Costituzione e finalità Clausole campione

Costituzione e finalità. Tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per gli attori, tecnici, ballerini, professori di orchestra e coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta nonché del regolamento di palcoscenico sono rimesse, ai sensi dell'articolo 25 del vigente C.C.N.L. per il personale artistico e tecnico scritturato in forza del c.d. "C.C.N.L. per le Compagnie di giro", all'esame del Comitato permanente - denominato Comitato Sindacale per il Teatro - istituito presso la Presidenza Nazionale dell'A.G.I.S., unitamente all'apposita Segreteria che ne cura l’attività. Il Comitato è altresì competente ad esprimersi su tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possono dar luogo in pendenza delle scritture a contrasti o vertenze tra le parti. Ar. 2 - Composizione Del Comitato fanno parte un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 1. Per gli organismi di produzione teatrale fanno parte due rappresentanti per ciascuna delle Associazioni datoriali sottoscrittrici del C.C.N.L.. Del Comitato fa altresì parte un rappresentante dell'A.G.I.S. che assume la segreteria. I membri di cui al comma 1° del presente articolo sono designati dalle rispettive organizzazioni.
Costituzione e finalità. Tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per gli attori, tecnici, ballerini, professori di orchestra e coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta nonché del regolamento di palcoscenico sono rimesse, ai sensi dell’articolo 25 del vigente CCNL per il personale artistico e tecnico scritturato in forza del c.d. “CCNL per le Compagnie di giro”, all’esame del Comitato permanente - denominato Comitato Sindacale per il Teatro - istituito presso la Presidenza Nazionale dell’AGIS, unitamente all’apposita Segreteria che ne cura l’attività. Il Comitato è altresì competente ad esprimersi su tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possono dar luogo in pendenza delle scritture a contrasti o vertenze tra le parti.
Costituzione e finalità. Gli Atenei di Chieti – Pescara, Teramo e L’Aquila (di seguito “Atenei”), congiuntamente all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “X. Xxxxxxxx” (di seguito “IZSAM”), riconoscono l’esigenza di un’azione comune volta a promuovere l’informazione e l’aggiornamento in materia di tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali. Cio’ al fine di assicurare il rispetto degli animali, intesi come esseri senzienti portatori di autonomi progetti esistenziali, e di verificare che la sperimentazione di cui si proponga l’effettuazione sia necessaria per il raggiungimento di risultati significativi per importanza scientifica e per la promozione e protezione della salute umana e animale e dell’ambiente. Tenendo conto che le funzioni di controllo relative all’attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recepita dal Dlgvo 4 marzo 2014, n. 26, sono delegate agli Organismi preposti al Benessere Animale (OpBA) istituiti presso ciascun centro, gli Atenei e l’IZSAM ritengono tuttavia utile conservare come specifico e comune organo di consulenza il “Comitato Etico Interistituzionale per la Sperimentazione Animale”, in acronimo CEISA. Il CEISA è stato istituito come “Comitato Etico Interateneo per la Sperimentazione Animale" con Decreto Rettorale congiunto degli Atenei di Teramo (27 Aprile 2009) e di Chieti - Pescara (7 Maggio 2009). Con decreto Rettorale del 25/11/2013 n. 786/2013 (come da verbale del Senato Accademico dell’Ateneo di Chieti - Pescara del 17/09/2013 e del Senato Accademico dell’Ateneo di Teramo del 16/10/2013) l’IZSAM entra a far parte del comitato, pertanto ridenominato “Comitato Etico Interistituzionale per la Sperimentazione Animale”, mantenendo l’acronimo CEISA. Con decreto Rettorale del 11/12/2014 n. 1739/2014 (come da delibera del Senato Accademico dell’Ateneo di Chieti – Pescara del 09/09/2014 e del Senato Accademico dell’Ateneo di Teramo del 15/07/2014) l’Università degli Studi dell’Aquila entra a far parte del CEISA. Il presente regolamento disciplina l'attività del CEISA, tenendo conto dell’attuazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: