Lavoratori addetti ai videoterminali. Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall’art. 173, 1°comma, lett . c) X.xxx. 00/0000 X.X. e successive modificazioni. Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione delle sue attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale. Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni come previsto dal presente CCNL, l’effettivo godimento della mezz’ora di riposo comporta l’assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, così come integrato e corretto dal D.lgs 106/2009 ed all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995. Ai sensi dell'accordo interconfederale citato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito delle RSU nei numeri previsti dall'accordo stesso. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le formazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'accordo interconfederale, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto. Nota a verbale - In relazione alla riforma legislativa realizzata con il T.U. D.lgs 81/2008 e delle conseguenti e conseguenti possibili revisioni dei contenuti dell’Accordo interconfederale 22 giugno, le parti si incontreranno al fine di definire congiuntamente le opportune armonizzazioni della disciplina contrattuale vigente con il nuovo assetto.
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Lavoratori addetti ai videoterminali. Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall’artdall'art. 173, 1°1º comma, lett lett. c) X.xxx. 00/0000 X.X. del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione delle sue della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 quattro ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale. Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di 15 quindici minuti ogni 120 centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a al lavoro a turni squadre come previsto dal dall'art. 39 del presente CCNLcontratto, l’effettivo l'effettivo godimento della mezz’ora mezz'ora di riposo comporta l’assorbimento l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all’inizio all'inizio ed al termine dell’orario dell'orario di lavoro. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 2008, n. 81, così come integrato e corretto dal D.lgs 106/2009 81 ed all’Accordo all'accordo interconfederale 22 giugno 1995. Ai sensi dell'accordo interconfederale citato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito delle RSU nei numeri previsti dall'accordo stesso. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le formazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'accordo interconfederale, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto. Nota a verbale - In relazione alla riforma legislativa realizzata con il T.U. D.lgs 81/2008 T.U D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e delle conseguenti e conseguenti possibili revisioni dei contenuti dell’Accordo della fase di revisione in corso dell'accordo interconfederale 22 giugnogiugno 1995, le parti si incontreranno al fine di impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dal raggiungimento dell'intesa a livello interconfederale, per definire congiuntamente le opportune armonizzazioni della disciplina contrattuale vigente con il nuovo assettocontesto normativo. In tale ambito, le parti si impegnano fin d'ora ad integrare l'attuale disciplina contrattuale, con particolare riferimento ai temi dell'aggiornamento della formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e alla informazione e formazione dei lavoratori, tenuto conto dell'attuale impianto degli artt. 15 e 68 del presente contratto nazionale e degli esiti del processo di riforma di cui sopra.
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Lavoratori addetti ai videoterminali. Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall’artdall'Art. 173, 1°primo comma, lett lett. c) X.xxx. 00/0000 X.X. del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione delle sue della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 quattro ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale. Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di 15 quindici minuti ogni 120 centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a al lavoro a turni squadre come previsto dal dall'Art. 38 del presente CCNLcontratto, l’effettivo l'effettivo godimento della mezz’ora mezzora di riposo comporta l’assorbimento l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all’inizio all'inizio ed al termine dell’orario dell'orario di lavoro. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 2008, n. 81, così come integrato e corretto dal D.lgs 106/2009 81 ed all’Accordo all'Accordo interconfederale 22 giugno 1995. Ai sensi dell'accordo interconfederale citato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito delle RSU nei numeri previsti dall'accordo stesso. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le formazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'accordo interconfederale, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto. Nota a verbale DICHIARAZIONE A VERBALE - In relazione alla riforma legislativa realizzata con il T.U. D.lgs 81/2008 X.X. X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e delle conseguenti e conseguenti possibili revisioni dei contenuti dell’Accordo interconfederale della fase di revisione in corso dell'Accordo Interconfederale 22 giugnogiugno 1995, le parti si incontreranno al fine di impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dal raggiungimento dell'intesa a livello interconfederale per definire congiuntamente le opportune armonizzazioni della disciplina contrattuale vigente con il nuovo assettocontesto normativo. In tale ambito, le parti si impegnano fin d'ora ad integrare l'attuale disciplina contrattuale, con particolare riferimento ai temi dell'aggiornamento della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alla informazione e formazione dei lavoratori, tenuto conto dell'attuale impianto degli artt. 15 e 68 del presente contratto nazionale e degli esiti del processo di riforma di cui sopra.
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Lavoratori addetti ai videoterminali. Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall’art. 17351, 1°primo comma, lett lett. c) X.xxx. 00/0000 X.X. del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni. Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione delle sue della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 quattro ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale. Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di 15 quindici minuti ogni 120 centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a al lavoro a turni squadre come previsto dal dall’art. 40 del presente CCNLcontratto, l’effettivo godimento della mezz’ora mezzora di riposo comporta l’assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché allorchè coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 19 settembre 1994, n. 81, così come integrato e corretto dal D.lgs 106/2009 626 ed all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995. Ai sensi dell'accordo interconfederale citato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito delle RSU nei numeri previsti dall'accordo stesso. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le formazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'accordo interconfederale, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto. Nota a verbale DICHIARAZIONE A VERBALE - In relazione alla al processo di riforma legislativa realizzata legislativo in atto del D.Lgs. 626/1994, realizzato con il T.U. D.lgs 81/2008 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e delle conseguenti e conseguenti possibili revisioni dei contenuti della fase di revisione in corso dell’Accordo interconfederale Interconfederale 22 giugnogiugno 1995, le parti si incontreranno al fine di impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dal raggiungimento dell’intesa a livello interconfederale per definire congiuntamente le opportune armonizzazioni della disciplina contrattuale vigente con il nuovo assettocontesto normativo. In tale ambito, le parti si impegnano fin d’ora ad integrare l’attuale disciplina contrattuale, con particolare riferimento ai temi dell’aggiornamento della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alla informazione e formazione dei lavoratori, tenuto conto dell’attuale impianto degli artt. 15 e 68 del presente contratto nazionale e degli esiti del processo di riforma di cui sopra.
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Lavoratori addetti ai videoterminali. Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall’art. 173, 1°° comma, lett . c) X.xxx. 00/0000 X.X. e successive modificazioni. Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione delle sue attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale. Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni come previsto dal presente CCNL, l’effettivo godimento della mezz’ora di riposo comporta l’assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, così come integrato e corretto dal D.lgs 106/2009 ed all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995. Ai sensi dell'accordo interconfederale citato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito delle RSU nei numeri previsti dall'accordo stesso. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le formazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'accordo interconfederale, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto. Nota a verbale - In relazione alla riforma legislativa realizzata con il T.U. D.lgs 81/2008 e delle conseguenti e conseguenti possibili revisioni dei contenuti dell’Accordo interconfederale 22 giugno, le parti si incontreranno al fine di definire congiuntamente le opportune armonizzazioni della disciplina contrattuale vigente con il nuovo assetto.
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