Il recesso Clausole campione

Il recesso. (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)
Il recesso. Quando si parla di diritto di recesso è necessario fare una distinzione tra “recesso c.d. di pentimento” e recesso definito “di liberazione”.44 Il “recesso c.d. di pentimento” è un vero e proprio strumento di tutela introdotto dall’art. 14 della direttiva comunitaria, ma può essere ricondotto all’interno della categoria dello “ius poenitendi” già disciplinata nel Codice del consumo in materia di contratti di credito negoziati fuori dai locali commerciali o mediante tecniche di comunicazione a distanza.45 La ratio collegata all’introduzione della disposizione si ravvisa nella necessità di proteggere il consumatore dalle significative conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di un contratto di credito, concedendogli la possibilità di ripensare all’operazione, prima di essere definitivamente vincolato, affinché la decisione presa sia completamente razionale e consapevole.46 La disciplina comunitaria ha previsto a favore del consumatore che ci ripensa, entro un limitato intervallo temporale dalla stipulazione del contratto, il diritto di sciogliere il vincolo negoziale con efficacia ex tunc, sia per i contratti a tempo indeterminato che a termine. In particolare il termine stabilito dalla direttiva e recepito dall’art. 125-ter, comma 1, TUB, è di quattordici giorni dalla conclusione del contratto o se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1. Per la validità del recesso è sufficiente che la comunicazione sia inviata entro il suddetto termine. Per i contratti stipulati mediante tecniche di comunicazione a distanza il termine dev’essere calcolato secondo quanto previsto dall’art. 67-duodecies, comma 3, Cod. Cons. 44 XXXXXX, X. L’inderogabilità delle disposizioni della direttiva e il rapporto con la disciplina sulle clausole abusive. In: X. XX XXXXXXXXXX, a cura di, 2009a, cit., p. 177.
Il recesso. Il consumatore può vantare una forma particolare di tutela rappresentata dalla possibilità di recedere dal contratto sottoscritto. Al consumatore, una volta formalizzato il contratto, viene concessa la possibilità di fare un passo indietro, annullando il contratto. Al consumatore, cioè è fornita la possibilità di ripensarci e cambiare idea. Dall’altra parte, il professionista o l’impresa che hanno contrattato con il consumatore sono esposti al rischio che il consumatore possa tornare indietro e possa revocare la propria volontà contrattuale. Il consumatore, è in posizione di debolezza al momento della stipulazione del contratto, poiché quando egli è chiamato a stipulare è mosso da un bisogno, proprio per questo può essere che non abbia soppesato a sufficienza la propria determinazione di obbligarsi al pagamento del prezzo di un bene o di un servizio che, a posteriori, si scopre non confacente. Elemento essenziale del recesso è rappresentato dal termine entro il quale il consumatore può recedere dal contratto. Il legislatore fissa un termine abbastanza breve (alcuni giorni a partire dalla conclusione del contratto). Pur tuttavia, tale termine può essere dilatato in senso sanzionatorio: la mancanza di informazioni inidonee sulla possibilità di recedere allunga i tempi del recesso stesso. Viene posta una differenza in relazione alla fattispecie di contratto concluso a distanza e di contratti conclusi fuori dai locali commerciali. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre: - dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione oppure, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto; - dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto. Relativamente ai contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre: - per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti g...
Il recesso. D. lo scioglimento
Il recesso. 1. Il recesso. Principi fondamentali 409
Il recesso. 1. Il contratto ha forza di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1527
Il recesso. In caso di contratto a tempo indeterminato, il recesso dalla modalità di Lavoro Agile deve avvenire con un preavviso, che non deve essere inferiore a 30 giorni. Viene fatta eccezione per i lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/1999, per i quali il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di permettere una idonea e adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro, con riguardo alle specifiche esigenze di vita e di cura del lavoratore. In ogni caso, a fronte di un giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), che deve essere esplicitamente dichiarato da chi intende recedere dal contratto, il diritto di recesso può essere esercitato da ciascuno dei contraenti: prima della scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato, ovvero senza preavviso in caso di contratto a tempo indeterminato. Nell'accordo individuale e/o in quelli decentrati (di Secondo livello), potranno essere indicate le casistiche che costituiscono giustificato motivo e giusta causa di recesso ai sensi del presente articolo. Il datore di lavoro deve consegnare obbligatoriamente, una volta l'anno, al lavoratore in modalità agile ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una specifica informativa contenente i rischi generali e quelli connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. La formazione del lavoratore agile potrà avvenire, al pari degli altri lavoratori, in modalità telematica e "adistanza",ancheattraversoappositeconvenzioniconl'EnteBilateralediCategoriadiriferimentoperilc.c.n.l.applicatoalrapportodilavoro(ENBICSicurezzao ENBIMS Sicurezza).
Il recesso. La prima causa di estinzione del contratto di appalto è rubricata “recesso unilaterale del contratto”, anche in conseguenza del particolare ruolo che assume l’intuitus personae, in tale tipologia di contratti la possibilità del creditore committente di recedere dal contratto è più ampia di quanto non sia negli altri contratti in base alle regole comuni. L’art. 1671 c.c. consente la possibilità del recesso unilaterale anche in corso d’opera o durante la prestazione del servizio, a condizione195 che l’appaltatore sia tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, nonché del mancato guadagno. Altra giurisprudenza enfatizza il fatto che il recesso del committente dal contratto di appalto può essere esercitato in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto196 ed essere giustificato anche solo dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti d’inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l’iniziativa unilaterale del committente senza necessità di indagini sull’importanza e gravità dell’inadempimento197 le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall’appaltatore per l’inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso. 195 Cass. 13 luglio 1998, n. 6814 in Mass. Foro it. 1998, pag. 774 e Cass. 22 agosto 2002, n. 12368 in Rep. Foro it. 196 Cass. 30 marzo 1985, n. 2236, in Giust. Civ. 1986, I, pag. 511. 197 Cass. 30 marzo 1985, n. 2236, in Giust. Civ. 1986 I pag. 512. Il recesso è, dunque, una facoltà legittima, configurabile come il diritto potestativo di risolvere ex uno latere il contratto senza necessità di giustificazione alcuna, anche nel caso che ne sia iniziata l’esecuzione, in eccezione ai principi stabiliti dagli artt. 1372 e 1373 c.c.. Il recesso ad nutum del committente rappresenta l’esercizio di un diritto potestativo riservato alla libera determinazione del recedente198 e sottratto al controllo di terzi e dell’appaltatore, senza che assumano rilievo i motivi che lo hanno determinato199. In quanto diritto potestativo, l’appaltatore non può in nessun caso opporsi200 al diritto di recesso del committente. Il recesso, però, non può essere esercitato201 dopo che è stata proposta la domanda di risoluzione per inadempimento202, essendo stato innescato il procedimento di valutazione comparativa dei comportamenti delle parti non più arrestabile ad libitum mediante il recesso, soprattutto se nel giudizio l’appaltatore abbia a su...
Il recesso. Il recesso da un contratto è disciplinato in via generale dall'articolo 1373 del codice civile il quale ammette che “se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”. La facoltà di recedere dunque di norma non è concessa; è ammessa solo nei casi in cui sia stata espressamente prevista dai contraenti o dalla legge.