Disciplina transitoria Clausole campione

Disciplina transitoria. Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:
Disciplina transitoria. 1. I soggetti gia' iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' ai sensi degli articoli 128-quinquies e 128-septies.
Disciplina transitoria. Come si è visto11, la nuova disciplina dell’indennità meritocratica trova applicazione anche ai rapporti di agenzia stipulati prima del 1° gennaio 2014 a condizione che proseguano fino al 1° aprile 2017, ovvero “almeno altri 5 trimestri” dalla data del 1°gennaio 2016. In tal caso, la norma transitoria n. 2 agli articoli 10 e 11 dell’AEC 2014 disciplina anche la successione ed i rapporti tra la vecchia (AEC 2002) e la nuova (AEC 2014) disciplina dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Si prevede, infatti, che fino al 31 dicembre 2015 troverà applicazione la vecchia disciplina, ovvero quella prevista dagli artt. 10 e 11 del precedente AEC 2002. 11 Cfr. supra par. 1. Il secondo paragrafo della norma transitoria precisa – proprio ai fini del calcolo della componente meritocratica dell’indennità suppletiva di clientela, ovvero dell’applicazione del capo II, lett. B, dell’art. 10 dell’AEC 2002 – che per la determinazione del tasso di incremento della clientela e/o del fatturato occorre utilizzare quale dato finale di riferimento le quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell’anno 201512. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per la relativa parte del rapporto, occorre applicare la nuova disciplina ovvero quella prevista dagli artt. 10 e 11 del nuovo AEC 2014. A tal fine occorre utilizzare quest’ultima data (1° gennaio 2016) quale data di avvio del rapporto di agenzia ai fini:
Disciplina transitoria. 1. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall'art. 54 comma 2, l'azienda al fine di consentire l'esercizio dell'attivita' libero professionale autorizza i dirigenti medici e veterinari all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e comunque al di fuori dell'impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti condizioni:
Disciplina transitoria. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato regolamentano tutti i rapporti che si instaureranno tra il soggetto concessionario e l’Amministrazione per l’utilizzo degli spazi necessari per l’installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione di bevande ed altri generi di conforto, non ancora definiti con il provvedimento di concessione.
Disciplina transitoria. 1. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall’art. 54 comma 2, l’azienda al fine di consentire l’esercizio dell’attività libero professionale autorizza i dirigenti sanitari all’utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda stessa e comunque al di fuori dell’impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti condizioni:
Disciplina transitoria. 1. Ai sensi dell’art. 9 dell’Atto di indirizzo adottato con D.M. 12.02.2021, nelle more dell’entrata in vigore del presente Accordo entro il termine di cui al precedente art. 2, comma 3, l’INPS applicherà la disciplina attualmente prevista per l’attività dei medici convenzionati esterni. Pertanto, i contratti in scadenza nel suddetto arco temporale saranno prorogati fino alla conclusione della selezione di cui all’art. 9 del presente Accordo.
Disciplina transitoria. 1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.
Disciplina transitoria. Si considera lavoro in turno la prestazione lavorativa avvicendata, articolata su 24 ore oppure su 16 ore, per 5, 6 o 7 giorni alla settimana. Il suddetto avvicendamento si realizza normalmente con la coincidenza tra la fine della prestazione lavorativa di un lavoratore e l’inizio della prestazione dell’addetto successivo, secondo una programmazione basata sulla rotazione ciclica dei lavoratori nei diversi orari. Le tipologie di lavoro in turno prese in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono pertanto:
Disciplina transitoria. Xxxxxxxx, ora, all’analisi dell’accordo interconfederale si nota che quanto previsto nell’articolo 3 è applicabile solo ai contratti collettivi nazionali che prevedono deleghe al contratto di prossimità. Resta, quindi, il problema di stabilire come tali disposizioni possano esser applicate ai contratti collettivi nazionali stipulati precedentemente all’accordo o successivi, che non abbiano previsto materie da delegale alla contrattazione aziendale. Tale problema è risolto tramite l’introduzione dell’ articolo 7 che dispone:” i contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i rinnovi definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente accordo interconfederale, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Le intese modificative così definite esplicano l’efficacia generale come disciplinata nel presente accordo”. Aspettando, quindi, che i contratti nazionali di categoria si adeguino a quanto previsto dall’articolo 3, si ammette la possibilità di accordi aziendali modificativi per gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico e occupazionale dell'impresa. Ciò relativamente agli istituti del contratto nazionale che riguardano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro. Tale limite oggettivo è, però, suscettibile di interpretazioni variabili, ma certamente esclude, per fare un esempio, i trattamenti economici e normativi in senso generale, dalla disciplina della malattia alle sanzioni disciplinari. Non sono ammesse, quind...