LA TUTELA INTERNA DEL MERCATO DEL LAVORO Clausole campione

LA TUTELA INTERNA DEL MERCATO DEL LAVORO. La giustizia dell’Unione non è giunta ad una semplice risoluzione della questione riguardante il bilanciamento tra la tutela del mercato del lavoro nazionale e l’applicazione dell’Art. 56 del TFUE che disciplina, come sappiamo, la libera prestazione di servizi. La Corte di Giustizia, infatti, si è trovata in difficoltà a tracciare un confine netto tra il lavoratore subordinato assunto da un datore dello Stato nel quale questo si stabilisce e dopo essersi spostato da uno Stato membro differente da quello in cui viene assunto ed un prestatore di SLI. La Corte, comunque tramite pronunce successive afferma in modo piuttosto lineare come debba trovarsi differenza tra le due figure professionali nebulosamente qualificate considerando per lo più il fatto che il prestatore di SLI al termine della prestazione della quale è incaricato rientra dello Stato d’origine o dove abbia domicilio, è facile, a questo punto, stabilire che non perverrà un ingresso fisico del prestatore di SLI all’interno del mercato del lavoro nel quale si trovi a prestare un servizio. In questo caso, come in altri, per disciplinare la differenza tra un lavoratore subordinato assunto in uno Stato membro differente da quello di origine ed un semplice prestatore di SLI, la Corte di Giustizia è stata chiamata in causa relativamente ad un contratto di appalto, differente e più nebulosa risulta essere la distinzione tra le due figure nel caso in cui ci si muova da un contratto non più d’appalto ma di somministrazione di lavoro. In questo secondo caso, analizzato dalla corte a partire dalla sentenza Webb24, emerge quanto effettivamente il prestatore di un servizio, che svolga per via di un contratto di somministrazione, nonostante la fornitura di un servizio prestata a fronte della stipula di un contratto di somministrazione preveda, in sostanza, che il prestatore svolga la sua prestazione formalmente alle dipendenze del soggetto che somministra forza lavoro per lo svolgimento della prestazione stessa, ma sostanzialmente la prestazione, e quindi il servizio offerto dal prestatore, è diretto dal soggetto che ha richiesto manodopera o comunque forza lavoro per lo svolgimento

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).