L’ATTIVITÀ DI REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA Clausole campione

L’ATTIVITÀ DI REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA. Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità attraverso due linee di reporting: • la prima su base continuativa; • la seconda a cadenza almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l’attività svolta nell’anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello. L’OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l’anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L’Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell’ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. “controlli a sorpresa”). L’Organismo potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione o, in generale, dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all’OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni al Consiglio di Amministrazione. D’altra parte, l’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello. I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall’OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).
L’ATTIVITÀ DI REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA. Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

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  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: