Interruttori automatici Clausole campione

Interruttori automatici. La gamma degli interruttori sopra descritti deve comprendere apparecchi dotati di sganciatori termomagnetici e apparecchi dotati di sganciatori elettronici a microprocessore.Le principali caratteristiche della gamma saranno: Corrente nominale interrotta: da 10 a 3200 A N. poli 3 e 4 Tensione nominale di impiego 500/690Vca; 250/500/750Vcc Potere di interruzione nominale Icu da10 a 100 kA, a secoda della taglia scelta Esecuzione terminali: Fissa, rimovibile, estraibile. Possibilità di fissaggio su guida DIN EN 50022 Vita meccanica min. da 10000 a 25000 manovre, a seconda della taglia Vita elettrica min. da 1500 a 8000 manovre, a seconda della taglia
Interruttori automatici. Tutti i circuiti e le utenze in MT e in BT saranno protetti contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti tramite interruttori automatici idonei all’impiego su mezzi rotabili ferroviari e con le seguenti caratteristiche: • comando di ripristino manuale; • custodie isolanti; • sganciatore magnetotermico o magnetoidraulico. Gli interruttori automatici principali utilizzati per convertitore servizi ausiliari, caricabatterie, batterie e pattini elettromagnetici, avranno contatti ausiliari per la segnalazione del loro intervento.
Interruttori automatici. Gli interruttori sono del tipo ad interruzione tramite ampolle in vuoto opportunamente dimensionate per ridurre il valore della chopping current e delle conseguenti sovratensioni. Il comando degli interruttori è del tipo ad energia accumulata a mezzo molle precaricate. Le manovre di chiusura ed apertura sono indipendenti dall’operatore in quanto basate sulla scarica delle molle del comando. Il comando è a sgancio libero e assicura l’apertura dei contatti principali anche se l’ordine di apertura viene dato dopo l’inizio di una manovra di chiusura. Tale comando è dotato di un dispositivo antipompaggio (antirichiusura) e di un dispositivo che consente il recupero dell’energia meccanica residua al termine della manovra di chiusura riutilizzandola per caricare le molle di apertura. Gli interruttori hanno le seguenti caratteristiche nominali: - tensione nominale 24 kV - corrente nominale 630 A - potere d’interruzione nominale: 16kA a 24kV - potere di chiusura nominale: 40 kA 24kV - corrente nominale di breve durata (1 sec.): 16kA a 24kV - sequenze di operazioni CO-15s-CO Gli interruttori automatici in vuoto sono corredati dei seguenti dispositivi ed accessori: - comando manuale sul fronte quadro - segnalazione meccanica di aperto e chiuso inserita nello schema sinottico riportato sul fronte quadro - contatti ausiliari Ogni unità interruttore è dotata di un sezionatore di linea lato cavi interbloccato con l’interruttore automatico. Il sezionatore può assumere una delle seguenti posizioni: - chiuso: il sezionatore realizza il collegamento tra i cavi di potenza e l’interruttore automatico - aperto: il sezionatore realizza il sezionamento dell’interruttore automatico Il sezionatore di linea ha le seguenti caratteristiche nominali: - tensione nominale 24 kV - corrente nominale 630 A - corrente nominale di breve durata per 1 sec. 16 kA a 24 kV La sicurezza è garantita da interbocchi che impediscono qualunque manovra errata. L’apertura e le chiusura del sezionatore possono avvenire solo quando l’interruttore automatico è in posizione di aperto. I sezionatori di linea sono corredati dei seguenti dispositivi ed accessori: - comando manuale sul fronte quadro - segnalazione meccanica di aperto e chiuso inserita nello schema sinottico riportato sul fronte quadro - contatti ausiliari I sezionatori di terra utilizzati nelle diverse unità del quadro in oggetto hanno il comando capace di garantire velocità di chiusura indipendente da quella dell’operatore. Il sezionatore può as...
Interruttori automatici. Gli interruttori automatici di sezionamento, comando e protezione dovranno essere del tipo modulare DIN a taratura fissa e montabili a scatto su profilato DIN 35 con gamma di tarature compresa tra 5 e 60A, magnetotermici con caratteristiche adeguate al circuito da proteggere, magnetotermici differenziali ad alta e bassa sensibilità, in grado di potere essere accessoriati con contatti ausiliari e bobine di apertura. Il potere di interruzione minimo richiesto è di 4,5 KA a 220V e di 6 KA a 380V ed in ogni caso il potere di interruzione non dovrà risultare inferiore al valore di corrente di corto circuito presunto nel punto di installazione; la loro costruzione dovrà essere rispondente alle norme CEI ed avere il contrassegno del Marchio Italiano di Qualità. Gli interruttori di tipo scatolato ( con attacchi posteriori od anteriori) dovranno essere adatti sia per il cablaggio in cavo che in barra. Le apparecchiature di sezionamento e protezione da usare sono specificate negli schemi elettrici; la ditta installatrice non potrà impiegare di sua iniziativa, sia nella realizzazione di singole alimentazioni di impianto che in quella di quadri elettrici, apparecchi di tipo modulare al posto di apparecchi di tipo scatolato aventi anche caratteristiche similari. In mancanza di dati precisi o di indeterminazioni progettuali la decisione sulla tipologia di apparecchi da usare dovrà essere concordata con la D.L. prima dell’inizio dei lavori. Di norma il cablaggio elettrico od il barraggio in ingresso all’interruttore dovrà essere collegato ai morsetti superiori e gli interruttori dovranno essere montati in modo che la manovra di apertura e chiusura avvenga con movimento verticale. Nel caso che gli interruttori di uno scomparto debbano essere montati con manovra di comando in senso orizzontale si dovrà fare in modo che la posizione di aperto e chiuso della stessa sia uguale per tutti compreso il generale di scomparto fatta eccezione per quelli aventi manovra del tipo rinviato a rotazione. Gli interruttori dovranno essere sempre installati entro appositi carpenterie o cassette di protezione rispettando le prescrizioni e le indicazioni del costruttore e le normative.
Interruttori automatici. Interruttori differenziali
Interruttori automatici. Interruttore automatico a protezione del compressore

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  • Processo decisionale automatizzato Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

  • AVVERTENZE È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l’offerta non potrà più essere ritirata. • Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata è possibile entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente Disciplinare, presentare una nuova offerta. • La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Disciplinare e negli altri atti di gara (Bando di gara, schema di Accordo Quadro, ecc.) con rinuncia ad ogni eccezione.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Monitoraggio Il Fornitore si impegna a fornire alla Xx.Xx.Xx. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti secondo le modalità di seguito indicate. I flussi dovranno essere inviati con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza. Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi: - lotto di riferimento - Codice Amministrazione contraente (riferimento alla codifica ministeriale) - codice prodotto; - data e quantitativo del dispositivo consegnato; - data e quantitativo eventuale apparecchiature consegnate a noleggio - numero e data dell’ordinativo di fornitura; - valore economico; - ogni altro eventuale dato utile a Xx.Xx.Xx. per svolgere l’attività di monitoraggio; Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati. Ogni file trimestrale dovrà essere nominato con la seguente regola: anno_trimestre_prodotto (esempio file del 4° trimestre del 2018 relativo al prodotto XXX assume come nome file: 2020_04_XXX).

  • Servizi aggiuntivi Unitamente al Servizio App Mobile e SDK e/o al Servizio Applicativi Saas, il Cliente potrà richiedere i servizi aggiuntivi disciplinati nei paragrafi che seguono.

  • Corrispettivo contrattuale Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo. Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti da Roma Capitale. Il corrispettivo contrattuale dovuto da Roma Capitale all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per il periodo di 48 mesi e per i periodi presuntivamente sopra indicati, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo. In sintesi l’importo complessivo presunto del Centro affidato con il presente accordo quadro viene così suddiviso comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € ……………. (…………), al netto dell’I.V.A. per un importo per pasto singolo stabilito in € (euro ) oltre IVA fino al numero massimo di 150 pasti/giorno suddiviso in; • quota fissa € oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%; • quota variabile € oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%. L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell’appaltatore all’impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui all’allegato capitolato potranno essere oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara e della normativa. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all’art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell’offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l’importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o costi diversi dalla quota posta a base del presente accordo quadro medesimo. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo la quota a base di gara e in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.