Interessi sulle somme riscosse (OBBLIGATORIA) Clausole campione

Interessi sulle somme riscosse (OBBLIGATORIA) art. 1714 c.c. interessi sulle somme riscosse : il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali (1284) sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute. Più che obbligatoria per la S.C.116 l’interesse sulle somme riscosse ha una natura sanzionatoria. Difatti l’art. 1714 c.c. — che impone al mandatario di corrispondere al mandante gli interessi sulle somme riscosse per suo conto con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene consegna — opera come sanzione per l’inesatto adempimento dell’incarico, e non può trovare quindi applicazione nel caso in cui il mandante abbia lasciato il mandatario depositario di fatto delle somme riscosse, omettendo di impartigli le istruzioni necessarie, inutilmente e reiteratamente sollecitate dopo l’esaurimento del mandato. Quest’obbligazione non nasce come si legge da qualche pronunciato giurisprudenziale da un contratto misto di mandato e di deposito, ma va costruita come un’obbligazione accessoria connessa al contratto di mandato. Ciò non toglie che all’obbligo di custodire del mandatario andranno, eventualmente, applicate, in via analogica, le norme relative al deposito. 116 Corte di Cassazione sentenza del 21-7-80, n. 4777 art. 1718 x.x. xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx: il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest’ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo. Ad esempio in tema di operazioni bancarie in conto corrente, la clausola "salvo incasso", con cui ha luogo l'accreditamento degli assegni rimessi dal correntista, fa gravare su quest'ultimo il rischio dell'insolvenza del debitore, ma non quello dello smarrimento del titolo, che grava sulla banca, ai sensi dell'art. 1718, quarto comma, c.c., quale detentrice del titolo, in funzione dell'adempimento del mandato all'incasso conferitole dal correntista, e quindi tenuta alla custodia anche se non abbia specificamente accettato l'incarico, essendo un operatore professionale117. Conseguentemente, in virtù del generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, nel caso di smarrimento del titolo, grava sulla banca mandataria l'onere di provare di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta. art. ...
Interessi sulle somme riscosse (OBBLIGATORIA) art. 1714 c.c. interessi sulle somme riscosse : il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali (1284) sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute. Più che obbligatoria per la S.C.116 l’interesse sulle somme riscosse ha una natura sanzionatoria. Difatti l’art. 1714 c.c. — che impone al mandatario di corrispondere al mandante gli interessi sulle somme riscosse per suo conto con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene consegna — opera come sanzione per l’inesatto adempimento dell’incarico, e non può trovare quindi applicazione nel caso in cui il mandante abbia lasciato il mandatario depositario di fatto delle somme riscosse, omettendo di impartigli le istruzioni necessarie, inutilmente e reiteratamente sollecitate dopo l’esaurimento del mandato.

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