Natura giuridica Clausole campione
Natura giuridica. Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente accordo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
Natura giuridica. Le Casse/Enti bilaterali sono da considerarsi come una struttura organizzata (ente bilaterale) creata dalle associazioni datoriali e sindacali firmatarie della contrattazione collettiva di lavoro agricola al fine di attuare un interesse collettivo derivante dalla contrattazione. La configurazione giuridica che le Casse/Enti bilaterali dovrebbero assumere è quella delle associazioni non riconosciute di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile. Tra le norme che disciplinano questo tipo di associazioni merita di essere ricordata quella relativa alla responsabilità patrimoniale (art. 38 del codice civile) secondo la quale, sebbene le associazioni non riconosciute godano di autonomia patrimoniale, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dall’associazione medesima.
Natura giuridica. L’Accordo di Pianificazione è uno strumento pianificatorio di natura negoziale previsto dalle norme di PTCP, descritto e disciplinato dall’articolo 9 e individuato tra gli strumenti attuativi del piano provinciale dall’articolo 105; ne sono inoltre state definite dal Consiglio Provinciale (DCP 28/2008) le modalità operative e procedurali. Sostanzialmente l’Accordo di Pianificazione (Accordo in seguito) è finalizzato ad attuare il coordinamento tra i diversi strumenti di pianificazione e programmazione attraverso un processo di condivisione delle scelte tra amministrazioni ai diversi livelli. Le norme prevedono inoltre che attraverso l’Accordo si possa dare effettivo sviluppo a progetti ed azioni d’interesse della Provincia, attuativi degli obiettivi socioeconomici del PTCP. L’Accordo, che deve comunque garantire il rispetto delle finalità e degli obiettivi del PTCP, si caratterizza per l’adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e persegue la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale. La natura negoziale dell’accordo si esplicita nel consenso unanime delle amministrazioni interessate; precisamente “l’Accordo, redatto in forma scritta a pena di nullità, si conclude con la definizione di un documento ricognitivo del consenso raggiunto dai soggetti a partecipazione necessaria, in ordine alle scelte pianificatorie assunte ed eventualmente da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica” (art. 9 delle Modalità operative e procedurali in materia di accordi di pianificazione ex art. 9 delle Norme di Attuazione del PTCP). L’accordo è dunque lo strumento di coordinamento e condivisione attraverso il quale la Provincia di Varese vuole dare corpo attuativo alle proprie politiche territoriali, ed in particolare, con il presente accordo, governare le ricadute e le sinergie dei progetti infrastrutturali, integrando la definizione progettuale della proposta di Collegamento tra la SP 12 e la SP20dir, con previsioni ed indirizzi relativi al paesaggio, al sistema agricolo ed al sistema insediativo sovra comunale. L’accordo di pianificazione “COLLEGAMENTO SP12 – SP22”, come risulta dalla Deliberazione di Giunta Provinciale PV. 47 del 23.02.2009, avente ad oggetto “Promozione dell’Accordo di Pianificazione denominato “Collegamento SP12 – SP22”, è stato quindi promosso al fine di coordinare: All’accordo in argomento partecipano i comuni di Fagnano Olona, Cairate, Castelseprio, e Cassano Magnago a seguito delle rispettive d...
Natura giuridica. Le amministrazioni locali, negli ultimi anni, hanno spesso fatto ricorso alle sponsorizzazioni, diffusesi in Italia intorno agli anni ’80, per perseguire le più diverse finalità, soprattutto cultu- rali e di utilità sociale. La figura in esame realizza un’associa- zione d’immagine dello sponsor ad una iniziativa promossa dalla Pubblica Amministrazione (sponsee); il marchio o il prodotto viene associato ad attività d’interesse generale, consentendo un ritorno d’immagine e pubblicitario29. Tale associazione d’immagine, è funzionale a realizzare forme di collaborazione pubblico-privato, con l’obiettivo di otte- nere una maggiore efficienza gestionale della macchina ammini- strativa e fini lucrativi privati.
Natura giuridica. Secondo l’impostazione dottrinale tradizionale, l’obbligazione che le parti assumono con il contratto preliminare consiste in un “fare”, cioè nel prestare, al momento prestabilito, il consenso alla conclusione del contratto definitivo, il quale contratto può avere ad oggetto una prestazione di dare, come nel caso tipico del trasferimento della proprietà di un immobile. Quest’impostazione, certamente corretta dal punto di vista dogmatico, va però approfondita alla luce della figura, molto diffusa nella prassi, del contratto preliminare con effetti anticipati. Nel contratto preliminare di compravendita con effetti anticipati, all’obbligazione tipica di prestare il consenso alla conclusione del contratto definitivo, si affiancano delle pattuizioni speciali che anticipano alcuni degli effetti del contratto definitivo: ad esempio, il promissario acquirente paga in anticipo una parte del prezzo della vendita oppure è immesso in anticipo nella materiale detenzione del bene promesso in vendita. Con particolare riferimento all’anticipata consegna della cosa al promissario acquirente, questa va qualificata giuridicamente come semplice detenzione e non come possesso che è definito dal codice civile come “il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti24, anche il contratto preliminare con anticipazione di alcuni effetti propri del contratto definitivo, può essere qualificato come contratto preliminare in senso tecnico: tali patti, infatti, non rendono il contratto incompatibile con la promessa di vendita, ma integrano soltanto un’esecuzione anticipata della futura vendita definitiva e non un contratto definitivo di compravendita condizionato o ad efficacia parzialmente differita25.
Natura giuridica. E’ discussa la natura giuridica degli accordi tra Amministrazione e privato. Secondo la tesi privatistica questi moduli convenzionali sono riconducibili nel genus del contratto perché sono la risultante dell’incontro delle volontà della parte pubblica e della parte privata. La natura privatistica sarebbe confermata dal rinvio, operato dall’art. 11 della legge 241/1990, ai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti per quanto riguarda la disciplina applicabile, sia pure col limite della compatibilità per la presenza come parte di un soggetto pubblico portatore di un potere funzionalizzato al perseguimento di fini pubblici. Il rapporto che si instaura crea reciproci vincoli tra le parti come il contratto di diritto comune anche se si riconosce un privilegio solo alla Pubblica Amministrazione e non al contraente privato in ordine alla facoltà di recesso unilaterale dal vincolo assunto. Secondo la preferibile tesi pubblicistica queste convenzioni sono da qualificare atti a struttura bilaterale non negoziali aventi come causa la cura degli interessi pubblici e per oggetto l’esercizio del potere. Molti sono gli argomenti a sostegno della natura pubblicistica. L’uso del termine accordi in luogo di contratto; l’obbligo della forma scritta ad substantiam in deroga al principio civilistico della libertà di forma; il mancato rispetto del principio di uguaglianza tra le parti in quanto all’Amministrazione è riconosciuta una posizione di privilegio, costituito dal potere di sciogliere unilateralmente il vincolo assunto – sia pure in caso di sopravvenute ragioni di necessità – in deroga alla regola dell’art.1373 C.C. che sancisce l’irrevocabilità del consenso espresso. Inoltre, E in particolare, la diversa concezione della patrimonialità dell’interesse. Nel contratto tale requisito è immancabilmente presente, mentre nell’accordo tra Amministrazione e privato il requisito della patrimonialità assume un significato diverso: qui l’attività è comunque funzionalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico anche quando l’amministrazione per il suo raggiungimento deve effettuare valutazioni economiche. Altro elemento differenziale tra le due figure sta nella diversa rilevanza dei motivi. Il regolamento pattizio di diritto comune è insensibile alle successive vicende degli interessi delle parti e deve essere osservato a prescindere dal fatto che l’assetto di interessi concordato non sia rispondente a quanto sperato dalle parti. Nell’accordo l’Amministr...
Natura giuridica. Per quanto riguarda la natura dell'istituto sono state proposte le seguenti tesi; Qualcuno ha assimilato la compensazione al pagamento, considerandola una "finta solutio". La teoria è stata contestata, anzitutto perché‚ manca un'effettiva datio del bene; in secondo luogo la compensazione può essere anche parziale, e in tal caso non può essere assimilata ad un pagamento perché‚ non estingue il debito e non soddisfa il credito, e poi perché‚ non sono mai rilevanti i requisiti di capacità (la compensazione, cioè, opera anche se uno dei due soggetti è incapace, mentre il pagamento fatto ad un creditore incapace non libera il debitore se questi non prova che ciò che fu pagato fu rivolto a vantaggio del creditore). Analogo discorso può farsi per la teoria che accosta l'istituto alla datio in solutum. Secondo altri autori avremmo una doppia confusione. In effetti, come nella confusione, abbiamo anche qui la riunione nello stesso soggetto della qualità di debitore e di creditore. Ma il parallelo non può andare al di la di un generico accostamento, perché‚ presupposto fondamentale della confusione è che la qualità di debitore e creditore coesistano nello stesso soggetto, ma anche verso lo stesso soggetto; non solo, ma tali qualità coesistono per un solo rapporto obbligatorio. Nella compensazione, invece, il soggetto è creditore e contemporaneamente debitore verso un soggetto diverso, per due distinti rapporti obbligatori. E' probabilmente esatta la teoria secondo cui la compensazione non è assimilabile ad alcun altro istituto ed è un modo di estinzione dell'obbligazione, con caratteri propri ed originali. E' un modo di estinzione satisfattorio perché‚ realizza l'interesse del creditore; contemporaneamente estingue il debito, anche se nessuna attività sia stata svolta (modo di estinzione satisfattorio, ma non solutorio, lo definisce Perlingieri). Si ha quindi, a voler usare un'espressione suggestiva, uno “scambio reciproco di estinzioni”.
Natura giuridica. Il contratto differenziale quale precedente del contratto derivato. Critica
Natura giuridica. Il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso è un patrimonio autonomo, raccolto mediante una o più emissioni di quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società e sul quale non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione degli investitori medesimi. La società di gestione del risparmio, ferme le sue funzioni, non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
Natura giuridica. La presente Convenzione viene stipulata ai sensi dell’articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplinano gli accordi tra le pubbliche amministrazioni.