PRESTAZIONE DI SERVIZI Clausole campione

PRESTAZIONE DI SERVIZI. 1. Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o albanesi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impiegate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 55, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o dell’Albania e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di prestare essi stessi servizi. 3. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi. 1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e dell’Albania stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente accordo. 2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la data di entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni. ARTICOLO 59 Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e l’Albania, si applicano le disposizioni seguenti. 1. Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 5 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso l’Albania e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e...
PRESTAZIONE DI SERVIZI. Il servizio acquistato sarà eseguito o reso disponibile nei tempi indicati su questa Applicazione o secondo le modalità comunicate prima dell'inoltro dell'ordine.
PRESTAZIONE DI SERVIZI. (1) Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società confor- memente alle disposizioni dell’allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. (2) Un prestatore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente: a) se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del para- grafo 1 o delle disposizioni di un Accordo di cui al paragrafo 1; b) oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l’autorizzazione a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità com- petenti della parte contraente interessata. (3) Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizze- ra che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destina- tari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno. (4) I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.
PRESTAZIONE DI SERVIZI. Nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 del presente Accor- do, è vietata: a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territo- rio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile; b) qualsiasi limitazione relativa all’ingresso e al soggiorno nei casi di cui all’ar- ticolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda: i) i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi; ii) i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte con- traente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territo- rio di un’altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell’arti- colo 1.
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PRESTAZIONE DI SERVIZI. Qualora oltre all’immobile vengano forniti anche dei servizi accessori (pulizie, cambio biancheria, vitto, etc.), si configureranno prestazioni tipiche di un’attività alberghiera con i consequenziali obblighi.
PRESTAZIONE DI SERVIZI. 4.1 A richiesta del cliente la Posta si assume il trasporto e/o il montaggio e smontaggio del materiale come pure la concezione e il coordinamento della manifestazione. Nel quadro della concezione e del coordinamento la Posta è autorizzata a stipulare a nome del cliente i contratti necessari per lo svolgimento della manifestazione. 4.2 Il cliente deve effettuare a proprie spese tutti i preparativi necessari perché la Posta possa prestare i propri servizi. In particolare il cliente deve picchettare il luogo destinato al materiale, garantire l'accesso a tale luogo sia per le persone sia per i veicoli, mettere a disposizione gli allacciamenti occorrenti (elettricità, acqua, acque reflue) e richiedere le autorizzazioni necessarie. Gli eventuali costi causati alla Posta (costi propri e di terzi) dal ritardo dei preparativi vengono fatturati al cliente. 4.3 Per la prestazione dei propri servizi la Posta può ricorrere in qualsiasi momento a terzi. 4.4 Ogni parte comunica per iscritto alla controparte i nominativi e le relative funzioni delle persone responsabili. I collaboratori della Posta, l'ulteriore personale ausiliario nonché gli eventuali terzi da essa impiegati sottostanno esclusivamente alle direttive della Posta e hanno l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività a favore del cliente che non sia prevista dal contratto. 4.5 Nella fornitura delle prestazioni previste dal contratto la Posta è tenuta a rispettare le pertinenti prescrizioni generali e settoriali in materia di ecologia, prevenzione degli infortuni, parità dei sessi e sicurezza nonché le disposizioni legali in materia di stranieri e contratti di lavoro.
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PRESTAZIONE DI SERVIZI. 1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l’Ufficio comunale competente redige il capitolato d’oneri e la perizia di spesa, che il Funzionario responsabile presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione. 2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell’appalto.
PRESTAZIONE DI SERVIZI. Interventi urgenti/programmati di messa in sicurezza alberature compromesse; le modalità di esecuzione dei suddetti interventi saranno definiti secondo le necessità del caso valutate dal DEC. • Interventi di abbattimento alberature compromesse sia dal punto di vista vegetativo che di stabilità. Tale interventi saranno richiesti dalla Direzione dei Lavori quando necessario. • Interventi che si rendessero necessari con carattere di urgenza, allerta meteorologica o determinati da cause di forza maggiore e/o seguito di pubbliche calamità per rimozione eventuali alberature pericolanti e/o rami e tronchi caduti al suolo. Tali interventi potranno essere eseguiti anche fuori dell’orario normale di lavoro (e quindi in anche in orario notturno e/o in giorni festivi). A tal proposito dovrà essere assicurata reperibilità attiva 24h/24h secondo le modalità dell’Art.9 del CSA. • Allestimento e manutenzione di aiuole fiorite e fioriere • Interventi di potatura alberature e palme • Sagomatura in forma obbligata di siepi arbusti ed alberi • Lavorazione del terreno con preparazione al trapianto o semina • Rimozione di erbe infestanti e diserbo ( con prodotti autorizzati dal PAN ) di superfici a verde in ghiaia ed aree pavimentate • Manutenzione impianti di irrigazione, pompe e pozzi • Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione del feltro, passaggio con rete metallica , semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione per singole superfici da 300 a 500 mq • Spollonatura al piede ( tiglio –platano –olmo etc ) • Fornitura e posa di materiale florovivaistico • Interventi con operatori certificati in “tree climber • Fornitura di piante e fiori per eventi • Fornitura di prodotti per la cura del verde • Interventi di riqualificazione e censimento del verde urbano • Taglio tappeti erbosi con tosaerba a lama rotante, dotate di impianto irriguo con raccolta immediata del materiale di risulta escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (25/35 tagli /anno = per superfici singole da 500 a 2000 preferibilmente nelle aree sotto elencate: - Porta Testa aree verdi per un tot di circa mq 1240; - Sp490 comprese due rotatorie per un tot di circa mq 1000; - Rotatoria di Finalpia circa mq 130 - RTA la Perla circa mq 600 - Giardini Parco Gatti via X.Xxxxxxxxx circa mq 1300 - Lungomare di Marina circa mq 2000 - Infanzia e primaria Calvisio circa mq ...