Spese non ammissibili. Non sono ammessi a rimborso le seguenti spese: - spese che non siano direttamente ed esclusivamente imputabili all’iniziativa o al progetto: non sono quindi finanziabili le spese di funzionamento neanche nel caso dell’utilizzo delle strutture e delle attrezzature del capofila o dei partners, in quanto carenti del requisito dell’esclusività; - spese di progettazione; - spese per l’acquisto di beni usati; - spese per l’acquisto di telefonia mobile, macchine fotografiche analogiche o digitali, lenti e obiettivi fotografici, monopattini e biciclette elettrici, droni, dispositivi indossabili (smartwatches, earphones etc); - microcredito; - spese di ristrutturazione o manutenzione ordinaria o straordinaria di beni immobili; - spese in conto capitale (che comportino aumento di patrimonio) e per acquisto di beni di valore unitario superiore a euro 516,46 IVA compresa o non indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto; - spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o dell’attività di volontariato; - compensi per prestazioni svolte dagli amministratori e dai soci, nonché da loro coniugi, parenti o affini, del proponente, dei partners e dei collaboratori; - spese per l’acquisto di schede SIM, abbonamenti e ricariche telefoniche; - spese per imposte e tasse, compresa l’imposta sugli intrattenimenti (SIAE), ove dovuta; - spese di rappresentanza (spese per beni o servizi erogati o distribuiti gratuitamente con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, somministrazione di alimenti o bevande destinati alla collettività); - spese per iscrizione a corsi, attribuzione di premi in denaro e assegnazione di borse di studio; - ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata ed esclusivamente riconducibile alla realizzazione del progetto, o priva di una specifica destinazione.
Spese non ammissibili. 1. Ai fini della rendicontazione non saranno considerate ammissibili tutte le spese diverse da quelle tassativamente indicate all’articolo 2.
Spese non ammissibili. Non costituiscono costi ammissibili:
Spese non ammissibili. 7.1 I beni e i servizi devono essere acquistati, o acquisiti nel caso di operazioni di leasing finanziario, da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. In particolare:
Spese non ammissibili. Articolo 9: Intensità dell’agevolazione Articolo 10: Divieto di cumulo
Spese non ammissibili. 1. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all’articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:
Spese non ammissibili. Non sono ammissibili al contributo, per i soggetti beneficiari, i costi relativi a: • spese di rappresentanza; • spese generali e di amministrazione o comunque qualsiasi spesa relativa al funzionamento ordinario del soggetto beneficiario; • spese di viaggio e di alloggio; • spese di personale.
Spese non ammissibili. A seconda dei casi: Oppure:
Spese non ammissibili. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: • Compensi per le cariche sociali degli amministratori (legale rappresentante e membri del consiglio di amministrazione); • Spese bancarie e interessi passivi e altri oneri finanziari (comprese le commissioni su interessi moratori e commissioni di massimo scoperto); • Erogazioni liberali proprie ad altri enti, pubblici o privati.
Spese non ammissibili. In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013 non sono ammissibili a contributo, i seguenti costi: • interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; • l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente; • imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (UE) n. 1305/2013 e nei regolamenti di esecuzione laddove è espressamente previsto che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto. Inoltre, in base all’art. 45 del Reg. (CE) n. 1305/2013, non sono ammissibili, nel caso di investimenti per l’acquisto di nuove macchine ed attrezzature (compresi i programmi informatici) attraverso un contratto di leasing con patto di acquisto, le spese connesse a tale contratto: garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc. Relativamente agli investimenti agricoli, inoltre, non sono ammissibili le seguenti voci di spesa: • acquisto di diritti di produzione agricola; • acquisto di diritti all’aiuto; • acquisto di animali; • acquisto di piante annuali e loro messa a dimora. In caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici (come descritti nell’art. 18, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili. Tali spese, rimangono non ammissibili nel caso la predetta misura venga attivata per operazioni legate all’introduzione di misure di prevenzione (misura 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni adeguamento/ripristino corpi idrici superficiali). In ogni caso, ai fini dell’individuazione delle spese non ammissibili, si applica quanto stabilito nel bando di evidenza pubblica della singola misura.