Common use of Interessi di mora Clause in Contracts

Interessi di mora. In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma dovuta all’Istituto Finanziatore in dipendenza del presente Contratto, sarà dovuto, sulla somma non pagata, di pieno diritto e senza costituzione in mora, dal giorno in cui tale somma è dovuta e per tutta la durata del ritardo, l'interesse di mora determinato sulla base dell’importo più elevato tra (a) il Tasso di Interesse maggiorato del 2% (200 punti base), e (b) l’EURIBOR offerto per una durata di un mese, e quindi di mese in mese, maggiorato del 2% (200 punti base). Restano impregiudicate le disposizioni di cui all'Articolo 9.

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