IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto del punto XIII della parte generale del presente capitolato, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale o messa in liquidazione a carico dell’I.A.; b) cessione di attività dell’I.A.; c) impiego di personale non dipendente dell’I.A. per le attività non subappaltabili; d) inosservanza grave delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro di cottura e) utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igienico-sanitarie ed alle caratteristiche merceologiche; f) casi di intossicazione alimentare; g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; h) interruzione non motivata del servizio; i) subappalto totale o parziale del servizio, tranne i casi autorizzati dall’A.C. (vedasi apposito articolo sul subappalto); l) applicazione di sanzioni pecuniarie il cui importo, rapportato all’anno solare, che corrisponda complessivamente al 10 % dell’importo annuo contrattuale; Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’A.C., in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora l’A.C. intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull’I.A. a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l’incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono cheLa Giunta comunale ha la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, oltre a quanto previsto del punto XIII della parte generale del presente capitolatosenza alcun genere di corrispettivo verso l’appaltatore, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. per qualora ricorrano i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesigravi motivi:
a) apertura interruzione dei servizi di una procedura concorsuale o messa in liquidazione a carico dell’I.A.cui all’art. 2 del presente atto senza giusta causa;
b) cessione in subappalto totale o parziale dei servizi di attività dell’I.A.cui alla concessione, art. 7 del presente atto;
c) impiego di mancata assegnazione del personale non dipendente dell’I.A. per le idoneo allo svolgimento delle attività non subappaltabilioggetto dei doveri del concessionario, artt. 8 e 9 del presente contratto;
d) inosservanza grave omessa adozione delle norme igienico-sanitarie nella conduzione cautele necessarie ai fini della prevenzione dei rischi e degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, art. 12 del centro di cotturapresente atto;
e) utilizzo omessa stipula del contratto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igienico-sanitarie ed alle caratteristiche merceologicheassicurazione di cui all’art. 13;
f) casi omesso deposito della relazione annuale sulle attività programmate di intossicazione alimentarecui all’art. 15 del presente atto;
g) inosservanza omessa esecuzione delle norme attività individuate nella relazione di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivicui all’art. 15 del presente atto;
h) interruzione non motivata del servizioottemperanza dei doveri di cui all’articolo 17;
i) subappalto totale o parziale del servizio, tranne i casi autorizzati dall’A.C. (vedasi apposito articolo sul subappalto);
l) applicazione omesso rispetto dei parametri dichiarati in sede di sanzioni pecuniarie il cui importo, rapportato all’anno solare, che corrisponda complessivamente al 10 % dell’importo annuo contrattuale; Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito proposta progettuale per l’intera durata della dichiarazione dell’A.C., in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora l’A.C. intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull’I.A. a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causaconcessione, con l’incameramento della cauzione salvo l’ovvia eccezione di modifiche migliorative ai requisiti dichiarati in sede di gara, lungo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza dell’avvenuta risoluzione corso del contrattorapporto contrattuale.
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Samples: Concessione Per La Gestione Di Un Servizio Pubblico
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto del punto XIII della parte in via generale del presente capitolato, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. per i casi del Codice Civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimentoinadempimento di una delle parti, costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. del Codice Civile – “Clausola risolutiva espressa”, i seguenti casi, fatte salve le seguenti ipotesi:
a) eccezioni previste dalla normativa vigente: - constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede d’offerta; - apertura di una procedura concorsuale fallimentare o assimilata a carico della ditta appaltatrice;; - messa in liquidazione a carico dell’I.A.;
b) cessione di attività dell’I.A.;
c) impiego di personale non dipendente dell’I.A. per le attività non subappaltabili;
d) inosservanza grave delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro di cottura
e) utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igienico-sanitarie ed alle caratteristiche merceologiche;
f) o altri casi di intossicazione alimentare;
g) inosservanza delle norme cessione dell’attività della ditta appaltatrice; - sopravvenuta condanna per reati relativi alla condotta professionale di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
h) prestatore di servizi nell’ambito dell’oggetto dell’appalto; - interruzione non motivata del servizio;
i) subappalto totale o parziale del servizio, tranne i casi autorizzati dall’A.C. (vedasi apposito articolo sul subappalto);
l) applicazione salvo cause di sanzioni pecuniarie il forza maggiore; - gravi danni prodotti a locali, impianti e/o attrezzature di proprietà dell’Amministrazione comunale; - recidiva nelle inadempienze gravi di cui importo, rapportato all’anno solare, che corrisponda complessivamente al 10 % dell’importo annuo contrattualeprecedente art. 22; Nelle - reiterate violazioni degli altri obblighi contrattuali. In tutte le ipotesi sopra indicate indicate, il contratto sarà risolto si risolverà di diritto diritto, con effetto immediato immediato, a seguito della dichiarazione dell’A.C., di comunicazione dell’Amministrazione comunale in forma di lettera raccomandataraccomandata o pec. In tal caso la ditta appaltatrice incorrerà nella perdita della cauzione, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora l’A.C. intenda avvalersi di tale clausolache resterà incamerata dal Comune, la stessa si rivarrà sull’I.A. a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l’incameramento della cauzione fatto salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contrattorisarcimento di danno ulteriore.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto del punto XIII della parte generale del presente capitolato, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artdall'art. 1453 C.C. del Codice Civile per i casi di inadempimento delle alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto Contratto per inadempimento, ai sensi dell’artdell'art. 1456 C.C. del Codice Civile, le seguenti ipotesifattispecie:
a) apertura di una procedura concorsuale o messa in liquidazione di fallimento a carico dell’I.A.dell'Impresa;
b) cessione di attività dell’I.A.dell'attività ad altri;
c) impiego mancata osservanza del divieto di personale non dipendente dell’I.A. per le attività non subappaltabilisubappalto;
d) inosservanza grave delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro di cotturasanitarie;
e) utilizzo casi di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igienico-sanitarie ed alle caratteristiche merceologichegrave intossicazione alimentare;
f) casi di intossicazione alimentare;
g) inosservanza delle norme nome di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi;
g) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà della A.C.;
h) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto, se non espressamente autorizzato dall’A.C.;
i) interruzione non motivata del servizio;
i) subappalto totale o parziale del servizio, tranne i casi autorizzati dall’A.C. (vedasi apposito articolo sul subappalto);
l) applicazione di sanzioni pecuniarie il cui importo, rapportato all’anno solare, che corrisponda complessivamente al 10 % dell’importo annuo contrattuale; . Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione della dichiarazione dell’A.C.A.C., in forma di lettera raccomandata. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'A.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora l’A.C. intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull’I.A. a titolo azioni di risarcimento dei per danni subiti per tale causa, con l’incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contrattosubiti.
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Samples: Capitolato d'Oneri
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono cheL’Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere, oltre a quanto previsto del punto XIII della parte generale del ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione e/o servizio, oggetto dell’appalto non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dalla presente capitolato, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artlettera invito. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la La risoluzione del contratto potrà avvenire per inadempimentoi seguenti motivi, ai sensi enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Applicazione dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi:
a) apertura 108 del D.Lgs. m. 50/2016 e s.m.i - Ragioni di una procedura concorsuale o messa in liquidazione a carico dell’I.A.;
b) cessione pubblico interesse e di attività dell’I.A.;
c) impiego cui alla insindacabile valutazione da parte dell’Azienda USL di personale non dipendente dell’I.A. per le attività non subappaltabili;
d) inosservanza grave delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro di cottura
e) utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igienico-sanitarie ed alle caratteristiche merceologiche;
f) casi di intossicazione alimentare;
g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e Rieti; - Inadempimento (es. mancata applicazione dei contratti collettivi;
h) interruzione non motivata del servizio;
i) subappalto totale o parziale attivazione del servizio, tranne i casi autorizzati dall’A.C. personale non in regola con le disposizioni vigenti in materia); - Sospensione o abbandono del servizio; - Sopravvenuta incapacità giuridica dell’appaltatore; - Utilizzo di materiale o attrezzature non in conformità alle vigenti normative; - Incapacità o negligenza nell’espletamento del servizio (vedasi apposito articolo sul subappaltocon ripercussioni sull’esatto adempimento dello stesso); - Comportamento scorretto degli addetti al servizio nei confronti degli utenti o di dipendenti dell’Azienda USL di Rieti;
l) applicazione di sanzioni pecuniarie il cui importo, rapportato all’anno solare, che corrisponda complessivamente al 10 % dell’importo annuo contrattuale; Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’A.C., in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora l’A.C. intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull’I.A. a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l’incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto.
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