Instaurazione del rapporto. (1) L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: - il periodo di prova per i nuovi assunti; - la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità; - il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa; - la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno; - tutte le altre condizioni di impiego. (2) La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del periodo precedente è consentito lo svolgimento della prestazione individuale in misura non inferiore ai seguenti limiti: a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. (3) La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo. (4) In relazione alle caratteristiche peculiari del settore, a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell’ambito di un equilibrato assetto organizzativo. (5) Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Instaurazione del rapporto. (1) . L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: - il periodo di prova per i nuovi assunti; - la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità; - il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa; - la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’annoall'anno; - tutte le altre condizioni di impiego.
(2) . La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del periodo precedente è consentito lo svolgimento della prestazione individuale in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
(3) . La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo.
(4) . In relazione alle caratteristiche peculiari del settoresettore turismo, a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario dell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell’ambito nell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo.
(5) . Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.
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Instaurazione del rapporto. (1) . L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: - il periodo di prova per i nuovi assunti; - la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità; - il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa; - la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’annoall'anno; - tutte le altre condizioni di impiego.
(2) . La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del periodo precedente è consentito lo svolgimento della prestazione individuale in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
(3) . La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo.
(4) . In relazione alle caratteristiche peculiari del settore, a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario dell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell’ambito nell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo.
(5) . Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.
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Instaurazione del rapporto. (1) L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: - il periodo di prova per i nuovi assunti; - la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità; - il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa; - la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno; - tutte le altre condizioni di impiego.
(2) La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del periodo precedente è consentito lo svolgimento della prestazione individuale in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
(3) La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo.
(4) In relazione alle caratteristiche peculiari del settoreSettore, a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell’ambito di un equilibrato assetto organizzativo.
(5) Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.
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