Disciplina transitoria. Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:
Disciplina transitoria. Come si è visto11, la nuova disciplina dell’indennità meritocratica trova applicazione anche ai rapporti di agenzia stipulati prima del 1° gennaio 2014 a condizione che proseguano fino al 1° aprile 2017, ovvero “almeno altri 5 trimestri” dalla data del 1°gennaio 2016. In tal caso, la norma transitoria n. 2 agli articoli 10 e 11 dell’AEC 2014 disciplina anche la successione ed i rapporti tra la vecchia (AEC 2002) e la nuova (AEC 2014) disciplina dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Si prevede, infatti, che fino al 31 dicembre 2015 troverà applicazione la vecchia disciplina, ovvero quella prevista dagli artt. 10 e 11 del precedente AEC 2002. 11 Cfr. supra par. 1. Il secondo paragrafo della norma transitoria precisa – proprio ai fini del calcolo della componente meritocratica dell’indennità suppletiva di clientela, ovvero dell’applicazione del capo II, lett. B, dell’art. 10 dell’AEC 2002 – che per la determinazione del tasso di incremento della clientela e/o del fatturato occorre utilizzare quale dato finale di riferimento le quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell’anno 201512. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per la relativa parte del rapporto, occorre applicare la nuova disciplina ovvero quella prevista dagli artt. 10 e 11 del nuovo AEC 2014. A tal fine occorre utilizzare quest’ultima data (1° gennaio 2016) quale data di avvio del rapporto di agenzia ai fini:
1. del dato iniziale utile alla determinazione del valore dell’incremento. Pertanto, andranno prese in considerazione le prime quattro liquidazioni trimestrali dell’anno 201613;
2. dell’individuazione:
a. del periodo di prognosi;
b. del tasso di migrazione;
c. della riduzione forfetaria. Proprio a ragione di questo “riavvio” del rapporto ai fini dell’indennità di cessazione del rapporto, l’AEC 2014 prevede che dall’indennità meritocratica così determinata deve essere sottratta solamente la parte dell’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e dell’indennità suppletiva di clientela maturate successivamente al 1° gennaio 2016.
Disciplina transitoria. 1. I soggetti gia' iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' ai sensi degli articoli 128-quinquies e 128-septies.
2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attivita', per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata.
3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla costituzione dell'Organismo sono sospese nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori creditizi e nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria ad eccezione degli agenti di cui al comma 6 dell'articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai mediatori e agenti gia' iscritti continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, in materia di agenti in attivita' finanziaria, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, in materia di mediatori, nonche' le relative disposizioni di attuazione.
4. Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
5. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Le societa' di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attivita' di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le...
Disciplina transitoria. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato regolamentano tutti i rapporti che si instaureranno tra il soggetto concessionario e l’Amministrazione per l’utilizzo degli spazi necessari per l’installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione di bevande ed altri generi di conforto, non ancora definiti con il provvedimento di concessione.
Disciplina transitoria. 1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriormente vigenti; si applica comunque l'articolo 24 alle domande cautelari proposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle modifiche deliberate a norma degli articoli 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l'articolo 34, comma 6 (63). Cass., sez. I, 22-12-2005, n. 28497. La cessione del contratto, per la sua autonomia, non comporta automaticamente la successione nella clausola compromissoria in esso inserita, ma nemmeno esclude in via di principio tale successione, la quale può seguire o ad una manifestazione esplicita delle parti in tal senso, ovvero ad un nesso funzionale tra la clausola stessa ed il rapporto ceduto tale che gli stessi simul stabunt vel simul cadent, ossia tale che debba dedursi che il voluto contrattuale si realizza se la successione riguarda anche la opzione per una forma di soluzione della possibile controversia diversa da quella offerta dalla giurisdizione dello stato. Nel Repertorio: 2005, Arbitrato [0480], n. 104 Cass., sez. I, 21-06-1996, n. 5761. La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l’attuazione, l’interpretazione e la risoluzione del contratto. Riv. arbitrato, 1996, 699, x. XXXXXXXXX Cass., sez. II, 16-02-1993, n. 1930. La cessione del contratto che, di per sé non implica né esclude quella del compromesso, comporta anche la successione del cessionario nel rapporto nascente dal compromesso tutte le volte in cui questo abbia una funzione complementare o integrativa dello scopo del negozio ceduto, come nel caso di contratto preliminare, che è diretto a regolare tanto il normale svolgimento di un rapporto in fieri quanto i rimedi per le eventuali vicende patologiche, ai quali la clausola compromissoria si ricollega. Nuova giur. civ., 1993, I, 865, x. XXXXX Cass., 03-06-1985, n. 3285. I...
Disciplina transitoria. 1. Ai sensi dell’art. 9 dell’Atto di indirizzo adottato con D.M. 12.02.2021, nelle more dell’entrata in vigore del presente Accordo entro il termine di cui al precedente art. 2, comma 3, l’INPS applicherà la disciplina attualmente prevista per l’attività dei medici convenzionati esterni. Pertanto, i contratti in scadenza nel suddetto arco temporale saranno prorogati fino alla conclusione della selezione di cui all’art. 9 del presente Accordo.
Disciplina transitoria. Si considera lavoro in turno la prestazione lavorativa avvicendata, articolata su 24 ore oppure su 16 ore, per 5, 6 o 7 giorni alla settimana. Il suddetto avvicendamento si realizza normalmente con la coincidenza tra la fine della prestazione lavorativa di un lavoratore e l’inizio della prestazione dell’addetto successivo, secondo una programmazione basata sulla rotazione ciclica dei lavoratori nei diversi orari. Le tipologie di lavoro in turno prese in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono pertanto:
a) Turni continui per tutte le ore del giorno e della notte, articolati su 5, 6 o 7 giorni alla settimana;
b) Turni articolati su 5, 6 o 7 giorni alla settimana, con esclusione del lavoro in orario notturno. Le Parti si danno atto che eventuali orari sfalsati o speciali che non rispettino le su esposte condizioni non sono considerati turni ai fini della presente disciplina. L’articolazione dei turni deve consentire, di norma, a ciascun lavoratore il godimento di un periodo di riposo pari ad almeno 11 ore tra la fine del turno di lavoro e l’inizio di quello successivo. Il lavoratore addetto al lavoro in turno deve usufruire, nell’arco dell’anno, dello stesso numero di giorni di riposo goduti dal lavoratore non addetto a lavoro in turno. L’eventuale spostamento del giorno stabilito di riposo non dà luogo a nessuna maggiorazione quando il lavoratore ne sia stato informato almeno 4 giorni prima; in caso contrario al lavoratore verrà riconosciuto il compenso nella misura prevista per il lavoro ordinario festivo di cui all’art. 26. Al termine del turno, il lavoratore non può abbandonare il posto di lavoro o interrompere lo svolgimento delle sue mansioni, se non quando sia stato sostituito dal lavoratore subentrante. Le parti convengono che, compatibilmente con l’organizzazione aziendale e le esigenze di servizio, la copertura di turno per mancato cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le 4 ore e con corrispondente entrata in turno del turnista subentrante. Il lavoratore addetto al lavoro in turno ha diritto a percepire i seguenti compensi orari, da calcolarsi sulla somma di retribuzione base contrattuale ed ex indennità di contingenza: − Per ogni ora di effettivo lavoro in giorno feriale, escluso l’orario notturno: 5%; − Per ogni ora di effettivo lavoro in giorno feriale, durante l’orario notturno: 25%; − Per ogni ora di effettivo lavoro in giorno festivo, escluso l’orario notturno: 30%; − Per ogni ora ...
Disciplina transitoria. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall’art. 54 comma 2, l’azienda al fine di consentire l’esercizio dell’attività libero professionale autorizza i dirigenti sanitari all’utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda stessa e comunque al di fuori dell’impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti condizioni:
Disciplina transitoria. 1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.
2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Disciplina transitoria. 1. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall'art. 54 comma 2, l'azienda al fine di consentire l'esercizio dell'attivita' libero professionale autorizza i dirigenti medici e veterinari all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e comunque al di fuori dell'impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti condizioni:
a) preventiva comunicazione all'azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di anno, le modalita' di effettuazione e l'impegno orario complessivo;
b) definizione delle tariffe, d'intesa con i dirigenti interessati;
c) emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario dell'azienda. Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all'azienda che provvedera' alle trattenute di legge e relativi conguagli;
d) definizione del numero e della collocazione della sede o delle sedi sostitutiva agli spazi aziendali nella quale o nelle quali e' transitoriamente autorizzato l'esercizio della attivita' libero professionale intramoenia, con le procedure di cui all'art. 54, comma 1.
2. La presente norma ha effetto fino alla emanazione delle direttive regionali che disciplineranno la materia e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del contratto. Le parti si riconvocheranno entro il quinto mese dall'entrata in vigore del presente contratto, per definire la materia, entro il termine suindicato, in carenza di atto ministeriale di indirizzo o di regolamentazione regionale.