Lavoratori. Possono essere assunti come apprendisti i lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età. L’età minima è fissata a 17 anni se il giovane è in possesso di qualifica professionale ai sensi della legge n. 226/2005. Il limite di età massima va inteso come 30 anni non compiuti, cioè 29 anni e 364 giorni. Una particolare specie del contratto di apprendistato professionalizzante è quella prevista per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Attesa la precipua finalità di questa particolare fattispecie, il Legislatore non ha indicato specifici limiti massimi di età privilegiando, in tal modo, la possibilità di prevedere la qualificazione o riqualificazione professionale del lavoratore, espulso dal mercato del lavoro, tramite proprio il contratto di apprendistato. Attesa la finalità, per tale fattispecie, non si tiene conto dei predetti limiti di età. Inoltre, per i suddetti lavoratori non opererà la previsione di cui all’art. 42, comma 4, del decreto 81/2015 ovvero la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 2118 del c.c., dovendosi –ex adverso- sempre osservare le disposizioni in materia di licenziamenti individuali. Inoltre, per i soli lavoratori beneficiari di un trattamento di mobilità troveranno applicazione, in deroga al regime di contribuzione degli apprendisti, quello proprio dei lavoratori in mobilità (art. 25, comma 9, e art. 8, comma 4, della legge 223/91) – donde, al fine di poter usufruire delle predette agevolazioni, si rende necessario il rispetto degli accordi e contratti sottoscritti a livello nazionale, regionale, territoriale ed aziendale se esistente, ed alla contemporanea regolarità contributiva attestata dal DURC. (art. 1 c. 1175 Legge n° 296/2006, Circ. Min. Lav. 5/2008 e 34/2008, Circ. INPS n° 51/2008). Eventuali esperienze pregresse o rapporti precedenti di apprendistato potranno essere valorizzate dal CCNL di riferimento ed assumere rilevanza ai fini della durata. Non possono essere assunti con contatto d’apprendistato i lavoratori che hanno già svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva. Diverse espressioni di tali limiti possono essere richiamati dalla contrattazione sociale interconfederale o di settore. Per la preliminare ed assoluta valenza dell’apporto formativo nella tipologia del contratto dovranno essere vagliate con attenzione le richieste di certificazione per rapporti di apprendistato relativi a profili che si presentino scevri di un significativo percorso di progressivo accrescimento delle conoscenze formative teoriche e pratiche, che si concretizzino nel mero ripetersi di elementari apporti di gesti ed operazioni svolte con assoluta continuità e ripetitività, tali da non distinguersi per risultati da ciò che viene svolto all’inizio o alla fine del periodo chiamato a riferimento.
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Lavoratori. Possono essere assunti 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori:
a. i docenti e i ricercatori;
b. il personale tecnico amministrativo (compresi i collaboratori esperti linguistici, lettori di scambio e lettori a contratto);
c. personale inquadrato in ruoli professionali ad esaurimento
d. il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
e. gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, solo e esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione;
f. i volontari frequentatori, nonché i volontari, come apprendisti definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e i volontari che effettuano il servizio civile;
g. il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università di Bologna, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali;
x. xx fini della tutela dell’eventuale stato di gravidanza, le laureate iscritte agli esami di stato nel momento in cui, ai fini dell’esame stesso, eseguono prove sperimentali di laboratorio con potenziale rischio chimico e/o biologico.
2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
3. Tutti i lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età. L’età minima è fissata a 17 anni se il giovane è in possesso di qualifica professionale ai sensi della legge n. 226/2005. Il limite di età massima va inteso come 30 anni non compiuti, cioè 29 anni e 364 giorni. Una particolare specie del contratto di apprendistato professionalizzante è quella prevista per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Attesa la precipua finalità di questa particolare fattispecie, il Legislatore non ha indicato specifici limiti massimi di età privilegiando, in tal modo, la possibilità di prevedere la qualificazione o riqualificazione professionale del lavoratore, espulso dal mercato del lavoro, tramite proprio il contratto di apprendistato. Attesa la finalità, per tale fattispecie, non si tiene conto dei predetti limiti di età. Inoltre, per i suddetti lavoratori non opererà la previsione operanti presso l’Ateneo sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 4220 del D.Lgs. 81/08 nonché, comma 4se del caso, del decreto 81/2015 ovvero la facoltà a quanto in art. 118 D. Lgs. 101/20 e collaborano alla corretta attuazione delle misure di recesso ai sensi dell’art. 2118 del c.c., dovendosi –ex adverso- sempre osservare sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni loro impartite. In particolare essi:
a. contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai Responsabili di Struttura, ai Responsabili della attività di didattica e di ricerca in materia laboratorio, agli Addetti Locali per la Sicurezza e ai preposti, all'adempimento di licenziamenti individuali. Inoltre, tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per i soli lavoratori beneficiari di un trattamento di mobilità troveranno applicazione, in deroga al regime di contribuzione degli apprendisti, quello proprio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori in mobilità (art. 25, comma 9, durante il lavoro;
b. osservano le disposizioni e art. 8, comma 4, della legge 223/91) – donde, al fine di poter usufruire delle predette agevolazioni, si rende necessario il rispetto degli accordi e contratti sottoscritti le istruzioni a livello nazionale, regionale, territoriale ed aziendale se esistente, ed alla contemporanea regolarità contributiva attestata dal DURC. (art. 1 c. 1175 Legge n° 296/2006, Circ. Min. Lav. 5/2008 e 34/2008, Circ. INPS n° 51/2008). Eventuali esperienze pregresse o rapporti precedenti di apprendistato potranno essere valorizzate dal CCNL di riferimento ed assumere rilevanza loro impartite ai fini della durata. Non possono essere assunti con contatto d’apprendistato protezione collettiva e individuale;
c. utilizzano correttamente i lavoratori che hanno già svolto un periodo macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di lavoro continuativo trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
d. segnalano immediatamente al Responsabile di Struttura o frazionato al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativocaso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per una durata superiore alla metà eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di quella prevista dalla contrattazione collettiva. Diverse espressioni di tali limiti possono essere richiamati dalla contrattazione sociale interconfederale sicurezza o di settoresegnalazione o di controllo;
f. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g. si sottopongono ai controlli sanitari previsti;
x. xxxxxxxxxxx ai programmi di formazione e addestramento.
4. Per la preliminare ed assoluta valenza dell’apporto formativo nella tipologia del contratto dovranno essere vagliate con attenzione L'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l’applicazione delle leggi penali e amministrative, comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le richieste regole previste dallo Statuto e dai regolamenti sulla base di certificazione per rapporti di apprendistato relativi a profili che si presentino scevri di un significativo percorso di progressivo accrescimento delle conoscenze formative teoriche e pratiche, che si concretizzino nel mero ripetersi di elementari apporti di gesti ed operazioni svolte con assoluta continuità e ripetitività, tali da non distinguersi per risultati da ciò che viene svolto all’inizio o alla fine del periodo chiamato a riferimentoquesto adottati.
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Samples: Regolamento Per La Sicurezza E La Salute Nei Luoghi Di Lavoro