Spese non ammissibili. Non costituiscono costi ammissibili:
a) i costi relativi alla scrittura della sceneggiatura, allo sviluppo e all’acquisizione dei diritti dell’opera;
b) i costi relativi alla predisposizione del dossier di candidatura a bandi, incluso il presente;
c) i costi relativi alla promozione o distribuzione del prodotto finito;
d) i compensi per il personale dipendente residente in Xxxxxx-Romagna non iscritto alla "Guida alla Produzione del cinema e dell’audiovisivo" predisposta dalla Xxxxxx-Romagna Film Commission, fatto salvo il compenso per attrici, attori, generici, comparse, figurazioni e figurazioni speciali, tirocinanti residenti sul territorio regionale e per mansioni non previste dalla Guida alla Produzione citata;
e) le spese per l’acquisto di carburante;
f) i rimborsi spese;
g) le diarie del personale non residente;
h) le spese postali e telefoniche;
i) le spese relative a pedaggi autostradali o all’acquisto di titoli di viaggio;
j) i documenti di spesa con importi inferiori a 30,00 euro IVA esclusa;
k) le spese relative a prestazioni effettuate dal titolare, dai soci e da tutti coloro che ricoprono cariche sociali nell’impresa richiedente, se queste sono riferite alla gestione ordinaria;
l) le spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte dei coproduttori o di terzi finanziatori dell’opera;
m) le spese per generici servizi di produzione, fatto salvo il caso di servizi riferiti a specifiche fasi produttive, dettagliatamente descritti nei giustificativi;
n) qualsiasi forma di autofatturazione;
o) i contributi in natura (compresi i crediti professionali);
p) l’acquisto di beni strumentali durevoli (non si considerano beni durevoli gli hard disk/memorie di back-up e i dispositivi di stoccaggio del materiale);
q) i costi relativi a danni e indennizzi, multe e sanzioni;
r) le spese generali;
s) il compenso del produttore (producer fee).
Spese non ammissibili. In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013 non sono ammissibili a contributo, i seguenti costi: • interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; • l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevatoal di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente; • imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (UE) n. 1305/2013 e nei regolamenti di esecuzione laddove è espressamente previsto che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto. Inoltre, in base all’art. 45 del Reg. (CE) n. 1305/2013, non sono ammissibili, nel caso di investimenti per l’acquisto di nuove macchine ed attrezzature (compresi i programmi informatici) attraverso un contratto di leasing con patto di acquisto, le spese connesse a tale contratto: garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc. Relativamente agli investimenti agricoli, inoltre, non sono ammissibili le seguenti voci di spesa: • acquisto di diritti di produzione agricola; • acquisto di diritti all’aiuto; • acquisto di animali; • acquisto di piante annuali e loro messa a dimora. In caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici (come descritti nell’art. 18, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili. Tali spese, rimangono non ammissibili nel caso la predetta misura venga attivata per operazioni legate all’introduzione di misure di prevenzione (misura 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni adeguamento/ripristino corpi idrici superficiali). In ogni caso, ai fini dell’individuazione delle spese non ammissibili, si applica quanto stabilito nel bando di evidenza pubblica della singola misura.
Spese non ammissibili. Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi: - spese che non siano direttamente ed esclusivamente imputabili all’iniziativa o al progetto: non sono quindi finanziabili le spese di funzionamento neanche nel caso dell’utilizzo delle strutture e delle attrezzature interne per lo svolgimento delle attività, in quanto carenti del requisito dell’esclusività; - spese connesse a ristrutturazione di beni immobili; - spese in conto capitale (che comportino aumento di patrimonio); - spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato; - compensi per prestazioni svolte dagli amministratori e dai soci, nonché da loro coniugi, parenti o affini, del proponente, dei partners e dei collaboratori; - spese per l’acquisto di schede SIM e ricariche telefoniche; - spese per imposte e tasse, compresa l’imposta sugli intrattenimenti (SIAE); - spese di rappresentanza (spese per beni o servizi erogati o distribuiti gratuitamente con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, somministrazione di alimenti o bevande destinati alla collettività); - spese per iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio; - ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata ed esclusivamente riconducibile alla realizzazione del progetto o dell’iniziativa, o priva di una specifica destinazione.
Spese non ammissibili. 1. Ai fini della rendicontazione non saranno considerate ammissibili tutte le spese diverse da quelle tassativamente indicate all’articolo 2.
Spese non ammissibili. 1. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all’articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:
a) beni e servizi acquisiti da beneficiari del medesimo progetto;
b) apprendisti, corsi di formazione del personale, fatto salvo l’addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto;
c) beni immobili, impianti generali, opere edili, acquisto di arredi;
d) strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
e) operazioni di lease-back;
f) beni o materiali usati;
g) consulenze continuative o periodiche e connesse all’attività ordinaria dell’impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
h) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d’uso e manuali utente;
i) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
j) certificazione di qualità;
k) canoni di manutenzione e assistenza;
l) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
m) XXX e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
n) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
o) mancati ricavi determinati dall’utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto.
Spese non ammissibili. A seconda dei casi: Oppure:
Spese non ammissibili. Articolo 9: Intensità dell’agevolazione Articolo 10: Divieto di cumulo
Spese non ammissibili. Non sono ammissibili al contributo, per i soggetti beneficiari, i costi relativi a: • spese di rappresentanza; • spese generali e di amministrazione o comunque qualsiasi spesa relativa al funzionamento ordinario del soggetto beneficiario; • spese di viaggio e di alloggio; • spese di personale.
Spese non ammissibili. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: • Compensi per le cariche sociali degli amministratori (legale rappresentante e membri del consiglio di amministrazione); • Spese bancarie e interessi passivi e altri oneri finanziari (comprese le commissioni su interessi moratori e commissioni di massimo scoperto); • Erogazioni liberali proprie ad altri enti, pubblici o privati.
Spese non ammissibili. 1. Ai fini della rendicontazione, non sono ammissibili le spese relative al materiale informativo e promozionale, comunicazione e stampa. Tali spese non saranno rimborsate.