Il recesso Clausole campione
Il recesso. (Art. 177 D.Lgs 209/2005)
Il recesso. (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)
Il recesso. Per i contratti finanziari il limite previsto dalla lettera g) non si oppone a clausole che consentono il recesso del professionista senza preavviso da un contratto di durata indeterminata qualora vi sia un valido motivo. Dunque il fornitore di servizi finanziari è ammesso al recesso senza preavviso qualora vi sia un valido motivo (non occorre dunque che ricorrano «gravi motivi», come per il professionista generico). Il punto 1., lettera j) indica come abusive le clausole che hanno per effetto di «autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso». Il punto 2., lettera b) così dispone: «la lettera j) non si oppone a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, il tasso di interesse di un prestito o di un credito da lui concesso o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari, a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare l'altra o le altre parti contraenti con la massima rapidità e che queste ultime siano libere di recedere immediatamente dal contratto; la lettera j) non si oppone neppure a clausole con cui il professionista si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di durata indeterminata, a condizione che gli sia fatto obbligo di informare con un ragionevole preavviso il consumatore e che questi sia libero di recedere dal contratto». Per quanto concerne banche, società di credito al consumo e altri intermediari finanziari la disposizione in esame va confrontata con l'art.118 del T.U., che consente lo ius variandi in termini xxxxxxxx.Xx previsione interna è però più restrittiva, perché limita lo ius variandi a «tassi, prezzi e altre condizioni», normalmente intese come condizioni xxxxxxxxxx.Xx Direttiva consente dunque lo ius variandi in misura più ampia del diritto interno. E NELL'ATTUAZIONE IN ITALIA Nel disegno di legge per la legge comunitaria 1994, nella versione approvata dalla Camera il 4aprile 1995, e oggi all'esame del Senato (3), l'attuazione della Direttiva è prevista mediante una novella al Codice civile, e così mediante l'inserimento degli artt.2062 bis-2062 septies. Rispetto alla Direttiva, la disciplina attuativa si caratterizza, in particolare, perché presenta due
Il recesso. 1. Il Comune di Alessandria (ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 / 2012) ha diritto di recesso dal contratto stipulato in attesa di convenzioni CONSIP nel caso in cui venissero attivate nuove convenzioni relative al servizio oggetto della presente gara e/o i parametri qualità/prezzo diventassero migliorativi rispetto a quelli del contratto di appalto e l'Appaltatore rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni.
2. Il Comune in qualunque momento può comunicare all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse.
3. A norma dell’articolo 1, comma 2, della Legge 392/1941, il Ministero della giustizia che subentra nei rapporti in corso, di cui è parte il Comune, ha facoltà di recesso dal presente contratto.
4. In caso di recesso anticipato l’Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, alla restituzione della cauzione definitiva, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
Il recesso. Introduzione 331
Il recesso. Il recesso da un contratto è disciplinato in via generale dall'articolo 1373 del codice civile il quale ammette che “se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”. La facoltà di recedere dunque di norma non è concessa; è ammessa solo nei casi in cui sia stata espressamente prevista dai contraenti o dalla legge.
Il recesso di XXXXXXX XX XXXX
Il recesso. Il regime del recesso è disciplinato all'art. 2, co. 1, lett. l) ed m) e diverge a seconda del periodo in cui il rapporto di lavoro sia interrotto. Il legislatore impone il “divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo”. È d'uopo ricordare, a tal riguardo, la sentenza della Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 00 novembre 1973, n. 169100, che, dichiarando in contrasto con il dettato della Carta l'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, (dal momento che non include gli apprendisti fra i destinatari della tutela sui licenziamenti) ha garantito agli apprendisti lo scudo normativo della giusta causa o del giustificato motivo in caso di licenziamento. Il rapporto può quindi concludersi se alla base del licenziamento vi sia un fatto che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto101oppure nel caso vi sia un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (ex art. 3 prima parte legge 15 luglio 1966, n. 604) o vi siano ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (ex art. 3 seconda parte legge 15 luglio 1966, n. 604). Il legislatore prosegue nella riscrittura della disciplina, prevedendo l'applicazione delle sanzioni, previste dalla normativa vigente in tema di licenziamenti privi di giustificazione, nel caso in cui l'apprendista venga licenziato senza giusta causa o giustificato motivo in costanza del periodo di formazione. In dottrina102vi sono dubbi sulla lettera della legge che obbliga alla
Il recesso. 1. Il recesso. Principi fondamentali 409
2. Struttura, funzioni e natura del recesso 411
3. Disciplina del recesso 413
4. Elementi accidentali nel recesso 416
5. Il preavviso e la giusta causa nel recesso 418
6. Il recesso legale 420
7. L’onerosità del recesso: multa e caparra penitenziale 421
Il recesso. A differenza della disdetta, il recesso (an- ch’esso negozio unilaterale recettizio) ha la funzione di determinare direttamente – a prescindere cioe` da una scadenza o dal di- niego di rinnovazione (disciplinato dalla leg- ge speciale) – la cessazione anticipata del rapporto negoziale, i cui effetti non si esten- dono pero` alle prestazioni pregresse, che re- stano acquisite. Il recesso puo` rinvenire la sua fonte in una disposizione pattizia o lega- le. In particolare, un’ipotesi di recesso ex lege e` quella prevista dall’art. 5, L. 3.5.1982, n. 203 sui contratti agrari, ove si riserva, incondizionatamente, tale facolta` al conduttore di fondi rustici. Si tratta dunque di un diritto potestativo che spetta indistin- tamente all’affittuario coltivatore diretto ed a quello capitalista, ma che viceversa, in dero- ga all’art. 1616 c.c., e` preclusa al locatore al quale spetta solo il rimedio della risoluzione per grave inadempimento.