Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza Clausole campione

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza. L’ARPA si riserva di non stipulare il contratto, ad aggiudicazione definitiva avvenuta, o di recedere dallo stesso qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni/accordi quadro Consip o convenzioni/accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso all’operatore economico non verrà riconosciuto alcun indennizzo, risarcimento o indennità altrimenti detta, ma esclusivamente il corrispettivo dei prodotti effettivamente consegnati fino alla data di esercizio del recesso stesso.
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza. L’ I.R.C.C.S. si riserva di non stipulare il contratto, ad aggiudicazione definitiva avvenuta, o di recedere dallo stesso qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni/accordi quadro Consip o convenzioni/accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. L’ I.R.C.C.S. si riserva, parimenti, di non stipulare il contratto, ad aggiudicazione definitiva avvenuta, o di recedere dallo stesso qualora accerti la disponibilità di altri strumenti di acquisto ai quali aderire che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. Per il recesso nulla sarà dovuta all’aggiudicataria, fatto salvo il pagamento di quanto effettivamente già erogato.
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza. L’ARPA si riserva di non stipulare il contratto, ad aggiudicazione definitiva avvenuta, o di recedere dallo stesso qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni/accordi quadro Consip o convenzioni/accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza. L’ARPA si riserva di non stipulare il contratto, ad aggiudicazione definitiva avvenuta, o di recedere dallo stesso qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni/accordi quadro Consip o convenzioni/accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso sarà riconosciuto esclusivamente l’importo per le forniture realmente ed utilmente rese a favore di ARPA, in considerazione del fatto che si tratta di accordo quadro non vincolante nei quantitativi. In sostanza, in caso di attivazione di convenzioni Consip ARPA si riserva semplicemente di non attingere più dagli accordo quadro, che, peraltro, come detto non sono per la stessa vincolanti.
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza. L’Università di Foggia si riserva di non stipulare il contratto, ad aggiudicazione definitiva avvenuta, o di recedere dallo stesso qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni/accordi quadro Consip o convenzioni/accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, per la determinazione del coefficiente Cai variabile da zero a uno, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell’offerta secondo la seguente scala: Coefficiente Cai assegnato 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di calcolo indicato nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.