Lavoro festivo. Fermo restando il diritto al riposo settimanale, le ore di lavoro prestate dal lavo- ratore non addetto a turni in un giorno riconosciuto come festivo a norma dell’art. 29 del presente ccNL nei limiti della sua normale prestazione di lavoro vengono compensate con la maggiorazione del 35% calcolata sulla quota oraria della re- tribuzione mensile individuale. I compensi previsti nel presente articolo non sono tra di loro cumulabili; in caso di concorrenza di più maggiorazioni, si applica solo la maggiore. Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro debbono di norma avere carattere di eccezionalità e pertanto essere limitate ai casi di effettive esigenze di servizio. Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione lavorativa, nonché gli effetti sulla stessa derivanti dalla natura di servizio pubblico dell’attività svolta dalle aziende, si considera lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali e retributivi, quello compiuto dal lavoratore oltre la durata dell’orario medio contrattuale, come fissato dal presente ccNL. Il lavoro di cui al precedente comma 2 è ammesso secondo la disciplina di legge vi- gente, fatte salve in ogni caso le deroghe e le eccezioni previste dalla stessa e dalle clausole del presente ccNL. Il lavoro straordinario deve essere richiesto e autorizzato preventivamente dal re- sponsabile del settore, dell’ufficio o del reparto, fatte salve le esigenze della conti- nuità, della sicurezza del servizio e della pubblica incolumità. Il lavoro straordinario non espressamente autorizzato non è comunque riconosciuto né compensato. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l’orario normale se non deve prestare lavoro straordinario richiesto dall’azienda. Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario senza giustificati mo- tivi di impedimento. La direzione aziendale comunica semestralmente alla r.s.U. i dati a consuntivo re- lativi alle eventuali prestazioni di lavoro straordinario per unità organizzativa. male di lavoro, ovvero tali da richiedere periodi prolungati di ricorso al lavoro straor- dinario, le prestazioni di lavoro straordinario sono definite previo esame congiunto con la r.s.U., da esaurirsi entro 10 giorni complessivi; in tal caso le ore di lavoro straordinario prestate dai lavoratori vengono compensate con altrettanti periodi di riposo da godersi con il regime dei permessi retribuiti ex-festività di cui all’art. 29 ed il pagamento delle sole maggiorazioni della retribuzione oraria. È considerato lavoro straordinario diurno quello compiuto dal lavoratore in orario compreso dalle 6 alle 21. È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dal lavoratore in orario notturno, dalle ore 21 alle ore 6. È considerato lavoro straordinario festivo quello compiuto in uno dei giorni ricono- sciuti festivi a norma dell’art. 29 del presente ccNL dai lavoratori non addetti a turni ovvero nel giorno stabilito di riposo per i lavoratori addetti a turni. ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con quote orarie della retribuzione mensile individuale maggiorate come segue: - lavoro straordinario feriale diurno: 30% - lavoro straordinario feriale notturno: 35% - lavoro straordinario festivo diurno: 38% - lavoro straordinario festivo notturno: 45% Il lavoratore non addetto a turni che viene chiamato a prestare lavoro straordinario festivo viene normalmente compensato con un corrispondente periodo di riposo compensativo e con la sola maggiorazione della retribuzione oraria stabilita al pre- cedente comma per le ore prestate. Il lavoratore che presta lavoro straordinario notturno tra le ore 0 e le ore 6 a.m. ha diritto, a titolo di riposo fisiologico, a posticipare l’inizio del lavoro ordinario della giornata per un numero di ore pari alla durata della prestazione straordinaria, fermo restando il pagamento della sola maggiorazione prevista per la stessa. con riferimento al rispetto del riposo giornaliero di cui all’art. 7 del d.Lgs. n. 66/2003, al personale non reperibile chiamato a svolgere lavoro straordinario non program- mato si applicano le disposizioni di cui all’art. 25, commi 5 e 6.
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Lavoro festivo. Fermo restando Art. 58 Oltre quelle previste per legge, il diritto al riposo settimanale, le Santo Patrono. Le ore di lavoro prestate dal lavo- ratore non addetto a turni in un giorno riconosciuto nei giorni festivi, saranno compensate come festivo a norma dell’artlavoro straordinario festivo. 29 del presente ccNL nei limiti della sua normale prestazione (vedi: 'lavoro straordinario') Indennità di lavoro vengono compensate cassa e maneggio di denaro Art. 49 Al personale adibito con la maggiorazione del 35% calcolata sulla quota oraria della re- tribuzione mensile individuale. I compensi previsti nel presente articolo non sono tra di loro cumulabili; in caso di concorrenza di più maggiorazioni, si applica solo la maggiore. Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro debbono di norma avere carattere di eccezionalità continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un'indennità di cassa e pertanto essere limitate ai casi di effettive esigenze maneggio di serviziodenaro nella misura del 2% della paga nazionale conglobata. Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione lavorativa, nonché gli effetti sulla stessa derivanti dalla natura di servizio pubblico dell’attività svolta dalle aziende, si considera lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali e retributivi, quello compiuto dal lavoratore oltre la durata dell’orario medio contrattuale, come fissato dal presente ccNL. Il lavoro di cui al precedente comma 2 L'indennità è ammesso secondo la disciplina di legge vi- gente, fatte salve in ogni caso le deroghe e le eccezioni previste dalla stessa e dalle clausole del presente ccNL. Il lavoro straordinario deve essere richiesto e autorizzato preventivamente dal re- sponsabile del settore, dell’ufficio o del reparto, fatte salve le esigenze della conti- nuità, della sicurezza del servizio e della pubblica incolumità. Il lavoro straordinario non espressamente autorizzato non è comunque riconosciuto né compensato. Non è consentito che prevista qualora il lavoratore si trattenga sul posto abbia la piena e completa responsabilità della gestione di lavoro oltre l’orario normale se non deve prestare lavoro straordinario richiesto dall’aziendacassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze Flessibilità orario contrattuale Art. Il personale non può rifiutarsi 55 In assenza di eseguire il lavoro straordinario senza giustificati mo- tivi di impedimento. La direzione aziendale comunica semestralmente alla r.s.U. i dati a consuntivo re- lativi alle eventuali prestazioni di lavoro straordinario per unità organizzativa. male specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, ovvero tali da richiedere per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi prolungati dell'anno sino al limite di ricorso 48 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane; In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al lavoro straor- dinariolimite massimo di 24 settimane annue; A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di RETRIBUTIVI applicazione della flessibilità, le prestazioni eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all’EPAR territoriale competente. La flessibilità dell'orario di lavoro straordinario sono definite previo esame congiunto con la r.s.U.lavoro, da esaurirsi entro 10 giorni complessivi; in tal caso le ore di lavoro straordinario prestate dai lavoratori vengono compensate con altrettanti periodi di riposo da godersi con il regime dei permessi retribuiti ex-festività di cui all’art. 29 ed il pagamento delle sole maggiorazioni della retribuzione oraria. È considerato lavoro straordinario diurno quello compiuto così come disciplinata dal lavoratore in orario compreso dalle 6 alle 21. È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dal lavoratore in orario notturnopresente articolo, dalle ore 21 alle ore 6. È considerato lavoro straordinario festivo quello compiuto in uno dei giorni ricono- sciuti festivi a norma dell’art. 29 del presente ccNL dai lavoratori non addetti a turni ovvero nel giorno stabilito di riposo deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori addetti a turni. ogni ora di e prevede il lavoro straordinario viene compensata con quote orarie della retribuzione mensile individuale maggiorate come segue: - lavoro straordinario feriale diurno: 30% - lavoro straordinario feriale notturno: 35% - lavoro straordinario festivo diurno: 38% - lavoro straordinario festivo notturno: 45% Il lavoratore non addetto a turni che viene chiamato a prestare lavoro straordinario festivo viene normalmente compensato con un corrispondente periodo di riposo compensativo e con la sola maggiorazione della retribuzione oraria stabilita al pre- cedente comma per le ore prestate. Il lavoratore che presta lavoro straordinario notturno tra le ore 0 e le ore 6 a.m. ha diritto, a titolo di riposo fisiologico, a posticipare l’inizio del lavoro ordinario della giornata per un numero di ore pari alla durata della prestazione straordinaria, fermo restando il pagamento della sola maggiorazione prevista per la stessa. con riferimento al rispetto del riposo giornaliero di cui all’art. 7 del d.Lgs. n. 66/2003, al personale non reperibile chiamato a svolgere lavoro straordinario non program- mato si applicano le disposizioni di cui all’art. 25, commi 5 e 6domenicale.
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