L’anatocismo Clausole campione

L’anatocismo. Con il termine “anatocismo” si indica quel fenomeno che determina la produzione di interessi sugli interessi già maturati sul capitale iniziale e non pagati. In forza di tale fenomeno, il debitore è tenuto a pagare: il capitale iniziale, i relativi interessi scaduti e gli ulteriori interessi calcolati anche su questi ultimi. L’anatocismo è stato sempre considerato con un certo sfavore, poiché consente di trasformare gli interessi in capitale produttivo di ulteriori interessi, con la conseguenza di un progressivo e inarrestabile aumento del debito, in danno del debitore. Nel diritto romano, l’anatocismo non era vietato, se le parti avessero compiuto una apposita stipulazione. Xxxxxxxxxxx, però, con una sua costituzione, sviluppando una politica che tendeva a fissare un tasso massimo degli interessi, proibì in modo esplicito l’assunzione convenzionale di usurae usurarum. Il legislatore italiano – in ciò preceduto dal Codice Xxxxxxxxx – ha seguito una via intermedia fra il divieto assoluto della produzione di interessi da parte degli interessi scaduti e l’ammissibilità senza xxxxxx000. Il codice vigente, all’art. 1283, ha sostanzialmente riprodotto la disposizione del codice del 1865. L’art. 1283 c.c., infatti, prevede che, “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”. L’anatocismo, dunque, è consentito da una norma imperativa solo in tre ipotesi. Anzitutto, sulla base di un accordo fra le parti (anatocismo convenzionale) che sia successivo alla scadenza degli interessi e con riferimento a interessi dovuti per almeno sei mesi. La scelta legislativa di indicare un tempo minimo di sei mesi si giustifica considerando che il periodo di tempo considerato ha diretta influenza sull’entità della capitalizzazione degli interessi: più breve è l’arco di tempo preso in considerazione per la maturazione degli interessi, tanto maggiore è quantitativamente la capitalizzazione degli interessi stessi. Il legislatore, in sostanza, ha voluto evitare che la brevità del periodo per la maturazione degli interessi agisse da diretto o indiretto moltiplicatore degli stessi interessi, con il risultato di stimolarne la produzione, anche in costanza di un saggio di interessi “normale”, in misura pari o superiore ad un saggio di interessi usurari577. In secondo luogo, l’anatocismo è consentito in pre...

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