Luogo dell’adempimento Clausole campione

Luogo dell’adempimento. (1) Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato né determinabile in base al contratto, la parte deve adempiere: (a) presso la sede d’affari del creditore se si tratta di obbligazione pecuniaria; (b) presso la propria sede d’affari negli altri casi. (2) La parte che trasferisce la propria sede d’affari successivamente alla conclusione del contratto deve sopportare le maggiori spese relative all’adempimento causate da tale trasferimento.
Luogo dell’adempimento. Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione (Cod. Civ. 1774) o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono (att. Cod. Civ. 159). L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta (1510). L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio (43) che il creditore ha al tempo della scadenza (1209, 1219, 1498). Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione è ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (att. 159).
Luogo dell’adempimento. Il luogo d‘adempimento per la consegna e il pagamento è Wolfenschiessen, cantone Nid- valdo.
Luogo dell’adempimento. 7.1. Salvo diverso accordo scritto, il luogo di adempimento di tutti gli obblighi di consegna pre- visti dal presente Contratto è la destinazione in- dicata dall'Acquirente. Se non è stata indicata al- cuna destinazione, il luogo dell’adempimento è la sede legale dell'Acquirente.
Luogo dell’adempimento. 1. Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti nel luogo previsto, espressamente o implicitamente, nel medesimo, oppure, in difetto di una tale previsione, tenendosi conto degli usi e delle circostanze in relazione alla natura della prestazione dovuta. Se il luogo della prestazione non è determinato nel contratto o non può desumersi in base ai suddetti criteri, si osservano le disposizioni seguenti. 2. L’obbligo di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuto nel luogo in cui la cosa si trovava quando l’obbligo è sorto. Trattandosi di merci prodotte dal debitore, la loro consegna deve essere effettuata presso la sede degli affari che egli ha alla scadenza. 3. L’obbligo avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuto, a rischio del debitore, al domicilio del creditore o, se questi è un imprenditore, alla sede dei suoi affari al momento della scadenza. Se il domicilio o la sede degli affari sono diversi da quelli che il creditore aveva quando è sorto l’obbligo, e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore può eseguire il pagamento al proprio domicilio previa comunicazione al creditore. 4. Negli altri casi l’obbligo deve essere adempiuto al domicilio che il debitore ha al momento della scadenza.
Luogo dell’adempimento. 6.1. Salvo diverso accordo scritto, il luogo di adempimento di tutte le obbligazioni relative ai Servizi è la destinazione indicata dall'Acquirente per iscritto. Se non è stata indicata alcuna desti- nazione, il luogo dell’adempimento è la sede le- gale dell'Acquirente.
Luogo dell’adempimento. L’impresa di assicurazione deve adempiere i suoi obblighi contrattuali al domicilio svizzero del terzo assicurato o dello stipulante. In caso di domicilio all’estero, la sede dell’impresa di assicurazione vale quale luogo dell’adempimento.
Luogo dell’adempimento. Articolo 44 (Modifica del rischio) Articolo 45 (Aumento del rischio) Articolo 46 (Diminuzione del rischio) Articolo 47 (Contratto collettivo)
Luogo dell’adempimento. 6.1. Il mutuatario eseguirà i pagamenti per la restituzione del capitale al domicilio del mutuante presso la sua residenza (come indicato sopra). Potrà farlo anche in rate anticipate rispetto alla scadenza.
Luogo dell’adempimento. Alla scadenza del contratto di Comodato gratuito, il Comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del Comodante, vale a dire in TELESE TERME (BN) in VIA. S.ROSA 4.