Common use of Lavoro esterno Clause in Contracts

Lavoro esterno. Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Moda svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente, fermo restando che l’applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti nè implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi: 1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato. 2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 50 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all’esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonchè sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati. 3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti: - acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l’elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l’Associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Xxxxxxx inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale; - utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro; - promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione; - comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione inviterà, per un esame della situazione, le ditte interessate alla committenza; - ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo di far regolarizzare l’eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste. 4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti. 5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l’invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196). 6) La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione del presente articolo. 7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l’elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l’indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno -dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissione, di cui fanno parte, l’elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare. 8) Si conviene che le commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l’affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali e l’utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l’adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi. CHIARIMENTO A VERBALE - Con l’informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale. Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un’attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro esterno. Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito nell'ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Moda svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda dell'azienda committente, fermo restando che l’applicazione l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi: 1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione l'applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato. 2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 50 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all’esternoall'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonchè nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso commissionato lavoro nell’anno nell'anno precedente in modo sistematico, sistematico e sui contratti di lavoro da queste applicati. 3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenticompetenti costituiranno, costituiranno entro 3 mesi, mesi dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti: - acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’associazione l'associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l’elenco l'elenco delle aziende che commettono commissionano lavoro a terzi e l’elenco l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l’Associazione l'Associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso commissionato nei 12 mesi precedenti. Xxxxxxx Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale; - utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro; - promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione; - comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione inviterà, per un esame della situazione, le ditte interessate alla committenza; - ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo l'obiettivo di far regolarizzare l’eventuale l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste. 4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all’artall'Art. 5 della legge 20 maggio 1975, 14 del D. Lgs n. 164 148/2015 e agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti. 5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l’invio l'invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196). 6) La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione dall'applicazione del presente articolo. 7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l’elenco l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l’indicazione l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno -dichiarato dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissione, di cui fanno parte, l’elenco l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione l'annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare. 8) Si conviene che le commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l’affermarsi l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali e l’utilizzazionel'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. 9) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti potranno definire contratti tipo da utilizzare quando vengano esternalizzate fasi di produzione con l'obiettivo di rendere trasparente il ciclo produttivo e il rispetto dei diritti dei lavoratori. 10) Le aziende committenti lavorazioni a terzi si impegnano a rispettare la normativa legislativa sugli appalti. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l’adozione l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi. CHIARIMENTO A VERBALE - Con l’informativa l'informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale. Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un’attività un'attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro esterno. Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Moda svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente, fermo restando che l’applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti nè implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi: 1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato. 2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 50 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all’esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonchè sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati. 3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, mesi dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti: - acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l’elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l’Associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Xxxxxxx Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale; - utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro; - promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione; - comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione inviterà, per un esame della situazione, le ditte interessate alla committenza; - ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo di far regolarizzare l’eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste. 4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti. 5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l’invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196). 6) La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione del presente articolo. 7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l’elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l’indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno -dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissione, di cui fanno parte, l’elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare. 8) Si conviene che le commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l’affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali e l’utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere . 9) Le Associazione industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti potranno definire contratti tipo da utilizzare quando vengano esternalizzate fasi di situazioni produzione con l’obiettivo di marcata irregolarità, nonostante l’adozione rendere trasparente il ciclo produttivo e il rispetto dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi. CHIARIMENTO A VERBALE - Con l’informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale. diritti dei lavoratori. 10) Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un’attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio aziende committenti lavorazioni a terzi si impegnano a rispettare la nobilitazione, sono da considerare committentinormativa legislativa sugli appalti.

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dei Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro

Lavoro esterno. Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito nell'ambito del settore Tessile Abbigliamento Tessile-Abbigliamento-Moda a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Tessili-Abbigliamento-Moda svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda dell'azienda committente, fermo restando che l’applicazione l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi: 1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione l'applicazione del CCNL c.c.n.l. di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato. 2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 50 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all’esternoall'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonchè nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno nell'anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati. 3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno costituiranno, entro 3 mesi, mesi dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti: - acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’associazione l'associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l’elenco l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l’elenco l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l’Associazione l'Associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso commissionato nei 12 mesi precedenti. Xxxxxxx Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale; - utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro; - promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione; - comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione inviterà, per un esame della situazione, le ditte interessate alla committenza; - ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo l'obiettivo di far regolarizzare l’eventuale l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste. 4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all’artall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti. 5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Tessile-Abbigliamento-Moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l’invio l'invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30.6.200330 giugno 2003, n. 196). 6) La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione dall'applicazione del presente articolo. 7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/8664/1986) l’elenco l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l’indicazione l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno -dichiarato dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissione, di cui fanno parte, l’elenco l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione l'annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare. 8) Si conviene che le commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l’affermarsi l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali e l’utilizzazionel'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governoGoverno, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. 9) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti potranno definire contratti tipo da utilizzare quando vengano esternalizzate fasi di produzione con l'obiettivo di rendere trasparente il ciclo produttivo e il rispetto dei diritti dei lavoratori. 10) Le aziende committenti lavorazioni a terzi si impegnano a rispettare la normativa legislativa sugli appalti. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l’adozione l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi. CHIARIMENTO A VERBALE - Chiarimento a verbale Con l’informativa l'informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale. Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un’attività un'attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro esterno. Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda a lavorazioni presso terzi terzi, per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul di lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Moda del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente, fermo restando che l’applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti nè implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi: 1) . le aziende committenti lavorazioni a terzi, terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato. 2) . Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi terzi, aventi oltre 50 70 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all’esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale e con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, lavorazione nonchè sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati. 3) . Le Associazioni industriali e le Organizzazioni organizzazioni sindacali territorialmente competenticompetenti costituiranno, costituiranno entro 3 mesi, tre mesi dalla richiesta di queste ultime, una commissione Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti: - acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’associazione l’Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione Commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e l’elenco delle della aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente avente oltre 70 dipendenti l’Associazione territoriale fornirà alla commissione Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Xxxxxxx Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione locazione delle aziende terziste (anche fuori del dal territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale; - utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro; - promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione; - comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro C.C.N.L. di pertinenza, la commissione inviterà, Commissione inviterà per un esame della situazione, situazione le ditte interessate alla committenza; - ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo di far regolarizzare l’eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste. 4) . Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all’art. 5 della legge 20 maggio 197520.05.75, n. 164 e agli artt. 4 e 24 della dalla legge 23 luglio 199123.07.91, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti. 5) . A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni Commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l’invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196). 6) . La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione del presente articolo. 7) . Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel del Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l’elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l’indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno -dichiarato dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissioneCommissione, di cui fanno parte, l’elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare. 8) 8. Si conviene che le commissioni Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l’affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali e l’utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazionedell’occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed e industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l’adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi. CHIARIMENTO A VERBALE - Con l’informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale. Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un’attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti. Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro esterno. Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano parti stipulanti riaffermano con forza che il lavoro presso terzi "lavoro" in Italia, comunque esso sia svolto, debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che Nel caso in cui questo non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoroavvenga, le parti esprimono il loro rifiuto verso forme di tali forme devianza legislative e/o contrattuali e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Moda svolgenti lavorazioni per lavoratori, sia dipendenti di imprese, sia artigiani conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committentedel settore tessile-abbigliamento-calzature, fermo restando che l’applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti nè implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzile parti concordano quanto segue: 1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.; 2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 50 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all’esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonchè sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati. 3) Le Associazioni industriali artigiane e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, competenti costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti Commissione paritetica con i seguenti compiti: - : a) acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l’elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l’Associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Xxxxxxx inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale; - dei fenomeni; b) utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro; - ; c) promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione; - ; d) comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione inviterà, Commissione inviterà per un esame della situazione, situazione le ditte interessate alla committenza; - ; e) ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo l'obiettivo di far regolarizzare l’eventuale l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.; 4f) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le verificare il rispetto della "clausola sociale" nelle aree di delocalizzazione; g) verificare il rispetto dei c.c.n.l. da parte delle aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all’art. 5 ; h) verificare il rispetto della legge 20 maggio 1975, n. 164 sulla subfornitura se e agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso quando questa sia approvata dal Parlamento o comunque i casi di subordinazione economica che si dovessero venire a lavoro presso creare nei confronti di aziende c/terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende da parte dei committenti.; 53) A a livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno dei fenomeni e dei risultati raggiunti raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni Commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l’invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196).; 64) La la Commissione è vincolata al segreto d’ufficio d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione dall'applicazione del presente articolo.; 75) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l’elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l’indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno -dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissione, di cui fanno parte, l’elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare. 8) Si conviene che le commissioni Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l’affermarsi l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali imprenditoriali, e l’utilizzazionel'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governoGoverno, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazionedell'occupazione, dei diritti dei lavoratori ed e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l’adozione l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi Organismi competenti, per individuare possibili interventi. CHIARIMENTO A VERBALE - Con l’informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale. Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un’attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro esterno. Le partiNel quadro dell’informazione di cui al capitolo relativo a occupazione-investimenti, nel prendere atto si innesta il proble- ma del ricorso strutturale nell’ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione lavoro esterno. Sotto tale titolo vanno quelle lavorazioni, complementari e non, che sono effettua- te di produzioni presenti o meno nel ciclo norma e saltuariamente al di lavoro delle aziende committenti, affermano fuori dell’azienda e che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Moda svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente, fermo restando che l’applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti nè implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzipossono suddividersi in: 1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto complementari: quelle cioè che per la loro natura (tecnologica-ambientale-dimen- sionale di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoromercato) non possono essere fatte nell’azienda. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il appaltatrici che operano in San Marino dovranno avere un regolare contratto collettivo di lavoro da loro applicato.lavoro; 2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 50 dipendenti lavorazioni ausiliarie: quelle che saltuariamente o costantemente esigono attrezzature e le aziende terziste tecniche che danno lavoro all’esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità non fanno parte delle strutture aziendali e al tipo di lavorazione, nonchè sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro quindi effettuate da queste applicati.ditte specializzate; 3) Le Associazioni industriali lavorazioni a domicilio: quelle che, in surplus di lavoro o carenza di manodopera, possono esse- re affidate a personale che lavora stabilmente a domicilio con contratto impegnativo e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenticon tempi, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti: - acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi retribuzioni e l’elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l’Associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Xxxxxxx inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale; - utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del normative desunte dal contratto collettivo nazionale di lavoro settore o di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro; - promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione; - comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione inviterà, per un esame della situazione, le ditte interessate alla committenza; - ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo di far regolarizzare l’eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.categoria; 4) Anche in riferimento ai problemi occupazionalilavorazioni saltuarie a domicilio: quelle che, nei casi in cui pur avendo le aziende committenticaratteristiche del punto 3), a causa non impegnano il lavoratore, ma lo rendono libero di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario effettuare determinate operazioni di lavoro in tempi e con impegni lasciati alla sua esclusiva volontà o riduzioni di personale durante gli incontri previstidisponibilità. Sul problema, nel corso delle procedure di cui all’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 nonché sulla consistenza quantitativa e agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti. 5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, funzioni di monitoraggio qualitativa del fenomeno, anche attraverso l’invio degli elenchi l’Associazione Nazio- nale dell’Industria Sammarinese fornirà per iscritto alle Organizzazioni Sindacali, in apposito incontro entro il mese di cui al punto 3 del presente articoloottobre di ogni anno, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30.6.2003informazioni per gruppi omogenei di aziende. Le Organizzazioni Sindacali potranno richiedere precisazioni, n. 196). 6) La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio sui nominativi fornitiinformazioni, programmi. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione territoriale operazioni di scorporo e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione del presente articolo. 7) Le aziende committenti comunicherannodi decentramento al di fuori dello stabilimento di fasi dell’attività lavorativa in atto, tramite la propria Associazione territoriale, l’azienda dovrà darne tempestivamente preventiva informazione alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l’elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenzaOrganizzazioni Sindacali Centrali ed alle rappresentanze sindacali aziendali, con l’indicazione particolare riferimento agli eventuali riflessi negativi sui livelli occupazionali. Nel quadro di quanto previsto dal comma precedente, ulteriori verifiche sulle diverse fasi di attuazione potranno essere effettuate su richiesta di una delle parti. Qualora venga rilevato che l’occupazione interna dell’azienda può subire contrazioni e interruzioni a causa del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno -dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissione, di cui fanno parte, l’elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare. 8) Si conviene che le commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l’affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali e l’utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l’adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commiesterno, le commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competentiParti si impegnano a trovare una soluzione al problema, per individuare possibili interventi. CHIARIMENTO A VERBALE - Con l’informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi favorendo in ogni modo la piena occupazione del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale. Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un’attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committentipersonale interno.

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Samples: Contratto Collettivo Unico Generale Di Lavoro

Lavoro esterno. Le parti, parti nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito nell'ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda calzaturiero a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione all'applicazione del contratto collettivo di nazionale del lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in occupati, le imprese Tessili Abbigliamento Moda calzaturiere svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda dell'azienda committente, fermo restando che l’applicazione l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti nè committenti, ne implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi: 1) le Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione l'applicazione del CCNL c.c.n.l. di pertinenza delle aziende terzisteterziste siglato dai sindacati aderenti alle Confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato. 2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 50 60 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all’esternoall'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze Rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per le lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonchè nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno nell'anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste questi applicati. 3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una commissione Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti: - acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi conoscitivi, necessari alla valutazione del fenomeno. A tale ; - a tal scopo l’associazione l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l’elenco Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l’elenco l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l’Associazione l'Associazione territoriale fornirà alla commissione Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Xxxxxxx Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e o il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale; - utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro; - promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione; - comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione inviterà, Commissione inviterà per un esame della situazione, le ditte interessate situazione la ditta interessata alla committenza; - ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo l'obiettivo di far regolarizzare l’eventuale l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste. 4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all’artall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e agli artt. 4 e 24 della dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti. 5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari irregolari, coordinando altresì, altresì quando necessario, i lavori delle commissioni Commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l’invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196). 6) La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione dall'applicazione del presente articolo. 7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/8664/1986) l’elenco l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l’indicazione l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro che le medesime hanno -dichiarato dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissioneCommissione, di cui fanno parte, l’elenco l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione la annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare. 8) Si conviene che le commissioni Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l’affermarsi l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali imprenditoriali, e l’utilizzazionel'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governoGoverno, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni situazione di marcata irregolarità, nonostante l’adozione l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi Organismi competenti, per individuare possibili interventi. CHIARIMENTO A VERBALE - Con l’informativa la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale. Le parti convengono inoltre si danno atto che le imprese cosiddette terzistela regolamentazione che precede, ma si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che svolgono un’attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committentieventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme vigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro esterno. Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano parti stipulanti riaffermano con forza che il lavoro presso terzi "lavoro" in Italia, comunque esso sia svolto, debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei di contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che Nel caso in cui questo non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoroavvenga, le parti esprimono il loro rifiuto verso forme di tali forme devianza legislative e/o contrattuali e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Moda svolgenti lavorazioni per lavoratori, sia dipendenti di imprese, sia artigiani conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committentedel settore tessile-abbigliamento-calzature, fermo restando che l’applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti nè implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzile parti concordano quanto segue: 1) le Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato. 2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 50 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all’esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonchè sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati. 3) Le Associazioni industriali artigiane e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti Commissione paritetica con i seguenti compiti: - : a) acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l’elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l’Associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Xxxxxxx inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale; - dei fenomeni; b) utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del applicazione al contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro; - ; c) promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione; - ; d) comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione inviterà, Commissione inviterà per un esame della situazione, situazione le ditte interessate alla committenza; - ; e) ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo l'obiettivo di far regolarizzare l’eventuale l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.; 4f) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le verificare il rispetto della "Clausola sociale" nelle aree di delocalizzazione; g) verificare il rispetto dei c.c.n.l. da parte delle aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all’art. 5 ; h) verificare il rispetto della legge 20 maggio 1975, n. 164 e agli artt. 4 e 24 192/1998 relativa alla "Disciplina della legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso sub-fornitura nelle attività produttive" o comunque i casi di subordinazione economica che si dovessero venire a lavoro presso creare nei confronti di aziende c/terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende da parte dei committenti. 53) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno dei fenomeni e dei risultati raggiunti raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni Commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l’invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196). 64) La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione dall'applicazione del presente articolo. 75) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l’elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l’indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno -dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissione, di cui fanno parte, l’elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare. 8) Si conviene che le commissioni Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l’affermarsi l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali imprenditoriali, e l’utilizzazionel'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governoGoverno, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazionedell'occupazione, dei diritti dei lavoratori ed e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l’adozione l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi Organismi competenti, per individuare possibili interventi. CHIARIMENTO A VERBALE - Con l’informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale. Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un’attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro esterno. Le parti, parti nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda calzaturiero a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di nazionale del lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire consentire, di conseguenza conseguenza, una più efficace tutela dei lavoratori occupati in occupati, le imprese Tessili Abbigliamento Moda calzaturiere svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente, fermo restando che l’applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti nè committenti, ne implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi: 1) le . Le aziende committenti lavorazioni a terziterzi inseriranno, inseriranno nel contratto di commessa commessa, apposita clausola richiedente richiedente, alle imprese esecutrici, esecutrici operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione del CCNL ccnl di pertinenza delle aziende terzisteterziste siglato dai sindacati aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato. 2) . Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 50 60 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all’esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie Rappresentanze Sindacali Unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per le lavorazioni presenti nel ciclo aziendale aziendale, con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonchè nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste questi applicati. 3) . Le Associazioni industriali Industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenticompetenti costituiranno, costituiranno entro 3 mesi, mesi dalla richiesta di queste ultime, una commissione Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti: - acquisire acquisire, da parte delle aziende aziende, gli elementi conoscitivi conoscitivi, necessari alla valutazione del fenomeno. A tale ; - a tal scopo l’associazione industriale territoriale l’Associazione Industriale metterà a disposizione della commissione Commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l’elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l’Associazione territoriale fornirà alla commissione Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Xxxxxxx Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e o il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale; - utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro; - promuovere nei promuovere, nel confronti dei casi di cui al punto precedente precedente, le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione; - comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione inviterà, Commissione inviterà per un esame della situazione, le ditte interessate situazione la ditta interessata alla committenza; - ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo di far regolarizzare l’eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste. 4) . Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all’art. 5 della legge 20 maggio 1975, 14 del D. Lgs. n. 164 148/2015 e agli artt. 4 e 24 della dalla legge 23 luglio Luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti. 5) . A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari coordinando irregolari, coordinando, altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni Commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l’invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196). 6) . La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione del presente articolo. 7) . Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86vigente normativa) l’elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro che le medesime hanno -dichiarato dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissioneCommissione, di cui fanno parte, l’elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione la annotazione del contratto collettivo nazionale di lavoro che le medesime hanno dichiarato di applicare. 8) 8. Si conviene che le commissioni Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l’affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali imprenditoriali, e l’utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governoGoverno, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni situazione di marcata irregolarità, nonostante l’adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi. CHIARIMENTO A VERBALE - Con l’informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale. Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un’attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti.

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Lavoro esterno. Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Moda svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente, fermo restando che l’applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti nè implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi: 1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato. 2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 50 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all’esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonchè sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati. 3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti: - acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l’elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l’Associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Xxxxxxx Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale; - utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro; - promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione; - comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione inviterà, per un esame della situazione, le ditte interessate alla committenza; - ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo di far regolarizzare l’eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste. 4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti. 5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l’invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196). 6) La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione del presente articolo. 7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l’elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l’indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno -dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissione, di cui fanno parte, l’elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare. 8) Si conviene che le commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l’affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali e l’utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l’adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi. CHIARIMENTO A VERBALE - Con l’informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale. Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un’attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro esterno. Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito nell'ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda tessile, abbigliamento, moda a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Moda tessili, abbigliamento, moda svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda dell'azienda committente, fermo restando che l’applicazione l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi: 1) le Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione l'applicazione del CCNL c.c.n.l. di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato. 2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 50 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all’esternoall'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze Rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonchè nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno nell'anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati. 3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, mesi dalla richiesta di queste ultime, una commissione Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti: - acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’associazione l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l’elenco Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l’elenco l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l’Associazione l'Associazione territoriale fornirà alla commissione Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Xxxxxxx Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale; - utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro; - promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione; - comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione Commissione inviterà, per un esame della situazione, le ditte interessate alla committenza; - ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo l'obiettivo di far regolarizzare l’eventuale l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste. 4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all’artall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti. 5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni Commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Modanell'ambito dell'Osservatorio nazionale tessile, abbigliamento, moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l’invio l'invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30.6.200330 giugno 2003, n. 196). 6) La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione dall'applicazione del presente articolo. 7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/8664/1986) l’elenco l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l’indicazione l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno -dichiarato dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissioneCommissione, di cui fanno parte, l’elenco l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione l'annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare. 8) Si conviene che le commissioni Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l’affermarsi l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali e l’utilizzazionel'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governoGoverno, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l’adozione l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi Organismi competenti, per individuare possibili interventi. CHIARIMENTO A VERBALE - Con l’informativa l'informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale. Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un’attività un'attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti. Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro esterno. Le partiParti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito nell'ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda set- tore a lavorazioni presso terzi terzi, anche se società di forma cooperativa, per l’effettuazione l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel del ciclo di lavoro delle aziende committenticom- mittenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto ri- spetto delle leggi e dei contrattidel presente contratto. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione all'applicazione del contratto collettivo di lavoro CCNL di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti Parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace ef- ficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Moda del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda dell'azienda committente, fermo restando che l’applicazione l'applicazione degli impegni sotto riportati ri- portati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti nè committenti, né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi: 1) le Le aziende committenti lavorazioni a terzi, terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro CCNL da loro applicato. 2) Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi terzi, aventi oltre 50 dipendenti dipendenti, e le aziende terziste che danno lavoro all’esternoall'esterno, informerannoinforme- ranno, a richiesta, di norma annualmenteannualmente ed in caso di modifiche in cor- so d'anno, le rappresentanze sindacali unitarie RSU o in mancanza le XX.XX. territoriali, sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale azienda- le con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonchè lavorazione nonché sui nominativi no- minativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno nell'anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro CCNL da queste applicatiapplica- ti. Le aziende committenti si impegnano ad applicare nei confronti delle aziende contoterziste tariffe che permettano alle stesse l'applicazione del CCNL. 3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali XX.XX. territorialmente competenticompetenti co- stituiranno, costituiranno entro 3 mesi, mesi dalla richiesta di queste ultime, una commissione Commis- sione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti: - acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’associazione l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l’elenco Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi relativamente a fasi di lavora- zione presenti nel ciclo produttivo aziendale e l’elenco l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l’Associazione avente oltre 50 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla commissione Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Xxxxxxx Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione la- vorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale; - utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione alla applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro; - promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative ini- ziative più opportune al fine di pervenire prevenire alla loro regolarizzazione; - comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL di pertinenza, la commissione inviterà, Commissione inviterà per un esame della situazione, situazione le ditte interessate inte- ressate alla committenza; - ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo l'obiettivo di far regolarizzare l’eventuale re- golarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste. 4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o 0 di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni riorganiz- zazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni sospen- sioni di orario di lavoro o riduzioni di personale personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all’artall'art. 5 della 5, legge 20 maggio 1975, 20.5.75 n. 164 e agli artt. 4 e 24 della alla legge 23 luglio 1991, 23.7.91 n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale dell'eventuale ricorso a al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti. 5) A livello nazionale le parti Parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni opportu- ni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l’invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196)Commissioni ter- ritoriali. 6) La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione dall'applicazione del presente articolo. 7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel del Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l’elenco l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l’indicazione l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno -dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissione, di cui fanno parte, l’elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione del contratto collettivo CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare. 8) Si conviene che le commissioni Commissioni istituite a livello territoriale si attivino atti- vino per favorire l’affermarsi l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali imprenditoriali, e l’utilizzazionel'utilizzazione, più corretta cor- retta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governoGoverno, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard ‘standard’ produttivi, alla tutela della occupazionedell'occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali e in- dustriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l’adozione nono- stante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi Or- ganismi competenti, per individuare possibili interventi. CHIARIMENTO A VERBALE - Chiarimento a verbale. Con l’informativa la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale struttu- rale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale. Le parti convengono inoltre Parti convengono, inoltre, che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un’attività un'attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare conside- rare committenti. Dichiarazione a verbale. Le Parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedu- re di intervento previste dalle norme esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro esterno. Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano parti stipulanti riaffermano con forza che il lavoro presso terzi "lavoro" in Italia, comunque esso sia svolto, debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei di contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che Nel caso in cui questo non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoroavvenga, le parti esprimono il loro rifiuto verso forme di tali forme devianza legislative e/o contrattuali e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Moda svolgenti lavorazioni per lavoratori, sia dipendenti di imprese, sia artigiani conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committentedel settore dell'occhialeria, fermo restando che l’applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti nè implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:le parti concordano quanto segue. 1) le Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l’applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato. 2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 50 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all’esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonchè sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati. 3) Le Associazioni industriali artigiane e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti Commissione paritetica con i seguenti compiti: - : a) acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l’elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l’Associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Xxxxxxx inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale; - dei fenomeni; b) utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del applicazione al contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro; - ; c) promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione; - ; d) comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione inviterà, Commissione inviterà per un esame della situazione, situazione le ditte interessate alla committenza; - ; e) ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo l'obiettivo di far regolarizzare l’eventuale l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.; 4f) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le verificare il rispetto della "Clausola sociale" nelle aree di delocalizzazione; g) verificare il rispetto dei c.c.n.l. da parte delle aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all’art. 5 ; h) verificare il rispetto della legge 20 maggio 1975, n. 164 e agli artt. 4 e 24 192/1998 relativa alla "Disciplina della legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso sub-fornitura nelle attività produttive" o comunque i casi di subordinazione economica che si dovessero venire a lavoro presso creare nei confronti di aziende c/terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende da parte dei committenti. 53) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno dei fenomeni e dei risultati raggiunti raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni Commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l’invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196). 64) La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione dall'applicazione del presente articolo. 75) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l’elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l’indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno -dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissione, di cui fanno parte, l’elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare. 8) Si conviene che le commissioni Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l’affermarsi l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali imprenditoriali, e l’utilizzazionel'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governoGoverno, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazionedell'occupazione, dei diritti dei lavoratori ed e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l’adozione l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi Organismi competenti, per individuare possibili interventi. CHIARIMENTO A VERBALE - Con l’informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale. Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un’attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)