Lavoro domenicale. 1) Le ore di lavoro ordinarie prestate di domenica dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 10% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’articolo 142. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile. 2) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori di domenica godrà, oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal comma precedente, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
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Samples: CCNL Del Settore Turismo Stabilimenti Balneari, Accordo Di Rinnovo, Accordo Di Rinnovo
Lavoro domenicale. 1) Le ore di lavoro ordinarie prestate di domenica dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 10% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’articolo 142147. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.
2) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori di domenica godrà, oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal comma precedente, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
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Samples: Collective Labor Agreement