Invenzioni e design Clausole campione

Invenzioni e design. Le invenzioni fatte e il design creato dalla collaboratrice/dal collaboratore nell’e- sercizio delle sue funzioni e nell’adempimento d’obblighi contrattuali o alla cui realizzazione essa/egli ha collaborato appartengono a Swisscom. Ciò vale indi- pendentemente dal momento e dal luogo in cui è stata svolta l’attività d’inven- zione, come pure indipendentemente dal diritto di protezione dell’invenzione o del design. Swisscom ha in ogni momento il diritto di modificare o di ampliare le invenzioni, il design o qualsiasi altra idea d’ordine tecnico delle collaboratrici e dei collaboratori. Mediante la stipulazione del CIL, Swisscom si riserva il diritto di acquistare e di impiegare le invenzioni e il design che la collaboratrice/il collaboratore ha realiz- zato nell’esercizio delle sue funzioni, ma non nell’adempimento d’obblighi con- trattuali. In tal caso la collaboratrice/il collaboratore deve informare per iscritto Swisscom. Swisscom comunica alla collaboratrice/al collaboratore per iscritto entro sei mesi se intende liberare o no l’invenzione o il design da tutti i vincoli. Se l’invenzione o il design non è svincolato, Swisscom deve versare alla collabora- trice/al collaboratore un’adeguata indennità speciale. Per fissare quest’inden- nità si deve tener conto di tutte le circostanze e di tutte le caratteristiche relative all’invenzione o al design, in particolare del suo valore economico, della parteci- pazione di Swisscom alla sua realizzazione, del ricorso a personale ausiliario e a dispositivi aziendali, come pure delle spese sostenute dalla collaboratrice/dal collaboratore e della funzione che quest’ultima/o esercita all’interno dell’a- zienda. La collaboratrice/Il collaboratore può rivolgersi ai responsabili interni della gestione dei brevetti di Swisscom in caso di domande relative alle inven- zioni e design. La collaboratrice/Il collaboratore è tenuta/o a fornire le indicazioni necessarie per la protezione del brevetto e del design e ad adempiere alle formalità anche dopo la fine del rapporto di lavoro. Swisscom rifonde gli eventuali costi e versa un’adeguata indennità per la perdita di guadagno.

Related to Invenzioni e design

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).