LAVORATORI IN CIGS Clausole campione

LAVORATORI IN CIGS. Tabella riepilogativa Misura Tipologia ed entità Target Tempistica e scadenze Incentivi per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 6 mesi Incentivo contributivo esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura del 40%, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione Lavoratori non occupati con contratto a tempo indeterminato da almeno 6 mesi in cui rientrano i lavoratori sospesi in CIGS da almeno 6 mesi. Le assunzioni devono essere fatte dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 Incentivi per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per almeno 3 mesi Incentivo contributivo Aliquota contributiva pari a quella prevista per gli apprendisti (10%, a cui si aggiunge la contribuzione per l’assicurazione sociale per l’impiego, pari all’1,31% della retribuzione imponibile dell’apprendista), per un periodo di 12 mesi + Incentivo economico 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per - non più di 9 mesi, se il lavoratore ha meno di 50 anni - non più di 21 mesi, se il lavoratore ha più di 50 anni ed è residente nel centro-nord - non più di 33 mesi, se il lavoratore ha più di 50 anni ed è residente nel mezzogiorno Lavoratori che abbiano fruito del trattamento di Cigs per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6 mesi dell’intervento Nessuna scadenza Tabelle di dettaglio LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 6 MESI
LAVORATORI IN CIGS. I datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che sono sospesi da almeno 3 mesi anche non consecutivi per Cigs e dipendenti di aziende in Cigs da almeno 6 mesi hanno diritto ad un’agevolazione che consiste in un’aliquota agevolata al 10% per 12 mesi e un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore - ove licenziato alla fine del periodo di Cigs per un periodo pari a135: • 9 mesi per i lavoratori fino ai 50 anni; • 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni; • 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.
LAVORATORI IN CIGS. Lavoratori che abbiano fruito di cigs per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di cigs da almeno 6 mesi. - Assunzioni a tempo pieno e indeterminato - Per 12 mesi la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti;
LAVORATORI IN CIGS. I datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato, lavoratori che abbiano fruito del trattamento CIGS per almeno tre mesi (anche non continuativi) e che ne usufruiscono al momento dell’assunzione hanno diritto : • per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, ad un contributo mensile pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se disoccupato; questo contributo spetta per 9 mesi (elevabili a 21 e a 33 in presenza di particolari requisiti del lavoratore) • alla riduzione dell’aliquota contributiva a proprio carico nella misura del 10% , ferma restando la misura dell’aliquota a carico del dipendente Le aziende che assumono a tempo indeterminato, anche part time, lavoratori sospesi in CIGS da almeno 24 mesi hanno diritto per un periodo di 36 mesi ad uno dei contributi a loro carico del 50% se ubicate nel Centro Nord, del 100% se ubicate nel Mezzogiorno e se artigiane . Il beneficio si applica anche ai premi INAIL In caso di assunzione a termine (anche con contratto part time) per sostituzione di maternità è previsto uno sgravio contributivo e dei premi assicurativi nella misura del 50% - limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro. Il beneficio si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti ed è previsto anche in caso di sostituzione di lavoratrice autonome. I lavoratori interessati sono : • soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni • disoccupati di lunga durata (12 mesi) di età compresa tra 29 e 32 anni • lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro • lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni • donne di qualsiasi età residenti in un area geografica in cui il tasso di disoccupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile oppure in cui il tasso di disoccupazione femminile sia superiore almeno del 10% di quello maschile • persone affette da un grave handicap fisico mentale o psichico Per l’instaurazione di un contratto di inserimento occorre definire, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. Le ore di formazione sono stabilite dalla contrattazione collettiva, in mancanza occorre far riferimento agli Accordi Interconfederali che fissano un monte di 16 ore . La durata del contratto di inserimento non puo’ essere inferiore a 9 mesi né superiore a ...
LAVORATORI IN CIGS. Xxxxxx(va) anche un contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità virtualmente spettante, “simile” a quelli ex art.8, comma 4 Legge 223/91 per i lavoratori in mobilità. Trattavasi però di una “fictio iuris” in quanto il lavoratore è in CIGS e non percepiva indennità di mobilità In ordine al contributo ex art. 8, comma 4, L. n. 223/1991 l'INPS, con circ. n. 172/1994, ha osservato quanto segue: - per effetto della riduzione di tre mesi della durata dell'erogazione, il contributo spetta, per un periodo di nove mesi elevato a 21 per i lavoratori che alla data di assunzione abbiano compiuto 50 anni; - per i lavoratori > 50 anni assunti nel Mezzogiorno o nelle circoscrizioni con percentuale di disoccupazione superiore alla media nazionale, la durata del beneficio è ulteriormente elevato a 33 mesi. Peraltro, essendo il beneficio in discorso assimilabile al contributo di cui al citato art. 8, sia ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per fruire teoricamente dell'indennità di mobilità che per quanto riguarda la decorrenza dell'agevolazione, occorre applicare le norme relative alle predette indennità con riferimento alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. La domanda diretta ad ottenere il contributo deve essere redatta in conformità al mod. contr. 236/1 e ad essa deve essere allegata la dichiarazione della ditta di provenienza redatta in conformità al mod. contr. 236/2. La domanda dovrà essere indirizzata alla sede INPS presso la quale la ditta richiedente effettua gli adempimenti contributivi la quale provvederà ad autorizzare l'azienda a conguagliare nella denuncia contributiva UniEmens Individuale le somme di cui è creditrice. N.B.L'autorizzazione deve essere rinnovata al 1° gennaio di ciascun anno compreso nell'arco della sua durata.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;