Interventi ammissibili. 1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3 comprendono le seguenti tipologie: a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli; c) investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti; d) costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualita' e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; e) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo. 2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. 3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del tattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu' unita' produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario. 5. In caso di partecipazione di grandi imprese, i progetti devono includere la descrizione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto, ossia della situazione in assenza e in presenza di aiuti. A tal fine deve essere altresi' specificato quale situazione e' indicata come scenario controfattuale o progetto o attivita' alternative e fornita tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione di tale scenario. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non e' noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione puo' essere altresi' dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dall'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante. 6. In caso di partecipazione di grandi imprese o soggetti a notifica individuale, i progetti devono includere la dimostrazione che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovra costi netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine si dovra' dimostrare che l'importo dell'aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato, ad esempio, se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato. 7. Gli interventi devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti.
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Samples: Contratti Di Filiera, Contratti Di Filiera
Interventi ammissibili. 1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all'artall’art. 3 comprendono le seguenti tipologie:
a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
c) investimenti concernenti la trasformazione di prodotti pro- dotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati individua- ti nei provvedimenti;
d) costi per la partecipazione dei produttori di prodotti pro- dotti agricoli ai regimi di qualita' qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;
e) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricoloagri- colo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'artdall’art. 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione Com- missione del 25 giugno 2014.
3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato nell’allegato I del tattato sul funzionamento dell'Unione dell’Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti inve- stimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu' unita' più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.
5. In caso di partecipazione di grandi imprese, i progetti proget- ti devono includere la descrizione dell'effetto dell’effetto di incentivazione dell'aiutoincenti- vazione dell’aiuto, ossia della situazione in assenza e in presenza di aiuti. A tal fine deve essere altresi' altresì specificato quale situazione e' è indicata come scenario controfattuale o progetto o attivita' attività alternative e fornita tutta la documentazione documen- tazione necessaria alla dimostrazione di tale scenario. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individualeindivi- duale, quando non e' è noto uno specifico scenario controfattualecontro- fattuale, l'effetto l’effetto di incentivazione puo' può essere altresi' dimostrato altresì di- mostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dall'investimento dall’in- vestimento sulla base di un piano aziendale ex ante.
6. In caso di partecipazione di grandi imprese o soggetti sog- getti a notifica individuale, i progetti devono includere la dimostrazione che l'importo dell'aiuto l’importo dell’aiuto corrisponda ai sovra costi netti di attuazione dell'investimento dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale controfattua- le in assenza di aiuto. A tal fine si dovra' dovrà dimostrare che l'importo dell'aiuto l’importo dell’aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Cio' e' confermatoCiò è con- fermato, ad esempio, se l'aiuto l’aiuto non porta il tasso di rendimento ren- dimento interno (TRI) dell'investimento dell’investimento oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa dall’impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa dell’impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore set- tore interessato.
7. Gli interventi devono essere realizzati entro quattro quat- tro anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera fi- liera e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti.
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Samples: Contratti Di Filiera
Interventi ammissibili. 1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3 possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie:
a) : - investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
b) primaria (tabella “1A” dell’Allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2017); - investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
c) agricoli (tabella “2A” dell’Allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2017); - investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (tabella “3A” dell’Allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2017); - investimenti per la distribuzione e per la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (tabella “2A” dell’Allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2017). - investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari, non agricolicompresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei limiti individuati nei provvedimenti;
deffettuati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), e lettera c) costi per la partecipazione dei produttori del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di prodotti agricoli ai regimi di qualita' e misure promozionali Stato a favore dei prodotti agricoli;
e) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolofinalità regionale, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 31 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 651/2014 della Commissione del 25 17 giugno 2014.
3. Per gli - investimenti concernenti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del tattato Trattato sul funzionamento dell'Unione europeaeuropea effettuati da PMI, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili rinnovabili, effettuati da imprese di PMI che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal rispettivamente dagli articoli 17 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell’allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 ottobre 2017.
4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu' unita' produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.
5. In caso di partecipazione di grandi imprese, i progetti devono includere la descrizione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto, ossia della situazione in assenza e in presenza di aiuti. A tal fine deve essere altresi' specificato quale situazione e' indicata come scenario controfattuale o progetto o attivita' alternative e fornita tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione di tale scenario. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non e' noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione puo' essere altresi' dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dall'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.
6. In caso di partecipazione di grandi imprese o soggetti a notifica individuale, i progetti devono includere la dimostrazione che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovra costi netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine si dovra' dimostrare che l'importo dell'aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato, ad esempio, se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.
7. Gli interventi devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti.
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Samples: Bando Per Interventi Finanziari a Condizioni Agevolate