Interessi di mora. Sulle somme complessivamente dovute e non pagate alle relative scadenze, nonché in caso di risoluzione del contratto per inadempimento o di decadenza dal beneficio del termine, l’impresa socia deve corrispondere a Neafidi, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, cui egli espressamente rinuncia, gli interessi moratori in misura pari al tasso indicato nel documento di sintesi, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza, fino a quello dell’effettivo pagamento e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura. Sugli interessi di mora non viene effettuata la capitalizzazione periodica.
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