Le sanzioni Clausole campione

Le sanzioni. Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l’ente in caso di condanna ai sensi del Decreto: ▪ sanzione pecuniaria la sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l’ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote che vengono determinate dal giudice nel numero e nell’ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l’ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 ad € 1.549,00, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. È solamente l’ente a rispondere, con il proprio patrimonio o con il proprio fondo comune, dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. Il Decreto esclude, dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il proprio patrimonio; ▪ sanzioni interdittive le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l’ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni: ⮚ l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative; ⮚ in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono: ⮚ l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ⮚ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ⮚ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ⮚ l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ⮚ il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell’ente cui si riferisce l’illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenz...
Le sanzioni. Le sanzioni previste2 a carico dell’Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sono: anche per equivalente3; − pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva4). Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e successive integrazioni possono essere comprese nelle seguenti categorie: − delitti contro la Pubblica Amministrazione5; − reati societari6; − abusi di mercato7; antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo del lavoro8; − ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; reato di auto-riciclaggio9; − delitti contro la fede pubblica in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori bollo10; finanziamento ai suddetti fini11; 2 Art. 9 e seguenti, Capo I, Sezione II “Sanzioni in generale” del Decreto.
Le sanzioni. (Art. 69, d.lgs. n. 276/2003; art. 4, co. 1, lett. c), n. 5, L. n. 30/2003; Circolare Ministeriale n. 1/2004)
Le sanzioni. Il sistema sanzionatorio contenuto nel Decreto prevede l’applicazione di: • sanzioni pecuniarie; • sanzioni interdittive; • confisca; • pubblicazione della sentenza. La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui: • l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; • il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado:
Le sanzioni t.100 Categorie. Le sanzioni di combattimento, che si applicano ad infrazioni di combattimento e che sono: Le sanzioni disciplinari, che si applicano ad infrazioni commesse contro l’ordine, la disciplina o lo spirito sportivo e che sono:
Le sanzioni. (Art. 69, d.lgs. n. 276/2003; art. 4, co. 1, lett.
Le sanzioni. Oggi le possibili sanzioni rispetto ai vizi del licenziamento intimato in aziende con più di 15 dipendenti nell'ambito dello stesso comune o con più di 60 in ambito nazionale, sono passate da una a quattro. La legge infatti prevede: Questa sanzione è ora prevista solo per i licenziamenti discriminatori, quelli maturati in concomitanza col matrimonio o in violazione del de- creto di licenziamento per maternità ovvero perché la legge ne pre- vede la nullità o perché determinato da motivo illecito determinante (come è il licenziamento ritorsivo o di rappresaglia). La norma vale pure per i dirigenti e si applica anche ai licenziamenti orali.
Le sanzioni. La previsione di sanzioni per la violazione delle disposizioni del Regolamento è deman- data ai singoli Stati Membri (art. 12 del Regolamento), con la prescrizione che questi ulti- mi debbano disporre almeno l’applicazione di “sanzioni amministrative” e debbano altre- sì assicurare – per il tramite delle rispettive autorità nazionali competenti – che le sanzio- ni irrogate vengano rese pubbliche. Con la legge comunitaria n. 97 del 6 agosto 2013, il le- www.strumentifinanziariefiscalità/CONTRATTI DERIVATI OTC: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE
Le sanzioni. L’art. 31, l. 27.7.1978, n. 392 dispone che il locatore che abbia ottenuto la disponibilita` dell’immobile per uno dei motivi previsti dall’art. 29 cit. e che, nel termine di sei mesi dall’avvenuta consegna, non abbia adibito l’im- mobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l’immobile ad esercizio in proprio di una delle attivita` indicate all’art. 27, ovvero non abbia rispettato i termi- ni della concessione o quelli del piano comunale di intervento per quanto attiene l’inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell’immobile ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dalla regione, e` tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al ri- sarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilita` del canone di locazione percepito prima della riso- luzione del contratto, oltre alle indennita` previste ai sensi dell’art. 34 della medesima legge. Ai fini dell’integrazione della fattispecie risarcitoria appena esaminata e` necessaria la concreta ed effettiva destinazione dell’immobile ad uso diver- so da quello indicato nella disdetta, non essendo sufficiente la mera mani- festazione del locatore, prima della scadenza del termine previsto, dell’in- tenzione di destinare l’immobile ad uso diverso (Cass. civ., sez. III, 8.1.2005, n. 263); la sanzione del ripristino del contratto di locazione o del risarcimento del danno - che integra una forma di responsabilita` per ina- dempimento inquadrabile nella generale disciplina degli artt. 1176 e 1218 c.c. (A. Napoli, sez. III, 15.2.2006) - non e` connessa ad un criterio di re- sponsabilita` oggettiva o ad una presunzione assoluta di colpa, cosicche´ si applica quando il locatore, sul quale grava l’onere di superare la presun- zione iuris tantum di responsabilita`, non dimostri l’esistenza di una giusta causa e, cioe`, di ragioni meritevoli di tutela, non riconducibili al suo com- portamento colposo o doloso, che hanno impedito o ritardato l’utilizzazio- ne (Cass. civ., sez. III, 14.12.2004, n. 23296). L’art. 31, l. 27.7.1978, n. 392, nel far salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede, accordando agli stessi la prefer...
Le sanzioni. Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato, sono disciplinate dagli artt. 9 a 23 del Decreto 231 e sono: