Lavori di somma urgenza. 1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell’amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 20, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento. 2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato. 3. Dell’evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio. 4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato. 5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi. 6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 11 procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita. 7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine. 8. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.176 del dpr n.207 del 2010.
Appears in 1 contract
Lavori di somma urgenza. 1. Nei casi Ai sensi del regolamento di lavori attuazione, in circostanze di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, chi si reca prima sul luogo, tra il tecnico dell’amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’eventoResponsabile del procedimento e il tecnico, dispone, contemporaneamente provvede alla redazione del verbale di cui all’articolo 20all’art. 14, l’immediata esecuzione contenente una dettagliata descrizione delle circostanze e dei motivi della somma urgenza nonché dei lavori strettamente indispensabili per necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti e può disporre, se dirigente oppure proporre al dirigente competente, l’immediata esecuzione dei lavori stessi entro il limite di cui al presente regolamento200.000 euro, IVA esclusa o di quanto assolutamente indispensabile per rimuovere tale stato di pregiudizio. Se, rimosso lo stato di pericolo per la pubblica incolumità, si rende necessaria l’esecuzione di ulteriori lavori per il completamento dell’opera, si espletano le procedure ordinarie.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile Responsabile del procedimento o dal tecnico, tecnico da questi incaricato, se dirigenti, o su loro proposta, dal dirigente competente. L’individuazione è effettuata sulla base di elenchi di ditte qualificate che garantiscono tempestività nella realizzazione dell’intervento e con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione ai lavori da eseguire, della disponibilità immediata ad eseguirli e, per quanto possibile, della rotazione.
3. Dell’evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in . In difetto di preventivo accordo; qualora l’affidatario , e se non accetti il prezzo determinato si può provvedere con affidatario diverso, si procede con l’ingiunzione prevista dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto regolamento di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettatoattuazione.
54. Il Responsabile del procedimento o il tecnico di cui al comma 1 redige incaricato, compila entro 7 (sette) 10 giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, Dirigente di Servizio che controfirma la perizia e provvede alla ad assicurare l’approvazione dei lavori da parte della Giunta provinciale e la copertura della spesa e alla approvazione dei lavorientro il termine di trenta giorni di cui all’art. 191, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversicomma 3 del D.Lgs n. 267/2000, attingendo le risorse necessarie dall’apposito fondo costituito ai sensi dell’art.2, comma 1, lett.b).
65. Qualora i lavori Se un opera o un lavoro intrapreso per motivi di cui al comma 1 somma urgenza, non conseguano riporta l’approvazione del competente organo dell’amministrazionedella Giunta provinciale, il responsabile di cui all’articolo 11 si procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguitadell’opera o dei lavori realizzati.
76. Ai sensi Gli affidamenti diretti dei lavori di somma urgenza sono soggetti a post- informazione, mediante pubblicazione nell’Albo pretorio e per gli effetti del disposto dell'articolo 191nel sito web della Provincia dei nominativi degli affidatari, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenzadegli oggetti dei lavori e dei relativi importi, entro 30 (trenta) 15 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale dalla data non sia decorso il predetto terminedi affidamento.
8. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.176 del dpr n.207 del 2010.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Procedimenti Di Realizzazione in Economia Di Lavori Pubblici
Lavori di somma urgenza. 1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugioindugio e che arrecano pregiudizio alla pubblica incolumità, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione che per primo accede ai luoghi si reca prima sul luogo o prende conoscenza dell’evento, disponepuò disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 20un verbale, l’immediata esecuzione dei i lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumitàpregiudizio, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2regolamento e ne dà immediata comunicazione al responsabile di cui all’art. 11. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell’evento tecnico di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4comma 1. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo; , qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diversoprocedimento, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 11 procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l’ordinazione L’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine, ai sensi della normativa vigente.
8. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.176 del dpr n.207 del 2010.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per l'Acquisizione Di Lavori, Forniture E Servizi in Economia
Lavori di somma urgenza. 1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell’amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 2018, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricatodi area.
3. Dell’evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizioSegretario generale.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano consegue l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 11 area procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo dell’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno dell’anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
8. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.176 del dpr n.207 del 2010.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Comunale
Lavori di somma urgenza. 1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell’amministrazione incaricato dall’amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 20, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamentoRegolamento.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell’evento di cui ai commi al comma 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del procedimento che a sua volta informerà il responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in . In difetto di preventivo accordo; , qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario . L’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 incaricato redige entro 7 10 (settedieci) giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio procedimento se diverso, che a sua volta la comunicherà al responsabile del servizio il quale provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo dell’amministrazioneresponsabile del servizio, il responsabile di cui all’articolo 11 del procedimento procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l’ordinazione L’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
8. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.176 del dpr n.207 del 2010.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per Lavori, Servizi E Forniture in Economia
Lavori di somma urgenza. 1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell’amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 20somma urgenza, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell’evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo; , qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al il verbale di somma urgenza, corredato da una perizia giustificativa o, in ogni caso, contenente una stima del valore degli stessi e lo trasmette al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 11 10 procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
8. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.176 del dpr n.207 del 2010.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per l'Esecuzione in Economia Di Lavori, Forniture E Servizi
Lavori di somma urgenza. 1. Nei casi di lavori In circostanze di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell’amministrazione Tecnico che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’eventosi reca prima sul luogo, disponepuò disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 20all'art. 31, l’immediata la immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili e degli interventi entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Si è in situazione di somma urgenza quando qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione di lavori e relative connesse forniture da parte di terzi, sempre nei limiti senza possibilità di cui al presente regolamento.
2adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo. L’esecuzione Una volta eliminata la situazione di somma urgenza si procederà con tutti quegli atti e procedure previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei lavori. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell’evento Responsabile di cui ai commi 1 e 2 Servizio in accordo con il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Presidente di SACA.. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatariol'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l’affidatario non accetti accordo si procede con il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazionemetodo previsto dall'art. 136, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Il tecnico di cui al comma 1 redige Tecnico incaricato compila, entro 7 (sette) dieci giorni feriali dall’ordine dall'ordine di esecuzione dei lavori degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, Responsabile di Servizio che provvede alla provvederà a far approvare i lavori e la necessaria copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione al Presidente di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6SACA. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 11 procede all’immediata sospensione La copertura della spesa per l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata entro trenta giorni dall’esecuzione dei lavori e comunque entro il 31 dicembre. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Presidente di SACA, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguitadell'intervento realizzato a quel momento.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
8. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.176 del dpr n.207 del 2010.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento
Lavori di somma urgenza. 1. Nei casi di lavori In circostanze di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell’amministrazione Responsabile del procedimento o il Tecnico che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’eventosi reca prima sul luogo, disponepuò disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 20all'art. 35, l’immediata la immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili e degli interventi entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L’esecuzione L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile Responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi tecnico incaricato.
3. Dell’evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatariol'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l’affidatario non accetti accordo si procede con il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazionemetodo previsto dall'art. 136, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Il tecnico di cui al comma 1 redige Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila, entro 7 (sette) dieci giorni feriali dall’ordine dall'ordine di esecuzione dei lavori degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, Dirigente che provvede all'approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa. La copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 11 procede all’immediata sospensione per l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata entro trenta giorni dall’esecuzione dei lavori e comunque entro il 31 dicembre. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Dirigente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7dell'intervento realizzato a quel momento. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'articolo 54 - comma 32, del decreto legislativo D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 del 2000(ordinanze contingibili ed urgenti), l’ordinazione e sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione di cui al comma 1 lavori ed opere, lo stesso Xxxxxxx può disporre nella medesima ordinanza l'acquisizione delle prestazioni e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari in economia senza la previa gara informale ovvero, autorizzare il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Si è regolarizzatain situazione di somma urgenza quando qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione di lavori e relative connesse forniture da parte di terzi, a pena senza possibilità di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termineadozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo.
8. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.176 del dpr n.207 del 2010.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Comunale
Lavori di somma urgenza. 1. Nei casi di lavori di somma urgenza di cui all’art. 176 del Regolamento attuativo, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il responsabile unico del procedimento o il tecnico dell’amministrazione che per primo accede ai luoghi o si reca sul luogo, nel momento in cui prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 2019, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti entro il limite di cui al presente regolamentoEuro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per tale scopo.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell’evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare va data immediata comunicazione al responsabile del di servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettatoapplica l’art. 163, comma 5 del Regolamento attuativo.
5. Il responsabile unico del procedimento o il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 10 (settedieci) giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del di servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 11 10 procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo Decreto Legislativo n. 267 del 2000267/2000 e ss.mm.ii., l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
8. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.176 del dpr n.207 del 2010.
Appears in 1 contract
Samples: Deliberazione Del Consiglio Comunale