Common use of Lavoro domenicale Clause in Contracts

Lavoro domenicale. A partire dal 1° gennaio 1991, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10 per cento della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica. Relativamente al periodo precedente all’entrata in vigore del trattamento di cui al primo comma del presente articolo, le parti si danno nuovamente reciproco atto di avere tenuto conto di dette pre- stazioni lavorative domenicali nella determinazione dei trattamenti economici e normativi comples- sivamente definiti dalla contrattazione collettiva. Sino al 31 dicembre 1990 si conferma la disciplina di cui all’articolo 44 del CCNL 16 febbra- io 1987, di seguito riportato: “In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 circa la legittimità del godi- mento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzio- namento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appun- to, quelle del settore turistico, le parti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici e nor- mativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turi- smo di un’ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale”. Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’articolo 17 del D.Lgs n. 66 dell’8 aprile 2003, nelle attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazio- nata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro domenicale. A partire dal 1° gennaio 1991, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10 per cento della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica. Relativamente al periodo precedente all’entrata in vigore del trattamento di cui al primo comma del presente articolo, le parti si danno nuovamente reciproco atto di avere tenuto conto di dette pre- stazioni prestazioni lavorative domenicali nella determinazione dei trattamenti economici e normativi comples- sivamente complessivamente definiti dalla contrattazione collettiva. Sino al 31 dicembre 1990 si conferma la disciplina di cui all’articolo 44 del CCNL 16 febbra- io febbraio 1987, di seguito riportato: “In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 circa la legittimità del godi- mento godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzio- namento funzionamento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appun- toappunto, quelle del settore turistico, le parti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici e nor- mativi normativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turi- smo turismo di un’ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale”. Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’articolo 17 del D.Lgs n. 66 dell’8 aprile 2003, nelle attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazio- natafrazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro domenicale. A partire dal 1° dall'1 gennaio 1991, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, 1934 n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità un'indennità in cifra fissa pari al 10 per cento 10% della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica. Relativamente al periodo precedente all’entrata all'entrata in vigore del trattamento di cui al primo comma 1 del presente articoloArt., le parti si danno nuovamente reciproco atto di avere tenuto conto di dette pre- stazioni prestazioni lavorative domenicali nella determinazione dei trattamenti economici e normativi comples- sivamente complessivamente definiti dalla contrattazione collettiva. Sino al 31 dicembre 1990 si conferma la disciplina di cui all’articolo 44 del CCNL all'art. 44, C.C.N.L. 16 febbra- io febbraio 1987, di seguito riportato: "In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, 1934 n. 370 circa la legittimità del godi- mento godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzio- namento funzionamento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appun- toappunto, quelle del settore turistico, le parti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici e nor- mativi normativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turi- smo turismo di un’ulteriore un'ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale”. Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’articolo 17 del D.Lgs n. 66 dell’8 aprile 2003, nelle attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazio- nata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi".

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Imprese Di Viaggi E Turismo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro domenicale. 1. A partire dal 1° gennaio 1991, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10 dieci per cento della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica. 2. La maggiorazione per il lavoro ordinario domenicale non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all'art. 132 e la maggiore assorbe la minore. 3. Relativamente al periodo precedente all’entrata all'entrata in vigore del trattamento di cui al primo comma del presente articolo, le parti si danno nuovamente reciproco atto di avere tenuto conto di dette pre- stazioni prestazioni lavorative domenicali nella determinazione dei trattamenti economici e normativi comples- sivamente complessivamente definiti dalla contrattazione collettiva. 4. Sino al 31 dicembre 1990 si conferma la disciplina di cui all’articolo all'art. 44 del CCNL c.c.n.l. 16 febbra- io febbraio 1987, di seguito riportato: “. "In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 370, circa la legittimità del godi- mento godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzio- namento funzionamento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appun- toappunto, quelle del settore turistico, le parti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici e nor- mativi normativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la esclusione l'esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turi- smo turismo di un’ulteriore una ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale”. Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’articolo 17 del D.Lgs n. 66 dell’8 aprile 2003, nelle attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazio- nata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi".

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro domenicale. A partire Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle Aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dalla “Disciplina 2013” e dalle norme di legge vigenti, le Parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di secondo livello. In tale ambito, territoriale o aziendale, le Parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l’anno di riferimento. In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le Parti convengono, fermo restando le eventuali intese territoriali o aziendali successive all'entrata in vigore del C.C.N.L. 18.7.2008, di applicare la disciplina di cui ai commi successivi. Ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal 1° gennaio 1991presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le Aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell’attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati; - le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni; - i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi; - i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione. In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla domenicacontrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10 per cento della riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della paga base e della contingenza normale retribuzione di cui all'art. 193 “Disciplina 2013” per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato prestata di domenica. Relativamente al periodo precedente all’entrata Tale maggiorazione e omnicomprensiva e non cumulabile. Xxxxx restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori - anche con orario di lavoro a tempo parziale - che abbiano il riposo settimanale fissato in vigore un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del trattamento 30% a partire dall’1.1.2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193 “Disciplina 2013”, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica. Le maggiorazioni di cui al primo comma del presente articoloarticolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 195 “Disciplina 2013”. Xxxxx restando le parti si danno nuovamente reciproco atto di avere tenuto conto di dette pre- stazioni lavorative domenicali nella determinazione dei maggiorazioni e i trattamenti economici e normativi comples- sivamente definiti dalla di miglior favore concordati nell'ambito della contrattazione collettiva. Sino al 31 dicembre 1990 si conferma integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all’articolo 44 all'art. 137 “Disciplina 2013”. La disciplina di cui al presente articolo al rinnovo del CCNL 16 febbra- io 1987, di seguito riportato: “In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 circa la legittimità del godi- mento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzio- namento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appun- to, quelle del settore turistico, le parti si danno atto presente C.C.N.L.. Dichiarazione delle Parti Le Parti convengono che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei i trattamenti economici e nor- mativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettivadi cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. Le parti2, pertantocomma 1, riconfermanolett. c) del D.L. n. 93/2008, sulla base della disciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turi- smo di un’ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale”. Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’articolo 17 del D.Lgs convertito nella Legge n. 66 dell’8 aprile 2003, nelle attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazio- nata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi126/2008.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Per Il Settore Della Distribuzione Moderna Organizzata

Lavoro domenicale. A partire Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal 1° gennaio 1991c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2º livello. In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l'anno di riferimento. In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le parti convengono, fermo restando le eventuali intese territoriali o aziendali successive all'entrata in vigore del c.c.n.l. 23 luglio 2008, di applicare la disciplina di cui ai commi successivi. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni; - i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi; - i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione. In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla domenicacontrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10 per cento della riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della paga base e della contingenza normale retribuzione di cui all'art. 193 per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato prestata di domenica. Relativamente al periodo precedente all’entrata Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile. Xxxxx restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori - anche con orario di lavoro a tempo parziale - che abbiano il riposo settimanale fissato in vigore un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del trattamento 30% a partire dal 1º gennaio 2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica. Le maggiorazioni di cui al primo comma del presente articoloarticolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 195. Xxxxx restando le parti si danno nuovamente reciproco atto di avere tenuto conto di dette pre- stazioni lavorative domenicali nella determinazione dei maggiorazioni e i trattamenti economici e normativi comples- sivamente definiti dalla di miglior favore concordati nell'ambito della contrattazione collettiva. Sino al 31 dicembre 1990 si conferma integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all’articolo 44 all'art. 137. La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del CCNL 16 febbra- io 1987, di seguito riportato: “In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 circa la legittimità del godi- mento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzio- namento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appun- to, quelle del settore turistico, le parti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici e nor- mativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turi- smo di un’ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale”. Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’articolo 17 del D.Lgs n. 66 dell’8 aprile 2003, nelle attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazio- nata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivipresente c.c.n.l.

Appears in 1 contract

Samples: Rinnovo Del CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Lavoro domenicale. A Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l'anno di riferimento. In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le parti convengono, fermo restando le eventuali intese territoriali o aziendali successive all'entrata in vigore del c.c.n.l. 18 luglio 2008, di applicare la disciplina di cui ai commi successivi. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni; - i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi; - i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione. In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile. Xxxxx restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori - anche con orario di lavoro a tempo parziale - che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dal 1° gennaio 19912010, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10 per cento della sulla quota oraria della paga base e della contingenza normale retribuzione di cui all'art. 206, per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato prestata di domenica. Relativamente al periodo precedente all’entrata in vigore del trattamento Le maggiorazioni di cui al primo comma del presente articoloarticolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 208. Xxxxx restando le parti si danno nuovamente reciproco atto di avere tenuto conto di dette pre- stazioni lavorative domenicali nella determinazione dei maggiorazioni e i trattamenti economici e normativi comples- sivamente definiti dalla di miglior favore concordati nell'ambito della contrattazione collettiva. Sino al 31 dicembre 1990 si conferma integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all’articolo 44 all'art. 149. La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del CCNL 16 febbra- io 1987, di seguito riportato: “In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 circa la legittimità del godi- mento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzio- namento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appun- to, quelle del settore turistico, le parti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici e nor- mativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turi- smo di un’ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale”. Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’articolo 17 del D.Lgs n. 66 dell’8 aprile 2003, nelle attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazio- nata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivipresente c.c.n.l.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro domenicale. A Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l’anno di riferimento. In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le parti convengono, fermo restando le eventuali intese territoriali o aziendali successive all’entrata in vigore del c.c.n.l. 18 luglio 2008, di applicare la disciplina di cui ai commi successivi. Ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell’attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni; - i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi; - i portatori di handicap di cui all’art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione. In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 206 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile. Xxxxx restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell’ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori - anche con orario di lavoro a tempo parziale - che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dal 1° gennaio 19912010, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10 per cento della sulla quota oraria della paga base e della contingenza normale retribuzione di cui all’art. 206, per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato prestata di domenica. Relativamente al periodo precedente all’entrata in vigore del trattamento Le maggiorazioni di cui al primo comma del presente articoloarticolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 208. Xxxxx restando le parti si danno nuovamente reciproco atto di avere tenuto conto di dette pre- stazioni lavorative domenicali nella determinazione dei maggiorazioni e i trattamenti economici e normativi comples- sivamente definiti dalla di miglior favore concordati nell’ambito della contrattazione collettiva. Sino al 31 dicembre 1990 si conferma integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all’articolo 44 all’art. 149. La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del CCNL 16 febbra- io 1987, di seguito riportato: “In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 circa la legittimità del godi- mento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzio- namento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appun- to, quelle del settore turistico, le parti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici e nor- mativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turi- smo di un’ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale”. Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’articolo 17 del D.Lgs n. 66 dell’8 aprile 2003, nelle attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazio- nata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivipresente c.c.n.l.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro