Valore economico Clausole campione

Valore economico. Il valore stimato dell’appalto è stabilito in € 4.855.385,64, IVA esclusa (tale importo include il monte retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse che opereranno in somministrazione, inclusa la commissione a remunerazione del servizio prestato dall’agenzia aggiudicataria nonché della prestazione di tutti i servizi connessi quali l’attività di ricerca, la selezione, la formazione e la gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione). Detto importo ha carattere presuntivo, in quanto il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione, e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell’ambito dei singoli Ordini di Somministrazione che saranno emessi sulla base dell’effettivo bisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale di AFOL Metropolitana, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro. In presenza di tali limitazioni, pertanto, l’Agenzia di Somministrazione non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento, qualora le venga richiesto di svolgere il servizio per un budget anche inferiore a quello sopra indicato. L’importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il Committente, atteso che l’importo globale “effettivo” erogato del contratto sarà quantificato solo a seguito dell’emissione dei singoli Ordini di Somministrazione. La percentuale di profitto offerta dall’Appaltatore per la realizzazione del servizio si intende liberamente determinata da parte dell’appaltatore in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Essa si intende pertanto fissa ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualsiasi eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale, ad eccezione della eventuale variazione del costo del lavoro determinato dai CCNL di riferimento e/o in funzione della posizione assicurativa Inail di riferimento. I buoni pasto, laddove dovuti, saranno erogati direttamente da AFOL Metropolitana.
Valore economico. Il valore complessivo dell’Accordo Quadro è di € 26.000.000,00 al netto dell’IVA, di cui € 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il valore economico delle singole forniture sarà riportato in ciascun Contratto Applicativo. La stima dei costi relativi agli oneri della sicurezza è stata condotta considerando le attività contrattualmente previste per l’intera durata dell’Accordo Quadro. Tali costi verranno integralmente riconosciuti nell’ambito del solo primo contratto applicativo, ma null’altro sarà dovuto all’Appaltatore in caso di sottoscrizione di ulteriori contratti applicativi. Gli importi offerti dall’operatore economico in sede di gara sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata dell’A.Q., salvo quanto disposto in materia di revisione prezzi di cui all’art. 28.2 del presente Capitolato. Qualora dovessero manifestarsi particolari esigenze tecniche assolutamente imprevedibili o dovessero intervenire delle modifiche normative che richiedano un adeguamento dei beni acquistati, la Stazione Appaltante, ove richiederà tali adeguamenti, provvederà a ristorare l’Appaltatore con l’equo compenso che discenderà da specifica perizia di variante. Il ribasso che l’operatore economico offrirà in sede di gara sarà da considerarsi unico sia per le forniture che per tutte le prestazioni accessorie contrattualmente previste. Si pone in evidenza che: 1) l’importo massimo indicato per l’Accordo Quadro non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante; pertanto, la stessa null’altro dovrà all’Appaltatore in caso di sottoscrizione di contratti applicativi e di relativi atti aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a detto importo nel periodo di validità dell’Accordo Quadro, se non le somme per le prestazioni effettivamente rese e conformi alle obbligazioni assunte; 2) le quantità effettive da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza del già menzionato importo massimo, in base ai contratti applicativi e ai relativi atti aggiuntivi. È fatta salva la facoltà del Comune di Napoli di esercitare l’opzione del quinto d’obbligo come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.
Valore economico. L’importo economico di quanto previsto nei precedenti punti da 5.1 a 5.5 non potrà superare i 118.000 euro. L’importo sopraindicato, al netto del ribasso applicato dal soggetto offerente, deve intendersi come corrispettivo massimo complessivo dell'intero incarico. Tale importo è da intendersi al netto di IVA. L’importo indicato nell’offerta sarà inoltre da intendersi comprensivo di ogni costo accessorio si renda necessario per la realizzazione delle attività sopra indicate (ad esempio spese di viaggio e trasferta per eventuali incontri tecnici).
Valore economico a. Rilevanza – valore totale e medio dei contratti di fornitura stipulati e dei servizi erogati agli utenti
Valore economico. L’importo posto a base di gara per l’Accordo Quadro relativo al lotto funzionale n. 1 è pari a euro 6.628.250,13, (seimilioniseicentoventottomiladuecentocinquanta/13), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 140.607,50 (centoquarantamilaseicentosette/50), oltre IVA e altre somme a disposizione della Stazione Appaltante. L’importo posto a base di gara per l’Accordo Quadro relativo al lotto funzionale n. 2 è pari a euro 6.336.515,84 (seimilionitrecentotrentaseimilacinquecentoquindici/84), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 134.392,50 (centotrentaquattromilatrecentonovantadue/50), oltre IVA e altre somme a disposizione della Stazione Appaltante. Il valore economico delle singole forniture sarà riportato in ciascun Contratto Applicativo. La stima dei costi relativi agli oneri della sicurezza è stata condotta considerando le attività contrattualmente previste per l’intera durata dell’Accordo Quadro. Gli importi offerti dall’operatore economico in sede di gara sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata dell’A.Q., salvo quanto disposto in materia di revisione prezzi di cui all’art. 26.2 del presente Capitolato SpecialeParte Generale. Qualora dovessero manifestarsi particolari esigenze tecniche assolutamente imprevedibili o dovessero intervenire delle modifiche normative che richiedano un adeguamento dei beni acquistati, la Stazione Appaltante, ove richiederà tali adeguamenti, provvederà a indennizzare l’Appaltatore con l’equo compenso che discenderà da specifica perizia di variante. Il ribasso che l’operatore economico offrirà in sede di gara sarà da considerarsi unico sia per le forniture che per tutte le prestazioni accessorie contrattualmente previste. Si pone in evidenza che: 1) l’importo massimo indicato per l’Accordo Quadro non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante; pertanto, la stessa null’altro dovrà all’Appaltatore in caso di sottoscrizione di contratti applicativi e di relativi atti aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a detto importo nel periodo di validità dell’Accordo Quadro, se non le somme per le prestazioni effettivamente rese e conformi alle obbligazioni assunte; 2) le quantità effettive da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza del già menzionato importo massimo, in base ai contratti applicativi e ai relativi atti aggiuntivi. È fatta salva la facoltà del Comune di Napoli di esercitare l’opzione del quinto d’obbligo come previsto dal ...
Valore economico retta individuale mensile (tariffa famiglie + corrispettivo a carico Amministrazione Comunale) max punti 40 I punteggi relativi alla retta sono attribuiti per mezzo della seguente formula: P = (Ba - Pi) / (Ba – Pmin) x 40 Dove: P = punteggio dell’offerta in esame arrotondato alle prime due cifre decimali Ba = retta a base di gara 40 Pi = retta offerta dal concorrente Pmin = retta minima offerta Le proposte dei concorrenti che nella valutazione degli elementi tecnico qualitativi non abbiano raggiunto un minimo di 40 punti, saranno escluse dalla gara e dell’esclusione sarà data comunicazione al concorrente interessato. L’Amministrazione non procederà ad alcuna aggiudicazione per quelle offerte che complessivamente non abbiano raggiunto un punteggio minimo complessivo di 70 punti. Nella formulazione dell’offerta economica la ditta deve tenere conto che il valore B1 rappresenta la retta individuale mensile di riferimento alla quale il concessionario si impegna ed erogare il servizio. Retta individuale mensile di riferimento data da: - tariffa incassata direttamente dalla famiglia + il corrispettivo erogato dall’Amministrazione Comunale fino alla concorrenza dell’importo totale della retta sulla base della percentuale di partecipazione alla spesa, determinata dall’Amministrazione Comunale medesima nei documenti di programmazione economica e nei documenti di regolamentazione dei servizi a domanda individuale. Ad oggi, per l’erogazione del servizio nido “Xxxxx Xxx” la spesa a carico dell’Amministrazione Comunale è di € 433.702,00 pari al 70,61 % di copertura delle spese annue sostenute. La determinazione di 800 € quale retta a base di gara è stata individuata a fronte di 120 bambini nelle diverse fasce di età. Qualora si verifichi la circostanza che le iscrizioni non raggiungano le 80 unità complessive per anno scolastico, l’Amministrazione Comunale riconosce al Concessionario la differenza economica che si determina fra quanto percepito in funzione del numero delle iscrizioni e quanto si sarebbe percepito con 80 iscrizioni. Si precisa che il confronto economico sopra descritto viene comunque effettuato avuto riguardo al valore della retta, per 120 iscritti per 10 mesi, valore così come risultante in sede di gara. Quanto sopra viene sintetizzato nella seguente formula: (Retta offerta a fronte di 120 iscritti x 80 unità) – (Retta offerta x il numero di iscritti e frequentanti effettivi) Inoltre la ditta offerente deve tenere conto del contributo che l’Amministrazi...
Valore economico. Il valore economico presunto del servizio per un anno è stimato in € 90.000,00 (≠novantamila/00≠); il valore complessivo dell’appalto comprensivo dell’eventuale rinnovo per un ulteriore anno ammonta ad € ≠360.000,00≠ (euro ≠Trecentosessantamila/00≠) al netto di Irap e dell’Iva di legge, calcolato sulla sola quota inerente il margine di agenzia (mark-up) pari al 9% (Novepercento/00), da intendersi quale utile massimo percepibile dall’agenzia somministrattrice, applicato al costo mensile del personale somministrato come risultante dalla retribuzione lorda mensile prevista dal vigente CCNL del comparto Fondazioni Lirico Sinfoniche, distinta per inquadramento e livello (vedasi Capitolato Speciale e relativo allegato 1 “Tabellare Amministrativi e Tecnici). L’operatore economico dovrà pertanto formulare, in sede di offerta economica di cui all’art. 16 del Disciplinare di Gara, un’offerta a ribasso rispetto alla quota di mark-up massimo percepibile (9%). La stima dell’importo è stata costruita considerando la spesa che FAV ha sostenuto per i servizi analoghi nei tre anni precedenti alla pubblicazione del presente bando. L’importo di cui sopra è da intendersi a carattere presuntivo e non vincola la Fondazione nei confronti dell’aggiudicatario, stante la natura meramente eventuale del fabbisogno di FAV. Xxxxxxx riconosciute al Somministratore solo le giornate e ore di lavoro effettivamente lavorate.
Valore economico. Il corrispettivo minimo mensile per la sub concessione di ciascuno stallo auto è di € 90,00 (euro novanta/00) oltre IVA e di € 600,00 mensili oltre IVA per l’ufficio.
Valore economico. L’ammontare xxxxxxx xxxxx erogabile a titolo di premio di risultato, articolato per il triennio di vigenza, è concordato dalle Parti nei seguenti importi lordi pro-capite: Euro 1.150,00 (millecentocinquanta) per l’anno 2013 Euro 1.225,00 (milleduecentoventicinque) per l’anno 2014 Euro 1.300,00 (milletrecento) per l’anno 2015 Gli importi così identificati saranno calcolati, per gli indicatori/fattori a carattere collettivo, sul livello parametrale medio societario verificato al 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione del premio e liquidati secondo i criteri e le modalità indicate nel precedente specifico capitolo. Gli importi stessi saranno individualmente attribuiti utilizzando la scala parametrica definita nel Contratto Collettivo Aziendale. Per il personale cui si applica il Contratto Unico di Settore Elettrico, l’ammontare massimo annuo erogabile sarà riferito alle quote individuate a tale titolo dal Premio di Risultato di Gruppo Acea. In caso di mancato rinnovo di quest’ultimo, la massa salariale erogabile per il personale in argomento sarà pari ad Euro 1800,00 per l’anno 2013, calcolata sul parametro medio di Area Contrattuale a livello di Gruppo, verificato al 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione del premio.

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  • Conto economico Nota Integrativa. Ai suddetti documenti di sintesi segue il rendiconto redatto per la fase di accumulo. Non si è resa necessaria la redazione del rendiconto per la fase di erogazione, poiché il Fondo nell'esercizio in esame non ha erogato direttamente prestazioni in forma di rendita. Stante la struttura multicomparto, sono stati redatti distinti rendiconti per ciascun comparto; i rendiconti sono composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il bilancio di esercizio del Fondo Pensione Alifond è assoggettato a revisione contabile.

  • Trattamento economico 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. 2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. 2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. 2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.

  • Oneri economici 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la pubblicazione sul TDH e per la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell’Aderente.

  • OFFERTA ECONOMICA La busta dell’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni seguenti, e d e v e e s s e r e redatta utilizzando preferibilmente la Scheda C allegata al presente disciplinare. Come specificato al punto precedente l’offerta deve essere contenuta in una busta recante esternamente i dati dell’Impresa partecipante e la scritta “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa singola/consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE/ di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006, deve altresì essere datata e recare marca da bollo da €. 14,62. Tale dichiarazione, redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, dovrà contenere l’indicazione della percentuale di ribasso della offerta, nonché dell’oggetto dell'appalto con il relativo importo a base d’asta. Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di tre cifre decimali dopo la virgola. La suddetta percentuale di ribasso dovrà essere indicata in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. La mancanza della sottoscrizione e dell’oggetto dei lavori comporterà la nullità dell’offerta. A. di offrire un prodotto rispondente a tutto quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto; B. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali;

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • DISCIPLINA ECONOMICA Art. 26 Anticipazione del prezzo ......................................................................................................................... Art. 27 Pagamenti in acconto .............................................................................................................................. Art. 28 Pagamenti a saldo....................................................................................................................................

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO