Interventi di conservazione Clausole campione

Interventi di conservazione. Gli interventi di conservazione sugli intonaci saranno sempre finalizzati alla massima tutela della loro integrità materica e alla predisposizione degli interventi opportuni a garantire la loro durata in futuro; l'Appaltatore dovrà pertanto evitare demolizioni, rimozioni e dismissioni tranne quando espressamente ordinato dalla D.L. e solo ed esclusivamente laddove gli intonaci, compiuti i dovuti accertamenti prescritti da progetto o indicati dalla D.L., risultino irreversibilmente alterati e degradati, per eccessiva perdita di capacità legante, inconsistenza, evidenti fenomeni di sfarinamento, decoesione e distacco. Le operazioni di intervento andranno pertanto effettuate nel massimo rispetto del manufatto e distinguendo in modo chiaro le parti eventualmente ricostruite. I materiali da utilizzarsi per l'intervento di conservazione dovranno essere accettati dalla D.L., possedere le maggiori caratteristiche di compatibilità fisica, chimica e meccanica con l'intonaco esistente ed il suo supporto, garantire adeguata durata e efficacia nei confronti delle patologie da umidità eventualmente riscontrate. Primariamente, dovranno essere compiute tutte le operazioni di preconsolidamento necessarie all’effettuazione delle opere di riadesione, ossia la stuccatura di bordi e punti di discontinuità, il bendaggio di consolidamento delle parti in fase di distacco e la posa di opportuni presidi. Compiuti gli accertamenti prescritti in merito alle condizioni di conservazione degli intonaci, e redatte le opportune mappature dettagliate delle parti sollevate e decoese (previa battitura manuale, indagine termografica e/o prospezioni ultrasoniche), gli interventi di consolidamento in profondità e riadesione dovranno consentire di ripristinare la condizione di adesività fra intonaco e supporto, sia esso la muratura o un altro strato di rivestimento, mediante l'applicazione o l'iniezione di una miscela adesiva che presenti le stesse caratteristiche dell'intonaco esistente o sia ad esso adeguatamente compatibile. La scelta dei prodotti da impiegarsi, del loro dosaggio e delle modalità di messa in opera dovrà essere compiuta valutando attentamente le caratteristiche del substrato e degli intonaci in opera, prestando particolare riguardo alla presenza di umidità nelle pareti, alla natura e al tenore dei sali solubili riscontrati, e alle caratteristiche degli intonaci in opera, siano essi quelli “originali” (fascia superiore delle pareti), siano quelli tardo ottocenteschi (fascia inf...
Interventi di conservazione. Gli interventi di conservazione sugli intonaci e sulle decorazioni saranno sempre finalizzati alla massima tutela della loro integrità fisico-materica; l'Appaltatore dovrà pertanto, evitare demolizioni, rimozioni e dismissioni tranne quando espressamente ordinato dalla D.L. e solo ed esclusivamente gli intonaci risultino irreversibilmente alterati e degradati, evidenziando eccessiva perdita di legante, inconsistenza, evidenti fenomeni di sfarinamento e distacco. Le operazioni di intervento andranno pertanto effettuate salvaguardando il manufatto e distinguendo in modo chiaro le parti eventualmente ricostruite. I materiali da utilizzarsi per l'intervento di conservazione dovranno essere accettate dalla D.L, possedere accertate caratteristiche di compatibilità fisica, chimica e meccanica con l'intonaco esistente ed il suo supporto.
Interventi di conservazione. Gli interventi di conservazione sugli intonaci e sulle decorazioni saranno sempre finalizzati alla massima tutela della loro integrità fisico-materica. L'Appaltatore dovrà pertanto, evitare demolizioni, rimozioni e dismissioni tranne quando espressamente ordinato dalla D.L. e solo ed esclusivamente gli intonaci risultino irreversibilmente alterati e degradati, evidenziando eccessiva perdita di legante, inconsistenza, evidenti fenomeni di sfarinamento e distacco. Prima di effettuare qualsiasi intervento su volte o pareti interne ed esterne intonacate, si dovrà procedere ad analisi stratigrafiche sugli intonaci da effettuarsi da parte di personale qualificato, al fine di individuare la presenza di decorazioni al di sotto degli strati superficiali. Solo in seguito all’accertamento dell’assenza di decorazioni o di intonaci antichi di pregio, in accordo con la D.L., potranno essere effettuati interventi di asportazione di porzioni di intonaco o di muratura. Le operazioni di intervento andranno pertanto effettuate salvaguardando il manufatto e distinguendo in modo chiaro le parti eventualmente ricostruite. I materiali da utilizzarsi per l'intervento di conservazione dovranno essere accettate dalla D.L., possedere accertate caratteristiche di compatibilità fisica, chimica e meccanica con l'intonaco esistente ed il suo supporto. Le modalità più idonee per la conservazione ed il consolidamento degli intonaci verranno concordati in corso d’opera, di volta in volta, con la D.L. e gli Organi di Tutela.
Interventi di conservazione. Tutti i serramenti che a insindacabile giudizio della D.L. andranno completamente recuperati e conservati, andranno rimossi e ricoverati in laboratorio per effettuare tutte quelle idonee operazioni di pulitura, stuccatura, revisione, trattamento, necessarie per garantirne un buon funzionamento ed una buona tenuta migliorandone quindi le caratteristiche prestazionali. Dovranno essere effettuate operazioni di restauro da parte di personale qualificato su: – serramenti esterni in legno a vetri di piccole, medie e grandi dimensioni lotto 8 secondo piano prospetto sud – ante oscuranti interne lotto 8 ultimo piano – portoncini esterni locale 5.2.1 e locale 8.3.7 Le operazioni di restauro dei suddetti manufatti in legno dovranno comprendere: analisi accurata dello stato di conservazione, comprendente la rimozione dei cardini, sverniciatura in dry streep con bisturi, paglietta e raschietti, con uso di metiletilchetone in assenza di sostanze caustiche controllando l'umidità del legno e ristabilizzandola in autoclave sottovuoto, carteggiatura e spazzolatura manuali, consolidamento ligneo, sostituzione di parti danneggiate o mancanti con inserti lignei della stessa essenza, disinfestazione mediante impregnanti e prodotti antixilofagi, muffe e umidità, carteggiatura e stuccatura, controllo della ferramenta originale, stesa di protettivo antiruggine a due riprese di finitura con pigmentazione a scelta della D.L., verniciatura del serramento e/o impregnazione in autoclave sottovuoto. Le vernici saranno a base di olii naturali e materie prime vegetali, con finitura satinata o lucida e/o a cera. Posa in opera, registrazione ed ogni altro onere occorrente. I vetri delle finestre saranno sostituiti, con vetrate antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinilbutirrale - spessore mm. 3+0.38+3, su campionatura a scelta della D.L., posati con mastice o nuovo regolo ferma-vetro.

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  • Periodo di conservazione I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

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  • Conservazione del posto Durante la malattia, il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeter- minato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corre- sponsione di quanto previsto agli art. 94 e 95 del presente contratto, salvo quanto disposto dal presente articolo. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle inden- nità di preavviso e di licenziamento. Il periodo di malattia viene distinto dal periodo di infortunio. Per anno solare si intendono 365 giorni computati o dalla data del primo episodio morboso o dalla data del licenziamento. Nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indetermi- nato ammalati o infortunati sul lavoro, la conservazione del posto fissata nel periodo massimo di 180 giorni dal presente articolo, sarà prolungata a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 180, alle seguenti condizioni: 1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche; 2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici; 3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa» sen- za retribuzione. l lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata R.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per la malattia o infor- tunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni. Ai fini del periodo di comporto, al raggiungimento del 150° giorno di malattia, l’azienda dovrà comunicare in forma scritta al lavoratore tale rag- giungimento. Per la comunicazione aziendale, ai fini dell’adempimento, verrà presa in considerazione la data di spedizione. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del presente articolo. Il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto. I lavoratori infortunati, in occasione di lavoro, o affetti da gravi patologie e/o sottoposti alle relative terapie, anche salvavita, non potranno essere li- cenziati anche qualora sia superato il periodo di conservazione del posto di lavoro. Tale periodo sarà di aspettativa senza retribuzione e il lavoratore non concorrerà a determinare il numero dei lavoratori occupati al fine dei vari istituti disciplinati dalla normativa in materia di lavoro. I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzio- ne della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la ne- cessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa1.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

  • Tempi di consegna Il tempo di consegna previsto per la soluzione proposta è di ……. giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Sito, come da studio di fattibilità in Annesso B. A conclusione della predisposizione della soluzione proposta, la consegna degli Spazi e dei relativi servizi accessori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, come da articolo 5 dell’Accordo, Dalla data di sottoscrizione di detto verbale decorrono i termini per il pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del presente Contratto di Sito secondo le modalità di fatturazione riportate nell’articolo 11 dell’Accordo

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori