Common use of IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ad esempio per le seguenti fattispecie: - cessione del contratto. - inosservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto. - impiego di personale non dipendente dall’aggiudicatario. - inadempienze che comportino disfunzioni particolarmente gravi al servizio - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi - reiterata fraudolenta indicazione in fattura di un numero di pasti eccedente la quantità effettivamente erogata - interruzione non motivata né giustificata del servizio - applicazione di n° 3 penali per una stessa violazione nell’arco del periodo di vigenza contrattuale - ulteriore penalità applicata all’aggiudicatario dopo la comminazione di n° 6 penalità complessive - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto, delle condizioni igieniche e delle caratteristiche merceologiche - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’Impresa - reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti il piano di autocontrollo ai soggetti incaricati dei controlli di conformità - gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà comunale - mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti di cui al DPR 62/2013 ed del codice speciale di comportamento del Comune di Lavagna Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto previa diffida con la quale venga imposto all'appaltatore un termine per l'adempimento non inferiore a giorni 15 dalla sua ricezione; decorso inutilmente detto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto. La risoluzione del contratto non pregiudica la possibilità per l’Amministrazione Comunale di attivare le opportune azioni di risarcimento per i danni subiti. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà comunque risolto di diritto nei seguenti casi: · mancata assunzione del servizio dalla data stabilita, previa costituzione in mora; · sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a tre giorni scolastici; · quando l’appaltatore si trovi in stato di insolvenza; · episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, contestati ed accertati all’I.A secondo le norme vigenti in materia. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata o pec, con la quale il Comune dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull’impresa aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. La risoluzione del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto, all’appaltatore cui verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle prestazioni rese sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni. L’appaltatore potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno causato la risoluzione del contratto.

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IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono cheIl mancato rispetto, oltre da parte del concessionario e/o del concedente, di quanto pattuito o delle disposizioni degli organi di vigilanza, o l’inosservanza di norme contenute in leggi o regolamenti, darà facoltà alla parte adempiente di inviare una diffida ad adempiere all’altra parte, a quanto è genericamente previsto dall’artmezzo di lettera raccomandata a./.p.e.c. 1453 del Codice Civile per i casi entro il termine essenziale ed inderogabile di inadempimento alle obbligazioni contrattualigg 15 dal ricevimento di tale comunicazione, il Comune concessionario e/o il concedente dovranno fornire le opportune spiegazioni e se del caso prendere i provvedimenti necessari. Trascorso tale periodo senza che nulla sia avvenuto potrà dichiarare la essere intrapresa l’azione di risoluzione della concessione, con conseguente obbligo della parte inadempiente di liquidare tutti i danni subiti alla parte adempiente. Per quanto attiene ad inadempimenti del concessionario, l’intero contratto per inadempimento dell'appaltatore, è risolvibile ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, ad esempio per le seguenti fattispecie: - cessione nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del contratto. concessionario nell’esecuzione delle prestazioni affidate; - inosservanza nel caso di sospensione unilaterale dell’attività durante i periodi di apertura del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto. - impiego di personale non dipendente dall’aggiudicatario. - inadempienze che comportino disfunzioni particolarmente gravi al servizio - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi - reiterata fraudolenta indicazione in fattura di un numero di pasti eccedente la quantità effettivamente erogata - interruzione non motivata né giustificata del servizio - applicazione di n° 3 penali per una stessa violazione nell’arco del periodo di vigenza contrattuale - ulteriore penalità applicata all’aggiudicatario dopo la comminazione di n° 6 penalità complessive - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto, delle condizioni igieniche e delle caratteristiche merceologiche - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’Impresa - reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti il piano di autocontrollo ai soggetti incaricati dei controlli di conformità - gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà comunale - mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti di cui al DPR 62/2013 ed del codice speciale di comportamento del Comune di Lavagna Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto previa diffida con la quale venga imposto all'appaltatore un termine per l'adempimento non inferiore a giorni 15 dalla sua ricezione; decorso inutilmente detto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto. La risoluzione del contratto non pregiudica la possibilità per l’Amministrazione Comunale di attivare le opportune azioni di risarcimento per i danni subiti. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà comunque risolto di diritto nei seguenti casi: · mancata assunzione del servizio dalla data stabilita, previa costituzione in mora; · sospensione, anche parziale, del servizio comprensorio per un periodo superiore a 3 giorni anche non consecutivi, fatte salve cause di forza maggiore o diverse disposizioni impartite dal Direttore di Esercizio dell’impianto; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto (laddove non espressamente consentito); - nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale; - nel caso di irreperibilità del concessionario o del suo rappresentante; - nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza del concessionario comporti l’esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti negli immobili; - mancata tempestiva comunicazione da parte del concessionario verso l’ente concedente di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; - perdita, in capo al concessionario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; - ripetuta violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del concessionario che determinino una grave irregolarità; - grave violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro; - grave violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal concessionario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale; - nei confronti del concessionario per il quale sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - qualora l'appalto/concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.; - qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; - qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del concessionario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali il concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il presente contratto si risolverà, inoltre, al verificarsi anche di una sola delle seguenti inadempienze: - reiterate e gravi violazioni delle norme di pubblica sicurezza che portino ad una sospensione dell’attività da parte degli organi deputati al controllo; - reiterate e gravi violazioni delle norme in materia sanitaria che portino a sospensioni dell’attività da parte dell’azienda sanitaria; - morosità nei pagamenti del canone per 2 rate consecutive; - sospensione ed interruzione delle forniture (acqua, gas, luce, ecc…) come conseguenza della morosità del concessionario; - decadenza o mancato rinnovo dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese per l’attività oggetto del presente contratto; - utilizzo dei locali e delle strutture per destinazioni d’uso ed attività non previste dal presente contratto ovvero in assenza della prevista autorizzazione dell’ente concedente. - anche una sola giornata di apertura in meno rispetto al valore minimo inderogabile di 120 giorni scolasticidurante l’esercizio invernale; · quando l’appaltatore si trovi - anche una sola giornata di apertura in stato meno rispetto al valore minimo inderogabile di insolvenza30 giorni durante l’esercizio estivo; · episodi - il mancato raggiungimento del valore minimo inderogabile pari a 50.000,00 euro per acquisti specifici a titolo di ricambi entro il 30/11/2019; - la mancata conclusione dei lavori di estrazione con contestuale riutilizzo del calore prodotto dagli armadi elettrici di potenza in cabina di comando presso la stazione motrice entro il 30/11/2019. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al concessionario per iscritto come dianzi riportato. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, contestati ed accertati all’I.A secondo le norme vigenti in materia. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto precedenti inadempimenti per i quali l’ente concedente non abbia ritenuto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata o pec, con la quale il Comune dichiari di volersi avvalere avvalersi della clausola risolutivamedesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del concessionario di qualsivoglia natura. Qualora il Comune intenda avvalersi Nel caso di tale clausolarisoluzione del contratto, lo stesso l’ente concedente si rivarrà sull’impresa aggiudicataria a titolo di riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti per tale causa. La risoluzione del contratto comporterà tutte le conseguenze ed in particolare si riserva di legge e di contratto, compresa la facoltà del Comune di affidare esigere dal concessionario il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto, all’appaltatore cui verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle prestazioni rese sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni. L’appaltatore potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento rimborso di eventuali danni causati dalle inadempienze spese riscontrate in più rispetto a quelle che hanno causato la risoluzione avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del contrattoservizio.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza Unione Montana Alta Valle Susa

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto in via generale dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi in tema di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatoredi una delle parti, costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice CivileCivile – “Clausola risolutiva espressa”, ad esempio per le i seguenti fattispeciecasi: - constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede d’offerta - apertura di una procedura fallimentare o assimilata a carico della ditta appaltatrice; - messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della ditta appaltatrice; - sopravvenuta condanna per reati relativi alla condotta professionale di prestatore di servizi, correlata all’espletamento del contratto. servizio di ristorazione scolastica; - inosservanza interruzione del divieto servizio, salvo causa di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto. - impiego di personale non dipendente dall’aggiudicatario. - inadempienze che comportino disfunzioni particolarmente gravi al servizio forza maggiore; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e e/o mancata applicazione dei contratti collettivi al personale dipendente e ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze ad esso spettanti; - inosservanza grave e reiterata fraudolenta indicazione in fattura di un numero di pasti eccedente la quantità effettivamente erogata delle norme igienico-sanitarie nella gestione del servizio; - interruzione non motivata né giustificata del servizio - applicazione di n° 3 penali per una stessa violazione nell’arco del periodo di vigenza contrattuale - ulteriore penalità applicata all’aggiudicatario dopo la comminazione di n° 6 penalità complessive - utilizzo ripetuto gravi violazioni nell’utilizzo di derrate alimentari in violazione delle non conformi alle norme previste dal di legge e di contratto, delle relativamente alle condizioni igieniche e delle e/o alle caratteristiche merceologiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’Impresa intossicazione e tossinfezione alimentare, la cui causa sia con certezza imputabile alla ditta appaltatrice; - reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti il piano di autocontrollo ai soggetti incaricati dei controlli di conformità grave inosservanza delle disposizioni relative alla consistenza quali-quantitativa dell’organico; - gravi danni prodotti ad a locali, impianti ed e/o attrezzature di proprietà comunale dell’Amministrazione Comunale; - mancato rispetto del codice contestazione di comportamento dei dipendenti di cui al DPR 62/2013 ed del codice speciale di comportamento del Comune di Lavagna Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto previa diffida 3 violazioni gravi, nello stesso anno scolastico, cioè quelle che sono sanzionate con la quale venga imposto all'appaltatore un termine penale di € 2.500,00 o superiore (art. 72); - pluralità di violazioni e/o reiterazione delle altre infrazioni, nello stesso anno scolastico. - mancata osservanza del divieto di sub-appalto, tranne che per l'adempimento non inferiore a giorni 15 dalla sua ricezione; decorso inutilmente detto terminei casi indicati nell’art. 15. In tutte le ipotesi sopra indicate, il contratto si riterrà risolto di diritto. La risoluzione del contratto non pregiudica la possibilità per l’Amministrazione Comunale di attivare le opportune azioni di risarcimento per i danni subiti. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà comunque risolto di diritto nei seguenti casi: · mancata assunzione del servizio dalla data stabilita, previa costituzione in mora; · sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a tre giorni scolastici; · quando l’appaltatore si trovi in stato di insolvenza; · episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, contestati ed accertati all’I.A secondo le norme vigenti in materia. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto risolverà di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione a seguito di volontà, espressa comunicazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata o pecraccomandata. In tal caso la ditta appaltatrice incorrerà nella perdita della cauzione, con la quale che resterà incamerata dal Comune, fatto salvo il Comune dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull’impresa aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. La risoluzione del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto, all’appaltatore cui verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle prestazioni rese sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni. L’appaltatore potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno causato la risoluzione del contrattodanno ulteriore.

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Samples: www.comune.lissone.mb.it

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'O.E.A. in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'O.E.A. e salva l'applicazione delle penali prescritte. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il Comune potrà dichiarare costituiscono motivo per la risoluzione del contratto Contratto per inadempimento dell'appaltatoreinadempimento, ai sensi dell’art. 1456 dell’art.1456 del Codice Civile, ad esempio per le seguenti fattispecieipotesi: - ◊ apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; ◊ messa in liquidazione o, in altri casi di cessione del contratto. - inosservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto. - dell’attività dell’O.E.A.; ◊ impiego di personale non dipendente dall’aggiudicatario. - inadempienze che comportino disfunzioni particolarmente gravi al servizio - dell’O.E.A; ◊ inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi - reiterata fraudolenta indicazione in fattura di un numero di pasti eccedente la quantità effettivamente erogata - collettivi; ◊ interruzione non motivata né giustificata del servizio; ◊ subappalto del servizio - applicazione tranne che per i servizi accessori indicati nell’offerta; ◊ cessione del contratto a terzi; ◊ violazione ripetuta delle norme di n° 3 penali per una stessa violazione nell’arco del periodo di vigenza contrattuale - ulteriore penalità applicata all’aggiudicatario sicurezza e prevenzione; ◊ inadempienze reiterate dopo la comminazione di n° 6 n. 3 penalità complessive - utilizzo ripetuto per lo stesso tipo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto, delle condizioni igieniche e delle caratteristiche merceologiche - infrazione nel corso del medesimo anno scolastico che l’A.C. giudicherà non più sanzionabili tramite penali; Nei casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’Impresa - reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti il piano di autocontrollo ai soggetti incaricati dei controlli di conformità - gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà comunale - mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti di cui al DPR 62/2013 ed del codice speciale di comportamento del Comune di Lavagna Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto previa diffida con la quale venga imposto all'appaltatore un termine per l'adempimento non inferiore a giorni 15 dalla sua ricezione; decorso inutilmente detto termine, sopra elencati il contratto si riterrà risolto risolve di diritto. La risoluzione del contratto non pregiudica la possibilità per l’Amministrazione Comunale di attivare le opportune azioni di risarcimento per i danni subiti. Ai diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà comunque risolto di diritto nei seguenti casi: · mancata assunzione del servizio Civile a decorrere dalla data stabilitadella ricezione, previa costituzione in mora; · sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a tre giorni scolastici; · quando l’appaltatore si trovi in stato di insolvenza; · episodi e/o pratiche lesive dei dirittida parte dell’Appaltatore, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, contestati ed accertati all’I.A secondo le norme vigenti in materia. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, comunicazione con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata o pec, con la quale cui il Comune dichiari di volersi avvalere dichiara che intende valersi della presente clausola risolutivarisolutiva espressa. Qualora In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite né i beni forniti non conformi al capitolato, fermo restando il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull’impresa aggiudicataria a titolo di suo diritto al risarcimento dei danni subiti per tale causa. La risoluzione del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto, all’appaltatore cui verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle prestazioni rese sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni. L’appaltatore potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno causato la risoluzione Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni contenute nell'art. 108 del contrattod. Lgs. 50/2016.

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it