Iscrizione agli anni successivi Clausole campione

Iscrizione agli anni successivi. 1. Per l'iscrizione al secondo anno di corso vale quanto indicato all'art. 2 comma 7 del presente Regolamento. Lo studente dovrà inoltre avere superato l'esame di tirocinio del primo anno.
Iscrizione agli anni successivi. 1. Per l'iscrizione al secondo anno di corso vale quanto indicato all'art. 2 comma 7 del presente Regolamento.
Iscrizione agli anni successivi. La tassa annuale di iscrizione è stabilita in € 350.00. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al primo, gli allievi, in regola con le frequenze, le relazioni, gli esami e il tirocinio possono iscriversi all’anno successivo. L’iscrizione per gli allievi in regola è automatica all’atto del versamento della Tassa annuale di iscrizione.
Iscrizione agli anni successivi. 1. Per il sostenimento degli esami del secondo anno non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.
Iscrizione agli anni successivi. 1. Per l’iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di Studio, non è richiesta l’acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l’iscrizione al secondo anno in merito all’assolvimento degli OFA. 2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami. 3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.
Iscrizione agli anni successivi. 1. Per l’iscrizione al secondo anno del CdS, non è richiesta l’acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU. 2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami. 3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.
Iscrizione agli anni successivi. 1. Per l’iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di Studio, non è richiesta l’acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l’iscrizione al secondo anno in merito all’assolvimento degli OFA.
Iscrizione agli anni successivi. 1. Per l’iscrizione agli anni successivi al primo del CdS, non è richiesta l’acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l’iscrizione al secondo anno in merito all’assolvimento degli OFA.