Tensione nominale Clausole campione

Tensione nominale. Alla sigla seguirà la citazione del numero della tabella CEI-UNEL, ove questa esista, e da eventuali indicazioni o prescrizioni complementari precisati.
Tensione nominale. Rated frequency : 50 Hz Frequenza nominale ARIA 30 - ARIA 50 Entrambi adatti a grandi ambienti come serre, palestre, stabilimenti produttivi con soluzioni di canalizzazione su più locali. Sia ARIA 30 che ARIA 50 sono dotate per default di uscite orientabili con diametro 20 cm. Camera di combustione estraibile per manutenzione e pulizia dei tubi di scambio.
Tensione nominale. Rated frequency : 50 Hz Frequenza nominale ARIA 30 - ARIA 50 Both are suitable for large environments such as greenhouses, gyms and production facilities with multiple-channel duct solutions. Both ARIA 30 and ARIA 50 are equipped by default with adjustable outputs with a diameter of 20 cm. Extractable combustion chamber for maintenance and cleaning of the exchange pipes. TECHNICAL DRAWING ARIA 30 A = Ø 100 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos superior B = Ø 200 mm Hot air output ARIA 50 A = Ø 150 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos superior
Tensione nominale. Corrente nominale (Inq) Natura della corrente Frequenza Grado di protezione Dopo l’installazione dei quadri l’impresa Appaltatrice sarà tenuta a fornire le verifiche previste dalle norme CEI 17-13/1 e CEI 23-51 e dovrà fornire un fascicolo tecnico, per ogni quadro elettrico realizzato, comprovante la rispondenza alle norme ad esso applicabili e la conformità dello stesso ai requisiti richiesti dall’allegato III del D.L.vo N° 626 del 25/11/96 per la marcatura CE. Le verifiche comprenderanno:
Tensione nominale. Rated frequency : 50 Hz Frequenza nominale EVA STAMPAGGI S.r.l. Xxx Xxx Xxxxx X.X. 00000 Xxxxxxx (XX) - XXXXX 18
Tensione nominale. 0,6/ 1 KV; Temperatura d’esercizio: 90° C; Temperatura di corto circuito: 250 °C fino alla sezione 240 mm2 (oltre 220 ° C); Massima temperatura d’immagazzinaggio: 40° C;

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  • Estensioni L'operatività della prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati: SMALL MEDIUM LARGE AUTOPIU'SICURA NON OPERATIVA ⚫ 2 giorni continuativi per indisponibilità dei pezzi di ricambio ⚫ 2 giorni continuativi nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse ⚫ 10 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere ⚫ 40 giorni continuativi a seguito di furto rapina toale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente ⚫ 20 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere ⚫ 60 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT SMALL MEDIUM LARGE FORMULA AUTO NON OPERATIVA In caso di erogazione dell'auto sostitutiva a seguito di furto o rapina totale, qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di erogazione della prestazione, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Struttura Organizzativa e riconsegnare il veicolo assegnato entro le 24 ore immediatamente successive al momento del ritrovamento. La prestazione opera anche nel caso di demolizione necessaria e conseguente al ritrovamento del veicolo in caso di furto o rapina totale, incendio totale del veicolo.

  • Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Xxxx'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

  • Modalità di presentazione della domanda Le domande sono presentate dai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti previo accordo, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, che attesti l’esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti, utilizzando l’apposita procedura telematica disponibile sul sito della Regione Liguria, nell’area tematica raggiungibile nella pagina “indice” della funzionalità “Comunicazioni Obbligatorie” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. • Le domande, con allegati in formato .pdf il verbale di accordo sindacale e la copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line accessibile nella pagina “indice” della funzionalità Comunicazioni Obbligatorie attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. • Successivamente, una volta inviata telematicamente la domanda, deve essere scaricata la ricevuta della domanda di CIGD proposta dal sistema stesso e inviata, unitamente alla fotocopia copia fronte-retro del documento d’identità in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. • La Regione Liguria istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. • La Regione Liguria può non concedere l’autorizzazione per mancanza dei requisiti richiesti. • La Regione Liguria predispone il relativo decreto di ammissibilità alla fruizione del trattamento di integrazione salariale in deroga che sarà pubblicato sul sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria. • Sarà data al datore di lavoro richiedente comunicazione dell’esito del procedimento tramite informazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato sull’istanza che dovrà pertanto essere costantemente letta e aggiornata. • Il datore di lavoro provvede altresì a indicare le ore di CIGD usufruite per ogni mese autorizzato, utilizzando la funzionalità “Rendicontazione Mensile delle CIG in deroga” disponibile nella pagina “indice” del sistema telematico delle “Comunicazioni On Line” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx, con l’avvertenza che in carenza non sarà possibile procedere alla liquidazione delle spettanze ai lavoratori. • La Regione Liguria istruisce le “Rendicontazioni Mensili delle CIG in deroga” secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. • La Regione Liguria invierà il successivo decreto di autorizzazione al pagamento delle indennità, predisposto mese per mese, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà ad erogare i trattamenti direttamente al lavoratore, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. • Il datore di lavoro provvede, tramite i sistemi informatici dell’INPS, alle attestazioni telematiche del numero di ore di sospensione fruite (modello SR41) per ogni lavoratore e per ogni mese. • L’INPS - Direzione Regionale della Liguria può negare o revocare l’autorizzazione a seguito di documentati motivi ostativi.

  • Estensioni di garanzia A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi: 1. Xxxxx derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere; 2. RC personale di tutti i dirigenti, funzionari, dipendenti, amministratori, collaboratori e/o incaricati, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o della carica, a terzi e a prestatori di lavoro; esclusi i danni patrimoniali provocati al Contraente. La Compagnia rinuncia all’azione di rivalsa, salvo il caso di dolo e colpa grave; 3. RC per i danni cagionati a terzi o alle cose di terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell’Assicurato, della cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività; 4. RC derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi o alle cose di terzi, compresi i dipendenti e le loro cose, causati dai pazienti assistiti dai centri gestiti dall’Assicurato; 5. RC derivante dalla partecipazione di xxxxxxx e visitatori alla vita ospedaliera della Contraente, e/o organizzazione di visite guidate di Xxxxx; 6. R.C. derivante all'Assicurato per danni a terzi e/o dipendenti causati dallo svolgimento di attività libero professionale del personale nell’ambito delle strutture in uso od autorizzate dall'Assicurato stesso. Resta impregiudicata la facoltà di rivalsa della Società nei confronti del sopracitato personale in caso di dolo e/o colpa grave; 7. RC derivante da ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto illecito verificatosi in relazione a tale specifica attività; 8. R.C per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell'assicurato (ivi compresi corsisti, stagisti, volontari e simili), della cui opera comunque lo stesso si avvale per lo svolgimento delle sue attività; 9. RC per le malattie contratte per cause di servizio dal personale; 10. RC ascrivibile all’Assicurato in qualità di “Datore di Lavoro” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08) (“Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”), nonché alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti preposti al controllo e all’osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto, incluse le squadre antincendio, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo e colpa grave nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice Penale. Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. Viene riconosciuta la qualifica di “Assicurato” anche al dipendente designato come “responsabile del servizio di protezione e prevenzione” per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell’art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994; 11. R.C. derivante per danni corporali conseguenti alla raccolta, distribuzione, trasfusione o all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati di pronto impiego e/o sostanze di origine umana, (tessuti cellule, organi etc.), nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze. Il contraente ha implementato procedure atte ad ottemperare ad ogni obbligo di legge previsto in merito al controllo preventivo del sangue in vigore al momento del fatto. Sono compresi in garanzia i danni da HIV e AIDS. L’assicurazione non comprende tuttavia le responsabilità che ai sensi del D.P.R. del 24/5/1988 n° 224 ricadono sui terzi produttori; 12. La garanzia si estende alla Responsabilità Civile per sperimentazioni autorizzate, ivi comprese le sperimentazioni no profit, effettuate su pazienti consenzienti e svolte in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, in via diretta o tramite istituti o soggetti appositamente convenzionati. E’ inteso che l’assicurazione non si estende alla responsabilità civile gravante sugli sponsor e sui committenti delle sperimentazioni; 13. RC per assistenza ospedaliera e ambulatoriale di qualsiasi ordine e tipo, compresa l’assistenza fuori dei nosocomi, nulla escluso né eccettuato; 14. RC derivante dall'esistenza e utilizzo da parte del personale di qualsiasi apparecchiatura ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi (compresi gli apparecchi a raggi x), concessa all’Assicurato in comodato od uso. Inoltre la garanzia si estende anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'impiego a scopi terapeutici e diagnostici di altre apparecchiature (ad esempio la TAC o la PET); l’assicurazione è prestata anche per la RC derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di apparecchi per emodialisi, compresa la distribuzione a domicilio (sub locazione) a scopo terapeutico per danni arrecati a terzi (compresi i sub locatari). Detta garanzia si estende al rischio derivante dalla manutenzione degli apparecchi dati in locazione sia essa effettuata da dipendenti della Contraente, sia da parte di tecnici specializzati, incaricati dalla Contraente;

  • TERMINI DI PRESCRIZIONE Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell’assicurazione della responsabilità civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il Risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo. In questo caso si applica l’art. 2952 del Codice Civile. Per le garanzie diverse dall’Assistenza in caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari hai l’obbligo interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul Por- tale Acquisti di RFI. Per partecipare alla gara, ciascun concorrente dovrà accedere con le proprie cre- denziali (user id e password) all’area “Mia Risposta” del Portale Acquisti ed elabo- rare le seguenti buste digitali: • BUSTA AMMINISTRATIVA (unica anche se si partecipa per più lotti), che dovrà contenere tutte le dichiarazioni e la documentazione al precedente punto D; • BUSTA OFFERTA TECNICA (una per ogni lotto per il quale si intende par- tecipare), che dovrà contenere a pena di esclusione, e nel rispetto delle indicazioni previste rispettivamente nell’allegato n. 5 “Contenuto offerta tecnica e Criteri di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche”, per il Lotto 1, nell’allegato n. 5bis per il Lotto 2 e nell’allegato 5ter per il Lotto 3, l’offerta tecnica, formulata mediante compilazione dell’Autodichiara- zione offerta tecnica (Allegati n. 0, x. 0xxx x x. 0xxx rispettivamente per i lotti n° 1, 2 e 3); • BUSTA OFFERTA ECONOMICA (una per ogni lotto per il quale si intende partecipare), che dovrà contenere: a) l’offerta economica, (per il lotto 1 allegato n. 2 – per il lotto 2 allegato n. 3 – per il lotto 3 allegato n. 4) compilata come di seguito precisato; b) dichiarazione a corredo offerta economica, da inserire in ciascun lotto per il quale si presenta offerta (allegato n. 2bis); c) dichiarazione costo sicurezza e manodopera, da inserire per ciascun lotto per il quale si presenta offerta (allegato n. 2ter), con indicazione dei costi specifici della sicurezza propri dell’azienda, nonché con indi- cazione per ciascuna figura professionale del CCNL applicato e del li- vello tariffario utilizzato; d) il CCNL applicato in azienda (in caso di concorrenti plurissoggettivi che utilizzano CCNL diversi, dovranno essere trasmessi tutti i CCNL appli- cati); e) uno specifico file .pdf, separato dall’offerta economica, contenente i giustificativi dell’offerta ritenuti più idonei, formulati preferibilmente utilizzando il modello “giustificativi dell’offerta” allegato n. 15 al pre- sente disciplinare. Tale file, da allegare nell’ottica di una maggiore col- laborazione e speditezza del procedimento di gara, verrà aperto e va- lutato dal RUP esclusivamente nell’ipotesi in cui si renda necessario provvedere alla verifica di anomalia; f) dichiarazione Segreti Tecnico – Commerciali ex Art. 53, comma 5, lett. a) D.Lgs. 50/2016, da compilare indicando gli eventuali documenti o parti di documenti da non ostendere, evidenziando l’eventuale ricor- renza di vincoli di riservatezza o di segretezza dei documenti presen- tati, puntualmente descritti e motivati, che limitino l’accesso di tutto o parte dei documenti, secondo quanto previsto nel punto O del pre- sente disciplinare. L’offerta tecnica e l’offerta economica, in ogni caso, dovranno essere sottoscritte digitalmente. Il certificato di firma digitale dovrà essere valido, a pena di esclusione per difetto di sottoscrizione, alla data di inserimento del documento stesso nel Portale Acquisti.

  • Risoluzione della convenzione Le parti concordano che il contratto possa essere risolto dall’ASL Salerno qualora l’Associazione: 1. commetta più di due infrazioni, ritenute gravi dall’ASL, in violazione delle clausole convenzionali; 2. si renda responsabile di frode amministrativa e contabile nei riguardi dell’ASL Salerno; 3. richieda o percepisca compensi dall’utente a fronte delle prestazioni erogate in convenzione; 4. sia responsabile di vicende gestionali che si ripercuotano sull’utenza e sul pubblico interesse; 5. eserciti, in occasione del servizio convenzionato, qualsivoglia attività pubblicitaria o di procacciamento, svolta con qualunque mezzo atto a procurare un profitto ovvero a offrire una qualunque attività di trasporto infermi, effettuata con qualsiasi mezzo; 6. non provveda tempestivamente, secondo quanto indicato al precedente articolo 3, alla sostituzione del veicolo indicato con un altro automezzo dotato di caratteristiche analoghe; 7. non provveda, in caso di indisponibilità del personale in servizio sull’automezzo, alla sua adeguata e tempestiva sostituzione; 8. ceda, in tutto o in parte, il servizio oggetto della presente convenzione, ovvero lo faccia eseguire per interposta persona o lo subappalti a terzi; 9. utilizzi per scopi personali o per qualsivoglia ragione le informazioni raccolte durante l’esecuzione del servizio in oggetto; 10. ometta di osservare gli obblighi di legge in materia di disciplina del lavoro, di trasparenza fiscale e di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa vigente. In tutti i casi predetti l’Azienda ha facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1456 CC, senza che l’Associazione possa sollevare eccezioni o pretendere risarcimenti di sorta o che occorrano adempimenti specifici quali citazione in giudizio, pronuncia del giudice o qualsiasi altra formalità all’infuori delle semplice notifica, a mezzo PEC e/o raccomandata A/R, del provvedimento di irrogazione della penale e/o della mera comunicazione di risoluzione del contratto. L’ASL Salerno, a seguito di circostanze sopravvenute, ovvero in caso di disposizioni regionali, nazionali od europee ostative al prosieguo del vincolo convenzionale, nonché al venir meno delle condizioni che hanno richiesto l’esternalizzazione del servizio in parola, quali, ad esempio, procedure di reclutamento di personale interno le cui unità assegnate sopperissero integralmente alle carenze di organico del predetto Presidio, procederà unilateralmente all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale in atto, prima della sua naturale scadenza.

  • MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA a) L’offerta di affitto costituisce a tutti gli effetti proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c. per un periodo di 60 giorni dalla sua presentazione. b) Gli interessati dovranno depositare la loro offerta presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Benevento, via Xxxxxxxx Xx Xxxx Benevento, e darne contestuale avviso al curatore a mezzo PEC all’indirizzo xxxx00.0000@xxx.xx. entro e non oltre le ore 12,00 del 12 gennaio 2015. c) Sulla parte esterna della busta contenente l’offerta dovrà essere apposta la dicitura "Offerta per l'affitto del complesso aziendale - Tribunale di Benevento - Fallimento 79/2014". d) Xxxx’offerta dovrà essere esplicitamente indicata la volontà di obbligarsi alla sottoscrizione del contratto estimatorio per i beni mobili del magazzino alle condizioni indicate nel bando e nello stesso contratto allegato. e) L’offerta dovrà contenere l’indicazione del valore offerto del canone annuo per l’affitto dell’azienda specificato in cifre e in lettere; f) L’offerta dovrà contenere l’obbligo di trasferire i dipendenti in forza della società fallita; g) L’offerta dovrà contenere un assegno circolare non trasferibile, a titolo di cauzione, intestato a "Curatela FALLIMENTO 79/2014", recante un importo pari ad almeno due mensilità del canone proposto ovvero euro 3.000,00 (tremila/00); h) L’offerta dovrà contenere l’indicazione degli istituti bancari ed delle compagnie assicurative disponibili al rilascio delle fidejussioni bancarie e delle polizze assicurative previste dal bando; i) Per le ditte individuali, allegare copia del documento di identità, codice fiscale del titolare, indicazione dello stato civile e il regime patrimoniale, nonché visura aggiornata del registro delle Imprese; j) Per le società allegare visura aggiornata del Registro delle Imprese e documento di identità del legale rappresentante; k) dichiarazione dell’offerente di aver preso visione dei luoghi e degli impianti e di averli ritenuti confacenti all'offerta, di ben conoscere il complesso aziendale da affittare, di aver attentamente visionato tutte le condizioni indicate nel bando visibile sui siti internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx, di non aver nulla da osservare.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Durata della convenzione 1. La presente convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, risultante dall’apposito verbale di attivazione che sarà sottoscritto tra l’istituto di credito e per l’Azienda dal Responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) o, su sua delega, dal Direttore dell’Esecuzione (di seguito DEC), con contestuale passaggio di consegne dal precedente Tesoriere, ove diverso dall’aggiudicatario. Qualora, allo scadere del termine previsto dalla convenzione, l’Azienda non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’istituto affidatario resterà obbligato, alle stesse condizioni previste dalla convenzione scaduta, per il tempo strettamente necessario a stipularne una nuova e comunque per un periodo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti: - previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di xxxxxxx; - vigenza del contratto; - avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del sevizio. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante. 3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall’Azienda, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Azienda fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.