Tensione nominale Clausole campione

Tensione nominale. Alla sigla seguirà la citazione del numero della tabella CEI-UNEL, ove questa esista, e da eventuali indicazioni o prescrizioni complementari precisati.
Tensione nominale. 0,6/ 1 KV; Temperatura d’esercizio: 90° C; Temperatura di corto circuito: 250 °C fino alla sezione 240 mm2 (oltre 220 ° C); Massima temperatura d’immagazzinaggio: 40° C;
Tensione nominale. Rated frequency : 50 Hz Frequenza nominale EVA STAMPAGGI S.r.l. Xxx Xxx Xxxxx X.X. 00000 Xxxxxxx (XX) - XXXXX 18
Tensione nominale. Rated frequency : 50 Hz Frequenza nominale ARIA 30 - ARIA 50 Entrambi adatti a grandi ambienti come serre, palestre, stabilimenti produttivi con soluzioni di canalizzazione su più locali. Sia ARIA 30 che ARIA 50 sono dotate per default di uscite orientabili con diametro 20 cm. Camera di combustione estraibile per manutenzione e pulizia dei tubi di scambio.
Tensione nominale. Rated frequency : 50 Hz Frequenza nominale ARIA 30 - ARIA 50 Both are suitable for large environments such as greenhouses, gyms and production facilities with multiple-channel duct solutions. Both ARIA 30 and ARIA 50 are equipped by default with adjustable outputs with a diameter of 20 cm. Extractable combustion chamber for maintenance and cleaning of the exchange pipes. TECHNICAL DRAWING ARIA 30 A = Ø 100 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos superior B = Ø 200 mm Hot air output ARIA 50 A = Ø 150 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos superior
Tensione nominale. Corrente nominale (Inq) Natura della corrente Frequenza Grado di protezione Dopo l’installazione dei quadri l’impresa Appaltatrice sarà tenuta a fornire le verifiche previste dalle norme CEI 17-13/1 e CEI 23-51 e dovrà fornire un fascicolo tecnico, per ogni quadro elettrico realizzato, comprovante la rispondenza alle norme ad esso applicabili e la conformità dello stesso ai requisiti richiesti dall’allegato III del D.L.vo N° 626 del 25/11/96 per la marcatura CE. Le verifiche comprenderanno:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.