La pendenza della condizione Clausole campione

La pendenza della condizione. La configurazione della prestazione in luogo dell’adempimento come una condizione comporta la sopravvivenza della prima originaria obbligazione, per tutto il tempo di pendenza della condizione. Si potrebbe intravedere così il rischio di una moltiplicazione degli obblighi a carico del debitore, il quale, oltre alla originaria obbligazione, dovrebbe farsi carico anche dell’esecuzione della nuova prestazione. All’obiezione si risponde osservando che il rischio di una moltiplicazione dei vincoli obbligatori viene evitato, proprio per il fatto di considerare la seconda prestazione come un evento dedotto in condizione: in tal modo, la sua esecuzione non rappresenta adempimento di una nuova obbligazione, ma costituisce avveramento della condizione, ossia rappresenta un comportamento che è valutato come un fatto esterno all’obbligazione. Questa impostazione consente di tutelare sia il creditore, sia il debitore. Da un lato, infatti, il creditore, che si appresta a concludere una prestazione in luogo dell’adempimento, sa già che il suo debitore ha poche possibilità di adempiere alla prestazione originaria, per cui non avrebbe senso pattuire un’ulteriore obbligazione con lui. L’interesse del creditore è quello di ottenere l’estinzione dell’obbligazione originaria, non invece quello di ritrovarsi nuovamente creditore di un debitore già poco affidabile. Dall’altro lato, anche il debitore trova tutela, perché la nuova prestazione non costituisce un nuovo vincolo obbligatorio, ma resta tenuto all’unica originaria obbligazione. Con la prestazione in luogo dell’adempimento, il debitore ottiene la possibilità di estinguere l’(unica) obbligazione attraverso un comportamento, corrispondente alla seconda prestazione, ma che non diventa oggetto di un nuovo vincolo con il creditore. E’ in tal modo scongiurato il rischio di creare un cumulo di obbligazioni. Se l’evento dedotto in condizione è costituito dalla esecuzione di una diversa prestazione con annesse garanzie, si pone il problema di individuare il momento del mancato verificarsi dell’evento. Non c’è dubbio che la mancata esecuzione della seconda prestazione o la sua realizzazione soltanto parziale comportino il mancamento della condizione; al contrario, l’interpretazione non è così agevole nel caso in cui la prestazione venga eseguita, ma presenti vizi o sia suscettibile di evizione. In quest’ultimo caso, infatti, la condizione né si è avverata, né è mancata, ma è ancora in fase di pendenza, potendosi ancora verificare. ...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: