibilità termica 0,035 Kcal/h m°C o resistenza alla fiamma secondo ASTM D-1692-68 o fonoassorbente secondo ASTM C-384-77 Sarà comunque cura dell'Appaltatore procedere all'esecuzione degli impianti di distribuzione dell'aria in modo che risultino rispettate le prescrizioni di cui all'Art. 2.1.7 della Norma UNI 5104 del gennaio 1963 e successive modificazioni.
INSONORIZZAZIONE. L’Appaltatore ha in obbligo la realizzazione di ogni opera atta a garantire il rispetto dei limiti di emissioni acustica consentita come previsto dalla normativa vigente. E’ prevista l’installazione di una macchina in cofanatura di tipo insonorizzato, con marmitta tipo super silenziato; l’Appaltatore provvederà a attuare tutte le soluzioni atte a garantire che l’inquinamento acustico si mantenga al di sotto dei valori richiesti dalle normative. In fase di progetto esecutivo dovrà essere prodotta una dichiarazione, redatta da tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto, in cui vengano evidenziati i valori di trasmissione del rumore dei vari componenti previsti nel progetto nel rispetto della normativa vigente. Al termine dei lavori è onere dell’Appaltatore l’effettuazione di una campagna di misure relativa alle emissioni acustiche della macchina installata, da effettuare preliminarmente al collaudo, sempre da parte di un tecnico esperto in acustica riconosciuto. I risultati dovranno essere consegnati alla S.A. accompagnata da una relazione tecnica del tecnico nella quale si evinca il rispetto della normativa.

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  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • Pubblicazione In pubblicazione dal 13/09/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • Assicurazione Il contratto di assicurazione.

  • Indicizzazione Le somme assicurate, il premio, le franchigie, i minimi ed i massimi di scoperto ed i limiti di indennizzo espressi in misura fissa sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell’ “Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” (indice costo della vita). L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice del mese di agosto dell’anno precedente quello di stipulazione del contratto con quello del mese di agosto successivo. Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell’indice verrà fatto riferimento all’ultimo indice mensile conosciuto dell’anno precedente. Qualora l’ISTAT modifichi la composizione ed i parametri del suddetto indice, l’adeguamento verrà calcolato in base alla variazione percentuale relativa al nuovo indice così risultante. Non sono soggette ad indicizzazione le garanzie ed i premi Assistenza e Tutela Legale.

  • Fatturazione I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

  • Sottoscrizione La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso il soggetto distributore incaricato dell’attività di intermediazione, compilando l’apposito Modulo di Proposta. Il contratto si considera perfezionato alla data pagamento del premio, previa sottoscrizione del Modulo di Proposta. La data di decorrenza è la data in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti. Le coperture assicura- tive hanno inizio dalle ore 24 della data di investimento del premio, indicata nel Modulo di Proposta, il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della Modulo di Proposta o, nel caso in cui tale giorno risulti festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo). Il premio versato dall'Investitore-Contraente viene investito e convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di sottoscrizione. Pertanto il numero delle quote attribuite al con- tratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato al Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. I versamenti vengono effettuati direttamente a favore della Compagnia mediante bonifico su conto intestato alla Compagnia. L'Investitore-Contraente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, nonché di effettuare trasferimenti in nuovi Fondi istituiti successivamente alla sottoscrizione del contratto, previa conse- gna della relativa informativa da parte della Società tratta dal Prospetto aggiornato. Il premio versato viene convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di versa- mento. Pertanto il numero delle quote attribuite al contratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato a ciascun Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, provvede a comuni- care all'Investitore-Contraente, a mezzo lettera di conferma di conclusione del contratto e dell’investimento dei premi, le seguenti informazioni: premi lordi versati, premi investiti, numero delle quote attribuite, loro valore unitario e giorno cui tale valore si riferisce, data di decorrenza della polizza. Analoga informativa, entro 10 giorni lavorativi, viene resa in occasione di versamenti aggiuntivi.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Cauzione 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Aggiudicataria con la stipula del contratto, l’Aggiudicataria medesima dichiara di avere sottoscritto in data una cauzione definitiva (sub n. ) pari ad un importo del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale mediante la stipula di una fidejussione assicurativa o bancaria con . (In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (diecipercento), la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10% (diecipercento); ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento). 2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Committente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. La cauzione è rilasciata con rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.. La cauzione è rilasciata in favore della Committente a garanzia degli obblighi assunti dall’Aggiudicataria con il presente contratto. 3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del presente contratto. 5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Committente ai sensi dell’art. 113 del D. 163/2006, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l’Aggiudicataria, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture. 6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente. 7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente. 8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

  • Partecipazione Non applicabile