RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. Art. 11 - Assemblee dei lavoratori
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. In applicazione del 3° capoverso del punto 8 dell’art. 35 del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono sull’opportunità di dare concreta attuazione alla previsione dell’art. 49 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che ha introdotto la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo (RLSSP), per rispondere alle esigenze specifiche riscontrabili in alcuni peculiari contesti lavorativi. Il comma 1 del predetto art. 49 del D.Lgs. 81/08 ha individuato due potenziali contesti riferibili alle attività svolte dalle Società del Gruppo FS Italiane:
a) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
b) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500. Le parti convengono di definire con uno specifico accordo, entro il 31 dicembre 2017, gli ambiti riferibili alle precedenti lettere a) e b), le procedure di individuazione dei siti e dei RLSSP, nonché le modalità secondo cui il RLSSP eserciterà le proprie attribuzioni, con particolare riferimento al necessario coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti nel medesimo sito.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 4.1 Nelle imprese cooperative le parti firmatarie del presente accordo, ai vari livelli di competenza, dovranno assumere le iniziative per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo applicando le modalità di cui ai punti seguenti:
4.2 imprese cooperative oltre 15 lavoratori
4.3 Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse con più di 200 lavoratori, qualora la RSU risulti composta da tre lavoratori, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati nel numero di due tra i componenti delle RSU più 1 rappresentante eletto. Ove la RSU risulti composta da un numero di lavoratori superiore a tre, i rappresentanti per la sicurezza saranno individuati tra i componenti la RSU. Il numero dei rappresentanti sarà quello previsto dall’art. 18 comma 6 del D.Lgs. n. 626/94.
4.4 Resta inteso che la contrattazione nazionale di settore potrà definire un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dal citato art. 18, ma sempre entro il numero di componenti la RSU, in relazione a specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi rilevabili anche dai Comitati paritetici aziendali o di categoria istituiti dalla contrattazione.
4.5 Nelle aziende di cui sopra all’atto della costituzione della RSU, il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati alla elezione della RSU medesima.
4.6 Ove la RSU sia già costituita, il/i nominativo del/dei rappresentanti per la sicurezza è/sono individuato/i dalla RSU tra i suoi componenti con successiva ratifica nella prima assemblea dei lavoratori.
4.7 In casi di RSU non ancora costituite ed operino ancora le RSA delle XX.XX. firmatarie del presente accordo, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono/ eletto/i dai lavoratori con le procedure di cui ai successivi commi 4.10 e 4.11. Il rappresentante così eletto rimane transitoriamente in carica fino alla elezione della RSU. Da quel momento trovano applicazione le norme stabilite dal presente accordo per le imprese nelle quali è presente la R.S.U. (commi 4.2. e 4.6).
4.8 In caso di dimissioni o di decadenza, il rappresentante per la sicurezza rimane in carica fino a nuova elezione da tenersi entro due mesi dalle dimissioni o dalla decadenza xxxxxxxx. I permessi retribuiti sono utilizzati in proporzione al periodo di esercizio della funzione di rappresentanza per la sicurezza.
4.9 In caso di mancanza di rappresentanza ...
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. Art. 29 RLS Ai sensi del d.lgs. 81/08 il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive; salvo clausole più favorevoli dei contratti aziendali, definite in relazione alle peculiarità dei rischi presenti in azienda. Il rappresentante per la sicurezza, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. In applicazione dell’art. 50 comma 1, lettere e) ed f) del d.lgs. 81/2008, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico. Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi custodito presso l’azienda, laddove previsto. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale. Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa. Il rappresentante per la sicurezza nell’espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l’azienda ha destinato alle RSA/RSU. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza eletto direttamente dai lavoratori all’interno dell’azienda, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro. Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà accompagnato per ragioni organizzative e produttive dal responsabile del servizio o da persona delegata. Il rappresentante territoriale per la sicurezza deve s...
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. A seguito di un accordo sindacale del 2016 sono stati eletti i Rappresentanti dei Lavoratori per la
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1. Gli R.L.S. accreditati presso ciascuna azienda, ai sensi della normativa contrattuale e/o legislativa vigente, devono essere espressione delle tre Aree contrattuali del Comparto Sanità.
2. In attesa del regolamento elettorale nazionale per l’elezione degli RLS in tutti i luoghi di lavoro, i rappresentanti RLS delle due Aree della dirigenza vengono accreditati dalle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL; pertanto sono queste ultime, in sede di contrattazione collettiva, a designare, per l’area della Dirigenza, i RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) di cui all’art.18 co.4 D.Lgs. 626/94 e smi.
TITOLO I Affidamento, Verifica, Valutazione e Revoca degli Incarichi Dirigenziali Art.1 Incarichi dirigenziali - criteri e principi generali -
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. Con riferimento al Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 e s.m.i, le parti assumono gli orientamenti partecipativi e le logiche tendenti al superamento di conflittualità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come contenuti nel decreto stesso e concordano quanto segue riguardo ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.). Le parti convengono che nelle Unità Produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle Unità Produttive che occupano più di 15 dipendenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza saranno eletti dai lavoratori fra le R.S.U. o, ove mancanti, fra i lavoratori nell’ambito delle Unità Produttive delle Società. Si conviene che per il numero di RLS eleggibili, le modalità di elezione e le funzioni loro attribuite si fa riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed agli Accordi Interconfederali vigenti. La durata della nomina a R.L.S. è coincidente a quella prevista per le R.S.U. (tre anni). In considerazione della struttura organizzativa delle Società e di come le stesse sono presenti sul territorio nazionale, per l’espletamento dei compiti ciascun R.L.S. ha a disposizione 78 ore di permessi retribuiti annui se facente parte di Unità Produttive con più di 50 dipendenti, e di 48 ore annue di permessi retribuiti se facente parte di Unità Produttive fino a 50 dipendenti. Le parti si danno inoltre atto che il monte ore annuo sopra indicato non sia cumulabile fra gli anni di vigenza dell’incarico ma sia fruibile solo nel rispettivo anno di riferimento. Tali permessi devono essere richiesti alla Società dal R.L.S. con la stessa modalità prevista per le R.S.U. di cui all’art. 1) del presente Accordo, salvo casi di eccezionale urgenza e/o gravità preventivamente autorizzati dai responsabili di servizio Aziendali. Il R.L.S. ha diritto alla formazione prevista, i cui oneri sono a carico dell'Azienda. Tale formazione si svolge utilizzando permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti al punto precedente; Le riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/2008, possono essere eccezionalmente convocate anche dal R.L.S. qualora si presentino motivate situazioni di reale rischio.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1. L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle XX.XX.
2. Tali Rappresentanti sono designati o eletti a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come sotto individuata, nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti in Azienda e nel numero definito dalle disposizioni contenute nell'art. 18 del D. Lgs. n. 626/94.
3. I predetti rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle R.S.U. così come definite nel relativo accordo.
4. Le attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall'art. 19 del citato D. Lgs. n. 626.
5. La durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni ed è rinnovabile.
6. È possibile la verifica del mandato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei lavoratori rappresentati; l'eventuale revoca del mandato stesso, deve determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva interessata.
7. Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo di quattro ore per ciascuna tornata elettorale, mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al precedente sesto capoverso, il numero di ore non può superare le due annue.
8. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto ai sensi dell'art.7 ed è aggiuntivo rispetto a quello stabilito dall'articolo suddetto.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. Art.19 (RLS)
1) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Considerato che in base al 2° comma dell'art. 47 del D.lgs. n. 81/2008 "in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza", le parti convengono: - che in tutte le aziende con, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell'ambito delle RSA, (o delle RSU) ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi; - in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente accordo, potranno definire le forme di individuazione del rappresentante alla sicurezza per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori e/o diverse di quelle di cui al punto precedente.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. In considerazione della stretta integrazione ed interrelazione esistente fra le diverse Aziende facenti parte della Divisione Insurance, ed in applicazione di quanto previsto in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dal CCNL 16 novembre 2022, le Parti si impegnano a definire, con specifico accordo, la regolamentazione di una Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza unica per tutte le Aziende.