Il recesso Clausole campione

Il recesso. (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)
Il recesso. La prima causa di estinzione del contratto di appalto è rubricata “recesso unilaterale del contratto”, anche in conseguenza del particolare ruolo che assume l’intuitus personae, in tale tipologia di contratti la possibilità del creditore committente di recedere dal contratto è più ampia di quanto non sia negli altri contratti in base alle regole comuni. L’art. 1671 c.c. consente la possibilità del recesso unilaterale anche in corso d’opera o durante la prestazione del servizio, a condizione195 che l’appaltatore sia tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, nonché del mancato guadagno. Altra giurisprudenza enfatizza il fatto che il recesso del committente dal contratto di appalto può essere esercitato in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto196 ed essere giustificato anche solo dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti d’inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l’iniziativa unilaterale del committente senza necessità di indagini sull’importanza e gravità dell’inadempimento197 le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall’appaltatore per l’inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso. 195 Cass. 13 luglio 1998, n. 6814 in Mass. Foro it. 1998, pag. 774 e Cass. 22 agosto 2002, n. 12368 in Rep. Foro it. 196 Cass. 30 marzo 1985, n. 2236, in Giust. Civ. 1986, I, pag. 511. 197 Cass. 30 marzo 1985, n. 2236, in Giust. Civ. 1986 I pag. 512. Il recesso è, dunque, una facoltà legittima, configurabile come il diritto potestativo di risolvere ex uno latere il contratto senza necessità di giustificazione alcuna, anche nel caso che ne sia iniziata l’esecuzione, in eccezione ai principi stabiliti dagli artt. 1372 e 1373 c.c.. Il recesso ad nutum del committente rappresenta l’esercizio di un diritto potestativo riservato alla libera determinazione del recedente198 e sottratto al controllo di terzi e dell’appaltatore, senza che assumano rilievo i motivi che lo hanno determinato199. In quanto diritto potestativo, l’appaltatore non può in nessun caso opporsi200 al diritto di recesso del committente. Il recesso, però, non può essere esercitato201 dopo che è stata proposta la domanda di risoluzione per inadempimento202, essendo stato innescato il procedimento di valutazione comparativa dei comportamenti delle parti non più arrestabile ad libitum mediante il recesso, soprattutto se nel giudizio l’appaltatore abbia a su...
Il recesso. Il recesso unilaterale dal contratto ad opera del committente nell'appalto è un istituto del diritto privato (art. 1671 cod. civ.), applicato anche nei contratti di lavori pubblici, con alcune peculiarità (art. 134 C). Il diritto del committente è esercitabile insindacabilmente e liberamente (ad nutum) in qualsiasi momento. Unica conseguenza onerosa per il committente di questa eccezionale facoltà, non prevista negli altri tipi di contratti, è necessariamente quella di tenere indenne l'appaltatore delle conseguenze della propria decisione. Questo indennizzo è ben determinato nel suo ammontare da parte della norma, che prevede il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti, nonchè di un indennizzo pari al decimo delle opere non eseguite (art. 134, comma 1 C). Tuttavia l'importo delle opere non eseguite non viene considerato per l'intiero, bensì diversamente: si prendono i quattro quinti del prezzo netto da ribasso di gara e da questo si detrae l'ammontare netto dei lavori eseguiti; sulla differenza si calcola il 10% di utile, costituente l'indennizzo (comma 2). Questo in ragione del fatto che l'amministrazione ha pur sempre il diritto di variare in meno le opere per un quinto del prezzo di contratto (art. 162, comma 1 R). Per l'appaltatore non è previsto alcuna facoltà di libero recesso, ma vi sono delle situazioni, di diversa natura, che consentono all'appaltatore la possibilità di liberarsi dal vincolo contrattuale, con effetti analoghi alla risoluzione. Si tratta di una sorta di tutela della posizione dell'appaltatore davanti a specifici inadempimenti del committente, che si concretizza in tre casi: - mancata stipulazione del contratto entro il termine stabilito (art. 11.9 C); - mancata consegna dei lavori entro il termine stabilito (art. 153.8 R); - protrazione della sospensione dei lavori oltre i termini stabiliti, che sono un quarto del tempo contrattuale o comunque sei mesi complessivi (art. 159.4 R). Solo nel primo dei tre casi, alla dichiarazione dell'appaltatore di volersi liberare del vincolo contrattuale, il committente nulla può opporre, mentre negli altri due, ove il committente si opponga, il contratto rimane in essere, ma all'appaltatore spetta un indennizzo, ovviamente da far valere mediante riserva.
Il recesso lo scioglimento
Il recesso. 1. Il contratto ha forza di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1527 2. Il recesso determinativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1529 3. Il recesso impugnativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1530 4. Il recesso penitenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1531 5. Il regime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1533 6. Il recesso convenzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1535 7. Gli effetti del recesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1538 8. Gli istituti affini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1539 9. L’abuso del diritto di recesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1540 10. Profili processuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1541
Il recesso. Il recesso da un contratto è disciplinato in via generale dall'articolo 1373 del codice civile il quale ammette che “se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”. La facoltà di recedere dunque di norma non è concessa; è ammessa solo nei casi in cui sia stata espressamente prevista dai contraenti o dalla legge.
Il recesso. Il regime del recesso è disciplinato all'art. 2, co. 1, lett. l) ed m) e diverge a seconda del periodo in cui il rapporto di lavoro sia interrotto. Il legislatore impone il “divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo”. È d'uopo ricordare, a tal riguardo, la sentenza della Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 00 novembre 1973, n. 169100, che, dichiarando in contrasto con il dettato della Carta l'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, (dal momento che non include gli apprendisti fra i destinatari della tutela sui licenziamenti) ha garantito agli apprendisti lo scudo normativo della giusta causa o del giustificato motivo in caso di licenziamento. Il rapporto può quindi concludersi se alla base del licenziamento vi sia un fatto che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto101oppure nel caso vi sia un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (ex art. 3 prima parte legge 15 luglio 1966, n. 604) o vi siano ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (ex art. 3 seconda parte legge 15 luglio 1966, n. 604). Il legislatore prosegue nella riscrittura della disciplina, prevedendo l'applicazione delle sanzioni, previste dalla normativa vigente in tema di licenziamenti privi di giustificazione, nel caso in cui l'apprendista venga licenziato senza giusta causa o giustificato motivo in costanza del periodo di formazione. In dottrina102vi sono dubbi sulla lettera della legge che obbliga alla
Il recesso. 1. Il recesso. Principi fondamentali 409 2. Struttura, funzioni e natura del recesso 411 3. Disciplina del recesso 413 4. Elementi accidentali nel recesso 416 5. Il preavviso e la giusta causa nel recesso 418 6. Il recesso legale 420 7. L’onerosità del recesso: multa e caparra penitenziale 421
Il recesso. A differenza della disdetta, il recesso (an- ch’esso negozio unilaterale recettizio) ha la funzione di determinare direttamente – a prescindere cioe` da una scadenza o dal di- niego di rinnovazione (disciplinato dalla leg- ge speciale) – la cessazione anticipata del rapporto negoziale, i cui effetti non si esten- dono pero` alle prestazioni pregresse, che re- stano acquisite. Il recesso puo` rinvenire la sua fonte in una disposizione pattizia o lega- le. In particolare, un’ipotesi di recesso ex lege e` quella prevista dall’art. 5, L. 3.5.1982, n. 203 sui contratti agrari, ove si riserva, incondizionatamente, tale facolta` al conduttore di fondi rustici. Si tratta dunque di un diritto potestativo che spetta indistin- tamente all’affittuario coltivatore diretto ed a quello capitalista, ma che viceversa, in dero- ga all’art. 1616 c.c., e` preclusa al locatore al quale spetta solo il rimedio della risoluzione per grave inadempimento.