Lavoro domenicale. (1) Le ore di lavoro prestate di domenica o nel giorno di riposo individuato in luogo della domenica di cui alla Legge n. 370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’articolo 137, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile. (2) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori di domenica godrà, oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal comma precedente, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare. (3) Qualora una delle festività elencate all’articolo 114 dovesse cadere di domenica ovvero nel giorno concordato con il lavoratore straniero in relazione al comma 2 del presente articolo, al lavoratore verrà corrisposta una ulteriore giornata di retribuzione di cui all’articolo 139 unitamente alla retribuzione mensile.
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Lavoro domenicale. (1) . Le ore di lavoro prestate di domenica o nel giorno di riposo individuato in luogo della domenica di cui alla Legge legge n. 370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’articolo all'articolo 137, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.
(2) . Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori di domenica godrà, oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal comma precedente, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
(3) . Qualora una delle festività elencate all’articolo all'articolo 114 dovesse cadere di domenica ovvero nel giorno concordato con il lavoratore straniero in relazione al comma 2 del presente articolo, al lavoratore verrà corrisposta una ulteriore giornata di retribuzione di cui all’articolo all'articolo 139 unitamente alla retribuzione mensile.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro