La clausola risolutiva espressa Clausole campione

La clausola risolutiva espressa. Con la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) le parti convengono espressamente che il contratto si risolve se una “determinata obbligazione” non è adempiuta secondo le modalità stabilite. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata comunica all’altra che intende avvalersi della clausola. La funzione della clausola risolutiva espressa è di individuare una o più obbligazioni il cui inadempimento determina con certezza la risoluzione (di diritto) del contratto, sottraendo così al giudice la valutazione della gravità dell’inadempimento posto in essere. Essa risponde all’interesse delle parti di sottolineare l’importanza di una certa prestazione, ricollegandovi al suo ina- dempimento l’automatica risoluzione del rapporto ed eliminando ogni incer- tezza legata allo scrutinio del giudice. Grazie alla stipulazione della clausola, il creditore della prestazione ina- dempiuta può conseguire la risoluzione in modo più sicuro e tempestivo. Il parametro legislativo della gravità dell’inadempimento (1455) è concepito per governare la risoluzione della generalità dei rapporti sinallagmatici: a tale ap- prezzabile duttilità consegue inevitabilmente un certo grado di indetermina- tezza semantica, che comporta una elevata incertezza in ordine alla sussisten- za dei presupposti della risoluzione. Stipulando una clausola risolutiva espressa, le parti sostituiscono la regola legislativa con un criterio più preciso e analitico, volto ad identificare l’inadem- pimento che determina lo scioglimento del con-tratto: al verificarsi di esso, il creditore può conseguire la risoluzione con relativa sicurezza, in quanto la rile- vanza della prestazione ineseguita nell’economia del contratto è stata predeter- minata dalle parti e risulta, cosi, sottratta alla discrezionalità giudiziale. Il creditore che si avvale della clausola risolutiva espressa può affrancar- si dal vincolo contrattuale anche se l’inadempimento non è grave ai sensi dell’art. 1455. L’efficacia del rimedio risolutorio risulta potenziata, in quanto esso opera prima che l’inadempimento abbia pregiudicato gravemente l’interesse del cre- ditore; si valorizza, così, la funzione deterrente della risoluzione, che stimola il debitore ad adempiere tempestivamente per evitare la perdita del corrispet- tivo (Dellacasa)). La funzione della clausola risolutiva espressa si coglie anche su un altro pia- no. Può accadere che una delle parti sia stata indotta a concludere il contratto da motivi ...

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