Definizione di SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. (ARTT.30-40) Gli articoli da 30 a 40 rivedono la normativa in materia di somministrazione di lavoro che, secondo la rinnovata definizione dettata dall'art. 30 del d.lgs. n.81/2015, è "il contratto con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del d.lgs. n.276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore". Rispetto all'attuale disciplina dell'istituto - stabilita dall'art. 18, commi 3 e 3-bis, e dagli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n. 276/2003 (che viene espressamente abrogata dall'art. 55, c.1, lettera d) - emergono le seguenti differenze principali: • analogamente a quanto già previsto per la somministrazione a tempo determinato, vengono eliminate le ipotesi di ammissibilità del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato che diventa dunque "a-causale"; viene però introdotto un limite quantitativo al suo impiego, pari al 20 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al primo gennaio di stipula (salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore); • al contratto a tempo determinato tra somministratore e lavoratore non si applica il limite generale di durata per i contratti di lavoro a termine, pari a 36 mesi (mentre il limite si applica alle missioni a tempo determinato presso l'utilizzatore); allo stesso modo, al contratto a tempo determinato tra somministratore e lavoratore non si applicano i limiti numerici (20 per cento della forza lavoro) previsti in via generale per i contratti di lavoro a termine (articolo 34, comma 2).
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell’articolo 20;
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO definita dal d. lgs 10.9.2003, 2761 (di seguito Decreto) come «fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine” (art. 1, 1° comma, lett. a), è un contratto commerciale mediante il quale una società di capitali (o cooperativa) denominata agenzia di lavoro, appositamente autorizzata, per un periodo di tempo indeterminato ovvero determinato fornisce ad un soggetto, definito utilizzatore, lavoratori subordinati i quali «per tutta la durata della somministrazione … svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore» (art. 20, comma 2, d. lgs 276). Com’è evidente già da queste prime indicazioni, il nuovo contratto commerciale di fornitura di “manodopera” (ma l’espressione è impropria perché i lavoratori somministrati possono svolgere anche mansioni di esclusiva natura intellettuale) evoca una struttura tipicamente trilaterale poiché all’accordo tra agenzia e utilizzatore si affianca il contratto di lavoro tra agenzia e lavoratore somministrato strumentale alla esecuzione del primo; una struttura ed una attività già sperimentata nel nostro sistema con il lavoro interinale introdotto e disciplinato dalla L. n. 196 del 1997. Ed invero, nel disegno tracciato dal d. lgs. 276/2003 la somministrazione di lavoro “prende il posto” del vecchio contratto di fornitura di lavoro temporaneo, assorbito e superato dalle molteplici possibilità di fornitura di lavoratori subordinati (v. infra) utilizzabili sia a tempo determinato che -novità assoluta nel nostro sistema- a tempo indeterminato (c.d. staff leasing). Non solo. Proprio l’ampiezza dei casi e delle esigenze che legittimano il ricorso alla nuova somministrazione provocano un complessivo riassestamento della materia sin qui governata dal divieto generale di interposizione della L. 23.10.1960, n. 1369. Infatti, il duplice impatto che la nuova disciplina della somministrazione provoca sull’ordinamento vigente si traduce nella abrogazione (salvo le code della disciplina transitoria, oramai cessate2) disposta dall’art. 85 del Decreto sia degli artt. 1-11 della L. n. 196/1997 (contenenti la disciplina della fornitura di lavoro temporaneo) sia della L. n. 1369/19603. Ebbene, quanto di questa rivoluzione normativa coinvolga (per ciò qui interessa) la pubblica amministrazione emerge dalla lettura incrociata dell’art. 1, comma 2, -in linea con l’art. 6 della legge- delega secondo il quale «il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche ammini...

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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO particolare tipo di contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d. missione). Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. In caso di somministrazione, il contratto di “affitto” del lavoratore non può essere a tempo determinato. O bblighi di stabilizzazione a cui è subordinata l’assunzione di nuovi apprendisti: In base al nuovo decreto, la possibilità di procedere a nuove assunzioni in apprendistato è subordinata alla stabilizzazione di una quota degli apprendisti solo nel contratto di 2° tipo (apprendistato professionalizzante -
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. Particolare tipo di contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l’utilizzatore e il lavoratore. Il lavoratore e` assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attivita` presso l’utilizzatore (c.d. missione). Tra somministratore e utilizzatore viene sti- pulato un contratto di fornitura di manodo- pera, che e` un normale contratto commer- ciale. Il decreto attuativo della l. 14.2.2003, n. 30 ha, tra i suoi obiettivi dichiarati, quello di in- crementare i tassi di occupazione regolare e migliorare la qualita` del lavoro. Per realizzare questi obiettivi si e` deciso di intervenire sulle fattispecie di lavoro atipico, contrastando l’abuso di forme improprie di flessibilita` e introducendo nuove forme di la- voro modulato e flessibile.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO a tempo determinato (ARTT. 20 -28: Lgs. 276/03) Rinvio ai livelli contrattuali collettivi Materia oggetto di rinvio
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20; a) contratto di somministrazione di lavoro": il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20; (D.L.vo n. 24/2012) –9 Il D. lgs 276/2003: • •
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. In caso di somministrazione, il contratto di “affitto” del lavoratore non può essere a tempo determinato.

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  • Amministrazione Ente o Azienda appaltante Appaltatore ” Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio)

  • Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

  • Pubblica Amministrazione Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

  • Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • Sanzione amministrativa Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.

  • Dipartimento Amministrativo (Strutturale) 4568 12/11/2018 18/11/2018 RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE - GENNAIO/SETTEMBRE 2018 DIREZIONE SANITARIA 4569 12/11/2018 18/11/2018 PRESA ATTO SOSTITUZIONE SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO BRANCA ORTOPEDIA XXXX. XXXXXXX XXXXXXXX CON IL DOTT. DI BELLA XXXX DISTRETTI DI AGRIGENTO E LICATA 4570 12/11/2018 18/11/2018 PRESA ATTO SOSTITUZIONE SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO BRANCA DIABETOLOGIA XXXX. XXXXX XXXXXXXX CON LA DOTT.SSA ACCIDENTI XXXXX DISTRETTI DI CASTELTERMINI E LICATA 4571 12/11/2018 18/11/2018 AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO E RICONOSCIMENTO DI TITOLARITÀ E ALLA GESTIONE DELLA N° II SEDE FARMACEUTICA URBANA DEL COMUNE DI CAMMARATA (AG) SITA IN VIA XXXXXXXXX N° 30 ALLA SOCIETÀ ``FARMACIA LA VERDE DR.SSA CALOGERA S.A.S.`` - PRESA ATTO SOCI - NOMINA DIRETTORE RESPONSABILE DR.SSA LA VERDE CALOGERA - 4572 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER CANONE NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA STRUMENTO EUROT BERTELLO PRESSO LA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO. ESECUZIONE ATTO DELIBERATIVO N. 2300 DEL 22/05/2013- MESE DI SETTEMBRE 2018- IMPORTO € 2033,33- CIG 40009318B3 4573 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER CANONE NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA STRUMENTO EUROT BERTELLO PRESSO LA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO.

  • Ubicazione Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l’attività dell’assicurato, anche all’aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell’assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un’unica ubicazione.

  • Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

  • Operazione di pagamento l’attività di versare o trasferire fondi, posta in es- sere indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Titolare, Esercente e Società.

  • Sede di lavoro Bolzano - Bozen Compenso lordo annuo: 29.000,00 € Requisiti curriculari minimi che il titolare dell’assegno deve possedere onde svolgere l’attività di ricerca con indicazione del profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca:

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Valore di Riferimento indica il valore del Parametro o del Paniere, rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. P: l'eventuale fattore di partecipazione alla somma o alla media delle performance periodali del Parametro o del Paniere. R: indica il valore indicato nelle Condizioni Definitive, che può essere rappresentato da un valore percentuale fisso sul Valore Nominale, da un valore percentuale variabile sul Valore Nominale o dall'ultima Cedola corrisposta alla Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva precedente, aumentata o diminuita di uno Spread o moltiplicata per un valore fisso. Data/e di Osservazione Iniziale: indica la data o le date in cui sarà rilevato il Valore di Riferimento iniziale del Parametro o del Paniere. Data/e di Osservazione Iniziale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione iniziale in cui viene fissato lo Strike del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Data/e di Osservazione Finale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione finale in cui viene rilevato il Valore di Riferimento finale del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Performance: andamento positivo o negativo del Paniere o dal Paniere calcolato sulla base della formula dell'Opzione Cliquet. n: numero di Sottoperiodi. Performance(n): andamento positivo o negativo del Parametro o del Paniere calcolato in riferimento a ciascun Sottoperiodo(n). Sottoperiodo(n): l'n-esimo sottoperiodo compreso tra la/e Data/e di Osservazione Iniziale(n) e la/e relativa/e Data/e di Osservazione Finale(n). Strike: Valore di Riferimento del Parametro o del Paniere alla/e Data/e di Osservazione Iniziale. I termini di cui sopra sono specificati, ove applicabili, nelle pertinenti Condizioni Definitive ove verrà altresì riportata la formula per il calcolo della Cedola Aggiuntiva eventuale. Si segnala inoltre che per la determinazione della Cedola Aggiuntiva eventuale può essere utilizzata la modalità Outperformance il cui sottostante è rappresentato dalla differenza tra la variazione percentuale di due Parametri, di due Panieri ovvero di un Parametro e un Paniere o viceversa. Le pertinenti Condizioni Definitive possono prevedere l'applicazione di un Fattore di Partecipazione (P). Esso è rappresentato da un valore percentuale, inferiore, pari o superiore al 100%, che può essere applicato ai seguenti livelli:

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • Orario di lavoro E’ il tempo nel quale il Lavoratore si pone a disposizione del Datore per l’esecuzione, secondo le sue direttive, dell’opera richiesta, contro la retribuzione ordinaria pattuita. Può essere distribuito nell’arco del giorno o della settimana, secondo i turni comunicati. Può svolgersi a “tempo pieno” o a “tempo parziale”. Può essere distribuito uniformemente nei vari giorni/settimane lavorative, oppure in modo differenziato, purchè il tempo medio risultante rispetti i limiti contrattuali e legali del lavoro ordinario.

  • Opzione di investimento BlackRock World Gold ISIN: LU0055631609 Combinazione CNP di appartenenza: AZIONARI SETTORIALI Codice interno: 4578 Data di realizzazione del documento: 23/05/2022 Emittente: BlackRock Global Funds State per acquistare un'opzione d'investimento che non è semplice e può essere di difficile comprensione. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione d'investimento sia mantenuta per 10 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente. Attenzione al rischio cambio. L'OICR effettua pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra tale valuta e l'euro. Scenari di performance Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari qui riportati sono solo un'indicazione di alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori. Investimento [€ 10.000] Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

  • stazione appaltante il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Unico sinistro il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati;

  • Assicurazione il contratto di assicurazione.

  • Autorizzazione designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte, conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, si impegna pubblicamente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all’articolo 7, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo;

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • Risarcimento la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

  • Datore di lavoro e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;